Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 15:33, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA ANDREA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. FAUCCI ANTONELLA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50100 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.10.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “previa disapplicazione del provvedimento del Controparte_1
04.04.23, condannare l' al riconoscimento del Sig. quale Vittima del Controparte_2 Parte_1
Dovere ex art. 1 commi 562 e 564 l. 266/05 e/o ex art. 1907 e 603 D.Lgs 66/10, e dunque a disporre l'inserimento del nominativo del medesimo nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 conservata dal CP_1 pagina 1 di 10
l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 l. 350/05 di euro 500,00 mensili oltre perequazione, decorrere dal 03.09.14 o dalla data anche antecedente meglio vista e ritenuta dal
Giudice. - Lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, a decorrere dal 03.09.14 o dalla data anche antecedente meglio vista e ritenuta dal Giudice. - La speciale elargizione ex art. 5 comma 5 l. 206/04 come estesa alle vittime del dovere art. 34 l. 222/07, con la rivalutazione del valore punto ex lege dal 1.01.2003 (o dalla data meglio vista), da calcolarsi sul 35% di IC, o sulla percentuale meglio vista.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente, assegnato al 9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti "Col Moschin", di essere stato comandato, nel corso della sua vita lavorativa, a prestare servizio in lunghe missioni nell'ambito della Operazione “Sarissa” in Afghanistan, in particolare per i periodi 28.08.2006-
30.10.2006, 4.06.07-12.08.2007, 29.01.2008-07-05.2008, 26.08.09-6.12.09, 22.11.10-4.04.2011 e
19.03.12 – 04.04.2012. Deduceva il ricorrente, quindi, di essere stato chiamato ad operare in terra di conflitto nei contesti più degradati e contaminati, in zone sconvolte da bombardamenti ed esplosioni che esso ricorrente, come Comandante Incursore, guidava sul campo. Esponeva
l'odierno attore che i compiti operativi svolti in tali contesti anche bellici (compresa la ricerca e reperimento di sostanze belliche nascoste dal nemico, di composizione sconosciuta) lo portavano ad assumere e respirare, oltre che alle emissioni dei bombardamenti (in missioni estere anche ad uranio impoverito utilizzato dalle truppe NATO), anche vapori di benzene, idrocarburi, e i fumi prodotti da esplosioni di materiali bellici ad oggetto stabilimenti industriali, opifici e centrali elettriche. Il dunque, allegava che, nel marzo 2014, gli veniva riscontrata la leucocitosi con Pt_1 linfocitosi, rispetto alla quale lo stesso presentava istanza per richiedere il riconoscimento della causa di servizio a fini di equo indennizzo, e successivamente, il 6.06.2018, lo status di Soggetto
Equiparato a Vittima del dovere. Il ricorrente, quindi, lamenta che l'Amministrazione definiva negativamente la pratica per il riconoscimento di causa di servizio, diniego poi annullato dal TAR
Toscana e, in seguito, con il decreto numero 285 del 4 aprile 2023, definiva negativamente anche la domanda di riconoscimento dello status di soggetto equiparato a Vittime del Dovere, sostenendo
“mancante il presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, necessario ed indispensabile per il successivo accertamento delle particolari condizioni ambientali od operative dimissione”.
Si costituiva il variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Amministrazione confermava che, con nota del 04/04/2023, in conseguenza del mancato riconoscimento della causa di servizio ai sensi del pagina 2 di 10 D.P.R. n. 461/2001, il aveva respinto l'istanza e dunque chiedeva, in via principale, il CP_1 rigetto del ricorso e, in subordine, dichiararsi la spettanza dei benefici connessi alla qualifica di vittima del dovere a partire dalla data della domanda amministrativa, cioè dal 06/06/2018; ancora in via subordinata, accordare la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1.12.2007, cioè dalla data di entrata in vigore della legge 222/2007, con esclusione degli interessi legali.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e CTU medico-legale, previa chiamata a chiarimenti del CTU e conseguente integrazione peritale, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova anzitutto ricordare che, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23399 del 16.11.2016, “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge,
o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”.
La pronuncia delle Sezioni Unite richiamata determina il rigetto delle eccezioni sollevate dal
, aventi come presupposto l'esistenza di una discrezionalità tecnica da parte della P.A., e CP_1 dà ragione della necessità della nomina di CTU.
Deve allora osservarsi come le circostanze in fatto non risultino contestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., non essendo in dubbio che il ricorrente abbia preso parte, partecipandovi attivamente, alle missioni compiutamente indicate in ricorso.
Orbene, l'art. 1, co. 563, della L. 266/05, come noto, prevede “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di pagina 3 di 10 soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo co. 564, poi, equipara ai soggetti di cui al co. 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il co. 565, quindi, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti. Detto regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/2006 e all'art. 1 ha stabilito “Ai fini del presente regolamento, si intendono (..) b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
La giurisprudenza di legittimità si è poi orientata nel senso che la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, co. 564, della L. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (cfr. Cass., Sez. Lav.,
24592/2018).
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato la portata estensiva dell'espressione usata dal legislatore nell'art. 1, co. 564 cit., “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali”, come riferita ad attività di servizio svolta dentro o fuori dai confini nazionali e prestata attraverso diverse tipologie e modalità (cfr. Cass., SS.UU., 23396/2016); nel delineare l'ulteriore requisito delle
“particolari condizioni ambientali od operative”, esplicitato dal D.P.R. del 2006 con riferimento alle
“circostanze straordinarie”, la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini
“particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio.
pagina 4 di 10 Riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, poi, la
Corte di Cassazione ha avuto modo di chiare che “affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass., SS.UU., 21969/2017).
La domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla domanda di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, in quanto rappresentati dalla “causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività.
A ciò consegue che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sé determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla legge n. 266 del 2005
(cfr. Cass., Sez. VI, 28696/2020).
Tanto premesso, ritiene il giudicante che alla luce delle allegazioni di cui al ricorso in punto di mansioni specificamente svolte dal - mansioni che lo hanno esposto al fuoco nemico, in zone Pt_1 di combattimento, rastrellamento di munizionamenti bellici reperiti in loco, nel pieno stesso delle azioni di bombardamento che venivano condotte appunto anche grazie all'azione del ricorrente e degli Incursori – deve richiamarsi quanto chiarito dalla Suprema Corte allorquando ha affermato che “In tema di benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, ex art. 1, commi 563 e 564 della
L. n. 266 del 2005, ciò che deve essere provato dal richiedente è solo lo stato patologico di esposizione a particolari condizioni, restando a carico dell'Amministrazione che intenda negare il beneficio dare prova che la malattia è dipesa da cause diverse” (cfr. Cass., Sez. Lav., 9641/2024; ma v. anche Cass., Sez. Lav., 2996/2024 che ha affermato che “Per ottenere i benefici previdenziali derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere pagina 5 di 10 in relazione a patologie tumorali contratte a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito, il richiedente deve provare che si è trovato in uno degli ambienti selezionati dal legislatore in cui è avvenuta tale esposizione;
tuttavia,
l'Amministrazione può fornire prova contraria per escludere il nesso causale. Il giudice del rinvio, nel verificare l'effettiva esposizione all'uranio impoverito del dante causa ai fini dei benefici previdenziali richiesti, deve presumere - salva prova contraria offerta dall'Amministrazione – il nesso causale con la patologia tumorale”).
In effetti, a ben vedere, viene contestata da parte del la valenza del servizio prestato CP_1 quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia.
Si è reso pertanto necessario provvedere alla nomina di CTU affinché il perito procedesse alla luce delle disposizioni applicabili alla fattispecie in esame, attesa l'equiparazione operata dal legislatore delle vittime del dovere e soggetti equiparati alle vittime della criminalità e del terrorismo.
Ciò posto, deve allora osservarsi come il CTU nominato, dott. con valutazione in Persona_1 linea con la documentazione in atti e scevra di vizi di tipo logico deduttivo ha affermato “(..) Sulla base dell'esame anamnestico-clinico effettuato e della documentazione esaminata, si può affermare che Il sig.
[...]
è attualmente affetto da: “leucemia linfatica cronica in stadio B secondo Binet” Pt_1
La leucemia linfocitica cronica (LLC) è la più comune leucemia nel mondo occidentale con un'incidenza di 4,2/100
000/anno. L'incidenza aumenta a più di 30/100.000/anno ad un'età >80 anni. L'età media a la diagnosi è di
72 anni. Circa il 10% dei pazienti affetti da CLL lo sono riferito di avere meno di 55 anni. C'è un ereditato suscettibilità genetica per la LLC, da sei a nove volte aumento del rischio per i familiari dei pazienti affetti da
LLC.
L'eziologia della LLC è sconosciuta. La potenziale relazione tra condizioni infiammatorie e autoimmuni e CLL è concettualmente accattivante ed è oggetto di indagine . I casi familiari di LLC sono fortemente indicativi una base genetica per questa malattia . In circa il 5% di primo grado parenti di pazienti affetti da LLC una popolazione di cellule B può essere rilevato un immunofenotipicamente identico a quello della CLL nel sangue periferico. Il significato clinico di questo fatto, che può essere osservato anche nel 2-3% dei soggetti normali, è poco chiaro
La LLC è riconosciuta come una malattia correlata al servizio tra i veterani della guerra del Vietnam esposti all'Agente direttamente o indirettamente nelle aree in cui l'Agente veniva utilizzato Tes_1 Tes_1 frequentemente. La revisione dell'Institute of Medicine sui rischi dell'Agente ha concluso che l'evidenza Tes_1 epidemiologica è sufficiente per implicare l'Agente nel rischio di LLC. I dati suggeriscono che l'esposizione Tes_1 all' è associata a un'età più giovane alla diagnosi di LLC, ma non porta a una prognosi Parte_2
pagina 6 di 10 sfavorevole o a un peggioramento della sopravvivenza globale Clinical Risks for Chronic Lymphocytic Leukemia ) J
. 2024 Apr;
22(3):e247020. doi: 10.6004/jnccn.2024.7020 Controparte_3
La normativa visto il regolamento applicativo del DPR 30.10.2009 n°181 della legge 206/04 prevede Art. 3
Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidita' permanente che “Per l'accertamento dell'invalidita' si procede tenendo conto che la percentuale di invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3,comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle
A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi.
All'art 4 che l'invalidità complessiva è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico. IC=DB+DM+(IP-DB) Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidita'
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se piu' favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto
2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
In considerazione di quanto sopra riportato ovvero della giovane età di insorgenza della patologia rispetto alla usuale incidenza, l'assenza di familiarità per tale tipo di neoplasia e considerate le particolari condizioni di impiego in teatri pagina 7 di 10 operativi esteri con esposizioni a composti chimici di varia natura anche in forma di nanomateriali, appare verosimile Pt_ la relazione almeno concausale tra la patologia da cui è affetto il sig. e il servizio svolto.
Nel caso in discussione per quanto concerne gli esiti :
- DB tenuto conto delle tabelle di cui al D.Lg.vo 38/2000: CP_4
- voci 85 “leucemia linfatica cronica con più di tre stazioni linfonodali coinvolte, stadio B delle classificazioni internazionali a seconda dei sintomi sistemici progressivi”
Complessivo 40%
- IP: il criterio più favorevole è l'applicazione del DPR 915/1978 con ascrizione applicando il criterio analogico alla VII categoria Tab. A con valutazione del 40 %
- DM può essere quantificato nel caso in discussione circa 2/3 di DB nell'ordine del 20%
Si determina quindi una invalidità complessiva del 60 %.
Conclusioni
Si procede quindi a rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice:
- accerti allo stato attuale i postumi fisici e psichici derivati dall'evento descritto in ricorso;
Pt_ Il sig. risulta affetto da: Leucemia linfatica cronica
- verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra l'insorgenza dell'invalidità riportata dal ricorrente e la sua esposizione a fattori ed a particolari condizioni ambientali ed operative;
Sussiste un nesso di compatibilità etiologica
- in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza);
- L'attività lavorativa ha avuto una incidenza di grado marcato sull'insorgenza della malattia
- quantifichi i postumi così accertati secondo i criteri tutti indicati nel D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181, art. 4 con particolare riferimento alla sussistenza o meno del danno morale;
”
I postumi sono così quantificati: secondo il dettato di cui all'art.6 legge n°206/04 secondo i criteri indicati nel DPR 30 ottobre 2009 n°181 art.4.
I postumi secondo i criteri di cui all'art.5 DPR 07/07/2006 n°243, sono valutabili nella misura del 60%” con danno morale nell'ordine del 20%
L'invalidità permanente secondo i criteri di cui all'art.5 DPR 07/07/2006 n°243 è valutabile nell'ordine del
40%.
pagina 8 di 10 La percentuale del danno biologico secondo la Tabella del Decreto del 12.7.2000 è del 40 %.” (cfr. elaborato peritale in atti).
A seguito delle osservazioni critiche formulate dal CTP del convenuto il dott. CP_1 Per_1 ha confermato le proprie conclusioni osservando che “su campioni bioptici prelevati al ricorrente, si rileva Per_ un abnorme accumulo- rispetto alla popolazione generale- per Alluminio, Cobalto, Nichel, Per_3 Per_4
(…) E' da ritenersi quindi probabile che l'esposizione a tali metalli pesanti si sia verificata per Per_5 Per_6 ragioni di servizio nei contesti operativi descritti e come riportato nelle note del collega consulente di parte Tes_2 convenuta: “Esposizione a sostanze tossiche: Le ipotesi di correlazione tra esposizioni ambientali e lo sviluppo di
LLC nei militari si concentrano spesso su esposizioni a sostanze chimiche, metalli pesanti (come l'uranio impoverito)
o tossine rilasciate dalle operazioni militari, come combustioni di rifiuti tossici o carburanti (burn pits).”da Pt_ riconoscersi quale concausa efficiente e determinante nella insorgenza della patologia da cui il sig. è affetto “.
All'udienza del 30.4.2025 al nominato Ctu venivano richiesti chiarimenti in relazione alla data di stabilizzazione che il dott. a seguito di integrazione peritale del 29.4.2025, la indicava nel Per_1
3.9.2014.
Il CTU nominato dott. ha dunque concluso affermando che al ricorrente deve essere Per_1 riconosciuta una invalidità complessiva, determinata secondo i parametri normativi applicabili pari al 40%.
Tale valutazione è integralmente condivisa dal Tribunale, non ravvisandosi ragioni per discostarsi da tale valutazione (v. chiarimenti forniti dal CTU).
Dal riconoscimento di un'invalidità complessiva nella misura del 40% deriva il diritto del ricorrente alla liquidazione della speciale elargizione ex art. 5, co. 1 e 5 L. 206/2004 sulla base della percentuale di invalidità complessiva riconosciuta.
Dal riconoscimento nella percentuale del 40% deriva altresì la sussistenza, in capo al ricorrente, sia del diritto a percepire sia l'assegno vitalizio ex art. 2, L. 407/98, sia lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e 4, L. 206/2004, trattandosi di provvidenze la cui elargizione è subordinata all'accertamento di un'invalidità almeno del 25%.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), scaglione di valore (indeterminabile), attività processuale svolta secondo i valori di cui al D.M. 55/2014, ridotti della metà ai sensi dell'art 4, co.
1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
pagina 9 di 10 In ragione della soccombenza le spese di CTU medico legale, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p.t.:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato che è vittima del Parte_1 dovere e che lo stesso ha riportato una invalidità complessiva, determinata secondo i parametri di cui sopra, pari al 40%, condanna il Controparte_5 alla liquidazione della speciale elargizione ex art. 5, co. 1 e 5, L. 206/2004 sulla base di detta percentuale di invalidità complessiva, oltre che al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno di cui all'art. 2, L. 407/98, nella misura di euro
500,00 mensili, e al pagamento in favore del ricorrente dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e 4, L. 206/2004, nella misura di legge con la decorrenza ex lege, oltre accessori come per legge;
b) condanna il , in persona del Ministro p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi euro 3.290,00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA;
c) pone definitivamente a carico del le spese di CTU Controparte_1
medico-legale, liquidate come da separato decreto.
LIVORNO, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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