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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2067/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16704/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000046 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2123/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. cod. contribuente 063035-14294 identificativo 55142500000046 di € 548,08 notificatogli da Publiservizi S.R.L., per omesso pagamento TARI dell'anno 2023.
Al ricorrente il predetto preavviso è stato notificato in qualità di erede di Nominativo_1.
Il ricorrente afferma di non essere erede, come già evidenziato da altre pronunzie prodotte.
Nessuno si è costituito per la Publiservizi S.R.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti non vi è la prova della qualità di erede in capo al ricorrente, vista la mancata costituzione di parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in € 90,00 per la fase di studio, € 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale, per un totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori. Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato per assenza della prova del suo avvenuto pagamento
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Publiservizi S.R.L. al pagamento delle spese processuali,
liquidate in 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16704/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000046 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2123/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. cod. contribuente 063035-14294 identificativo 55142500000046 di € 548,08 notificatogli da Publiservizi S.R.L., per omesso pagamento TARI dell'anno 2023.
Al ricorrente il predetto preavviso è stato notificato in qualità di erede di Nominativo_1.
Il ricorrente afferma di non essere erede, come già evidenziato da altre pronunzie prodotte.
Nessuno si è costituito per la Publiservizi S.R.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti non vi è la prova della qualità di erede in capo al ricorrente, vista la mancata costituzione di parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in € 90,00 per la fase di studio, € 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale, per un totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori. Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato per assenza della prova del suo avvenuto pagamento
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Publiservizi S.R.L. al pagamento delle spese processuali,
liquidate in 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori.