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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2939/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2939/2020 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti NEREO ZOCCA e dell'avv.to CARLOTTA ZOCCA
ATTORE contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) CP_2 C.F._2
(c.f. Controparte_3 C.F._3
(c.f. , CP_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv.to RINALDO SARTORI
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
(c.f. ), Controparte_6 C.F._6 con il patrocinio dell'avv.to GIUSEPPE GIACON
CONVENUTI
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 14.11.2024, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.
Conclusioni : Parte_1
“1.accertato che i fenomeni infiltrativi, di muffa ed umidità lamentati dall'attrice ed emersi nell'immobile di proprietà di questa con particolare riferimento ai muri perimetrali e alle parti interrate (cantina), come decritti nella consulenza dell'arch. sono stati causati o Per_1 pagina 1 di 15 quantomeno aggravati dai lavori e dagli interventi eseguiti dai convenuti sui fondi di loro proprietà
(innalzamento quote, intubamento fossi, etc. etc.), condannarsi i convenuti in solido tra loro e in proporzione alla responsabilità loro attribuibile anche all'esito dell'espletata TU all'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi e sistemazione della strada poderale posta a confine tra i m.n. 38 e 231, Fg. 7, Comune di Gambellara con messa in pristino delle quote originarie, asporto del materiale di risulta e rifacimento del fondo originario ovvero secondo quanto concluso dell'espletata TU e, quanto a tutti i convenuti, all'esecuzione delle opere finalizzate ad eliminare le conseguenze dannose dell'intubamento dei fossi mediante la rimozione della condotta interrata, la risezionatura del fosso e il rimodellamento della sistemazione agraria secondo quote e schemi preesistenti ovvero secondo le soluzione alternative individuate in corso di causa.
Condannarsi altresì i convenuti in solido tra loro e in proporzione alla responsabilità loro attribuibile anche all'esito dell'espletata TU al risarcimento a favore dell'attrice del costo delle opere atte ad eliminare i danni patiti dall'immobile dell'attrice come quantificati e descritti nella consulenza dell'arch. ovvero come accertati in corso di causa. Per_1
2. Condannarsi altresì i convenuti e alla rifusione delle spese relative al CP_6 Controparte_5 procedimento per ATP nr. 7398/14 RG per € 6.971,21 quali spese di TU ed € 2.196,46 quali spese legali;
nonché i convenuti , e al pagamento delle spese CP_2 Controparte_3 CP_4 relative all'ATP nr. 459/17 RG per € 3.972,67 quali compensi TU e € 6.310,34 oltre accessori a titolo di spese legali (all. 8).
3. Rigettarsi le domande riconvenzionali ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi già esposti.
4. con vittoria di spese e competenze di causa, ivi compresi i costi per l'espletata TU, come per legge”;
Conclusioni , , , Controparte_7 CP_2 Controparte_3 CP_4
“Voglia l'Ill. Giudice, respinta ogni domanda, deduzione o eccezione sia dell'attrice,
[...]
sia dei convenuti, e , Parte_1 CP_5 Controparte_6
In via preliminare
- Accertata la carenza di legittimazione passiva di e dei signori Controparte_7 [...]
e , estromettere, per l'effetto, gli stessi convenuti dal procedimento in CP_3 CP_4 epigrafe, in ogni caso con vittoria e compenso di spese di lite, oltre accessori.
In via principale
- Dichiarare inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, rigettarsi, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in atti, le domande tutte proposte ex adverso.
- In denegato caso di accoglimento delle domande attoree, stabilirsi l'entità degli oneri manutentivi facenti carico a parte attrice e condannare la stessa all'esecuzione delle opere di sua competenza sulla strada o a sostenere, in parte qua, la relativa spesa.
In via riconvenzionale
- Accertato che l'attrice esercita la servitù di passo, di cui gode il mapp. n. 38, Parte_1
Fg. 7, C.F. Comune di Gambellara (VI), in violazione di quanto regolato, ex art. 1063 c.c., dal titolo costitutivo e/o la medesima attrice ha aggravato l'esercizio di tale servitù, in violazione del divieto ex art. 1067 c.c., ai danni del fondo servente, mapp. n. 231, Fg. 7, C.F. Comune di Gambellara (VI), di proprietà della convenuta , condannare in qualità di proprietaria CP_2 Parte_1 del fondo, mapp. n. 38, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, tramite la chiusura del cancello sito su predetto mappale e che immette sulla strada interpoderale e ad eseguire ogni opera necessaria a ricondurre lo stato di fatto a quanto contrattualmente previsto.
pagina 2 di 15 - Accertato l'uso illegittimo della strada interpoderale sita tra i mappali nn. 231 e 38, Fg. 7, C.F. Comune di Gambellara (VI), da parte dell'attrice in violazione dell'art. 1065 Parte_1
c.c. e/o dell'art. 1067 c.c., condannare la stessa attrice ad astenersi dall'utilizzare la medesima strada come parcheggio.
- Accertata l'infondatezza delle domande tutte proposte ex adverso, condannare l'attrice
[...]
a rifondere tutte le spese per assistenza legale, pari a complessivi Euro 2.500,00 o Parte_1 quelle somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia, sostenute dai convenuti
[...]
, , e nel procedimento per A.T.P. n. Controparte_7 CP_2 Controparte_3 CP_4
459/2017 R.G., promosso dalla stessa attrice avanti il Tribunale di Vicenza.
In via istruttoria In quanto occorra, previa riforma delle ordinanze istruttorie via via emesse, ammettersi le istanze istruttorie e di TU svolte da parte dei convenuti qui difesi, o disporsi le integrazioni peritali richieste
o la convocazione del TU a chiarimenti su tali aspetti.
In ogni caso Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori”;
Conclusioni e : Controparte_6 Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e istanza, così decidere: Nel merito: Rigettare in quanto infondate tutte le domande proposte dalla sig.ra Parte_1 nei confronti dei sig.ri e , per i motivi in fatto e in diritto esposti in Controparte_6 Controparte_5 atti. In via riconvenzionale:
1. Accertare la responsabilità della sig.ra in relazione ai fenomeni di Parte_1 allagamento causati dallo straripamento, sul fondo di proprietà del sig. e condotto Controparte_5 dal sig. , delle acque dalle vasche posizionate sul fondo censito al C.T. del Comune di Controparte_6
Gambellara (VI), al fg. 7, mappale n. 38, per tutti i motivi in atti.
2. Per l'effetto, condannare la sig.ra alla messa in pristino della situazione Parte_1 antecedente alla costruzione delle vasche in parola o, in alternativa, all'esecuzione a proprie spese delle opere che verranno accertate in corso di causa come idonee a impedire ulteriori allagamenti del fondo di proprietà del sig. e condotto dal sig. ; Controparte_5 Controparte_6
3. Per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento a favore dei sig.ri Parte_1 [...]
e di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in €. 13.000,00, ovvero nella CP_6 Controparte_5 maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso:
Con integrale rifusione di spese e compensi di lite del presente giudizio e del giudizio di ATP n.
7398/2014 R.G. del Tribunale di Vicenza, oltre accessori come per legge, oltre spese per il compenso del TU e del CTP”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di essere proprietaria di Parte_1 immobile ubicato in Gambellara, censito al fg. 7, mapp. 38, consistente in edificio residenziale con barchessa e giardino, con accesso da strada poderale, dalla pubblica Via Calderina, posta a confine tra i mapp. 38 e 231, quest'ultimo di proprietà di , gravate da servitù reciproche pattuite con atto CP_2 del 2004 con il precedente proprietario che sino al 2010 era stata utilizzata Parte_2 per l'INresso alle abitazioni e come pure per raggiungere i fondi posti a sud, sia CP_2 Parte_1 con mezzi civili che con alcuni mezzi agricoli, precisando che detta stradina si sviluppava circa 30 pagina 3 di 15 centimetri al di sotto della quota del carraio dal lato della proprietà attorea, la cui recinzione mostrava lo zoccolo in muratura.
L'attrice rappresentava che nel 2010 i convenuti e CP_2 CP_4 Controparte_3 intraprendevano intervento di miglioria fondiaria di cui alla SCIA 30.12.2010, con realizzazione di nuova cantina sul mapp. 514 di proprietà dell'Azienda Agricola Cà del Sette, in occasione dei quali sulla stradina di accesso transitavano anche mezzi pesanti (quali escavatori, camion, betoniere) modificando il fondo della stradina, che progressivamente veniva deteriorato, disgregato e “abbassato”, con inversione delle quote originarie cosicchè il proprio fondo (in precedenza più alto) si trovava ora a subire fenomeni di ruscellamento, allagamento ed infiltrazione.
Al contempo l'attrice dava atto che e avevano provveduto ad Controparte_6 Controparte_5 intubare fossi siti in loco, concorrendo anch'essi nella determinazione dei descritti fenomeni. dimetteva in giudizio gli atti relativi a due procedimenti per accertamento Parte_1 tecnico preventivo svoltisi innanzi all'intestato Tribunale: nello specifico, il procedimento R.G. 7398/2014 (TU dott. svoltosi tra l'attrice ed i convenuti ), e il procedimento R.G. Per_2 CP_5
4549/2017 (TU geom. svoltosi tra l'attrice ed i convenuti , , _3 CP_2 CP_4 CP_3 [...]
) laddove i tecnici riconducevano i fenomeni lamentati all'azione di due concause, Controparte_8 ovverosia il mancato ripristino delle preesistenti quote della strada poderale, e la risalita di acqua a seguito della modificazione dell'orografia originaria tramite intubamento dei fossi sia da parte dei che da parte della . CP_5 CP_2
L'attrice riteneva che le condotte poste in essere dai convenuti in epigrafe indicati, interventi sui rispettivi fondi di proprietà, avessero cagionato danno alla sua proprietà, consistente in fenomeni infiltrativi interessanti la propria abitazione oltrechè umidità, manifestatisi con rigonfiamenti degli intonaci, aloni, odori di muffa, sia nei muri esterni che nella cantina, instando per la condanna al ripristino della situazione quo ante ed al risarcimento del danno, corrispondente ai costi per sistemazione di cantina e porzioni esterne, oltre spese di lite, anche dei procedimenti di istruzione preventiva.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2020 si costituivano in giudizio
[...]
, e i quali, preliminarmente, Controparte_8 CP_2 Controparte_3 CP_4 allegavano in fatto che il compendio immobiliare oggetto di causa era in origine di proprietà della famiglia , sino a che nell'anno 1999 l'attrice ne acquistava una porzione, corrispondente Persona_4 all'attuale fabbricato ed area di pertinenza censiti al C.F., Comune di Gambellara, fg. 7, mapp. 38 sub
4, sub 5, sub 1, attualmente censiti ai sub 6, 7, 8, 9; e che, in tale sede, le parti (ossia , Parte_2 padre e dante causa di , da un lato, e , odierna attrice, dall'altro) CP_2 Parte_1 costituivano reciprocamente a favore delle rispettive proprietà – di cui ai mapp. 38 e 231 – servitù di passaggio pedonale e carraio “della pià ampia portata” sulla striscia di terreno adibita a stradella esistente tra i detti fondi e che si dipartiva da Via Calderina. In tale sede si precisava ulteriormente che il cancello funzionale all'accesso alla proprietà sarebbe dovuto essere posto “a nord del Parte_1 cancello attualmente esistente sulla proprietà del sig. ”. Ulteriormente i convenuti Parte_2 documentavano che con scrittura privata del 20.1.2004 e Parte_2 Parte_1 procedevano ad apporre il termine di confine tra i mappali 38 -171- 231 confinanti, senza pregiudizio alle reciproche servitù precedentemente concesse con atto pubblico.
pagina 4 di 15 I convenuti rappresentavano che la stradella interpoderale il cui sedime era ubicato in parte sul mapp.
