TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2303/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2303/2024 promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in SI (SU), via Eleonora d'Arborea, n. 29, presso lo studio dell'avvocato Roberto Cortis, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione;
attrice contro ( ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari, via Garavetti n. 14, presso lo studio dell'avvocato Luciana Pisu, che lo rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Nell'interesse della signora e in ottemperanza Parte_1 all'ordinanza in data 13 febbraio 2025, l'Avv. Roberto Cortis dà atto che le parti sono addivenute ad un accordo tra loro in ordine all'oggetto della controversia. Hanno riconosciuto la validità del testamento e sulla base delle quote ereditarie spettanti a ciascuno hanno venduto l'immobile a terzi con distribuzione della somma di denaro ricavata dalla vendita. Pertanto è cessata la materia del contendere e si chiede a questo Ill.mo Signor Giudice il provvedimento relativo.”. Nell'interesse di parte convenuta:
“Nell'interesse del signor e in ottemperanza Controparte_1 all'ordinanza in data 13 febbraio 2025, l'avvocato Luciana Pisu dà atto che le parti sono addivenute ad un accordo tra loro in ordine all'oggetto della controversia. Hanno riconosciuto la validità del testamento e sulla base delle quote ereditarie spettanti a ciascuno hanno venduto l'immobile a terzi con distribuzione della somma di denaro ricavata dalla vendita. Pertanto è cessata la materia del contendere e si chiede a questo Ill.mo Signor Giudice il provvedimento relativo”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- in data 8 agosto 1985 è deceduto il proprio genitore il quale Persona_1 era proprietario dell'immobile sito in SI, via Grazia Deledda n. 108, distinto in catasto al foglio 35, mappale 1739 (ex 395), in forza di atto di compravendita stipulato in data 15 marzo 1968; - apertasi la successione e devolutasi l'eredità secondo le norme che disciplinano la successione legittima, è divenuta proprietaria Parte_1 del cespite di cui sopra per la quota indivisa pari a un terzo, mentre le restanti quote sono state acquistate dalla coniuge superstite del de cuius e madre dell'attrice e da sorella dell'attrice; Parte_2 Persona_2
- in data 29 giugno 2010, ha ceduto la propria quota di un terzo Parte_2 della muda proprietà vantata sul bene alla figlia Persona_2
- intervenuto in seguito anche il decesso di , è Parte_2 Persona_2 divenuta titolare della complessiva quota indivisa di due terzi del bene;
- in data 3 ottobre 2019 è deceduta anche la quale nubile e Persona_2 priva di prole, con testamento recante la data del 10 maggio 2019 ha nominato erede universale il compagno Controparte_1
- il testamento presenta in realtà una grafia differente da quella abituale della testatrice ed è pertanto nullo;
- il testamento è comunque invalido in quanto è stato confezionato in un periodo prossimo al decesso della disponente, allorché ella, per la grave patologia di cui era affetta, non era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali.
- in ogni caso, la data è incerta;
- il convenuto è attualmente nel possesso esclusivo del Controparte_1 bene per cui è causa e non consente all'attrice di esercitare a sua volta il compossesso, essendo risultate inutili le richieste di accesso rivolte per iscritto in sede stragiudiziale;
- parimenti infruttuose si sono rivelate le due procedure di mediazione instaurate dall'attrice, una avente ad oggetto l'invalidità del testamento e l'altra il diniego all'accesso al bene.
