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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2337/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietropaoli Marta giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fiorini Claudia giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio ( divorzio contenzioso trasformato in divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'1/7/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con
[...] CP_1 quest'ultimo con rito civile nel Comune di Morolo ( FR ) il 2/9/06; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 17/2/07 ); che con decreto di Per_1
1 omologa di questo Tribunale del 30/12-5/1/08 veniva pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi.
L'attrice esponeva ulteriori allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico- patrimoniali e alle condizioni di vita delle parti. Concludeva nel merito come segue: “A) In via principale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 02.09.2006 tra la Sig.ra e il Sig. ; B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Morolo di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
C) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
D) stabilire che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, Per_1
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con se;
E) stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito al punto n.2 delle condizioni previste e concordate all'interno del ricorso di separazione consensuale sottoscritto in data 10 ottobre 2008, ovvero, "il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica", e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali.
Stabilire, altresì, che la ragazza - relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. "comandate" - trascorrerà alternativamente il Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie, i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7
(sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici. F) stabilire che il padre corrisponderà quale mantenimento in favore figlia l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo verrà versato direttamente sulla carta PostePay Evolution intestata alla
Sig.ra - carta n°: 5333 1712 1305 4774 con scadenza 12/28 e sarà rivalutato annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAI;
G) stabilire che la figlia sia collocata presso l'abitazione di proprietà Per_1 dell'odierna ricorrente, ove abitualmente vive, ovvero, in Morolo, Via Dell'Ospedale, 47; H) stabilire che entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, espressamente concordate, nella misura del 50% e che, al fine di evitare inutili discussioni, dovranno seguire quanto stabilito all'interno del "Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio" in uso presso il Tribunale di Frosinone.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 6/11/24 il Giudice rel. dott.ssa Di
NI IM fissava l'udienza di comparizione delle parti al 4/2/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di divorzio e aderendo alle domande proposte da parte attrice con la sola modifica
2 circa la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad
€ 200,00 mensili. Pertanto concludeva nel merito come segue: “A)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 02.09.2006 tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1
; B)Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Morolo di procedere alle annotazioni e CP_1 trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
C)Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
D)Stabilire che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
, possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione , tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; E)Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito al punto n.2 delle condizioni previste e concordate all'interno del ricorso di separazione consensuale sottoscritto in data 10 ottobre 2008, ovvero, il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica, e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali. Stabilire altresì che la ragazza-relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. comandate trascorrerà ad anni alternativamente il Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie,
i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici. F)Stabilire, vista l'attuale situazione economica del resistente, che il padre corrisponderà quale mantenimento in favore della figlia l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT G)stabilire che la figlia sia Per_1 collocata presso l'abitazione di proprietà dell'odierna ricorrente, ove abitualmente vive, ovvero in Morolo, Via
Dell'Ospedale 47, H)stabilire che entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, espressamente concordate, nella misura del 50% e che, al fine di evitare inutili discussioni, dovranno seguire quanto stabilito all'interno del “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio” in uso presso il Tribunale di Frosinone”; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Alla prima udienza del 4/2/25 le parti rappresentavano la loro volontà di addivenire ad un accordo anche sotto il profilo del mantenimento della minore e chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status Per_1 coniugale delle parti. Il Giudice rel. emanava i provvedimenti temporanei e urgenti come segue: “rilevato che, sebbene parte resistente non sia comparsa personalmente è emersa convergenza delle parti in ordine alle condizioni di divorzio;
viste le richieste delle parti come formulate nei rispettivi scritti difensivi, sentite le stesse, visto l'art. 473 bis.22 commi 1 e 3 c.p.c., visto l'art. 473 bis.21
3 comma 3 c.p.c., pronuncia come segue sui provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari:
1. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento in via Persona_2 prevalente presso la madre presso il suo domicilio in Morolo alla via Dell'Ospedale n. 47; la Parte_1 responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente;
2. il padre potrà vedere e tenere CP_1 con sé la figlia quando vorrà e comunque secondo la calendarizzazione e regimentazione già stabilita in sede di separazione consensuale al punto n.2 delle condizioni ivi previste e concordate: il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica, e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali. La ragazza -relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. comandate -trascorrerà ad anni alternativamente il
Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie, i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici;
3. pone a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento Parte_1 per la figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale o mediante Per_1 ricarica postepay, sulle coordinate che gli verranno comunicate dalla ricorrente e che, per quanto concerne la carta Postepay Evolution, sono già indicate nel ricorso, con decorrenza dalla domanda (04.11.2024), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (prima rivalutazione: marzo 2026), oltre all'obbligo di concorrere in misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017; 4. dispone che l'assegno unico universale CP_ erogato dall' per la figlia venga percepito integralmente dalla sig.ra ; Persona_2 Parte_1
5. ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”. Inoltre il Giudice rel. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per la pronuncia sullo status coniugale delle parti: in data 6/2/25 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio inter partes e la causa veniva rimessa al Giudice rel. per il prosieguo della trattazione e dell'istruttoria del presente giudizio.
