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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/07/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5238/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 5238/2020 promossa da:
( ) nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/08/1988 in Acerra (NA), e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Schiavone ed elett. te domiciliato presso il suo studio in Vitulazio (CE), 81041, alla via Marconi n. 57 int. 6 Palazzo del Sole;
-Appellante principale-
Nonché
( ) nato il Parte_2 C.F._2
05/02/1974 in Afragola (NA), e residente in [...] d , rappresentato e difeso
1 dall'Avv. Stabilito Luisa Gallo, che agisce di intesa con l'Avv.
Giuseppe Schiavone, ed elett. te domiciliato presso il suo studio in Vitulazio (CE), 81041, alla via Marconi n. 57 int. 6
Palazzo del Sole;
-Appellate incidentale –
Contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Paolo Vitiello (C.F. e domiciliata presso C.F._3
il suo studio sito in Napoli in Via Riviera di Chiaia n 53;
-Appellato –
Nonché
(CF ), Controparte_2 C.F._4
residente in [...] alla Loc. Iardino n 35;
-Appellato contumace -
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 487/2020 emessa dal Giudice di Pace di Carinola in persona della dott.ssa Marisa Marrese depositata in
2 cancelleria data 18/03/2020 e notificata in data 08/04/2020 con cui veniva rigettata la domanda - proposta a seguito di intervento volontario- per il risarcimento dei danni derivante da sinistro stradale. L'appellante censurava la sentenza del Giudice di primo grado sia per la violazione di legge -attinente la valutazione della prova- che per la carenza e la illogicità della motivazione evidenziando altresì che nella parte finale della sentenza in merito al
PQM
il giudice di primo grado faceva riferimento a soggetti estranei al giudizio in esame.
In particolare, l'appellante si doleva, della valutazione, a suo dire errata, delle risultanze del materiale istruttorio acquisito al giudizio di primo grado ritenendo che fosse stato provato non solo il fatto storico ma anche la responsabilità dell'appellato contumace in ordine alla causazione del sinistro in quanto il Fiat Doblo TG CX762JT di proprietà del che mentre percorreva il Corso Umberto I Controparte_3
Carinola, nella stessa direzione di marcia dell'appellante, non arrestava tempestivamente la marcia, attingendo da tergo la bicicletta mod.
“NA” di proprietà del e condotta dall'istante. Parte_2
Pertanto, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice di
Pace grado, rigettava della domanda per non avere l'attore fornito prove sufficienti, ritenendo che la dichiarazione del testimone di parte attrice pur numerosa di particolari secondari, fosse priva di elementi importanti.
L'appellante, pertanto, deduceva che i fatti, così come descritti nell'atto introduttivo, erano stati integralmente confermati dal teste escusso presente sul posto al momento dell'accaduto (cfr dichiarazioni del teste che riferiva : “ricordo che il sinistro si è verificato agli Testimone_1
inizi del mese di Luglio dell'anno 2017 verso le ore 13:30 circa in località
3 Carinola in via C.so Umberto I e vedeva coinvolte un Fiat DO di colore bianco che non si arrestava in tempo e tamponava con il suo anteriore destro, la ruota posteriore della bici da corsa "NA" di colore nero con manubrio rosso e sella rossa e nera(…) il ciclista cadeva sul lato destro e riportava escoriazioni multiple al corpo e presentava la rottura di un dente all'arcata superiore centrale di sinistra e lamentava forti dolori al ginocchio destro (…) al momento del sinistro io mi trovavo sul marciapiede in località Carinola in C.so Umberto I ed ero diretta verso il centro ossia in direzione Ufficio Postale o Casa
Comunale, mentre la bici da corsa viaggiava con l'autocarro in CP_4
direzione opposta (…) al momento dell'impatto io mi trovavi a circa 10 metri dall'accaduto e avevo una buona visuale, ricordo che il ciclista nulla poteva fare per evitare il tamponamento. (…) preciso che la strada dove si è realizzato il sinistro è a doppio senso di circolazione ed è dotata di marciapiedi ad entrambi i lati.”) e che il fatto storico era stato ulteriormente confermato dal TU, Dott. , che aveva concluso per Per_1
una compatibilità tra le lesioni subite dall'istante con la dinamica del sinistro per come dedotto con l'atto introduttivo.
Con appello incidentale si costituiva il , attore nel Parte_2
giudizio di primo grado, che in qualità di proprietario del velocipede mod. ”, chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con CP_4
accoglimento della domanda risarcitoria per i danni subiti, come proposta in primo grado. Nella specie l'appellante, aderendo con propri motivi alle contestazioni sollevate dall'appellante principale, deduceva l'erronea valutazione delle prove in violazione dell'art. 116 c.p.c.. Per tali ragioni chiedeva in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della
4 domanda per come proposta in primo grado con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la sola compagnia di Assicurazione chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, mentre la restava contumace. Controparte_5
Sulla base delle deduzioni effettuate dall'appellante principale e da quello incidentale, dalla lettura della sentenza di prime cure, entrambi gli appelli sono fondati e vanno pertanto accolti.
Esaminato il materiale probatorio acquisito al giudizio di primo grado, il
Tribunale ritiene che la verificazione del fatto storico per come narrato in citazione e riproposto con i motivi di appello sia stato debitamente provato dall'appellante incidentale (attore in primo grado) e da quello principale e che pertanto la sentenza di primo grado debba essere riformata.
In particolare, la deposizione testimoniale è stata precisa e conferente, e in grado di provare la verificazione del fatto del fatto storico. Il testimone, sentito in udienza e della cui credibilità non è dato di dubitare, attesa l'assenza di alcun rapporto con le parti in causa ed essendo nuovo all'ufficio di testimone, ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, prive di contraddizioni specificando in contesto in cui si è verificato il sinistro, il punto d'urto, la direzione di marcia, le lesioni subite dall'appellante principale e danni riportati al velocipede di proprietà dell'appellante incidentale, specificando altresì che Parte_1
nulla poteva fare per evitare l'impatto essendo stato attinto da tergo.
La ricostruzione attorea è stata poi confermata dal TU Dott. , in Per_1
particolare la consulenza è stata determinante ai fini del raggiungimento
5 della prova in ordine al fatto, all'accertamento della responsabilità e del quantum debeatur. Il TU dopo aver visitato il e Parte_1
valutato gli esami strumentali prodotti dalla parte e acquisiti in giudizio, ha riscontrato una sufficiente corrispondenza, tanto da poter riconoscere un danno biologico da trauma articolare ed al massiccio frontale ed esiti di lesione al ginocchio destro, concludendo per una compatibilità tra i danni lamentati dall'istante a seguito dell'infortuno occorso in data
11/07/2017 e le modalità del sinistro come descritte con l'atto introduttivo.
In proposito si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha, in tempi recenti, affermato che, in caso di tamponamento (anche laddove dinamica non sia del tutto chiara, purché sia stato comunque acclarato che la bicicletta sia investita da tergo dall'autovettura) non si deve applicare l'articolo 2054 del Codice civile, bensì l'articolo 149 del Codice della strada, il quale stabilisce che, il veicolo che investe da dietro ha responsabilità esclusiva del sinistro per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, fino a quando tale presunzione non venga superata dagli accertamenti ( Cfr. Cass. Civ. n 5760 del 2022).
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, spettava al conducente dell'auto l'onere di dimostrare di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza per ragioni esterne alla sua volontà e al suo controllo (cosi
Cassazione n. 21513 del 2020 e n.8051 del 2016), in assenza di tale prova, chi investe da tergo ha sempre responsabilità esclusiva nell'incidente stradale.
Tale assunto inoltre è tanto più vero quando si è presenza di biciclette in strada, in quanto, in queste circostanze, il conducente di un veicolo è
6 tenuto a rallentare, a tenere una distanza di sicurezza tale da prevenire collisioni e a porsi nelle condizioni di prevedere anche le eventuali infrazioni del ciclista.
In considerazione delle deduzioni svolte, accertata la verificazione del fatto storico, così come la responsabilità, risulta che sia l'appellante principale (interventore in primo grado) che l'appellante incidentale
(attore in primo grado) abbiano debitamente adempiuto all'onere probatorio posto a loro carico.
Non può dirsi lo stesso in ordine al convenuto appellato, già contumace in primo grado che non ha dato la prova liberatoria ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. In ragione di quanto detto la responsabilità del sinistro è attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente del conducente del veicolo Fiat Doblo TG CX762JT.
Tanto premesso in punto di responsabilità, in ordine al quantum, si condividono le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice di pace,
Dott. , che ha riconosciuto in capo al un danno Per_1 Parte_1
biologico permanente pari al 6 % quantificabile in € 8.744,53 ed un danno biologico temporaneo cosi suddivido : ITT di giorni dieci pari a
Euro 552,00; ITP al 75% per giorni 20 pari a 828,60; ITP al 50% per giorni 30 pari a Euro 828,60, per un totale di danno biologico temporaneo pari ad Euro 2.209,60.
Il consulente inoltre valutava la presenza del danno pari ad euro 4.200,00 per i quattro rifacimenti della corona in zirconia ceramica che il periziando dovrà affrontare nel corso della vita. Pertanto, all'appellante andrà riconosciuta la somma di somma di € 15.154,00 a titolo di danno biologico.
7 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Operandosi la liquidazione del danno cagionato da illecito civile aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che perché possa applicarsi il calcolo degli interessi compensativi che vanno ad integrare il lucro cessante per mancato tempestivo godimento della somma liquidata, secondo il criterio indicato da Cass. sez. Unite
n.1712/95 e successive pronunce conformi, occorre devalutare detto importo al momento del fatto e successivamente riconoscere gli interessi compensativi al tasso legale su detta somma come rivalutata secondo
8 indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'intera somma come sopra determinata vanno altresì computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
In ordine all'appello incidentale, valgono le medesime osservazioni in punto di accertamento sul fatto e sulla responsabilità.
In particolare, dalle dichiarazioni del testimone, il Tribunale ritiene che i danni subiti dal velocipede da corsa mod. NA di proprietà del
[...]
siano eziologicamente connessi al sinistro. In ordine alla Parte_2
quantificazione del danno deve ritenersi corretta e immune da censure il calcolo effettuato dall'ausiliario in primo grado, che ha valutato in analitico i danni diretti subiti, quantificando il danno in Euro 2.455,00 iva esclusa.
Invece, quanto alla richiesta risarcitoria per il danno da fermo tecnico si rammenda che "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015)”, pertanto in assenza di prova specifica sul punto la domanda non può essere accolta in quanto non provata. Sulla somma liquidata andranno poi calcolati gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le somme indicate sono da porre a carico di e di Controparte_5
in solido. CP_6
9 In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellati, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Accoglie l'appello principale e quello incidentale e dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_2
del sinistro per cui è causa;
- Condanna per l'effetto e in solido Controparte_2 CP_6
al risarcimento dei danni subiti dal che Parte_1
quantifica in Euro 15.154,13, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- Condanna per l'effetto e in solido Controparte_2 CP_6
al risarcimento del danno subiti dalla bicicletta Mod. di CP_4
proprietà del che quantifica in Euro 2.455,00, Parte_2
oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- Condanna per l'effetto e in Controparte_2 CP_7
solido, al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante principale parte attrice che si liquidano in Euro 2.210,00 per compensi (applicando i valori minimi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA.
10 - Condanna per l'effetto e in Controparte_2 CP_7
solido, al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante incidentale parte attrice che si liquidano in Euro 1278,00 per compensi (applicando i valori minimi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA;
- Pone definitivamente le spese della TU a carico dei convenuti- appellati in solido.
Lì, 16/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. r.g. 5238/2020 promossa da:
( ) nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/08/1988 in Acerra (NA), e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Schiavone ed elett. te domiciliato presso il suo studio in Vitulazio (CE), 81041, alla via Marconi n. 57 int. 6 Palazzo del Sole;
-Appellante principale-
Nonché
( ) nato il Parte_2 C.F._2
05/02/1974 in Afragola (NA), e residente in [...] d , rappresentato e difeso
1 dall'Avv. Stabilito Luisa Gallo, che agisce di intesa con l'Avv.
Giuseppe Schiavone, ed elett. te domiciliato presso il suo studio in Vitulazio (CE), 81041, alla via Marconi n. 57 int. 6
Palazzo del Sole;
-Appellate incidentale –
Contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Paolo Vitiello (C.F. e domiciliata presso C.F._3
il suo studio sito in Napoli in Via Riviera di Chiaia n 53;
-Appellato –
Nonché
(CF ), Controparte_2 C.F._4
residente in [...] alla Loc. Iardino n 35;
-Appellato contumace -
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 487/2020 emessa dal Giudice di Pace di Carinola in persona della dott.ssa Marisa Marrese depositata in
2 cancelleria data 18/03/2020 e notificata in data 08/04/2020 con cui veniva rigettata la domanda - proposta a seguito di intervento volontario- per il risarcimento dei danni derivante da sinistro stradale. L'appellante censurava la sentenza del Giudice di primo grado sia per la violazione di legge -attinente la valutazione della prova- che per la carenza e la illogicità della motivazione evidenziando altresì che nella parte finale della sentenza in merito al
PQM
il giudice di primo grado faceva riferimento a soggetti estranei al giudizio in esame.
In particolare, l'appellante si doleva, della valutazione, a suo dire errata, delle risultanze del materiale istruttorio acquisito al giudizio di primo grado ritenendo che fosse stato provato non solo il fatto storico ma anche la responsabilità dell'appellato contumace in ordine alla causazione del sinistro in quanto il Fiat Doblo TG CX762JT di proprietà del che mentre percorreva il Corso Umberto I Controparte_3
Carinola, nella stessa direzione di marcia dell'appellante, non arrestava tempestivamente la marcia, attingendo da tergo la bicicletta mod.
“NA” di proprietà del e condotta dall'istante. Parte_2
Pertanto, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice di
Pace grado, rigettava della domanda per non avere l'attore fornito prove sufficienti, ritenendo che la dichiarazione del testimone di parte attrice pur numerosa di particolari secondari, fosse priva di elementi importanti.
L'appellante, pertanto, deduceva che i fatti, così come descritti nell'atto introduttivo, erano stati integralmente confermati dal teste escusso presente sul posto al momento dell'accaduto (cfr dichiarazioni del teste che riferiva : “ricordo che il sinistro si è verificato agli Testimone_1
inizi del mese di Luglio dell'anno 2017 verso le ore 13:30 circa in località
3 Carinola in via C.so Umberto I e vedeva coinvolte un Fiat DO di colore bianco che non si arrestava in tempo e tamponava con il suo anteriore destro, la ruota posteriore della bici da corsa "NA" di colore nero con manubrio rosso e sella rossa e nera(…) il ciclista cadeva sul lato destro e riportava escoriazioni multiple al corpo e presentava la rottura di un dente all'arcata superiore centrale di sinistra e lamentava forti dolori al ginocchio destro (…) al momento del sinistro io mi trovavo sul marciapiede in località Carinola in C.so Umberto I ed ero diretta verso il centro ossia in direzione Ufficio Postale o Casa
Comunale, mentre la bici da corsa viaggiava con l'autocarro in CP_4
direzione opposta (…) al momento dell'impatto io mi trovavi a circa 10 metri dall'accaduto e avevo una buona visuale, ricordo che il ciclista nulla poteva fare per evitare il tamponamento. (…) preciso che la strada dove si è realizzato il sinistro è a doppio senso di circolazione ed è dotata di marciapiedi ad entrambi i lati.”) e che il fatto storico era stato ulteriormente confermato dal TU, Dott. , che aveva concluso per Per_1
una compatibilità tra le lesioni subite dall'istante con la dinamica del sinistro per come dedotto con l'atto introduttivo.
Con appello incidentale si costituiva il , attore nel Parte_2
giudizio di primo grado, che in qualità di proprietario del velocipede mod. ”, chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con CP_4
accoglimento della domanda risarcitoria per i danni subiti, come proposta in primo grado. Nella specie l'appellante, aderendo con propri motivi alle contestazioni sollevate dall'appellante principale, deduceva l'erronea valutazione delle prove in violazione dell'art. 116 c.p.c.. Per tali ragioni chiedeva in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della
4 domanda per come proposta in primo grado con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la sola compagnia di Assicurazione chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, mentre la restava contumace. Controparte_5
Sulla base delle deduzioni effettuate dall'appellante principale e da quello incidentale, dalla lettura della sentenza di prime cure, entrambi gli appelli sono fondati e vanno pertanto accolti.
Esaminato il materiale probatorio acquisito al giudizio di primo grado, il
Tribunale ritiene che la verificazione del fatto storico per come narrato in citazione e riproposto con i motivi di appello sia stato debitamente provato dall'appellante incidentale (attore in primo grado) e da quello principale e che pertanto la sentenza di primo grado debba essere riformata.
In particolare, la deposizione testimoniale è stata precisa e conferente, e in grado di provare la verificazione del fatto del fatto storico. Il testimone, sentito in udienza e della cui credibilità non è dato di dubitare, attesa l'assenza di alcun rapporto con le parti in causa ed essendo nuovo all'ufficio di testimone, ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, prive di contraddizioni specificando in contesto in cui si è verificato il sinistro, il punto d'urto, la direzione di marcia, le lesioni subite dall'appellante principale e danni riportati al velocipede di proprietà dell'appellante incidentale, specificando altresì che Parte_1
nulla poteva fare per evitare l'impatto essendo stato attinto da tergo.
La ricostruzione attorea è stata poi confermata dal TU Dott. , in Per_1
particolare la consulenza è stata determinante ai fini del raggiungimento
5 della prova in ordine al fatto, all'accertamento della responsabilità e del quantum debeatur. Il TU dopo aver visitato il e Parte_1
valutato gli esami strumentali prodotti dalla parte e acquisiti in giudizio, ha riscontrato una sufficiente corrispondenza, tanto da poter riconoscere un danno biologico da trauma articolare ed al massiccio frontale ed esiti di lesione al ginocchio destro, concludendo per una compatibilità tra i danni lamentati dall'istante a seguito dell'infortuno occorso in data
11/07/2017 e le modalità del sinistro come descritte con l'atto introduttivo.
In proposito si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha, in tempi recenti, affermato che, in caso di tamponamento (anche laddove dinamica non sia del tutto chiara, purché sia stato comunque acclarato che la bicicletta sia investita da tergo dall'autovettura) non si deve applicare l'articolo 2054 del Codice civile, bensì l'articolo 149 del Codice della strada, il quale stabilisce che, il veicolo che investe da dietro ha responsabilità esclusiva del sinistro per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, fino a quando tale presunzione non venga superata dagli accertamenti ( Cfr. Cass. Civ. n 5760 del 2022).
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, spettava al conducente dell'auto l'onere di dimostrare di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza per ragioni esterne alla sua volontà e al suo controllo (cosi
Cassazione n. 21513 del 2020 e n.8051 del 2016), in assenza di tale prova, chi investe da tergo ha sempre responsabilità esclusiva nell'incidente stradale.
Tale assunto inoltre è tanto più vero quando si è presenza di biciclette in strada, in quanto, in queste circostanze, il conducente di un veicolo è
6 tenuto a rallentare, a tenere una distanza di sicurezza tale da prevenire collisioni e a porsi nelle condizioni di prevedere anche le eventuali infrazioni del ciclista.
