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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza dell'11 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 18,50) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 47044 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Tra- Parte_1
ghetti, n. 128, presso lo studio dell'avv. Alessandro ZOTTOLA che la rappre- senta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del suo pro- Controparte_1
curatore speciale, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), alla via Casacelle, n. 62, presso lo studio dell'avv. Daniela POLLASTRO del
Foro di Napoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: altre ipotesi – impugnazione di preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. A. Zottola, per la ricorrente: “…In via principale, - dichiarare la nullità
e/o annullare, per tutti i motivi innanzi esposti, il preavviso di fermo ammini- strativo n. 09780202400115733000 e la successiva misura cautelare sul vei-
1 colo Jeep Gr. Cherokee 3.0 multijet V6 tg. ES041LR, con ogni conseguenziale statuizione;
In subordine, - dichiarare la nullità e/o annullare, per tutti i moti- vi innanzi esposti, il preavviso di fermo amministrativo n.
09780202400115733000 e la successiva misura cautelare sul veicolo Jeep Gr.
Cherokee 3.0 multijet V6 tg. ES041LR, con ogni conseguenziale statuizione, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720170005036183000, n.
39720180008683382000 e n. 39720180025288637000. - Con vittoria di spese competenze, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge per il sottoscritto procuratore antistatario”.
L'avv. D. Pollastro, per la convenuta: “… In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_2
con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 12 e, per l'effetto, differire
l'udienza di prima comparizione per consentirne la chiamata in causa;
Di- chiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente giu- dizio per le motivazioni esposte con la presente memoria difensiva;
Rigettare, in ogni caso, le domande spiegate dalla ricorrente in quanto infondate e, per
l'effetto, confermare la ritualità dell'azione di riscossione intrapresa dalla re- sistente unitamente alla legittimità del fermo amministrativo apposto sul vei- colo targato ES 041 LR;
Condannare, la ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2025, ha Parte_1
esposto che in data 21 ottobre 2024 le è stato notificato preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400115733000 relativo all'autoveicolo Jeep Gr.
Cherokee 3.0 multijet V6 tg. ES041LR; che il credito complessivo portato dal predetto provvedimento era pari ad Euro 30.876,28; che la richiesta di ratea- zione del predetto credito è stata accolta ad esclusione degli avvisi di addebito, tutti per contributi IVS su ruoli emessi dall' sede di Roma: 1) n. 397 CP_2
2 notificato il 18.7.2018; 3) n. 397 2018 0025288637000 notificato il 22.2.2019;
e che, quindi, permane il fermo amministrativo del predetto autoveicolo.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato un unico motivo di opposi- zione vertente sulla non assoggettabilità dell'autovettura al provvedimento di fermo in questione in quanto bene strumentale all'esercizio di impresa. In par- ticolare, la ricorrente ha esposto di avere concesso l'autovettura tg. ES041LR in comodato d'uso gratuito alla soc. con sede in Roma, al viale CP_3
Giulio Cesare n. 14, delle cui quote ella è titolare esclusiva;
e che, quindi,
l'autoveicolo quale bene strumentale all'esercizio di impresa non può essere sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/73.
La ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Con memoria depositata il 27 febbraio 2025, si è costituita in giudizio l la quale ha esposto che la Controparte_4
ricorrente, successivamente alla notifica, avvenuta il 21.09.2024, del preavviso di fermo amministrativo in questione, ha presentato istanza di rateizzazione del carico debitorio e che la stessa è stata accolta solo parzialmente rimanendo esclusi tre avvisi di addebito: 1) n. 397 2017 0005036183000 notificato il
28.9.2017; 2) n. 397 2018 0008683382000 notificato il 18.7.2018; 3) n. 397
2018 0025288637000 notificato il 22.2.2019.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto, in via preliminare,
l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' quale litisconsorte necessa- CP_2
rio; ha poi eccepito la tardività dell'azione esperita dalla ricorrente, ritenendo violati i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c., dovendosi qualifica- re, a suo avviso, la domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi. Ha quindi chiesto, nel merito, il rigetto dei motivi di ricorso ritenendo lo stesso privo di riscontro probatorio in relazione al denunziato rapporto di strumenta- lità tra l'autovettura oggetto del preavviso di fermo e l'esercizio di attività di impresa.
Il convenuto ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
3 MOTIVI DELLA D ECISIONE
1. - In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta formulata da parte convenuta di autorizzazione alla chiamata in causa dell' . Infatti, CP_2
come rilevato dalla stessa (pag. 2 della memoria di costituzione), la CP_4
ricorrente non contesta l'esistenza del debito, nello specifico contributi IVS, ma eccepisce l'illegittimità del fermo amministrativo apposto ad autovettura indicata come strumentale all'esercizio di attività di impresa. Pertanto, non essendo state formulate contestazioni in merito alla esistenza della posizione debitoria della ricorrente, ne consegue che l' , quale unico titolare della CP_2
situazione sostanziale ed unico legittimato a contraddire nel merito, non ha legittimazione nel presente giudizio (C. Cass S.U. 8 marzo 2022, n. 7514).
2. - Ancora in via preliminare, deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati ex art. 86
D.P.R. n. 602/1973, in quanto atto autonomamente impugnabile.
Infatti, “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle società di Controparte_1
riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine
4 concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. civ., Sez. Unite, 07/05/2010, n. 11087).
Deve, inoltre, osservarsi che il fermo amministrativo è misura afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento e, pertanto, non ha natura di atto espropriativo. Ne consegue che l'impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo non deve essere ricondotta alla categoria delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ma deve intendersi quale ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria sia quando venga in con- testazione il merito della pretesa creditoria sia quando concerna il diritto di procedere all'iscrizione del fermo sia ancora quando venga contestata la regolarità formale dell'atto (Cass. civ., sez. II, 14.03.2024, n. 6790; Cass. civ., sez. III, 14.03.2024, n. 6844).
Per quanto sopra, deve essere conseguentemente disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall nella propria memoria di costituzione in CP_4 relazione ad asserita tardività dell'azione erroneamente qualificata dalla convenuta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3. - Con l'unico motivo di opposizione, la ricorrente afferma la nullità dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo in quanto avente ad oggetto autovettura strumentale all'attività di impresa.
L'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'art. 52, comma 1, lettera m), d.l. n. 69/2013, n. 69, conv. in l. n. 98/2013, recita:
“La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine,
5 dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
La ricorrente ha esposto di non avere la disponibilità dell'autovettura oggetto di fermo amministrativo per averla concessa in comodato d'uso gratuito in favore della soc. società di cui la stessa ricorrente CP_3
possiede l'intero capitale. Ne conseguirebbe, quindi, che l'autovettura debba considerarsi quale bene strumentale dell'attività di impresa e per tale motivo non sia assoggettabile a fermo.
Tuttavia, a prescindere da ogni altra considerazione, non è stata fornita prova della strumentalità dell'autovettura all'attività di impresa esercitata dalla soc. CP_3
Infatti, è stato precisato che “in tema di iscrizione del fermo amministra- tivo, la “strumentalità essenziale” del bene non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dal momento che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevola- tiva, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità
e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddi- to.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o
d'impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislato- re.
Sul punto è necessario, pertanto, ricorrere all'interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza.
Essa ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua atti- vità lavorativa.
In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contri-
6 buente” (Corte Giustizia Tributaria II grado Roma, sez. XV, 12.06.23, n. 3530;
v. anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIV, 19/05/2021, n. 1919;
Comm. trib. reg. L'Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n. 98).
Orbene, la ricorrente non ha fornito elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza del rapporto di essenziale strumentalità dell'autovettura in relazione all'attività di impresa svolta dalla Soc. Glamour ed anzi, nell'argomentare la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del periculum in mora, la stessa ricorrente ha affermato la essenzialità della disponibilità dell'autovettura in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze di mobilità dei due figli minori. Ciò non solo contrasta con la asserita mancanza di disponibilità dell'autovettura in favore della ma ancor di più esclude CP_3
l'esistenza di alcun rapporto strumentale tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività di impresa.
Deve, quindi, ritenersi infondato il motivo di ricorso e legittima l'iscrizione del fermo amministrativo.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferi- mento alle dette tabelle nel loro valore minimo (per controversie di previdenza senza istruttoria, di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00 dovendosi aver riguardo al valore del credito in relazione al quale è contestato l'atto cioè quello indicato nei tre avvisi di addebito emessi dall' il cui importo com- CP_2
plessivo è pari ad €5.547,00 circa). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfe-
7 tario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del cit. D.M.), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 20 dicembre 2024, così prov- Parte_1
vede:
1. - rigetta la domanda;
2. - condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€2.143,00# di cui €280,00# per spese generali ed €1.864,00# per com- pensi, oltre IVA e CPA.
Roma, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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2017 0005036183000 notificato il 28.9.2017; 2) n. 397 2018 0008683382000