Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1127/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 26 marzo 2025
All'udienza del 26/03/2025 alle ore 10.30 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Maria Rosaria Maugeri, per delega dell'avv. Maria Chiara Zampogna, nell'interesse dell'opponente avv. Davide Vigna la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; in particolare rinuncia al motivo di opposizione relativo all'aumento del 30% sul parametro medio dei compensi.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1127/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. Davide Vigna (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._1
Chiara Zampogna
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/03/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto dell'8/11/2019 (R.Grat.P n. 183/2019) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , imputato nell'ambito Persona_1 del procedimento penale n. 237/2016 R.G.N.R. e n. 944/2019 R.G.T.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Davide Vigna in data 23/03/2023 (in sostituzione dell'avv. Stefania Gullo) per la fase dibattimentale.
Il giudizio di prime cure in fase dibattimentale collegiale si è concluso con la sentenza n. 194/2024 del 21/02/2024 e l'avv. Davide Vigna in data 3/05/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le tre fasi
(senza fase introduttiva) con aumento del 30% sul parametro medio ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 (€ 2.867,80 al netto della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia).
Con decreto depositato in data 5/06/2024 e comunicato in data 5/09/2024 (n.
146/2024 Liq. GP) il Tribunale di Palmi in composizione collegiale ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.132,00 (al netto della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le fasi di studio, istruttoria e decisoria al parametro prossimo al minimo, avuto riguardo al numero di udienze (effettive solo 2) ed alla semplicità dello sviluppo processuale.
Con ricorso depositato in data 3/10/2024 l'avv. Davide Vigna ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui:
- non ha valorizzato adeguatamente il pregio dell'attività defensoriale negando l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014;
- non ha valorizzato adeguatamente il pregio dell'attività defensoriale attribuendo il parametro minimo, nonostante “la complessità del procedimento (nel quale l'imputato pativa la contestazione di reati di particolare gravità cfr. allegata sentenza, nonché vedeva gravare su di sé un corposo compendio probatorio), nonché la concreta incidenza delle determinazioni processuali dello scrivente (che, subentrato al precedente
2 difensore, richiedeva ed otteneva l'integrale acquisizione del fascicolo del PM
a quello del dibattimento all'udienza del 21 febbraio 2024, atteso che dai contenuti dello stesso non emersi nel corso del dibattimento si traeva la dimostrazione dell'estraneità dell'imputato alle contestazioni mosse), le questioni in fatto ed in diritto affrontate, nonché i risultati ottenuti (avendo
l'imputato riportato assoluzione da tutte le ipotesi di reato contestate a fronte di una richiesta di condanna ad anni 9 di reclusione ed € 4.000,00 di multa
…”).
L'opponente ha poi rinunciato al primo motivo.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere solo parzialmente fondata la doglianza dell'opponente, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi € 1.132,00, oltre accessori (al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), il compenso spettante al difensore.
Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che è stata assunta come base di partenza l'importo medio dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (fase di studio parametro ordinario € 473,00; fase istruttoria parametro ordinario € 1.418,00; fase decisoria parametro ordinario € 1.418,00), che rispetto alla predetta misura è stata operata una riduzione di circa il 50% ai sensi dell'art. 12 comma 1 (la riduzione massima consentita), e poi è il compenso è stato decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia. Non è stato riconosciuto l'aumento del 30% sul parametro base richiesto dal difensore per la particolare complessità del fatto.
La valutazione de qua può essere condivisa in relazione all'omesso riconoscimento dell'aumento del 30% rispetto al parametro medio ed al riconoscimento in favore dell'avv. Davide Vigna del compenso prossimo al minimo per le fasi di studio e di istruttoria, ma non anche per quella decisoria.
A) L'attività defensoriale prestata dall'opponente è documentata mediante la produzione della sentenza e del verbale dell'udienza del 21/02/2024; nei limiti di quanto emerge da tale documentazione il difensore ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014 ed al D.M. n. 147/2022.
La lettura della comunicazione della casa circondariale “U. Caridi” di Catanzaro ove era detenuto l'imputato (pag. 8 del file “istanza di liquidazione”) consente di acquisire la data di nomina dell'avv. Davide Vigna quale difensore del sig. nel Persona_1 giudizio dibattimentale de quo (23/03/2023).
3 Dalla ricostruzione dello svolgimento del giudizio esposta dal Collegio in sentenza emerge che sono state celebrate 8 udienze effettive nelle quali l'imputato è stato difeso da altro difensore sempre con i benefici del gratuito patrocinio ed è stata espletata gran parte dell'istruttoria (27/07/2020 in cui vi è stata la costituzione delle parti e l'ammissione delle prove;
16/09/2020 in cui vi è stata l'acquisizione della documentazione richiesta dal
P.M. e dalla difesa e l'escussione di un teste;
3/12/2020 in cui è stato escusso un teste;
6/10/2021 in cui sono stati escussi altri testi;
2/02/2022 in cui è stato escusso un teste;
28/10/2022 in cui sono stati escussi altri testi;
13/01/2023 in cui è stato escusso un teste;
10/03/2023 in cui è stato escusso un teste ed è stato conferito l'incarico peritale per la trascrizione). Successivamente, assunta la difesa dell'imputato da parte dell'avv. Davide
Vigna, è stata celebrata l'udienza del 22/09/2023 in cui sono stati escussi altri due testi e l'udienza del 21/02/2024 in cui è stata acquisita ulteriore documentazione del fascicolo del P.M. e vi è stata la discussione del P.M. e del difensore e la successiva sentenza.