1.1. in ragione di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis voglia
- in via d'urgenza ordinare al convenuto di consentire immediatamente all'attrice l'accesso e l'utilizzo dell'immobile per cui è causa;
- in via principale accertare e dichiarare che il "testamento olografo" pubblicato in data 14 ottobre 2019 con atto Not. Rep. 50.098 Racc. 26.631 Persona_3 registrato a Cagliari in data 14 ottobre 2019 al n. 7987 Serie 1T con euro 245,00 è nullo ovvero comunque annullarlo e/o comunque dichiararlo improduttivo di effetti giuridici per i motivi di cui in narrativa, dichiarando per l'effetto che l'attrice è piena proprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395);
- in via subordinata laddove il Giudice ritenga applicabile il meccanismo processuale per il disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214 ss c.p.c., accertare e dichiarare che il "testamento olografo" pubblicato in data 14 ottobre 2019 con atto Not. Rep. 50.098 Racc. 26.631 è nullo ovvero Persona_3 comunque annullarlo e/o comunque dichiararlo improduttivo di effetti giuridici in caso di contumacia del convenuto o in caso di mancato esercizio dei poteri e facoltà di legge concessi a chi intende avvalersi in giudizio della scrittura privata, dichiarando per l'effetto che l'attrice è piena proprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395);
- in ulteriore subordine laddove il Giudice ritenga necessaria, ai fini dell'impugnazione del testamento, la querela di falso, autorizzare l'attrice alla sua presentazione ovvero considerarla proposta col presente atto e all'esito dell'istruttoria accertare e dichiarare che il "testamento olografo" pubblicato in data 14 ottobre 2019 con atto Not. Rep. 50.098 Racc. 26.631 è nullo Persona_3 ovvero comunque annullarlo e/o comunque dichiararlo improduttivo di effetti giuridici, dichiarando per l'effetto che l'attrice è piena proprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395);
- in ognuno dei tre casi citati condannare il convenuto, anche in via d'urgenza, all'immediato rilascio dell'intero bene a favore dell'attrice;
- in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui il "testamento olografo" per cui è causa sia ritenuto valido e produttivo di effetti giuridici nei limiti della quota disponibile accertare e dichiarare che il convenuto possiede senza titolo l'intero appartamento in SI (CA) distinto al catasto fabbricati, dichiarando per l'effetto che l'attrice è comproprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395), condannando il convenuto al rilascio del bene di cui sopra in favore dell'attrice quale comproprietaria consentendone in concorrente utilizzo da parte di essa col solo limite del proprio pari esercizio;
- in ogni caso condannare il convenuto alla corresponsione dei frutti dell'immobile percepiti nel periodo di occupazione per l'intero, ovvero per la quota di proprietà che venisse accertata in giudizio, sino al momento del rilascio da commisurarsi ad un canone di locazione da calcolarsi secondo i valori di mercato;
con vittoria di spese e competenze della presente causa che si dichiara di valore indeterminabile non soggetta a contributo unificato a motivo dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato”.
2. Con comparsa depositata in data 14 giugno 2024, si è costituito in giudizio il quale ha replicato come segue: Controparte_1
- in costanza di efficacia del testamento olografo Controparte_1 recante la sottoscrizione della propria defunta compagna è Persona_2 legittimato a possedere l'immobile per cui è causa in qualità di titolare della quota indivisa di due terzi;
- la domanda volta a dichiarare l'invalidità del testamento è infondata;
- lo scritto è infatti autentico e incombe sull'attore provare il contrario;
- quanto alla affermata incapacità di intendere e di volere, la scheda oggetto di causa reca la data del 10 maggio 2019, mentre gli esordi della patologia che ha poi condotto al decesso di sono da collocarsi Persona_2 nel successivo mese di giugno, mentre le dimissioni dall'ospedale sono avvenute nel mese di luglio con referto nel quale è attestato come la paziente fosse vigile;
- conseguentemente il testamento è perfettamente valido ed efficace.
2.1. ha dunque concluso come di seguito: Controparte_1 “1) in via preliminare, rigettare la domanda di provvedimento d'urgenza avente ad oggetto l'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attrice, in quanto irrituale e comunque perché non sussitono i presupposti di legge;
2) rigettare la domanda in quanto infondata per le ragioni esposte;
3) in subordine, salvo gravame, disporre l'accertamento e la verifica circa la validità del testamento, e per l'effetto, dichiarare che il testamento della signora è valido ed efficace e che a seguito della successione Persona_2 testamentaria il signor è divenuto pieno proprietario per Controparte_1 la quota di 2/3 dell'immobile sito in SI (CA) alla via Grazia Deledda n.108 (ex civico 60), distinto in catasto al F.35 Part. 1739 (ex-395);
4) in caso di rigetto della domanda attrice in ordine alla invalidità del testamento olografo, previa assegnazione del termine per l'esperimento della mediazione ex lege, dichiarare lo scioglimento della comunione immobiliare
[... esistente in capo alle parti, rispettivamente, per la quota di 2/3 al signor e per la quota di 1/3 all' attrice sull'immobile sito in CP_2 Parte_1 SI alla via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60), con spese di divisione a carico della massa 5) con vittoria di spese e competenze del giudizio, con condanna alle spese ex art.96 c.p.c.”