In considerazione delle deduzioni svolte, accertata la verificazione del fatto storico, così come la responsabilità, risulta che sia l'appellante principale (interventore in primo grado) che l'appellante incidentale
(attore in primo grado) abbiano debitamente adempiuto all'onere probatorio posto a loro carico.
Non può dirsi lo stesso in ordine al convenuto appellato, già contumace in primo grado che non ha dato la prova liberatoria ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. In ragione di quanto detto la responsabilità del sinistro è attribuibile esclusivamente alla condotta imprudente del conducente del veicolo Fiat Doblo TG CX762JT.
Tanto premesso in punto di responsabilità, in ordine al quantum, si condividono le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice di pace,
Dott. , che ha riconosciuto in capo al un danno Per_1 Parte_1
biologico permanente pari al 6 % quantificabile in € 8.744,53 ed un danno biologico temporaneo cosi suddivido : ITT di giorni dieci pari a
Euro 552,00; ITP al 75% per giorni 20 pari a 828,60; ITP al 50% per giorni 30 pari a Euro 828,60, per un totale di danno biologico temporaneo pari ad Euro 2.209,60.
Il consulente inoltre valutava la presenza del danno pari ad euro 4.200,00 per i quattro rifacimenti della corona in zirconia ceramica che il periziando dovrà affrontare nel corso della vita. Pertanto, all'appellante andrà riconosciuta la somma di somma di € 15.154,00 a titolo di danno biologico.
7 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Operandosi la liquidazione del danno cagionato da illecito civile aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che perché possa applicarsi il calcolo degli interessi compensativi che vanno ad integrare il lucro cessante per mancato tempestivo godimento della somma liquidata, secondo il criterio indicato da Cass. sez. Unite
n.1712/95 e successive pronunce conformi, occorre devalutare detto importo al momento del fatto e successivamente riconoscere gli interessi compensativi al tasso legale su detta somma come rivalutata secondo
8 indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'intera somma come sopra determinata vanno altresì computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
In ordine all'appello incidentale, valgono le medesime osservazioni in punto di accertamento sul fatto e sulla responsabilità.
In particolare, dalle dichiarazioni del testimone, il Tribunale ritiene che i danni subiti dal velocipede da corsa mod. NA di proprietà del
[...]
siano eziologicamente connessi al sinistro. In ordine alla Parte_2
quantificazione del danno deve ritenersi corretta e immune da censure il calcolo effettuato dall'ausiliario in primo grado, che ha valutato in analitico i danni diretti subiti, quantificando il danno in Euro 2.455,00 iva esclusa.
Invece, quanto alla richiesta risarcitoria per il danno da fermo tecnico si rammenda che "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015)”, pertanto in assenza di prova specifica sul punto la domanda non può essere accolta in quanto non provata. Sulla somma liquidata andranno poi calcolati gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le somme indicate sono da porre a carico di e di Controparte_5
in solido. CP_6
9 In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellati, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Accoglie l'appello principale e quello incidentale e dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_2
del sinistro per cui è causa;
- Condanna per l'effetto e in solido Controparte_2 CP_6
al risarcimento dei danni subiti dal che Parte_1
quantifica in Euro 15.154,13, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- Condanna per l'effetto e in solido Controparte_2 CP_6
al risarcimento del danno subiti dalla bicicletta Mod. di CP_4
proprietà del che quantifica in Euro 2.455,00, Parte_2
oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- Condanna per l'effetto e in Controparte_2 CP_7
solido, al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante principale parte attrice che si liquidano in Euro 2.210,00 per compensi (applicando i valori minimi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA.
10 - Condanna per l'effetto e in Controparte_2 CP_7
solido, al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante incidentale parte attrice che si liquidano in Euro 1278,00 per compensi (applicando i valori minimi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA;
- Pone definitivamente le spese della TU a carico dei convenuti- appellati in solido.
Lì, 16/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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