38, fg. 7, e in parte sul mapp. 231 fg, 7, C.F. del Comune di Gambellara, al momento dell'acquisto da parte dell'attrice aveva fondo in prevalenza sterrato, ricoperto solo in alcuni tratti da chiazze di calcestruzzo, con giacitura pianeggiante e uniforme in modo da favorire lo scolo delle acque, mentre a lato della strada emergeva dal terreno, per un'altezza non superiore a 20 centimetri circa, un cordolo formato da blocchi di cemento, situazione fattuale su cui l'attrice interveniva realizzando:
i) muretti di contenimento in tufo per aiuole – come da planimetrie, sanatoria 27.8.2004 e documentazione fotografica che dimetteva in atti –mantenendo l'altezza di 20 centimetri per i muretti esterni, e innalzando sino a 50-60 centimetri quella dei muretti interni;
ii) posizionamento di cancello di INresso alla proprietà attorea, affacciato sulla stradina di transito in questione, al termine della disgressione di pendenza della stradella e, contrariamente agli accordi precedentemente assunti, dirimpetto all'INresso della proprietà della convenuta;
CP_2
iii) pavimentazione della corte interna con ghiaia sciolta.
Ritenevano che fosse stata l'attrice ad aver determinato la modifica del regime idraulico contribuendo affinchè tutte le masse d'acqua ed escursioni dei fluidi venissero convogliate verso il proprio edificio. I convenuti allegavano, inoltre, che a partire dall'anno 1997 la avviava interventi di Parte_1 ristrutturazione dell'edificio adibito ad abitazione necessitati - come da relazione tecnica risalente all'epoca che dimetteva in atti sub doc. 11 – da problematiche infiltrative e di umidità già manifestatesi ante anno 2000, di cui l'attrice era a conoscenza sin da tale momento, la cui causa era stata individuata, principalmente, nella strada provinciale limitrofa;
sottolineavano che nonostante la consapevolezza di tali fenomeni, l'attrice realizzava intervento che non prevedeva adeguato sistema di scarico delle acque, cui seguiva ulteriore intervento edilizio finalizzato a risolvere altri fenomeni di infiltrazione di acqua, come da pratica SUAP 15.3.2016 che dimetteva in giudizio sub doc. 16.
I convenuti ritenevano che i fenomeni infiltrativi caratterizzanti l'immobile attoreo fossero eziologicamente imputabili anche alle descritte condotte attoree.
In diritto, e eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 CP_4 non essendo proprietari degli immobili confinanti con la proprietà attorea, né avendone il possesso e/o la disponibilità aliunde.
Nel merito, i convenuti contestavano la sussistenza del nesso eziologico tra l'utilizzo e la manutenzione della strada interpoderale, oggetto di servitù di passaggio, e i pregiudizi lamentati dall'attrice, precisando in fatto che durante l'esecuzione dei lavori finalizzati alla costruzione dei fabbricati in uso a Co del VII sul terreno di cui ai mapp. 231 e 514 i mezzi d'opera transitavano solo saltuariamente sulla stradella in questione, avendo per lo più utilizzato il nuovo accesso dalla strada provinciale appositamente creato;
davano atto che dal termine dai lavori (2015) in avanti, tutti i mezzi di trasporto conferenti prodotti della vendemmia al piazzale e agli opifici accedevano dal nuovo INresso, essendo lo stradello utilizzato solo dai mezzi agricoli per raggiungere i fondi a sud per le stagionali operazioni di campagna. In ogni caso, contestava di aver mai esercitato la servitù in modo non conforme al titolo.
I convenuti contestavano, anzi sul punto, alla di aver realizzato il cancello di accesso Parte_1 alla proprietà dirimpetto a quello della proprietà , in violazione di quanto concordato in sede CP_2 di compravendita del 20.9.1996, conseguendone l'esercizio della servitù di passaggio, di cui gode il mapp. 38 attoreo, in violazione di quanto regolato dal titolo ex art. 1063 c.c. e/o comunque con pagina 5 di 15 aggravamento in violazione del divieto di cui all'art. 1067 c.c.: instavano, quindi, per la condanna dell'attrice al ripristino dei luoghi di causa, con chiusura del cancello posto dirimpetto all'accesso del fondo . CP_2
Allo stesso tempo, contestavano ulteriormente la violazione dell'art. 1065 e/o 1067 c.c. avendo l'attrice recentemente iniziato ad utilizzare la stradina come parcheggio, per sé o per i propri ospiti, chiedendone la condanna alla cessazione di tale condotta.
Previa richiesta di integrazione degli accertamenti peritali svolti in sede di ATP stante la dedotta variazione di quota della stradina oggetto della servitù alla luce delle documentate allegazioni relative agli interventi posti in essere dalla stessa attrice sui fondi di sua proprietà, e dato atto di non aver partecipato all'ATP relativo alla intubazione dei fossi, Cà del VII società agricola, , CP_2 [...]
e , concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via CP_3 CP_4 riconvenzionale, l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Con comparsa depositata in data 13.10.2020 si costituivano e i Controparte_5 Controparte_6 quali escludevano la configurabilità di alcuna responsabilità loro imputabile con riferimento alle lamentate infiltrazioni derivanti dal dedotto mutamento del livello della strada interpoderale, alla luce del tenore delle prospettazioni attoree.
Con riferimento alla intubazione dei fossi, sottolineavano che gli esiti della TU a firma del dott.
R.G. n. 7398/2014 non avevano ricollegato eziologicamente detto intervento ai descritti Per_2 fenomeni infiltrativi, né avevano ascritti gli interventi ai , avendo il tecnico svolto CP_5 considerazioni meramente in via di supposizione e, al contempo, individuato anche altre cause (quali intubazione del fossato nella proprietà e omessa manutenzione nella parte finale;
criticità idraulica CP_2 nella confluenza del fosso di scolo con il Rio Alvagno, picchi freatici del luogo cagionati da inadeguato intervento di ristrutturazione eseguito dall'attrice, oltre a scarico delle grondaie attoree). In ogni caso, davano atto che l'intervento era stato eseguito previa presentazione di idoneo progetto di miglioramento fondiario (SCIA) al Comune di Gambellara, escludendo alcuna condotta illecita.
In definitiva, ritenevano assente e non provato il nesso eziologico tra i fatti contestati dall'attrice e le infiltrazioni e i danni lamentati, in ogni caso incompleto l'accertamento tecnico in quanto non esteso agli interventi eseguiti dalla stessa nel proprio fondo, come pure degli interventi eseguiti Parte_1 dalla . CP_2
e , da ultimo, svolgevano, domande riconvenzionale trasversale Controparte_5 Controparte_6 risarcitoria nei confronti dell'attrice per allagamento derivante da straripamento e perdita di acqua dalle vasche, posizionate dalla sul fondo di cui al mapp. 38, fg. 7, Comune di Gambellara, Parte_1 attiguo alla proprietà censita al mapp. 454. CP_5
In particolare, davano atto che era in essere un contratto di affitto di fondo rustico tra , Controparte_5 proprietario del fondo, e , coltivatore diretto, che i terreni erano adibiti a vigneto, che Controparte_6 sin dalla fine degli anni novanta l'attrice aveva costruito delle vasche per la raccolta di acque meteoriche e/o reflui civili, accumulatasi per anni, non fatta defluire, e quindi straripante sul fondo determinando allagamento del vigneto e moria delle vigne, con conseguente danno CP_5 corrispondente al costo per sostituzione dei vitigni e interventi per renderlo nuovamente produttivo, nonché mancata produzione di uva dal 2012 alla data di cessazione degli allagamenti.
pagina 6 di 15 e concludevano chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come Controparte_5 Controparte_6 sopra riportate.
4. Alla prima udienza che si teneva in data 3.11.2020 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Indi il procedimento veniva istruito mediante prova testimoniale e per interpello dell'attrice (udienze 3.5.2022, 25.10.2022, 7.3.2023, 9.5.2023), indi disposto supplemento peritale come da ordinanza del 26.5.2023. Esaurito l'incombente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.11.2024, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. In detta udienza le parti concludevano come da fogli di p.c. rispettivamente depositati, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
5. Interamente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dai convenuti e Controparte_3 CP_4
[...]
Invero dalla visura catastale (sub doc. 1 p. convenuta ) risulta che il foglio 7, part. 231 (ossia CP_2 sedime ove insiste, in parte, la stradina oggetto di servitù di passaggio reciproco tra i fondi e CP_2
sia di proprietà esclusiva di oltretutto, tutti i fondi confinanti con la Parte_1 CP_2 proprietà attorea, come rappresentati nella planimetria dimessa sub doc. 2 parte convenuta, sono di Co proprietà e/o del VII società agricola. CP_2
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha allegato alcun altro titolo di possesso, detenzione e/o relazione con i fondi per cui è causa dei convenuti e nemmeno all'esito del rilievo di CP_3 CP_4 parte convenuta tempestivamente formulato nella comparsa di costituzione in giudizio.
In definitiva, dal complessivo esame della documentazione in atti, unitamente al tenore delle allegazioni attoree, non emerge la prospettazione di alcun coinvolgimento dei convenuti CP_3
e nella vicenda di cui trattasi, onde ne va dichiarato il difetto di
[...] Controparte_4 legittimazione passiva rispetto alle domande attoree articolate nei loro confronti.
6. Quanto al merito, la fattispecie concreta oggetto di causa va ricondotta a invocata responsabilità ex art. 2050 c.c. per svolgimento di attività pericolosa, posto che costituiscono attività pericolosa ai sensi della detta norma non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. E quindi anche in ipotesi di attività edilizia o similari,
“comportanti rilevanti opere di trasformazione, rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree” (arg. da Cass. civ., sez. III, 7.5.2007, n. 10300). Dal punto di vista dell'onere probatorio, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c. , presuppone pur sempre il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico — la prova del quale incombe al preteso danneggiato — tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo (Cass. n. 10383/2002).
pagina 7 di 15 Tanto premesso in diritto, nel caso di specie all'esito dell'instaurazione del contraddittorio a cognizione piena, successivo all'introduzione dei procedimenti ex art. 696 c.p.c. promossi dall'odierna attrice, sono emerse circostanze fattuali ulteriori – rispetto a quelle dedotte da nei detti Parte_1 procedimenti –suscettibili di rilievo nella presente vicenda – attinenti a opere ed interventi che i convenuti hanno allegato essere, a sua volta, stati posti in essere dall'attrice, con mutamento dello stato dei luoghi, come pure relativi allo stato pregresso dell'immobile attoreo e/o, in ogni caso, attitudine ad avere incidenza sulla configurabilità della invocata responsabilità.
All'esito di approfondimento istruttorio orale in ordine a tali allegazioni fattuali, si è imposto quindi approfondimento peritale che ne tenesse conto – necessario, ad ogni modo, anche tenuto conto che i pregressi procedimenti di istruzione preventiva non si erano reciprocamente svolti nei confronti di tutte le parti odierne contendenti, con i conseguenti corollari in termini di inopponibilità.
Dal punto di vista fattuale, all'esito dell'istruttoria orale svolta è emerso che lo stato dell'immobile attoreo era compromesso già in epoca (di gran lunga) precedente all'esecuzione degli interventi edilizi da parte di del VII società agricola di miglioramento fondiario e realizzazione di cantina Parte_3 risalenti al 2010: il teste (udienza 3.5.2022) ha confermato la presenza di fenomeni Testimone_1 infiltrativi e di umidità nell'immobile attoreo, come rappresentati nella foto sub doc. 15 p. convenuta
, collocandoli in epoca antecedente all'anno 2000 (sub cap. 9: “ la casa è vecchia, le murature CP_2 sono vecchie e appoggiate alla strada, ma io non posso rispondere quanto all'interno perché non sono mai entrato nella proprietà o dentro la casa;
però posso dire che quando passavo per la strada da fuori, in macchina, si vedeva l'umidità; questo accadeva anche prima del 2000”).
La circostanza è stata confermata anche da esperto vitivinicolo frequentante la società Testimone_2
Cà del VII e i luoghi di causa con frequenza pressochè settimanale dal 2000 circa (sub cap. 9 p. convenuta Cà del VII: “non ricordo con precisione la data, ma confermo il capitolo, in particolare sia nella parte nord che nella parte ovest dell'edificio, edificio che confina, mi pare, con la proprietà dei
quanto al lato ovest;
ne ero a conoscenza perchè passavo pià volte alla settimana”); da CP_5
dipendente della società agricola dal 2011-2012, in risposta al cap. 10 Parte_4 CP_8 memoria istruttoria p. convenuta;
nonché, infine, da , figlio di e CP_2 Testimone_3 Controparte_6 coadiuvante nella gestione dell'azienda agricola facente capo al padre, che (sub cap. 55 memoria istruttoria p. attrice) riferiva della presenza di una macchia di umidità sul muro, che riconosceva nel doc. 14/A di parte convenuta , e che riferiva di aver sempre visto da quando era piccolo, ossia si CP_2 può ritenere intorno agli anni 2000-2005 posto che il teste dichiarava di essere nato nell'anno 1999
(udienza 7.3.2023).
Quanto alla testimonianza del teste (udienza 3.5.2022), tecnico agronomo di Testimone_4 riferimento dell'attrice, egli ha confermato l'esecuzione di interventi presso l'immobile attoreo avviati nel 2000 (ossia intervento di ristrutturazione e abbassamento del livello della cantina al piano interrato), pur precisando di essere subentrato nel 2012 (data del suo primo sopralluogo), avendo seguito l'attrice da quel momento, e nulla sapendo riferire della fase pregressa e del precedente stato dell'immobile, cosicchè le sue dichiarazioni nulla aggiungono e/o non assumono rilievo dirimente ai fini del decidere. Al contrario, l'arch. precedente progettista e direttore lavori degli Controparte_9 interventi di ristrutturazione eseguiti da nel 2000, subentrato al D.L. geom. Parte_1
, a lavori già iniziati, intorno al 2010-2012, ha dichiarato (udienza 25.10.2022) che “erano stati CP_10
pagina 8 di 15 fatti già interventi che avevano funzione di ridurre i problemi di risalita dell'umidità, interventi che si fanno di norma in edifici di questa età”, confermando anch'egli la presenza di fenomeni di umidità di risalita, seppur limitati principalmente al lato strada provinciale dell'edificio, ossia in Via Calderina.
Egli ha precisato, peraltro (a prova contraria sub cap. 10 memoria istruttoria p. convenuta ), CP_2
“ricordo che quando le auto passavano lungo la strada provinciale c'erano pozzanghere e l'acqua veniva spalmata sulla parete dell'abitazione di cui alla foto (ossia doc. 14/a p. convenuta ); CP_2
l'angolo della abitazione di cui alla foto rammostratami era quello più esposto;
lo stesso fenomeno lo vedo nell'ultima foto del doc. 15”. Il teste l.r. della ha Testimone_5 Controparte_11 riferito che la ditta predetta aveva eseguito lavori di ristrutturazione nell'immobile attoreo nel
1997/1998, riferendo di interventi di rinforzo della parte grezza del fabbricato, esteso anche alle fondazioni.
In definitiva, è emerso che nell'immobile attoreo per cui è causa era presente vistosa macchia di umidità localizzata principalmente nella parete lato strada, Via Calderina, come rappresentate nelle foto doc. 14-15 p. convenuta , che tutti i testi confermavano aver visto sin da inizio degli anni duemila. CP_2
Al contempo, è emerso che la proprietà attorea era oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento finalizzati proprio a (tentare di) porre rimedio a fenomeni infiltrativi, lavori il cui inizio è stato collocato dai testi intorno agli anni duemila, e protrattisi per svariati anni, come confermato dai tecnici che sono intervenuti su incarico attoreo, subentrando l'uno all'altro.
Le dichiarazioni dei testi sono del tutto credibili e coerenti tra loro, risultando per tabulas (doc. 12 p. convenuta ) che l'attrice con relazione tecnica a firma del geom. , depositata presso CP_2 CP_10
Comune di Gambellara il 24.2.2000, richiedeva variante alla C.E. n. 74/1997 del 10.3.1998 per
“modifiche interne e prospettiche” per aver riscontrato, durante i lavori di demolizione “particolari problemi di umidità sotterranea, che rende necessario l'innalzamento della quota di pavimento esterna al p.t. per eseguire i relativi lavori di risanamento delle murature e di drenaggio delle infiltrazioni di acqua dalla strada”.
Sulla scorta di tale quadro istruttorio, è stata disposto approfondimento tecnico peritale onde valutare il possibile rilievo della descritta situazione, allo scopo di stabilire se i fenomeni infiltrativi lamentati dall'attrice fossero stati determinati esclusivamente dagli interventi posti in essere dai convenuti tutti, ovvero se fossero presenti anche in precedenza e/o connessi allo stato pregresso dell'immobile attoreo.
Da un punto di vista prettamente tecnico, il TU ha escluso il nesso eziologico tra le condotte contestate dall'attrice ai convenuti e i danni dalla stessa lamentati, riconducendo la presenza e l'aggravarsi dei fenomeni di infiltrazione ed umidità alla condotta di omessa adeguata manutenzione dell'immobile attoreo e, comunque, al pregresso stato dell'immobile – sia con riferimento alla contestata tubazione dei fossi, sia rispetto ai lavori edili eseguita da società CP_8
Nello specifico, il TU IN. , all'esito di indagine condotta alla stregua della miglior scienza e Per_5 tecnica INegneristica idraulica, con adeguato approfondimento, coerente con il quadro fattuale come emergente dall'istruttoria orale e dalla documentazione tecnica in atti, ha ricondotto i fenomeni infiltrativi manifestatisi nell'immobile attoreo a “1) umidità capillare di risalita dovuta alla porosità dei materiali costituenti le murature principali e all'assenza di una barriera fisica atta ad impedire detta risalita anche a livello del pavimento;
2) umidità di terrapieno dovuta ad una insufficiente impermeabilizzazione delle strutture poste in aderenza alla strada provinciale;
3) umidità meteorica
pagina 9 di 15 dovuta all'acqua di rimbalzo generata dal traffico veicolare in occasione di eventi meteo” (relazione pag. 29). L'ausiliario ha ricondotto la causa tecnica del manifestarsi di detti fenomeni all'inesistenza di presidi nell'immobile attoreo contro l'umidità di risalita, meteorica e di terrapieno – ossia accorgimenti la cui omessa adozione è imputabile all'attrice stessa, e motivo “di gran lunga principale per la manifestazione delle infiltrazioni lamentate”.
Ne consegue che le doglianze attoree secondo cui gli interventi edilizi e di tubazione fossi eseguiti dai convenuti ( e ) hanno cagionato fenomeni infiltrativi e di umidità nel proprio immobile, CP_2 CP_5 sono risultate infondate all'esito di considerazione e valutazione del complessivo quadro fattuale caratterizzante i luoghi di causa. Va da sé che, assente il nesso eziologico tra condotta contestata e danno lamentato, difetta l'an della domanda risarcitoria attorea, che quindi va rigettata.
Allo stesso tempo giova nondimeno precisare quanto segue.
L'IN. , ferma restando l'esclusione di alcuna responsabilità dal punto di vista tecnico delle Per_5 condotte contestate ai convenuti nella causazione delle infiltrazioni afferenti l'immobile attoreo, ha precisato che detti interventi “possono, in misura del tutto marginale, avere aggravato una situazione già preesistente”, pur escludendo la riferibilità di tale affermazione alle manifestazioni di umidità di rimbalzo e di terrapieno caratterizzanti l'immobile attoreo (relazione pag. 30).
Rispetto al descritto possibile e marginale aggravamento si impongono due ordini di considerazioni.
In primo luogo, in relazione all'ampiezza del petitum e delle domande articolate da parte attrice, laddove ella – sottacendo le caratteristiche del proprio immobile – imputava le infiltrazioni ivi manifestatesi alla sola condotta posta in essere dai convenuti, ritenuti gli unici responsabili. In altre parole, mai l'attrice ha dedotto o allegato che le condotte altrui abbiano aggravato i fenomeni infiltrativi già manifestatisi nel proprio immobile.
Tanto comporta, in secondo luogo, una conseguenza sul piano processuale: l'omessa allegazione e prova dello stato in cui versava l'immobile attoreo, e l'omessa contestazione delle condotte imputate ai convenuti quali concause aggravanti fenomeno infiltrativo già in essere, produce effetti sul piano dell'onere della prova attoreo, che non risulta assolto: se non vi è prova degli ammaloramenti dell'immobile attoreo, e dello stato “iniziale” su cui, seppur in misura marginale, possono essersi Co
“inserite”, sul piano causale, le condotte dei convenuti del e , logicamente non è CP_12 CP_5 riscontrabile alcuna prova dell'aggravamento (che rimane, in ogni caso, non specificamente allegato)–
e quindi, a cascata, la domanda non può essere accolta per difetto di prova.
In tema di concause dell'evento dannoso, ossia nell'ipotesi di concorrenza di diversi fattori (imputabili all'uomo e/o naturali) nella produzione dell'evento di danno, qualora venga in rilievo – come emerso nel caso di specie – un pregresso stato di fatto (ossia quello dell'immobile attoreo) giù compromesso dal punto di vista umidità/infiltrazione, spetta al creditore (ossia all'attore che si assume danneggiato)
l'onere di provare il nesso causale tra la condotta altrui contestata e il danno lamentato, in termini di aggravamento della situazione già compromessa. Mancando la prova della predetta situazione dell'immobile attoreo, sulla quale possono astrattamente aver avuto rilievo le condotte contestate ai convenuti, difetta in radice il presupposto per la valutazione, prima tecnica e poi giuridica, dell'ipotizzato aggravamento. Fermo restando, sotto altro profilo, come già rilevato, che difetta pure l'allegazione della condotta di aggravamento contestata alla parte convenuta in giudizio.
pagina 10 di 15 In definitiva, anche sotto questo profilo, parte attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, a tanto conseguendo l'integrale rigetto delle domande svolte.
Vanno, ora, esaminate le domande svolte in via riconvenzionale dai convenuti.
7. I convenuti e hanno svolto domanda risarcitoria nei confronti Controparte_5 Controparte_6 dell'attrice invocandone responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietaria, e custode, del fondo ubicato in Gambellara, fg. 7, mapp. 38, attiguo alla proprietà censita al mapp. 454, fg. 7, per Controparte_5 allagamento determinato da straripamento e perdita di acqua dalle vasche posizionate dall'attrice sul fondo di proprietà.
La domanda è del tutto generica nelle allegazioni, e in ogni caso sfornita di prova – non surrogabile dall'articolazione di prova testimoniale come svolta nella memoria istruttoria depositata in data
19.1.2021.
Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti non hanno delimitato temporalmente il contestato illecito: ivi si fa riferimento a installazione delle vasche negli anni novanta, e alla mancata produzione di uva “dal 2012 sino alla data di cessazione degli allagamenti”, non specificata. Del tutto generica anche l'allegazione del danno patito, sia per danno emergente (quantificato in euro
10.000,00), che per lucro cessante (quantificato in euro 3.000,00): non vi è in atti alcun documento che comprovi i riferiti interventi di estirpazione e reimpianto del vigneto ed i costi sostenuti, né attestante una contrazione dei guadagni derivanti dalla vendita dell'uva. Difetta, poi, alcun riscontro oggettivo in relazione alla sussistenza del dedotto fenomeno di allagamento, e della ritenuta imputabilità alla non essendo stata dimessa in atti alcuna richiesta di ristoro dei danni patiti a seguito di Parte_1 allagamento di terreni ad ella imputabile, che di certo non può trarsi – come fatto storico in sé- dalla documentazione fotografica sub doc.