3. Alle udienze del 30 settembre 2024 e del 13 febbraio 2025 le parti hanno concordemente chiesto rinvio per trattative, evidenziando la concreta possibilità di addivenire ad un accordo teso alla alienazione del cespite per cui è causa secondo le attuali quote indivise spettanti alle parti.
4. All'udienza del 25 settembre 2025, avendo le parti alienato il cespite ereditario, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conformi conclusioni di cui alla superiore epigrafe.
*** *** *** 5. Le parti hanno dichiarato di aver conciliato stragiudizialmente la controversia e hanno altresì chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. L'accordo dalle stesse raggiunto ha fatto infatti venir meno la necessità di una pronuncia sulle domande, non avendo le parti più alcun interesse alla definizione giudiziale della controversia per avere altrimenti e da sé regolato le reciproche pretese. Qualora si verifichi la cessazione della materia del contendere, il riparto delle spese deve essere determinato secondo il criterio della soccombenza virtuale, criterio che impone la valutazione del fondamento della domanda per verificare se la stessa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. L'applicabilità, in linea di principio, della regola generale della soccombenza, fissato dall'art. 91 c.p.c., anche alle ipotesi in cui in corso di causa venga a cessare la materia del contendere non esclude tuttavia la possibilità che le parti raggiungano un diverso accordo anche sulla regolamentazione delle spese di lite, nel senso di una loro totale compensazione, come avvenuto nel caso specifico. Per tali ragioni, avendo le parti definito concordemente anche il profilo relativo alle spese del presente giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 4 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2303/2024 promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in SI (SU), via Eleonora d'Arborea, n. 29, presso lo studio dell'avvocato Roberto Cortis, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione;
attrice contro ( ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari, via Garavetti n. 14, presso lo studio dell'avvocato Luciana Pisu, che lo rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Nell'interesse della signora e in ottemperanza Parte_1 all'ordinanza in data 13 febbraio 2025, l'Avv. Roberto Cortis dà atto che le parti sono addivenute ad un accordo tra loro in ordine all'oggetto della controversia. Hanno riconosciuto la validità del testamento e sulla base delle quote ereditarie spettanti a ciascuno hanno venduto l'immobile a terzi con distribuzione della somma di denaro ricavata dalla vendita. Pertanto è cessata la materia del contendere e si chiede a questo Ill.mo Signor Giudice il provvedimento relativo.”. Nell'interesse di parte convenuta:
“Nell'interesse del signor e in ottemperanza Controparte_1 all'ordinanza in data 13 febbraio 2025, l'avvocato Luciana Pisu dà atto che le parti sono addivenute ad un accordo tra loro in ordine all'oggetto della controversia. Hanno riconosciuto la validità del testamento e sulla base delle quote ereditarie spettanti a ciascuno hanno venduto l'immobile a terzi con distribuzione della somma di denaro ricavata dalla vendita. Pertanto è cessata la materia del contendere e si chiede a questo Ill.mo Signor Giudice il provvedimento relativo”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- in data 8 agosto 1985 è deceduto il proprio genitore il quale Persona_1 era proprietario dell'immobile sito in SI, via Grazia Deledda n. 108, distinto in catasto al foglio 35, mappale 1739 (ex 395), in forza di atto di compravendita stipulato in data 15 marzo 1968; - apertasi la successione e devolutasi l'eredità secondo le norme che disciplinano la successione legittima, è divenuta proprietaria Parte_1 del cespite di cui sopra per la quota indivisa pari a un terzo, mentre le restanti quote sono state acquistate dalla coniuge superstite del de cuius e madre dell'attrice e da sorella dell'attrice; Parte_2 Persona_2
- in data 29 giugno 2010, ha ceduto la propria quota di un terzo Parte_2 della muda proprietà vantata sul bene alla figlia Persona_2
- intervenuto in seguito anche il decesso di , è Parte_2 Persona_2 divenuta titolare della complessiva quota indivisa di due terzi del bene;
- in data 3 ottobre 2019 è deceduta anche la quale nubile e Persona_2 priva di prole, con testamento recante la data del 10 maggio 2019 ha nominato erede universale il compagno Controparte_1
- il testamento presenta in realtà una grafia differente da quella abituale della testatrice ed è pertanto nullo;
- il testamento è comunque invalido in quanto è stato confezionato in un periodo prossimo al decesso della disponente, allorché ella, per la grave patologia di cui era affetta, non era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali.
- in ogni caso, la data è incerta;
- il convenuto è attualmente nel possesso esclusivo del Controparte_1 bene per cui è causa e non consente all'attrice di esercitare a sua volta il compossesso, essendo risultate inutili le richieste di accesso rivolte per iscritto in sede stragiudiziale;
- parimenti infruttuose si sono rivelate le due procedure di mediazione instaurate dall'attrice, una avente ad oggetto l'invalidità del testamento e l'altra il diniego all'accesso al bene.
1.1. in ragione di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis voglia
- in via d'urgenza ordinare al convenuto di consentire immediatamente all'attrice l'accesso e l'utilizzo dell'immobile per cui è causa;
- in via principale accertare e dichiarare che il "testamento olografo" pubblicato in data 14 ottobre 2019 con atto Not. Rep. 50.098 Racc. 26.631 Persona_3 registrato a Cagliari in data 14 ottobre 2019 al n. 7987 Serie 1T con euro 245,00 è nullo ovvero comunque annullarlo e/o comunque dichiararlo improduttivo di effetti giuridici per i motivi di cui in narrativa, dichiarando per l'effetto che l'attrice è piena proprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395);
- in via subordinata laddove il Giudice ritenga applicabile il meccanismo processuale per il disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214 ss c.p.c., accertare e dichiarare che il "testamento olografo" pubblicato in data 14 ottobre 2019 con atto Not. Rep. 50.098 Racc. 26.631 è nullo ovvero Persona_3 comunque annullarlo e/o comunque dichiararlo improduttivo di effetti giuridici in caso di contumacia del convenuto o in caso di mancato esercizio dei poteri e facoltà di legge concessi a chi intende avvalersi in giudizio della scrittura privata, dichiarando per l'effetto che l'attrice è piena proprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395);
- in ulteriore subordine laddove il Giudice ritenga necessaria, ai fini dell'impugnazione del testamento, la querela di falso, autorizzare l'attrice alla sua presentazione ovvero considerarla proposta col presente atto e all'esito dell'istruttoria accertare e dichiarare che il "testamento olografo" pubblicato in data 14 ottobre 2019 con atto Not. Rep. 50.098 Racc. 26.631 è nullo Persona_3 ovvero comunque annullarlo e/o comunque dichiararlo improduttivo di effetti giuridici, dichiarando per l'effetto che l'attrice è piena proprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395);
- in ognuno dei tre casi citati condannare il convenuto, anche in via d'urgenza, all'immediato rilascio dell'intero bene a favore dell'attrice;
- in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui il "testamento olografo" per cui è causa sia ritenuto valido e produttivo di effetti giuridici nei limiti della quota disponibile accertare e dichiarare che il convenuto possiede senza titolo l'intero appartamento in SI (CA) distinto al catasto fabbricati, dichiarando per l'effetto che l'attrice è comproprietaria dell'immobile in SI (CA) via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60) distinto in catasto al F. 35 Part. 1739 (ex-395), condannando il convenuto al rilascio del bene di cui sopra in favore dell'attrice quale comproprietaria consentendone in concorrente utilizzo da parte di essa col solo limite del proprio pari esercizio;
- in ogni caso condannare il convenuto alla corresponsione dei frutti dell'immobile percepiti nel periodo di occupazione per l'intero, ovvero per la quota di proprietà che venisse accertata in giudizio, sino al momento del rilascio da commisurarsi ad un canone di locazione da calcolarsi secondo i valori di mercato;
con vittoria di spese e competenze della presente causa che si dichiara di valore indeterminabile non soggetta a contributo unificato a motivo dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato”.
2. Con comparsa depositata in data 14 giugno 2024, si è costituito in giudizio il quale ha replicato come segue: Controparte_1
- in costanza di efficacia del testamento olografo Controparte_1 recante la sottoscrizione della propria defunta compagna è Persona_2 legittimato a possedere l'immobile per cui è causa in qualità di titolare della quota indivisa di due terzi;
- la domanda volta a dichiarare l'invalidità del testamento è infondata;
- lo scritto è infatti autentico e incombe sull'attore provare il contrario;
- quanto alla affermata incapacità di intendere e di volere, la scheda oggetto di causa reca la data del 10 maggio 2019, mentre gli esordi della patologia che ha poi condotto al decesso di sono da collocarsi Persona_2 nel successivo mese di giugno, mentre le dimissioni dall'ospedale sono avvenute nel mese di luglio con referto nel quale è attestato come la paziente fosse vigile;
- conseguentemente il testamento è perfettamente valido ed efficace.
2.1. ha dunque concluso come di seguito: Controparte_1 “1) in via preliminare, rigettare la domanda di provvedimento d'urgenza avente ad oggetto l'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attrice, in quanto irrituale e comunque perché non sussitono i presupposti di legge;
2) rigettare la domanda in quanto infondata per le ragioni esposte;
3) in subordine, salvo gravame, disporre l'accertamento e la verifica circa la validità del testamento, e per l'effetto, dichiarare che il testamento della signora è valido ed efficace e che a seguito della successione Persona_2 testamentaria il signor è divenuto pieno proprietario per Controparte_1 la quota di 2/3 dell'immobile sito in SI (CA) alla via Grazia Deledda n.108 (ex civico 60), distinto in catasto al F.35 Part. 1739 (ex-395);
4) in caso di rigetto della domanda attrice in ordine alla invalidità del testamento olografo, previa assegnazione del termine per l'esperimento della mediazione ex lege, dichiarare lo scioglimento della comunione immobiliare
[... esistente in capo alle parti, rispettivamente, per la quota di 2/3 al signor e per la quota di 1/3 all' attrice sull'immobile sito in CP_2 Parte_1 SI alla via Grazia Deledda n. 108 (ex civico 60), con spese di divisione a carico della massa 5) con vittoria di spese e competenze del giudizio, con condanna alle spese ex art.96 c.p.c.”
3. Alle udienze del 30 settembre 2024 e del 13 febbraio 2025 le parti hanno concordemente chiesto rinvio per trattative, evidenziando la concreta possibilità di addivenire ad un accordo teso alla alienazione del cespite per cui è causa secondo le attuali quote indivise spettanti alle parti.
4. All'udienza del 25 settembre 2025, avendo le parti alienato il cespite ereditario, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conformi conclusioni di cui alla superiore epigrafe.
*** *** *** 5. Le parti hanno dichiarato di aver conciliato stragiudizialmente la controversia e hanno altresì chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. L'accordo dalle stesse raggiunto ha fatto infatti venir meno la necessità di una pronuncia sulle domande, non avendo le parti più alcun interesse alla definizione giudiziale della controversia per avere altrimenti e da sé regolato le reciproche pretese. Qualora si verifichi la cessazione della materia del contendere, il riparto delle spese deve essere determinato secondo il criterio della soccombenza virtuale, criterio che impone la valutazione del fondamento della domanda per verificare se la stessa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. L'applicabilità, in linea di principio, della regola generale della soccombenza, fissato dall'art. 91 c.p.c., anche alle ipotesi in cui in corso di causa venga a cessare la materia del contendere non esclude tuttavia la possibilità che le parti raggiungano un diverso accordo anche sulla regolamentazione delle spese di lite, nel senso di una loro totale compensazione, come avvenuto nel caso specifico. Per tali ragioni, avendo le parti definito concordemente anche il profilo relativo alle spese del presente giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 4 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia