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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 29.4.2025:
Visto il provvedimento del 20.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 17016/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE PI
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got TE
PI, all'esito della discussione orale, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17016/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cinisi, piazza Parte_1
Vittorio Emanuele Orlando n 5 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Orlando, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, via Emerico Amari
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Dario Zimmardi, che la rappresenta e difende per procura notarile del 26.7.2017 in atti
Convenuta
E
residente in [...] Controparte_2
2 Convenuto Contumace
Oggetto: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di , ritualmente evocato in Controparte_2
giudizio e non costituito
1) Condanna e , in persona Controparte_2 Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della residua Parte_1
somma di € 25.310,60 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) Condanna e , in persona Controparte_2 Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia ha chiesto la Parte_1
condanna di e della al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 29.8.2020, alle ore
15,55 circa, a Partinico.
Allegava l'attore che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte “………..si trovava a bordo del proprio motociclo
“Aprilia Scarabeo 200”, targato DR 68355 e stava percorrendo a velocità regolare la Via Vecchia di LG (il cui secondo tratto è denominato Via Sciopero alla Rovescia), strada situata nel
Comune di Partinico, con direzione di marcia verso il centro abitato, allorquando, giunto all'altezza dell'intersezione con la Via
Fratelli Rosselli, si vedeva colpire dall'autovettura “Fiat Multipla
1.9 MJT”, targata FG 713 RR, di proprietà del sig. CP_2
e dallo stesso condotta, il quale, provenendo da detta
[...]
strada non rispettava il segnale di STOP ivi sussistente e si immetteva inopinatamente sul tratto della Via Vecchia di
LG denominato Via Sciopero Alla Rovescia, proprio nel momento in cui vi transitava l'odierno attore, così urtandolo nella
4 parte destra e facendolo rovinare pesantemente per terra………A seguito del sinistro, il riportava seri danni fisici per cui Parte_1
veniva prontamente condotto con l'ausilio di una ambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di
Partinico, in codice “giallo”, ove i sanitari di turno gli riscontravano un trauma al ginocchio dx, la frattura pluriframmentaria scomposta del piatto tibiale dx e la frattura pluriframmentaria scomposta della testa peroneale dx…………..”: concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'occorso.
Ritualmente costituita in giudizio la negava la Controparte_1
fondatezza delle domande formulate dall'attore delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_2
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Ancora preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla compagnia di assicurazioni convenuta ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di cui all'art. 145 D. lgs. 209/2005, applicabile ad incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore del Codice delle
Assicurazioni.
5 Nel merito, la domanda risarcitoria appare fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
In base a consolidato principio giurisprudenziale può affermarsi che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza dell'obbligo imposto al conducente dal segnale di Stop, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. N.
8008/2009).
Per quanto riguarda la disciplina da osservarsi nell'attraversamento di incroci, il conducente che impegna l'incrocio con diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal diritto di precedenza, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela, riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti all'incrocio.
6 L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30.4.1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Da quanto acquisito emerge che la dinamica dell'incidente, contestata dalla Compagnia di assicurazione, può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo.
Ciò posto, nel merito gli elementi raccolti nel giudizio hanno consentito di superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. stante l'esclusiva responsabilità ascrivibile alla condotta di guida del convenuto.
Da quanto acquisito emerge, infatti, che la dinamica dell'incidente, contestata dalla Compagnia di assicurazione, può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo.
L'espletata istruttoria ha del tutto acclarato la ricostruzione della dinamica dell'evento conformemente alle prospettazioni attoree.
7 Il convenuto ha confermato in sede di Controparte_2
interrogatorio formale gli articolati di prova e il teste Tes_1
che si trovava sul posto al momento dell'incidente, con
[...]
dichiarazione attendibile perché resa da soggetto presente ai fatti, coerente e priva di contraddizioni logiche, ha dichiarato “………Io ho un'attività commerciale e abito in via Fratelli Rosselli ho visto un'auto blu che non rispettava lo Stop e andava ad impattare la moto del sig. che stava percorrendo via Sciopero alla Parte_1
Rovescia…………. Io mi sono precipitato per soccorrere la persona che era a terra e lamentava dolori credo alla gamba o al ginocchio posso dire che stentava ad alzarsi ho anche portato una bottiglia
d'acqua.…………..Credo di ricordare che l'auto ha impattato con la parte anteriore il motore del sig. . Sono rimasto sul Parte_1
luogo fino all'arrivo dell'ambulanza poi sono andato via dopo avere lasciato i miei dati al sig. A domanda di CP_3
chiarimento il teste precisa di avere visto l'urto tra i due veicoli mentre stava per aprire la sua attività………..”.
Ciò detto, evidente è la responsabilità del conducente della Fiat
Multipla 1.9 MJT al quale va, pertanto, ascritta l'esclusiva responsabilità del sinistro.
L'attore ha, pertanto, diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell'incidente in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
8 In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu Dott.
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_1
e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura dell'11%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 15 gg e della ITP in 135 gg. al 50%.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto – e cioè del danno “biologico” quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – questo giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n. 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale
(Cass. N. 14402/2011).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa e al grado di invalidità.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, che all'epoca del sinistro aveva 51 anni spetterà il seguente risarcimento pari ad € 28.630,00 già aumentato della percentuale del 27% ai fini
9 della necessaria personalizzazione, che tenga conto dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico- relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 1.725,00 in valori attuali, per ogni giorno di inabilità totale, e la somma di € 7.762,50 in valori attuali per ogni giorno di inabilità parziale, in applicazione dei parametri (valori medi di liquidazione invalidità permanente € 115,00) previsti dalle citate tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024/2025.
Nell'ambito della categoria del danno patrimoniale deve, invece, essere riconosciuta la somma di € 2.445,10 per spese sanitarie
(giusta documentazione prodotta, la cui riconducibilità eziologica è stata affermata anche dal ctu).
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad € 40.562,60.
Considerato che in via stragiudiziale la Compagnia convenuta ha corrisposto all'attore la soma di euro 15.252,00 accettata in acconto sul maggiore avere, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della residua somma di euro 25.310,60.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo
10 con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore va corrisposta la somma di € 25.310,60 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel
11 periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza le parti convenute vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex DM
n. 55/2014, come in dispositivo.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza vengono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 29.4.2025
Il Got
TE PI
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