Articolo 5 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 4Articolo 6
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Art. 5. (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; ((52))
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
l-bis) direzione centrale di sanita', cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita' si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per lo espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

--------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all' articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 , e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all' articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981 , sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria".
Entrata in vigore il 24 agosto 2019
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