7-8 p. convenuta , che si limita a rappresentare un filare CP_5 con terreno in parte asciutto e in parte bagnato.
Né tali circostanze potevano essere provate a mezzo testimoni essendo i capitoli relativi stati formulati in modo generico, assenti riferimenti temporali precisi in ordine alla verificazione del dedotto fenomeno di allagamento, e in ogni caso in modo da far rendere valutazioni non consentite, nella misura in cui si demandava al teste la valutazione della necessità dell'esecuzione di interventi di sostituzione vigne in ragione del contestato allagamento, come pure in relazione alla inammissibile prova per testi del pagamento e/o della spesa sostenuta.
Per tali motivi, la domanda svolta in via riconvenzionale dai convenuti va rigettata. CP_5
8. Da ultimo, con riferimento alle riconvenzionali svolte da p. convenuta si osserva quanto CP_2 segue.
Risulta documentato (doc. 3 p. convenuta ) che in sede di compravendita del 20.9.1996 CP_2 [...]
(dante causa di ), nell'alienare a il fondo oggetto di causa, Parte_2 CP_2 Parte_1 ubicato in Gambellara, Via Calderina n. 10, censito al fg. 7, mapp. 38, contestualmente costituiva a favore dello stesso immobile mapp. 38 sub 4, sub 5 e sub 1 dell'attrice, che accettava, e “a carico della striscia di terreno posto sul lato est attualmente adibita a stradella ed insistente sul mappale numero
231 del foglio 7, servitù di passo pedonale e carraio della più ampia portata. Precisando che il cancello d'accesso dovrà essere posto a Nord del cancello attualmente esistente sulla proprietà del signor ”. Parte_2
pagina 11 di 15 Dall'esame della documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi in atti, riconosciuta dai testi e la cui conformità allo stato dei luoghi non è stata contestata dalle parti costituite, si ricava come in effetti esista un cancello di accesso alla proprietà mapp. 38, posta di fronte al Parte_1 cancello di accesso alla proprietà , mapp. 231, cancello cui si accede percorrendo la stradella sul CP_2 cui sedime è stata costituita la servitù di passaggio. Si vedano, in particolare, il doc. 20 parte attrice rappresentativo dello stato dei luoghi ante ristrutturazione collocata dalla stessa attrice nell'anno 2005,
e sino ad oggi;
e il doc. 6a e 6b di parte convenuta . CP_2
Dalla visione delle dette fotografie risulta, in effetti, la presenza di un varco carraio con cancello in origine posto su via Calderina, ed uno posto dal lato opposto, sul “retro” della proprietà attorea (verso i fondi agricoli), cosicchè questo deve ritenersi l'accesso carraio a nord menzionato nel titolo. Risulta dalle medesime fotografie che, in seguito, effettivamente sia stato realizzato un accesso carraio alla proprietà mapp. 38 che affaccia sul sedime della strada poderale di passaggio, Parte_1 dirimpetto al cancello di accesso alla proprietà . CP_2
L'ubicazione del cancello di accesso alla proprietà attorea in violazione rispetto a quanto determinato nel titolo, che recava chiara specificazione in tal senso, determina evidentemente il fattivo esercizio della servitù in modo non conforme al titolo ex art. 1063 c.c.: la stradella non è, difatti, percorsa in tutta la sua lunghezza fino al cancello posto all'estremità del fondo attoreo, opposto alla pubblica via, ma solamente per una limitata estensione, circa fino alla metà, ove è sito il cancello carraio installato dall'attrice di fronte al cancello di accesso alla proprietà . CP_2
Quel che ne consegue è che va inibito l'accesso all'attrice attraverso il detto cancello, in quanto in tal modo l'esercizio della servitù non risulta conforme al titolo – che consente all'attrice di transitare sulla stradina e di accedere al proprio fondo, non attraverso il cancello realizzato dall'attrice nel 2004, bensì dal cancello sito a nord del cancello ubicato nella proprietà . CP_2
Del tutto sproporzionata, al contrario, la richiesta di parte convenuta di condannare l'attrice alla rimozione del cancello suddetto apparendo sufficiente, ai fini del rispetto delle modalità di esercizio della servitù di cui al relativo titolo, l'inibitoria del transito (in accesso e uscita) attraverso il detto cancello. Tale prescrizione appare sufficiente alla luce della domanda ex 1063 c.c., laddove non appare che configurarsi alcun aggravamento di servitù non insistendo il cancello di cui trattasi nel sedime del fondo servente, e non rendendo, di per sé, maggiormente incomodo l'esercizio della servitù. In altre parole, da un lato, l'apertura del varco di accesso alla proprietà attorea lungo la stradina oggetto di servitù non costituisce opera che aggrava il peso imposto al fondo servente;
dall'altro, in ogni caso, al giudice adito ex art. 1067 c.c. è consentito solo ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti della regolamentazione ricavabile dal titolo, eliminando l'illecito aggravio appunto, ma non potendo incidere direttamente sulla situazione del fondo dominante (Cass. civ., 11.2.1997, n. 1257; Cass. cov.
15.12.2003, n. 19182).
La domanda di riduzione in pristino per aggravamento della servitù esistente presuppone, difatti, una alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale, tale da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, che non si ritiene configurabile nel caso di specie in relazione al cancello realizzato dall'attrice sul proprio fondo – fermo restando che tanto determina esercizio non conforme al titolo essendo differente il varco di accesso al fondo dominante, alla luce degli interessi ritenuti meritevoli di tutela dalle parti in sede di pattuizione.
pagina 12 di 15 Al contempo, dall'istruttoria orale svolta è, in effetti, emerso non solo l'utilizzo della stradella sedime della servitù per accedere all'immobile attoreo attraverso il cancello realizzato lungo la stradina, in violazione del titolo, ma anche che – proprio a cagione di tale utilizzo di fatto – l'attrice consentiva accesso da tale lato, anche a terzisti, corrieri, ospiti, come pure il parcheggio e la sosta di mezzi lungo detta stradina.
Si richiamano le dichiarazioni rese dai testi (udienza 3.5.2022 sub cap. 5 p. convenuta: Testimone_1
“ci sono dei mezzi impegnati nelle attività commerciali della che vanno dalla stessa, si Parte_1 fermano davanti al cancello e poi entrano nella corte”), da che ne confermava anche la Testimone_2 sosta lungo la stradina (“alcune volte ho visto personalmente i mezzi dei fornitori e/o clienti della che sostavano anche in quella strada;
poi ho visto i mezzi stessi utilizzati dalla Parte_1 solo transitare”) e da (“io ho visto qualche furgone delle spedizioni Parte_1 Parte_4 che entra dalla stradina, ho visto che fanno carico e scarico, qualche volta entravano nel cortile della
e talvolta i mezzi venivano a girarsi nel cortile della cantina”) in rapporto alla Parte_1 documentazione fotografica sub doc. 6, lett. p-g, p. convenuta CP_2
Tanto costituisce senza dubbio esercizio della servitù in modo non conforme al titolo, e tale da ostacolare e potenzialmente pregiudicare l'esercizio da parte della , proprietaria del fondo a favore CP_2 del quale è riconosciuta correlata servitù di passaggio.
In definitiva, va accertato l'esercizio della servitù di passaggio da parte di in Parte_1 modo non conforme al titolo, con conseguente condanna alla cessazione di dette condotte, consistenti nell'accesso alla proprietà mapp. 38, da parte dell'attrice e di terzi da lei autorizzati, da cancello realizzato in posizione prospicente al cancello di accesso al fondo , e non a nord del medesimo, e CP_2 nel parcheggio di auto e mezzi lungo la stradella oggetto della servitù.
9. Quanto alla liquidazione delle spese di lite si impongono le seguenti considerazioni.
Nei rapporti tra l'attrice e p. convenuta , , la liquidazione delle spese Controparte_13 CP_3 CP_4 segue la soccombenza, pressochè integrale in capo alla prima. va quindi Parte_1 condannata a rifondere le spese di lite nei confronti dei detti convenuti, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 in applicazione del principio del disputatum.
Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e , si ravvisa soccombenza Controparte_5 Controparte_6 reciproca, tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese della TU IN. svolta nel presente giudizio, come già liquidate, vanno poste Per_5 definitivamente a carico delle parti , , Parte_5 Parte_1
, in solido, in applicazione del principio di causalità della spesa Parte_6 essendo l'ulteriore approfondimento istruttorio resosi necessario in relazione alle allegazioni tutte articolate dalle parti nella presente fase di merito.
10. Quanto ai pregressi procedimenti per accertamento tecnico preventivo, si ravvisa soccombenza in capo all'attrice essendo relativi alle condotte contestate ai convenuti che, nel merito, sono state rigettate per assenza di nesso eziologico.
Ne consegue che, con riferimento al proc. R.G. 7398/2014 Trib. Vicenza, va Parte_1 condannata a rifondere le spese di lite in favore di e , con vincolo di Controparte_5 Controparte_6
pagina 13 di 15 solidarietà attiva, che si liquidano secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva.
Il compenso per consulente tecnico dott. come già liquidato, va definitivamente posto a carico Per_2 di . Parte_1
Per analogo ordine di ragioni, con riferimento al proc. R.G. 4549/2017 Trib. Vicenza, Parte_1
va condannata a rifondere le spese di lite in favore di , ,
[...] Controparte_14 CP_2
, con vincolo di solidarietà attiva, che si liquidano come in Controparte_3 CP_4 dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva.
Il compenso per consulente tecnico geom. come già liquidato, va definitivamente posto a _3 carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_3 CP_4
2) rigetta tutte le domande svolte da;
Parte_1
3) rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da e da;
Controparte_6 Controparte_5
4) accerta e dichiara che ha esercitato servitù di passaggio sulla stradina sita tra i Parte_1 fondi mapp. 38 e 231, fg. 7, Comune di Gambellara, in modo non conforme al titolo datato 20.9.1996, mediante accesso da cancello sito in posizione prospicente al cancello ubicato sulla proprietà CP_2
, mapp. 231, e non a nord del predetto, e con sosta di mezzi lungo detta stradina, e visti gli artt.
[...]
1063 e 1079 c.c. la condanna, per il futuro, all'astensione dal compimento di tali condotte;
5) condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore di parte Parte_1 convenuta , , , che liquida Controparte_8 CP_2 Controparte_3 CP_4 onnicomprensivamente in favore di detta parte processuale in euro 518,00 per anticipazioni, e in euro
7.616,00 per compenso professionale (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge;
6) dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio tra e parte Parte_1 convenuta e;
Controparte_5 Controparte_6
7) pone definitivamente il compenso del TU IN. , come già liquidato, a carico delle parti in Per_5 solido;
8) condanna a rifondere le spese di lite del procedimento per accertamento Parte_1 tecnico preventivo R.G. 7398/2014 Trib. Vicenza in favore di parte resistente e Controparte_5
, che liquida onnicomprensivamente in favore di detta parte processuale in euro Controparte_6
2.026,00 per compenso professionale (di cui euro 1.175,00 per la fase di studio ed euro 581,00 per la pagina 14 di 15 fase introduttiva), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge, e pone definitivamente le spese del TU dott. come già liquidate, a carico di;
Per_2 Parte_1
9) condanna a rifondere le spese di lite del procedimento per accertamento Parte_1 tecnico preventivo R.G. 4549/2017 Trib. Vicenza in favore di parte resistente Controparte_8
, , , che liquida onnicomprensivamente in favore di
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 detta parte processuale in euro 2.026,00 per compenso professionale (di cui euro 1.175,00 per la fase di studio ed euro 851,00 per la fase introduttiva) oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge, e pone definitivamente le spese del TU geom. come già liquidate, a carico di _3
. Parte_1
Vicenza, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2939/2020 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti NEREO ZOCCA e dell'avv.to CARLOTTA ZOCCA
ATTORE contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) CP_2 C.F._2
(c.f. Controparte_3 C.F._3
(c.f. , CP_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv.to RINALDO SARTORI
(c.f. ) Controparte_5 C.F._5
(c.f. ), Controparte_6 C.F._6 con il patrocinio dell'avv.to GIUSEPPE GIACON
CONVENUTI
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 14.11.2024, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.
Conclusioni : Parte_1
“1.accertato che i fenomeni infiltrativi, di muffa ed umidità lamentati dall'attrice ed emersi nell'immobile di proprietà di questa con particolare riferimento ai muri perimetrali e alle parti interrate (cantina), come decritti nella consulenza dell'arch. sono stati causati o Per_1 pagina 1 di 15 quantomeno aggravati dai lavori e dagli interventi eseguiti dai convenuti sui fondi di loro proprietà
(innalzamento quote, intubamento fossi, etc. etc.), condannarsi i convenuti in solido tra loro e in proporzione alla responsabilità loro attribuibile anche all'esito dell'espletata TU all'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi e sistemazione della strada poderale posta a confine tra i m.n. 38 e 231, Fg. 7, Comune di Gambellara con messa in pristino delle quote originarie, asporto del materiale di risulta e rifacimento del fondo originario ovvero secondo quanto concluso dell'espletata TU e, quanto a tutti i convenuti, all'esecuzione delle opere finalizzate ad eliminare le conseguenze dannose dell'intubamento dei fossi mediante la rimozione della condotta interrata, la risezionatura del fosso e il rimodellamento della sistemazione agraria secondo quote e schemi preesistenti ovvero secondo le soluzione alternative individuate in corso di causa.
Condannarsi altresì i convenuti in solido tra loro e in proporzione alla responsabilità loro attribuibile anche all'esito dell'espletata TU al risarcimento a favore dell'attrice del costo delle opere atte ad eliminare i danni patiti dall'immobile dell'attrice come quantificati e descritti nella consulenza dell'arch. ovvero come accertati in corso di causa. Per_1
2. Condannarsi altresì i convenuti e alla rifusione delle spese relative al CP_6 Controparte_5 procedimento per ATP nr. 7398/14 RG per € 6.971,21 quali spese di TU ed € 2.196,46 quali spese legali;
nonché i convenuti , e al pagamento delle spese CP_2 Controparte_3 CP_4 relative all'ATP nr. 459/17 RG per € 3.972,67 quali compensi TU e € 6.310,34 oltre accessori a titolo di spese legali (all. 8).
3. Rigettarsi le domande riconvenzionali ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi già esposti.
4. con vittoria di spese e competenze di causa, ivi compresi i costi per l'espletata TU, come per legge”;
Conclusioni , , , Controparte_7 CP_2 Controparte_3 CP_4
“Voglia l'Ill. Giudice, respinta ogni domanda, deduzione o eccezione sia dell'attrice,
[...]
sia dei convenuti, e , Parte_1 CP_5 Controparte_6
In via preliminare
- Accertata la carenza di legittimazione passiva di e dei signori Controparte_7 [...]
e , estromettere, per l'effetto, gli stessi convenuti dal procedimento in CP_3 CP_4 epigrafe, in ogni caso con vittoria e compenso di spese di lite, oltre accessori.
In via principale
- Dichiarare inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, rigettarsi, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in atti, le domande tutte proposte ex adverso.
- In denegato caso di accoglimento delle domande attoree, stabilirsi l'entità degli oneri manutentivi facenti carico a parte attrice e condannare la stessa all'esecuzione delle opere di sua competenza sulla strada o a sostenere, in parte qua, la relativa spesa.
In via riconvenzionale
- Accertato che l'attrice esercita la servitù di passo, di cui gode il mapp. n. 38, Parte_1
Fg. 7, C.F. Comune di Gambellara (VI), in violazione di quanto regolato, ex art. 1063 c.c., dal titolo costitutivo e/o la medesima attrice ha aggravato l'esercizio di tale servitù, in violazione del divieto ex art. 1067 c.c., ai danni del fondo servente, mapp. n. 231, Fg. 7, C.F. Comune di Gambellara (VI), di proprietà della convenuta , condannare in qualità di proprietaria CP_2 Parte_1 del fondo, mapp. n. 38, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, tramite la chiusura del cancello sito su predetto mappale e che immette sulla strada interpoderale e ad eseguire ogni opera necessaria a ricondurre lo stato di fatto a quanto contrattualmente previsto.
pagina 2 di 15 - Accertato l'uso illegittimo della strada interpoderale sita tra i mappali nn. 231 e 38, Fg. 7, C.F. Comune di Gambellara (VI), da parte dell'attrice in violazione dell'art. 1065 Parte_1
c.c. e/o dell'art. 1067 c.c., condannare la stessa attrice ad astenersi dall'utilizzare la medesima strada come parcheggio.
- Accertata l'infondatezza delle domande tutte proposte ex adverso, condannare l'attrice
[...]
a rifondere tutte le spese per assistenza legale, pari a complessivi Euro 2.500,00 o Parte_1 quelle somme, anche maggiori, che risulteranno di giustizia, sostenute dai convenuti
[...]
, , e nel procedimento per A.T.P. n. Controparte_7 CP_2 Controparte_3 CP_4
459/2017 R.G., promosso dalla stessa attrice avanti il Tribunale di Vicenza.
In via istruttoria In quanto occorra, previa riforma delle ordinanze istruttorie via via emesse, ammettersi le istanze istruttorie e di TU svolte da parte dei convenuti qui difesi, o disporsi le integrazioni peritali richieste
o la convocazione del TU a chiarimenti su tali aspetti.
In ogni caso Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori”;
Conclusioni e : Controparte_6 Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e istanza, così decidere: Nel merito: Rigettare in quanto infondate tutte le domande proposte dalla sig.ra Parte_1 nei confronti dei sig.ri e , per i motivi in fatto e in diritto esposti in Controparte_6 Controparte_5 atti. In via riconvenzionale:
1. Accertare la responsabilità della sig.ra in relazione ai fenomeni di Parte_1 allagamento causati dallo straripamento, sul fondo di proprietà del sig. e condotto Controparte_5 dal sig. , delle acque dalle vasche posizionate sul fondo censito al C.T. del Comune di Controparte_6
Gambellara (VI), al fg. 7, mappale n. 38, per tutti i motivi in atti.
2. Per l'effetto, condannare la sig.ra alla messa in pristino della situazione Parte_1 antecedente alla costruzione delle vasche in parola o, in alternativa, all'esecuzione a proprie spese delle opere che verranno accertate in corso di causa come idonee a impedire ulteriori allagamenti del fondo di proprietà del sig. e condotto dal sig. ; Controparte_5 Controparte_6
3. Per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento a favore dei sig.ri Parte_1 [...]
e di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in €. 13.000,00, ovvero nella CP_6 Controparte_5 maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso:
Con integrale rifusione di spese e compensi di lite del presente giudizio e del giudizio di ATP n.
7398/2014 R.G. del Tribunale di Vicenza, oltre accessori come per legge, oltre spese per il compenso del TU e del CTP”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di essere proprietaria di Parte_1 immobile ubicato in Gambellara, censito al fg. 7, mapp. 38, consistente in edificio residenziale con barchessa e giardino, con accesso da strada poderale, dalla pubblica Via Calderina, posta a confine tra i mapp. 38 e 231, quest'ultimo di proprietà di , gravate da servitù reciproche pattuite con atto CP_2 del 2004 con il precedente proprietario che sino al 2010 era stata utilizzata Parte_2 per l'INresso alle abitazioni e come pure per raggiungere i fondi posti a sud, sia CP_2 Parte_1 con mezzi civili che con alcuni mezzi agricoli, precisando che detta stradina si sviluppava circa 30 pagina 3 di 15 centimetri al di sotto della quota del carraio dal lato della proprietà attorea, la cui recinzione mostrava lo zoccolo in muratura.
L'attrice rappresentava che nel 2010 i convenuti e CP_2 CP_4 Controparte_3 intraprendevano intervento di miglioria fondiaria di cui alla SCIA 30.12.2010, con realizzazione di nuova cantina sul mapp. 514 di proprietà dell'Azienda Agricola Cà del Sette, in occasione dei quali sulla stradina di accesso transitavano anche mezzi pesanti (quali escavatori, camion, betoniere) modificando il fondo della stradina, che progressivamente veniva deteriorato, disgregato e “abbassato”, con inversione delle quote originarie cosicchè il proprio fondo (in precedenza più alto) si trovava ora a subire fenomeni di ruscellamento, allagamento ed infiltrazione.
Al contempo l'attrice dava atto che e avevano provveduto ad Controparte_6 Controparte_5 intubare fossi siti in loco, concorrendo anch'essi nella determinazione dei descritti fenomeni. dimetteva in giudizio gli atti relativi a due procedimenti per accertamento Parte_1 tecnico preventivo svoltisi innanzi all'intestato Tribunale: nello specifico, il procedimento R.G. 7398/2014 (TU dott. svoltosi tra l'attrice ed i convenuti ), e il procedimento R.G. Per_2 CP_5
4549/2017 (TU geom. svoltosi tra l'attrice ed i convenuti , , _3 CP_2 CP_4 CP_3 [...]
) laddove i tecnici riconducevano i fenomeni lamentati all'azione di due concause, Controparte_8 ovverosia il mancato ripristino delle preesistenti quote della strada poderale, e la risalita di acqua a seguito della modificazione dell'orografia originaria tramite intubamento dei fossi sia da parte dei che da parte della . CP_5 CP_2
L'attrice riteneva che le condotte poste in essere dai convenuti in epigrafe indicati, interventi sui rispettivi fondi di proprietà, avessero cagionato danno alla sua proprietà, consistente in fenomeni infiltrativi interessanti la propria abitazione oltrechè umidità, manifestatisi con rigonfiamenti degli intonaci, aloni, odori di muffa, sia nei muri esterni che nella cantina, instando per la condanna al ripristino della situazione quo ante ed al risarcimento del danno, corrispondente ai costi per sistemazione di cantina e porzioni esterne, oltre spese di lite, anche dei procedimenti di istruzione preventiva.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2020 si costituivano in giudizio
[...]
, e i quali, preliminarmente, Controparte_8 CP_2 Controparte_3 CP_4 allegavano in fatto che il compendio immobiliare oggetto di causa era in origine di proprietà della famiglia , sino a che nell'anno 1999 l'attrice ne acquistava una porzione, corrispondente Persona_4 all'attuale fabbricato ed area di pertinenza censiti al C.F., Comune di Gambellara, fg. 7, mapp. 38 sub
4, sub 5, sub 1, attualmente censiti ai sub 6, 7, 8, 9; e che, in tale sede, le parti (ossia , Parte_2 padre e dante causa di , da un lato, e , odierna attrice, dall'altro) CP_2 Parte_1 costituivano reciprocamente a favore delle rispettive proprietà – di cui ai mapp. 38 e 231 – servitù di passaggio pedonale e carraio “della pià ampia portata” sulla striscia di terreno adibita a stradella esistente tra i detti fondi e che si dipartiva da Via Calderina. In tale sede si precisava ulteriormente che il cancello funzionale all'accesso alla proprietà sarebbe dovuto essere posto “a nord del Parte_1 cancello attualmente esistente sulla proprietà del sig. ”. Ulteriormente i convenuti Parte_2 documentavano che con scrittura privata del 20.1.2004 e Parte_2 Parte_1 procedevano ad apporre il termine di confine tra i mappali 38 -171- 231 confinanti, senza pregiudizio alle reciproche servitù precedentemente concesse con atto pubblico.
pagina 4 di 15 I convenuti rappresentavano che la stradella interpoderale il cui sedime era ubicato in parte sul mapp.
38, fg. 7, e in parte sul mapp. 231 fg, 7, C.F. del Comune di Gambellara, al momento dell'acquisto da parte dell'attrice aveva fondo in prevalenza sterrato, ricoperto solo in alcuni tratti da chiazze di calcestruzzo, con giacitura pianeggiante e uniforme in modo da favorire lo scolo delle acque, mentre a lato della strada emergeva dal terreno, per un'altezza non superiore a 20 centimetri circa, un cordolo formato da blocchi di cemento, situazione fattuale su cui l'attrice interveniva realizzando:
i) muretti di contenimento in tufo per aiuole – come da planimetrie, sanatoria 27.8.2004 e documentazione fotografica che dimetteva in atti –mantenendo l'altezza di 20 centimetri per i muretti esterni, e innalzando sino a 50-60 centimetri quella dei muretti interni;
ii) posizionamento di cancello di INresso alla proprietà attorea, affacciato sulla stradina di transito in questione, al termine della disgressione di pendenza della stradella e, contrariamente agli accordi precedentemente assunti, dirimpetto all'INresso della proprietà della convenuta;
CP_2
iii) pavimentazione della corte interna con ghiaia sciolta.
Ritenevano che fosse stata l'attrice ad aver determinato la modifica del regime idraulico contribuendo affinchè tutte le masse d'acqua ed escursioni dei fluidi venissero convogliate verso il proprio edificio. I convenuti allegavano, inoltre, che a partire dall'anno 1997 la avviava interventi di Parte_1 ristrutturazione dell'edificio adibito ad abitazione necessitati - come da relazione tecnica risalente all'epoca che dimetteva in atti sub doc. 11 – da problematiche infiltrative e di umidità già manifestatesi ante anno 2000, di cui l'attrice era a conoscenza sin da tale momento, la cui causa era stata individuata, principalmente, nella strada provinciale limitrofa;
sottolineavano che nonostante la consapevolezza di tali fenomeni, l'attrice realizzava intervento che non prevedeva adeguato sistema di scarico delle acque, cui seguiva ulteriore intervento edilizio finalizzato a risolvere altri fenomeni di infiltrazione di acqua, come da pratica SUAP 15.3.2016 che dimetteva in giudizio sub doc. 16.
I convenuti ritenevano che i fenomeni infiltrativi caratterizzanti l'immobile attoreo fossero eziologicamente imputabili anche alle descritte condotte attoree.
In diritto, e eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3 CP_4 non essendo proprietari degli immobili confinanti con la proprietà attorea, né avendone il possesso e/o la disponibilità aliunde.
Nel merito, i convenuti contestavano la sussistenza del nesso eziologico tra l'utilizzo e la manutenzione della strada interpoderale, oggetto di servitù di passaggio, e i pregiudizi lamentati dall'attrice, precisando in fatto che durante l'esecuzione dei lavori finalizzati alla costruzione dei fabbricati in uso a Co del VII sul terreno di cui ai mapp. 231 e 514 i mezzi d'opera transitavano solo saltuariamente sulla stradella in questione, avendo per lo più utilizzato il nuovo accesso dalla strada provinciale appositamente creato;
davano atto che dal termine dai lavori (2015) in avanti, tutti i mezzi di trasporto conferenti prodotti della vendemmia al piazzale e agli opifici accedevano dal nuovo INresso, essendo lo stradello utilizzato solo dai mezzi agricoli per raggiungere i fondi a sud per le stagionali operazioni di campagna. In ogni caso, contestava di aver mai esercitato la servitù in modo non conforme al titolo.
I convenuti contestavano, anzi sul punto, alla di aver realizzato il cancello di accesso Parte_1 alla proprietà dirimpetto a quello della proprietà , in violazione di quanto concordato in sede CP_2 di compravendita del 20.9.1996, conseguendone l'esercizio della servitù di passaggio, di cui gode il mapp. 38 attoreo, in violazione di quanto regolato dal titolo ex art. 1063 c.c. e/o comunque con pagina 5 di 15 aggravamento in violazione del divieto di cui all'art. 1067 c.c.: instavano, quindi, per la condanna dell'attrice al ripristino dei luoghi di causa, con chiusura del cancello posto dirimpetto all'accesso del fondo . CP_2
Allo stesso tempo, contestavano ulteriormente la violazione dell'art. 1065 e/o 1067 c.c. avendo l'attrice recentemente iniziato ad utilizzare la stradina come parcheggio, per sé o per i propri ospiti, chiedendone la condanna alla cessazione di tale condotta.
Previa richiesta di integrazione degli accertamenti peritali svolti in sede di ATP stante la dedotta variazione di quota della stradina oggetto della servitù alla luce delle documentate allegazioni relative agli interventi posti in essere dalla stessa attrice sui fondi di sua proprietà, e dato atto di non aver partecipato all'ATP relativo alla intubazione dei fossi, Cà del VII società agricola, , CP_2 [...]
e , concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via CP_3 CP_4 riconvenzionale, l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Con comparsa depositata in data 13.10.2020 si costituivano e i Controparte_5 Controparte_6 quali escludevano la configurabilità di alcuna responsabilità loro imputabile con riferimento alle lamentate infiltrazioni derivanti dal dedotto mutamento del livello della strada interpoderale, alla luce del tenore delle prospettazioni attoree.
Con riferimento alla intubazione dei fossi, sottolineavano che gli esiti della TU a firma del dott.
R.G. n. 7398/2014 non avevano ricollegato eziologicamente detto intervento ai descritti Per_2 fenomeni infiltrativi, né avevano ascritti gli interventi ai , avendo il tecnico svolto CP_5 considerazioni meramente in via di supposizione e, al contempo, individuato anche altre cause (quali intubazione del fossato nella proprietà e omessa manutenzione nella parte finale;
criticità idraulica CP_2 nella confluenza del fosso di scolo con il Rio Alvagno, picchi freatici del luogo cagionati da inadeguato intervento di ristrutturazione eseguito dall'attrice, oltre a scarico delle grondaie attoree). In ogni caso, davano atto che l'intervento era stato eseguito previa presentazione di idoneo progetto di miglioramento fondiario (SCIA) al Comune di Gambellara, escludendo alcuna condotta illecita.
In definitiva, ritenevano assente e non provato il nesso eziologico tra i fatti contestati dall'attrice e le infiltrazioni e i danni lamentati, in ogni caso incompleto l'accertamento tecnico in quanto non esteso agli interventi eseguiti dalla stessa nel proprio fondo, come pure degli interventi eseguiti Parte_1 dalla . CP_2
e , da ultimo, svolgevano, domande riconvenzionale trasversale Controparte_5 Controparte_6 risarcitoria nei confronti dell'attrice per allagamento derivante da straripamento e perdita di acqua dalle vasche, posizionate dalla sul fondo di cui al mapp. 38, fg. 7, Comune di Gambellara, Parte_1 attiguo alla proprietà censita al mapp. 454. CP_5
In particolare, davano atto che era in essere un contratto di affitto di fondo rustico tra , Controparte_5 proprietario del fondo, e , coltivatore diretto, che i terreni erano adibiti a vigneto, che Controparte_6 sin dalla fine degli anni novanta l'attrice aveva costruito delle vasche per la raccolta di acque meteoriche e/o reflui civili, accumulatasi per anni, non fatta defluire, e quindi straripante sul fondo determinando allagamento del vigneto e moria delle vigne, con conseguente danno CP_5 corrispondente al costo per sostituzione dei vitigni e interventi per renderlo nuovamente produttivo, nonché mancata produzione di uva dal 2012 alla data di cessazione degli allagamenti.
pagina 6 di 15 e concludevano chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come Controparte_5 Controparte_6 sopra riportate.
4. Alla prima udienza che si teneva in data 3.11.2020 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Indi il procedimento veniva istruito mediante prova testimoniale e per interpello dell'attrice (udienze 3.5.2022, 25.10.2022, 7.3.2023, 9.5.2023), indi disposto supplemento peritale come da ordinanza del 26.5.2023. Esaurito l'incombente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.11.2024, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. In detta udienza le parti concludevano come da fogli di p.c. rispettivamente depositati, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
5. Interamente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dai convenuti e Controparte_3 CP_4
[...]
Invero dalla visura catastale (sub doc. 1 p. convenuta ) risulta che il foglio 7, part. 231 (ossia CP_2 sedime ove insiste, in parte, la stradina oggetto di servitù di passaggio reciproco tra i fondi e CP_2
sia di proprietà esclusiva di oltretutto, tutti i fondi confinanti con la Parte_1 CP_2 proprietà attorea, come rappresentati nella planimetria dimessa sub doc. 2 parte convenuta, sono di Co proprietà e/o del VII società agricola. CP_2
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha allegato alcun altro titolo di possesso, detenzione e/o relazione con i fondi per cui è causa dei convenuti e nemmeno all'esito del rilievo di CP_3 CP_4 parte convenuta tempestivamente formulato nella comparsa di costituzione in giudizio.
In definitiva, dal complessivo esame della documentazione in atti, unitamente al tenore delle allegazioni attoree, non emerge la prospettazione di alcun coinvolgimento dei convenuti CP_3
e nella vicenda di cui trattasi, onde ne va dichiarato il difetto di
[...] Controparte_4 legittimazione passiva rispetto alle domande attoree articolate nei loro confronti.
6. Quanto al merito, la fattispecie concreta oggetto di causa va ricondotta a invocata responsabilità ex art. 2050 c.c. per svolgimento di attività pericolosa, posto che costituiscono attività pericolosa ai sensi della detta norma non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. E quindi anche in ipotesi di attività edilizia o similari,
“comportanti rilevanti opere di trasformazione, rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree” (arg. da Cass. civ., sez. III, 7.5.2007, n. 10300). Dal punto di vista dell'onere probatorio, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c. , presuppone pur sempre il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico — la prova del quale incombe al preteso danneggiato — tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo (Cass. n. 10383/2002).
pagina 7 di 15 Tanto premesso in diritto, nel caso di specie all'esito dell'instaurazione del contraddittorio a cognizione piena, successivo all'introduzione dei procedimenti ex art. 696 c.p.c. promossi dall'odierna attrice, sono emerse circostanze fattuali ulteriori – rispetto a quelle dedotte da nei detti Parte_1 procedimenti –suscettibili di rilievo nella presente vicenda – attinenti a opere ed interventi che i convenuti hanno allegato essere, a sua volta, stati posti in essere dall'attrice, con mutamento dello stato dei luoghi, come pure relativi allo stato pregresso dell'immobile attoreo e/o, in ogni caso, attitudine ad avere incidenza sulla configurabilità della invocata responsabilità.
All'esito di approfondimento istruttorio orale in ordine a tali allegazioni fattuali, si è imposto quindi approfondimento peritale che ne tenesse conto – necessario, ad ogni modo, anche tenuto conto che i pregressi procedimenti di istruzione preventiva non si erano reciprocamente svolti nei confronti di tutte le parti odierne contendenti, con i conseguenti corollari in termini di inopponibilità.
Dal punto di vista fattuale, all'esito dell'istruttoria orale svolta è emerso che lo stato dell'immobile attoreo era compromesso già in epoca (di gran lunga) precedente all'esecuzione degli interventi edilizi da parte di del VII società agricola di miglioramento fondiario e realizzazione di cantina Parte_3 risalenti al 2010: il teste (udienza 3.5.2022) ha confermato la presenza di fenomeni Testimone_1 infiltrativi e di umidità nell'immobile attoreo, come rappresentati nella foto sub doc. 15 p. convenuta
, collocandoli in epoca antecedente all'anno 2000 (sub cap. 9: “ la casa è vecchia, le murature CP_2 sono vecchie e appoggiate alla strada, ma io non posso rispondere quanto all'interno perché non sono mai entrato nella proprietà o dentro la casa;
però posso dire che quando passavo per la strada da fuori, in macchina, si vedeva l'umidità; questo accadeva anche prima del 2000”).
La circostanza è stata confermata anche da esperto vitivinicolo frequentante la società Testimone_2
Cà del VII e i luoghi di causa con frequenza pressochè settimanale dal 2000 circa (sub cap. 9 p. convenuta Cà del VII: “non ricordo con precisione la data, ma confermo il capitolo, in particolare sia nella parte nord che nella parte ovest dell'edificio, edificio che confina, mi pare, con la proprietà dei
quanto al lato ovest;
ne ero a conoscenza perchè passavo pià volte alla settimana”); da CP_5
dipendente della società agricola dal 2011-2012, in risposta al cap. 10 Parte_4 CP_8 memoria istruttoria p. convenuta;
nonché, infine, da , figlio di e CP_2 Testimone_3 Controparte_6 coadiuvante nella gestione dell'azienda agricola facente capo al padre, che (sub cap. 55 memoria istruttoria p. attrice) riferiva della presenza di una macchia di umidità sul muro, che riconosceva nel doc. 14/A di parte convenuta , e che riferiva di aver sempre visto da quando era piccolo, ossia si CP_2 può ritenere intorno agli anni 2000-2005 posto che il teste dichiarava di essere nato nell'anno 1999
(udienza 7.3.2023).
Quanto alla testimonianza del teste (udienza 3.5.2022), tecnico agronomo di Testimone_4 riferimento dell'attrice, egli ha confermato l'esecuzione di interventi presso l'immobile attoreo avviati nel 2000 (ossia intervento di ristrutturazione e abbassamento del livello della cantina al piano interrato), pur precisando di essere subentrato nel 2012 (data del suo primo sopralluogo), avendo seguito l'attrice da quel momento, e nulla sapendo riferire della fase pregressa e del precedente stato dell'immobile, cosicchè le sue dichiarazioni nulla aggiungono e/o non assumono rilievo dirimente ai fini del decidere. Al contrario, l'arch. precedente progettista e direttore lavori degli Controparte_9 interventi di ristrutturazione eseguiti da nel 2000, subentrato al D.L. geom. Parte_1
, a lavori già iniziati, intorno al 2010-2012, ha dichiarato (udienza 25.10.2022) che “erano stati CP_10
pagina 8 di 15 fatti già interventi che avevano funzione di ridurre i problemi di risalita dell'umidità, interventi che si fanno di norma in edifici di questa età”, confermando anch'egli la presenza di fenomeni di umidità di risalita, seppur limitati principalmente al lato strada provinciale dell'edificio, ossia in Via Calderina.
Egli ha precisato, peraltro (a prova contraria sub cap. 10 memoria istruttoria p. convenuta ), CP_2
“ricordo che quando le auto passavano lungo la strada provinciale c'erano pozzanghere e l'acqua veniva spalmata sulla parete dell'abitazione di cui alla foto (ossia doc. 14/a p. convenuta ); CP_2
l'angolo della abitazione di cui alla foto rammostratami era quello più esposto;
lo stesso fenomeno lo vedo nell'ultima foto del doc. 15”. Il teste l.r. della ha Testimone_5 Controparte_11 riferito che la ditta predetta aveva eseguito lavori di ristrutturazione nell'immobile attoreo nel
1997/1998, riferendo di interventi di rinforzo della parte grezza del fabbricato, esteso anche alle fondazioni.
In definitiva, è emerso che nell'immobile attoreo per cui è causa era presente vistosa macchia di umidità localizzata principalmente nella parete lato strada, Via Calderina, come rappresentate nelle foto doc. 14-15 p. convenuta , che tutti i testi confermavano aver visto sin da inizio degli anni duemila. CP_2
Al contempo, è emerso che la proprietà attorea era oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento finalizzati proprio a (tentare di) porre rimedio a fenomeni infiltrativi, lavori il cui inizio è stato collocato dai testi intorno agli anni duemila, e protrattisi per svariati anni, come confermato dai tecnici che sono intervenuti su incarico attoreo, subentrando l'uno all'altro.
Le dichiarazioni dei testi sono del tutto credibili e coerenti tra loro, risultando per tabulas (doc. 12 p. convenuta ) che l'attrice con relazione tecnica a firma del geom. , depositata presso CP_2 CP_10
Comune di Gambellara il 24.2.2000, richiedeva variante alla C.E. n. 74/1997 del 10.3.1998 per
“modifiche interne e prospettiche” per aver riscontrato, durante i lavori di demolizione “particolari problemi di umidità sotterranea, che rende necessario l'innalzamento della quota di pavimento esterna al p.t. per eseguire i relativi lavori di risanamento delle murature e di drenaggio delle infiltrazioni di acqua dalla strada”.
Sulla scorta di tale quadro istruttorio, è stata disposto approfondimento tecnico peritale onde valutare il possibile rilievo della descritta situazione, allo scopo di stabilire se i fenomeni infiltrativi lamentati dall'attrice fossero stati determinati esclusivamente dagli interventi posti in essere dai convenuti tutti, ovvero se fossero presenti anche in precedenza e/o connessi allo stato pregresso dell'immobile attoreo.
Da un punto di vista prettamente tecnico, il TU ha escluso il nesso eziologico tra le condotte contestate dall'attrice ai convenuti e i danni dalla stessa lamentati, riconducendo la presenza e l'aggravarsi dei fenomeni di infiltrazione ed umidità alla condotta di omessa adeguata manutenzione dell'immobile attoreo e, comunque, al pregresso stato dell'immobile – sia con riferimento alla contestata tubazione dei fossi, sia rispetto ai lavori edili eseguita da società CP_8
Nello specifico, il TU IN. , all'esito di indagine condotta alla stregua della miglior scienza e Per_5 tecnica INegneristica idraulica, con adeguato approfondimento, coerente con il quadro fattuale come emergente dall'istruttoria orale e dalla documentazione tecnica in atti, ha ricondotto i fenomeni infiltrativi manifestatisi nell'immobile attoreo a “1) umidità capillare di risalita dovuta alla porosità dei materiali costituenti le murature principali e all'assenza di una barriera fisica atta ad impedire detta risalita anche a livello del pavimento;
2) umidità di terrapieno dovuta ad una insufficiente impermeabilizzazione delle strutture poste in aderenza alla strada provinciale;
3) umidità meteorica
pagina 9 di 15 dovuta all'acqua di rimbalzo generata dal traffico veicolare in occasione di eventi meteo” (relazione pag. 29). L'ausiliario ha ricondotto la causa tecnica del manifestarsi di detti fenomeni all'inesistenza di presidi nell'immobile attoreo contro l'umidità di risalita, meteorica e di terrapieno – ossia accorgimenti la cui omessa adozione è imputabile all'attrice stessa, e motivo “di gran lunga principale per la manifestazione delle infiltrazioni lamentate”.
Ne consegue che le doglianze attoree secondo cui gli interventi edilizi e di tubazione fossi eseguiti dai convenuti ( e ) hanno cagionato fenomeni infiltrativi e di umidità nel proprio immobile, CP_2 CP_5 sono risultate infondate all'esito di considerazione e valutazione del complessivo quadro fattuale caratterizzante i luoghi di causa. Va da sé che, assente il nesso eziologico tra condotta contestata e danno lamentato, difetta l'an della domanda risarcitoria attorea, che quindi va rigettata.
Allo stesso tempo giova nondimeno precisare quanto segue.
L'IN. , ferma restando l'esclusione di alcuna responsabilità dal punto di vista tecnico delle Per_5 condotte contestate ai convenuti nella causazione delle infiltrazioni afferenti l'immobile attoreo, ha precisato che detti interventi “possono, in misura del tutto marginale, avere aggravato una situazione già preesistente”, pur escludendo la riferibilità di tale affermazione alle manifestazioni di umidità di rimbalzo e di terrapieno caratterizzanti l'immobile attoreo (relazione pag. 30).
Rispetto al descritto possibile e marginale aggravamento si impongono due ordini di considerazioni.
In primo luogo, in relazione all'ampiezza del petitum e delle domande articolate da parte attrice, laddove ella – sottacendo le caratteristiche del proprio immobile – imputava le infiltrazioni ivi manifestatesi alla sola condotta posta in essere dai convenuti, ritenuti gli unici responsabili. In altre parole, mai l'attrice ha dedotto o allegato che le condotte altrui abbiano aggravato i fenomeni infiltrativi già manifestatisi nel proprio immobile.
Tanto comporta, in secondo luogo, una conseguenza sul piano processuale: l'omessa allegazione e prova dello stato in cui versava l'immobile attoreo, e l'omessa contestazione delle condotte imputate ai convenuti quali concause aggravanti fenomeno infiltrativo già in essere, produce effetti sul piano dell'onere della prova attoreo, che non risulta assolto: se non vi è prova degli ammaloramenti dell'immobile attoreo, e dello stato “iniziale” su cui, seppur in misura marginale, possono essersi Co
“inserite”, sul piano causale, le condotte dei convenuti del e , logicamente non è CP_12 CP_5 riscontrabile alcuna prova dell'aggravamento (che rimane, in ogni caso, non specificamente allegato)–
e quindi, a cascata, la domanda non può essere accolta per difetto di prova.
In tema di concause dell'evento dannoso, ossia nell'ipotesi di concorrenza di diversi fattori (imputabili all'uomo e/o naturali) nella produzione dell'evento di danno, qualora venga in rilievo – come emerso nel caso di specie – un pregresso stato di fatto (ossia quello dell'immobile attoreo) giù compromesso dal punto di vista umidità/infiltrazione, spetta al creditore (ossia all'attore che si assume danneggiato)
l'onere di provare il nesso causale tra la condotta altrui contestata e il danno lamentato, in termini di aggravamento della situazione già compromessa. Mancando la prova della predetta situazione dell'immobile attoreo, sulla quale possono astrattamente aver avuto rilievo le condotte contestate ai convenuti, difetta in radice il presupposto per la valutazione, prima tecnica e poi giuridica, dell'ipotizzato aggravamento. Fermo restando, sotto altro profilo, come già rilevato, che difetta pure l'allegazione della condotta di aggravamento contestata alla parte convenuta in giudizio.
pagina 10 di 15 In definitiva, anche sotto questo profilo, parte attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, a tanto conseguendo l'integrale rigetto delle domande svolte.
Vanno, ora, esaminate le domande svolte in via riconvenzionale dai convenuti.
7. I convenuti e hanno svolto domanda risarcitoria nei confronti Controparte_5 Controparte_6 dell'attrice invocandone responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietaria, e custode, del fondo ubicato in Gambellara, fg. 7, mapp. 38, attiguo alla proprietà censita al mapp. 454, fg. 7, per Controparte_5 allagamento determinato da straripamento e perdita di acqua dalle vasche posizionate dall'attrice sul fondo di proprietà.
La domanda è del tutto generica nelle allegazioni, e in ogni caso sfornita di prova – non surrogabile dall'articolazione di prova testimoniale come svolta nella memoria istruttoria depositata in data
19.1.2021.
Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti non hanno delimitato temporalmente il contestato illecito: ivi si fa riferimento a installazione delle vasche negli anni novanta, e alla mancata produzione di uva “dal 2012 sino alla data di cessazione degli allagamenti”, non specificata. Del tutto generica anche l'allegazione del danno patito, sia per danno emergente (quantificato in euro
10.000,00), che per lucro cessante (quantificato in euro 3.000,00): non vi è in atti alcun documento che comprovi i riferiti interventi di estirpazione e reimpianto del vigneto ed i costi sostenuti, né attestante una contrazione dei guadagni derivanti dalla vendita dell'uva. Difetta, poi, alcun riscontro oggettivo in relazione alla sussistenza del dedotto fenomeno di allagamento, e della ritenuta imputabilità alla non essendo stata dimessa in atti alcuna richiesta di ristoro dei danni patiti a seguito di Parte_1 allagamento di terreni ad ella imputabile, che di certo non può trarsi – come fatto storico in sé- dalla documentazione fotografica sub doc.
7-8 p. convenuta , che si limita a rappresentare un filare CP_5 con terreno in parte asciutto e in parte bagnato.
Né tali circostanze potevano essere provate a mezzo testimoni essendo i capitoli relativi stati formulati in modo generico, assenti riferimenti temporali precisi in ordine alla verificazione del dedotto fenomeno di allagamento, e in ogni caso in modo da far rendere valutazioni non consentite, nella misura in cui si demandava al teste la valutazione della necessità dell'esecuzione di interventi di sostituzione vigne in ragione del contestato allagamento, come pure in relazione alla inammissibile prova per testi del pagamento e/o della spesa sostenuta.
Per tali motivi, la domanda svolta in via riconvenzionale dai convenuti va rigettata. CP_5
8. Da ultimo, con riferimento alle riconvenzionali svolte da p. convenuta si osserva quanto CP_2 segue.
Risulta documentato (doc. 3 p. convenuta ) che in sede di compravendita del 20.9.1996 CP_2 [...]
(dante causa di ), nell'alienare a il fondo oggetto di causa, Parte_2 CP_2 Parte_1 ubicato in Gambellara, Via Calderina n. 10, censito al fg. 7, mapp. 38, contestualmente costituiva a favore dello stesso immobile mapp. 38 sub 4, sub 5 e sub 1 dell'attrice, che accettava, e “a carico della striscia di terreno posto sul lato est attualmente adibita a stradella ed insistente sul mappale numero
231 del foglio 7, servitù di passo pedonale e carraio della più ampia portata. Precisando che il cancello d'accesso dovrà essere posto a Nord del cancello attualmente esistente sulla proprietà del signor ”. Parte_2
pagina 11 di 15 Dall'esame della documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi in atti, riconosciuta dai testi e la cui conformità allo stato dei luoghi non è stata contestata dalle parti costituite, si ricava come in effetti esista un cancello di accesso alla proprietà mapp. 38, posta di fronte al Parte_1 cancello di accesso alla proprietà , mapp. 231, cancello cui si accede percorrendo la stradella sul CP_2 cui sedime è stata costituita la servitù di passaggio. Si vedano, in particolare, il doc. 20 parte attrice rappresentativo dello stato dei luoghi ante ristrutturazione collocata dalla stessa attrice nell'anno 2005,
e sino ad oggi;
e il doc. 6a e 6b di parte convenuta . CP_2
Dalla visione delle dette fotografie risulta, in effetti, la presenza di un varco carraio con cancello in origine posto su via Calderina, ed uno posto dal lato opposto, sul “retro” della proprietà attorea (verso i fondi agricoli), cosicchè questo deve ritenersi l'accesso carraio a nord menzionato nel titolo. Risulta dalle medesime fotografie che, in seguito, effettivamente sia stato realizzato un accesso carraio alla proprietà mapp. 38 che affaccia sul sedime della strada poderale di passaggio, Parte_1 dirimpetto al cancello di accesso alla proprietà . CP_2
L'ubicazione del cancello di accesso alla proprietà attorea in violazione rispetto a quanto determinato nel titolo, che recava chiara specificazione in tal senso, determina evidentemente il fattivo esercizio della servitù in modo non conforme al titolo ex art. 1063 c.c.: la stradella non è, difatti, percorsa in tutta la sua lunghezza fino al cancello posto all'estremità del fondo attoreo, opposto alla pubblica via, ma solamente per una limitata estensione, circa fino alla metà, ove è sito il cancello carraio installato dall'attrice di fronte al cancello di accesso alla proprietà . CP_2
Quel che ne consegue è che va inibito l'accesso all'attrice attraverso il detto cancello, in quanto in tal modo l'esercizio della servitù non risulta conforme al titolo – che consente all'attrice di transitare sulla stradina e di accedere al proprio fondo, non attraverso il cancello realizzato dall'attrice nel 2004, bensì dal cancello sito a nord del cancello ubicato nella proprietà . CP_2
Del tutto sproporzionata, al contrario, la richiesta di parte convenuta di condannare l'attrice alla rimozione del cancello suddetto apparendo sufficiente, ai fini del rispetto delle modalità di esercizio della servitù di cui al relativo titolo, l'inibitoria del transito (in accesso e uscita) attraverso il detto cancello. Tale prescrizione appare sufficiente alla luce della domanda ex 1063 c.c., laddove non appare che configurarsi alcun aggravamento di servitù non insistendo il cancello di cui trattasi nel sedime del fondo servente, e non rendendo, di per sé, maggiormente incomodo l'esercizio della servitù. In altre parole, da un lato, l'apertura del varco di accesso alla proprietà attorea lungo la stradina oggetto di servitù non costituisce opera che aggrava il peso imposto al fondo servente;
dall'altro, in ogni caso, al giudice adito ex art. 1067 c.c. è consentito solo ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti della regolamentazione ricavabile dal titolo, eliminando l'illecito aggravio appunto, ma non potendo incidere direttamente sulla situazione del fondo dominante (Cass. civ., 11.2.1997, n. 1257; Cass. cov.
15.12.2003, n. 19182).
La domanda di riduzione in pristino per aggravamento della servitù esistente presuppone, difatti, una alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale, tale da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, che non si ritiene configurabile nel caso di specie in relazione al cancello realizzato dall'attrice sul proprio fondo – fermo restando che tanto determina esercizio non conforme al titolo essendo differente il varco di accesso al fondo dominante, alla luce degli interessi ritenuti meritevoli di tutela dalle parti in sede di pattuizione.
pagina 12 di 15 Al contempo, dall'istruttoria orale svolta è, in effetti, emerso non solo l'utilizzo della stradella sedime della servitù per accedere all'immobile attoreo attraverso il cancello realizzato lungo la stradina, in violazione del titolo, ma anche che – proprio a cagione di tale utilizzo di fatto – l'attrice consentiva accesso da tale lato, anche a terzisti, corrieri, ospiti, come pure il parcheggio e la sosta di mezzi lungo detta stradina.
Si richiamano le dichiarazioni rese dai testi (udienza 3.5.2022 sub cap. 5 p. convenuta: Testimone_1
“ci sono dei mezzi impegnati nelle attività commerciali della che vanno dalla stessa, si Parte_1 fermano davanti al cancello e poi entrano nella corte”), da che ne confermava anche la Testimone_2 sosta lungo la stradina (“alcune volte ho visto personalmente i mezzi dei fornitori e/o clienti della che sostavano anche in quella strada;
poi ho visto i mezzi stessi utilizzati dalla Parte_1 solo transitare”) e da (“io ho visto qualche furgone delle spedizioni Parte_1 Parte_4 che entra dalla stradina, ho visto che fanno carico e scarico, qualche volta entravano nel cortile della
e talvolta i mezzi venivano a girarsi nel cortile della cantina”) in rapporto alla Parte_1 documentazione fotografica sub doc. 6, lett. p-g, p. convenuta CP_2
Tanto costituisce senza dubbio esercizio della servitù in modo non conforme al titolo, e tale da ostacolare e potenzialmente pregiudicare l'esercizio da parte della , proprietaria del fondo a favore CP_2 del quale è riconosciuta correlata servitù di passaggio.
In definitiva, va accertato l'esercizio della servitù di passaggio da parte di in Parte_1 modo non conforme al titolo, con conseguente condanna alla cessazione di dette condotte, consistenti nell'accesso alla proprietà mapp. 38, da parte dell'attrice e di terzi da lei autorizzati, da cancello realizzato in posizione prospicente al cancello di accesso al fondo , e non a nord del medesimo, e CP_2 nel parcheggio di auto e mezzi lungo la stradella oggetto della servitù.
9. Quanto alla liquidazione delle spese di lite si impongono le seguenti considerazioni.
Nei rapporti tra l'attrice e p. convenuta , , la liquidazione delle spese Controparte_13 CP_3 CP_4 segue la soccombenza, pressochè integrale in capo alla prima. va quindi Parte_1 condannata a rifondere le spese di lite nei confronti dei detti convenuti, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 in applicazione del principio del disputatum.
Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e , si ravvisa soccombenza Controparte_5 Controparte_6 reciproca, tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese della TU IN. svolta nel presente giudizio, come già liquidate, vanno poste Per_5 definitivamente a carico delle parti , , Parte_5 Parte_1
, in solido, in applicazione del principio di causalità della spesa Parte_6 essendo l'ulteriore approfondimento istruttorio resosi necessario in relazione alle allegazioni tutte articolate dalle parti nella presente fase di merito.
10. Quanto ai pregressi procedimenti per accertamento tecnico preventivo, si ravvisa soccombenza in capo all'attrice essendo relativi alle condotte contestate ai convenuti che, nel merito, sono state rigettate per assenza di nesso eziologico.
Ne consegue che, con riferimento al proc. R.G. 7398/2014 Trib. Vicenza, va Parte_1 condannata a rifondere le spese di lite in favore di e , con vincolo di Controparte_5 Controparte_6
pagina 13 di 15 solidarietà attiva, che si liquidano secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva.
Il compenso per consulente tecnico dott. come già liquidato, va definitivamente posto a carico Per_2 di . Parte_1
Per analogo ordine di ragioni, con riferimento al proc. R.G. 4549/2017 Trib. Vicenza, Parte_1
va condannata a rifondere le spese di lite in favore di , ,
[...] Controparte_14 CP_2
, con vincolo di solidarietà attiva, che si liquidano come in Controparte_3 CP_4 dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva.
Il compenso per consulente tecnico geom. come già liquidato, va definitivamente posto a _3 carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_3 CP_4
2) rigetta tutte le domande svolte da;
Parte_1
3) rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da e da;
Controparte_6 Controparte_5
4) accerta e dichiara che ha esercitato servitù di passaggio sulla stradina sita tra i Parte_1 fondi mapp. 38 e 231, fg. 7, Comune di Gambellara, in modo non conforme al titolo datato 20.9.1996, mediante accesso da cancello sito in posizione prospicente al cancello ubicato sulla proprietà CP_2
, mapp. 231, e non a nord del predetto, e con sosta di mezzi lungo detta stradina, e visti gli artt.
[...]
1063 e 1079 c.c. la condanna, per il futuro, all'astensione dal compimento di tali condotte;
5) condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore di parte Parte_1 convenuta , , , che liquida Controparte_8 CP_2 Controparte_3 CP_4 onnicomprensivamente in favore di detta parte processuale in euro 518,00 per anticipazioni, e in euro
7.616,00 per compenso professionale (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge;
6) dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio tra e parte Parte_1 convenuta e;
Controparte_5 Controparte_6
7) pone definitivamente il compenso del TU IN. , come già liquidato, a carico delle parti in Per_5 solido;
8) condanna a rifondere le spese di lite del procedimento per accertamento Parte_1 tecnico preventivo R.G. 7398/2014 Trib. Vicenza in favore di parte resistente e Controparte_5
, che liquida onnicomprensivamente in favore di detta parte processuale in euro Controparte_6
2.026,00 per compenso professionale (di cui euro 1.175,00 per la fase di studio ed euro 581,00 per la pagina 14 di 15 fase introduttiva), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge, e pone definitivamente le spese del TU dott. come già liquidate, a carico di;
Per_2 Parte_1
9) condanna a rifondere le spese di lite del procedimento per accertamento Parte_1 tecnico preventivo R.G. 4549/2017 Trib. Vicenza in favore di parte resistente Controparte_8
, , , che liquida onnicomprensivamente in favore di
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 detta parte processuale in euro 2.026,00 per compenso professionale (di cui euro 1.175,00 per la fase di studio ed euro 851,00 per la fase introduttiva) oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge, e pone definitivamente le spese del TU geom. come già liquidate, a carico di _3
. Parte_1
Vicenza, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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