CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2023, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1233/2022 R.G. proposto da: LL BE, elettivamente domiciliato in Roma, via Giordano Bruno n. 47, presso lo studio dell’avv. Bernardo Cartoni dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, - intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 17925/2021, depositata il 3 giugno 2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
REVOCAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 3451 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 03/02/2023 R.G. N. 1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 2 FATTI DI CAUSA Con tre distinti avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di EL RT, maggiori redditi IRPEF (con relative addizionali) per gli anni 2007, 2008 e 2009. Impugnati i suddetti avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo questa, con sentenza n. 234/02/2013, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti in questione. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5302/6/2016, depositata il 20 settembre 2016, accoglieva integralmente l’appello dell’Agenzia. Proposto ricorso per cassazione dal contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 17925/2021 del 3 giugno 2021, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. EL RT ha quindi proposto istanza di revocazione di quest’ultima ordinanza. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso EL RT sostiene che questa Corte sia incorsa in errore di fatto nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui questa non ha considerato l’identità tra le banconote prelevate dal contribuente e quelle successivamente versate, quale emergente dalle dichiarazioni prodotte in giudizio di tali SI LI (cassiere della Banca Cattolica) e RT AL (direttore R.G. N. 1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 3 della filiale della stessa banca), il che quindi escluderebbe la fondatezza degli accertamento bancari effettuati. Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente chiede a questa Corte, in sede di giudizio revocatorio, di censurare la valutazione di fatto espressa dalla C.T.R., che aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai funzionari della banca circa l’identità delle banconote prelevate rispetto a quelle successivamente versate;
circostanza, questa, peraltro già esaminata da questa Corte nell’ordinanza impugnata, affermando che, sul punto, la sentenza impugnata era correttamente motivata (non ritenendo decisiva la circostanza che le banconote fossero ancora racchiuse nelle fascette della banca, dato che i prelevamenti ed i versamenti erano avvenuti in periodi diversi e per importi differenti), ed essendo comunque precluso un nuovo accertamento di fatto sul punto. Consegue l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente denunciato non già un errore di fatto, ma avendo egli proposto una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, profilo peraltro già valutato nella ordinanza di cui si chiede la revoca. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. R.G. N. 1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 4 Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
REVOCAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 3451 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 03/02/2023 R.G. N. 1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 2 FATTI DI CAUSA Con tre distinti avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di EL RT, maggiori redditi IRPEF (con relative addizionali) per gli anni 2007, 2008 e 2009. Impugnati i suddetti avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo questa, con sentenza n. 234/02/2013, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti in questione. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5302/6/2016, depositata il 20 settembre 2016, accoglieva integralmente l’appello dell’Agenzia. Proposto ricorso per cassazione dal contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 17925/2021 del 3 giugno 2021, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. EL RT ha quindi proposto istanza di revocazione di quest’ultima ordinanza. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso EL RT sostiene che questa Corte sia incorsa in errore di fatto nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui questa non ha considerato l’identità tra le banconote prelevate dal contribuente e quelle successivamente versate, quale emergente dalle dichiarazioni prodotte in giudizio di tali SI LI (cassiere della Banca Cattolica) e RT AL (direttore R.G. N. 1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 3 della filiale della stessa banca), il che quindi escluderebbe la fondatezza degli accertamento bancari effettuati. Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente chiede a questa Corte, in sede di giudizio revocatorio, di censurare la valutazione di fatto espressa dalla C.T.R., che aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai funzionari della banca circa l’identità delle banconote prelevate rispetto a quelle successivamente versate;
circostanza, questa, peraltro già esaminata da questa Corte nell’ordinanza impugnata, affermando che, sul punto, la sentenza impugnata era correttamente motivata (non ritenendo decisiva la circostanza che le banconote fossero ancora racchiuse nelle fascette della banca, dato che i prelevamenti ed i versamenti erano avvenuti in periodi diversi e per importi differenti), ed essendo comunque precluso un nuovo accertamento di fatto sul punto. Consegue l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente denunciato non già un errore di fatto, ma avendo egli proposto una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, profilo peraltro già valutato nella ordinanza di cui si chiede la revoca. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. R.G. N. 1233/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 4 Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.