Dunque, l'attività defensoriale nell'interesse dell'imputato sig. Persona_1 ammesso al beneficio del gratuito patrocinio si è articolata in 10 udienze istruttorie e nella discussione;
di tale complessiva attività solo due udienze (una delle quali anche di discussione) sono riferibili all'avv. Davide Vigna.
B) Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio, fase istruttoria e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
4 In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Sul punto l'opponente ha rinunciato allo specifico motivo di opposizione correlato al predetto aumento del 30%.
C) Si è detto che nel decreto opposto il Tribunale ha riconosciuto all'avv. Davide
Vigna il compenso per la fase di studio e per la fase istruttoria al minimo dei parametri.
La valutazione merita di essere confermata poichè risulta il giusto contemperamento tra la valorizzazione della complessiva attività defensoriale espletata nel giudizio per tali fasi ed il segmento concretamente riferibile all'avv. Davide Vigna e conseguentemente allo stesso liquidabile.
5 L'articolata istruttoria (10 udienze) e le ipotesi di reato contestate all'imputato consentono di qualificare il giudizio come complesso (in conformità anche al filtro che ha caratterizzato il Protocollo in uso presso il Tribunale), così da giustificare unitamente al risultato conseguito in favore dell'imputato (assoluzione rispetto alla pena richiesta dall'Ufficio di Procura) il riconoscimento del compenso nella fascia alta dei parametri
(quindi, al parametro medio avuto riguardo alla disciplina speciale del gratuito patrocinio).
Tuttavia di tale complessiva misura del compenso per le fasi di studio e di istruttoria
– una misura che afferisce alla quantificazione del beneficio del gratuito patrocinio nella sua interezza, al di là di quali e quanti siano stati i professionisti succedutisi nella difesa
– solo una parte può essere riconosciuta all'avv. Davide Vigna il quale, si ribadisce, è subentrato nella difesa solo in occasione della penultima udienza.
Si intende, in altri termini, affermare che il beneficio del gratuito patrocinio consente alla persona in posizione di difficoltà patrimoniale di avere la garanzia di una difesa tecnica con onere economico assunto dallo Stato;
tuttavia, proprio per la natura dell'istituto, l'onere economico complessivo per lo Stato deve essere equivalente a quello di una sola difesa tecnica sicchè in ipotesi di successione dei difensori (opzione, peraltro, nella disponibilità del cittadino) non può esservi una moltiplicazione dell'onere a carico dello Stato ed i difensori subentrano nel diritto “pro quota” all'unico compenso.
Diversamente opinando (cioè riconoscendo ad ogni difensore l'intero compenso per fasi processuali alle quali ha partecipato solo in parte) si consentirebbe all'indagato o all'imputato, ammesso al beneficio del gratuito, di cambiare liberamente il suo difensore più volte nel corso del giudizio così moltiplicando l'onere economico a carico dello Stato.
Del resto quello della quantificazione dell'unico compenso e della successiva ripartizione pro quota tra i vari professionisti succedutisi è principio che già caratterizza, pacificamente, altre ipotesi similari (ad esempio il curatore fallimentare).
In questo contesto l'attribuzione all'avv. Davide Vigna del 50% di quello che avrebbe potuto essere il complessivo (massimo) compenso per le fasi di studio e di istruttoria appare misura oggettivamente più che adeguata.
L'opposizione in parte qua va rigettata.
D) A diversa conclusione può, invece, pervenirsi in relazione al compenso per la fase decisoria.
Applicando lo stesso criterio sopra enunciato ma considerando che la fase decisoria
è stata espletata interamente dall'avv. Davide Vigna, allo stesso può essere riconosciuto il compenso di € 1.400,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia.
L'opposizione limitatamente a tale aspetto può essere accolta.
6 Il compenso complessivo per la prestazione resa dall'avv. Davide Vigna risulta, dunque, di € 2.346,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (per quest'ultima con applicazione del minimo in ragione della sovrapponibilità con l'atto introduttivo ed in assenza di elementi istruttori o contestazioni del resistente).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palmi in data
5/06/2024 liquida in favore dell'avvocato Davide Vigna quale compenso per l'attività svolta in fase dibattimentale in difesa del sig. , imputato nell'ambito del procedimento Persona_1 penale n. 237/2016 R.G.N.R. e n. 944/2019 R.G.T., l'importo complessivo di € 1.564,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Davide Vigna Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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