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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6888 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Todde, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Todde, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 04/06/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/06/1985 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Cagliari, anno 1985, numero 138, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cagliari il
04/06/1985 tra il SI. e la SI.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) Dare atto della volontà dei coniugi espressa nella seguente convenzione:
- si richiamano le condizioni stabilite nell'omologa di separazione consensuale per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, con rinuncia da parte della SI.ra dell'assegno di mantenimento. Pt_2
Nessun assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ed autosufficienti.
- Per quanto concerne l'ex casa coniugale, sita in Sestu, via Col del Rosso, 48, posta al piano terra del fabbricato, con ingresso particolare dalla porta posta a destra per chi entra dal portone di ingresso, contraddistinto col numero interno 2, composta di due camere da letto, bagno, ingresso-salone, cucina, due verande e cortiletto di pertinenza, con anche la cantina di sua pertinenza, posta nel piano seminterrato del fabbricato, censiti nel N.C.E.U.
Di Cagliari, Comune Censuario di Sestu, con protocollo B04011/98, partita
Pag. 2 di 3 n. 1001885, foglio 40, mappale 4055 sub. 4, nonché il posto auto coperto sito nel piano seminterrato del fabbricato di cui sopra, confinante con proprietà
, , e zona di manovra, censito nel N.C.E.U. Di Persona_1 Persona_2
Cagliari, Comune Censuario di Sestu, al protocollo n. B04011/98, partita n.
1001885, foglio 40, mappale 4055 sub 14, via Col di Rosso s.n.c., piano S1, zona censuaria U, categoria C/6, classe 1, il SI. si impegna Parte_1 al trasferimento della propria quota di proprietà pro indiviso, pari a ½, in favore della SI.ra , già proprietaria dell'altro ½. Parte_2
L'atto pubblico dovrà essere perfezionato, non appena verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio;
tale trasferimento verrà attuato mediante apposito atto notarile e troverà la sua causa nella necessità di conferire un nuovo assetto agli interessi economici conseguenti al divorzio.
Tutte le spese relative al trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra in favore della SI.ra , saranno a carico del SI. Parte_2 Pt_1
[...]
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6888 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Todde, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Todde, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 04/06/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/06/1985 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Cagliari, anno 1985, numero 138, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cagliari il
04/06/1985 tra il SI. e la SI.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) Dare atto della volontà dei coniugi espressa nella seguente convenzione:
- si richiamano le condizioni stabilite nell'omologa di separazione consensuale per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, con rinuncia da parte della SI.ra dell'assegno di mantenimento. Pt_2
Nessun assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ed autosufficienti.
- Per quanto concerne l'ex casa coniugale, sita in Sestu, via Col del Rosso, 48, posta al piano terra del fabbricato, con ingresso particolare dalla porta posta a destra per chi entra dal portone di ingresso, contraddistinto col numero interno 2, composta di due camere da letto, bagno, ingresso-salone, cucina, due verande e cortiletto di pertinenza, con anche la cantina di sua pertinenza, posta nel piano seminterrato del fabbricato, censiti nel N.C.E.U.
Di Cagliari, Comune Censuario di Sestu, con protocollo B04011/98, partita
Pag. 2 di 3 n. 1001885, foglio 40, mappale 4055 sub. 4, nonché il posto auto coperto sito nel piano seminterrato del fabbricato di cui sopra, confinante con proprietà
, , e zona di manovra, censito nel N.C.E.U. Di Persona_1 Persona_2
Cagliari, Comune Censuario di Sestu, al protocollo n. B04011/98, partita n.
1001885, foglio 40, mappale 4055 sub 14, via Col di Rosso s.n.c., piano S1, zona censuaria U, categoria C/6, classe 1, il SI. si impegna Parte_1 al trasferimento della propria quota di proprietà pro indiviso, pari a ½, in favore della SI.ra , già proprietaria dell'altro ½. Parte_2
L'atto pubblico dovrà essere perfezionato, non appena verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio;
tale trasferimento verrà attuato mediante apposito atto notarile e troverà la sua causa nella necessità di conferire un nuovo assetto agli interessi economici conseguenti al divorzio.
Tutte le spese relative al trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra in favore della SI.ra , saranno a carico del SI. Parte_2 Pt_1
[...]
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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