Successivamente con una memoria congiunta depositata in data 30/6/25 le parti facevano presente di avere raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio e manifestavano la loro volontà di trasformare il presente divorzio contenzioso in divorzio congiunto.
4 All'udienza dell'1/7/25 i difensori delle parti concludevano congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Giudice rel. in data 5/2/25, sopratrascritti, con la seguente modifica
“sostituendosi la seconda riga del punto 3) la parola “minore” con le parole “maggiorenne ma economicamente non autosufficiente”. Pertanto il Giudice rel. rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, già pronunciato il divorzio tra le parti, in ordine alle condizioni di tale divorzio non risultano ragioni ostative alla richiesta delle parti di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte, come da esse formulate in verbale d'udienza dell'1/7/25 a mezzo del richiamo alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice rel. del 5/2/25 e con la modifica di cui sopra.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) regolamenta il divorzio - già pronunciato tra le parti - alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza dell'1/7/25, sopra indicate;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2337/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietropaoli Marta giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fiorini Claudia giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio ( divorzio contenzioso trasformato in divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'1/7/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con
[...] CP_1 quest'ultimo con rito civile nel Comune di Morolo ( FR ) il 2/9/06; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 17/2/07 ); che con decreto di Per_1
1 omologa di questo Tribunale del 30/12-5/1/08 veniva pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi.
L'attrice esponeva ulteriori allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico- patrimoniali e alle condizioni di vita delle parti. Concludeva nel merito come segue: “A) In via principale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 02.09.2006 tra la Sig.ra e il Sig. ; B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Morolo di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
C) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
D) stabilire che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, Per_1
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con se;
E) stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito al punto n.2 delle condizioni previste e concordate all'interno del ricorso di separazione consensuale sottoscritto in data 10 ottobre 2008, ovvero, "il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica", e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali.
Stabilire, altresì, che la ragazza - relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. "comandate" - trascorrerà alternativamente il Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie, i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7
(sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici. F) stabilire che il padre corrisponderà quale mantenimento in favore figlia l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo verrà versato direttamente sulla carta PostePay Evolution intestata alla
Sig.ra - carta n°: 5333 1712 1305 4774 con scadenza 12/28 e sarà rivalutato annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAI;
G) stabilire che la figlia sia collocata presso l'abitazione di proprietà Per_1 dell'odierna ricorrente, ove abitualmente vive, ovvero, in Morolo, Via Dell'Ospedale, 47; H) stabilire che entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, espressamente concordate, nella misura del 50% e che, al fine di evitare inutili discussioni, dovranno seguire quanto stabilito all'interno del "Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio" in uso presso il Tribunale di Frosinone.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 6/11/24 il Giudice rel. dott.ssa Di
NI IM fissava l'udienza di comparizione delle parti al 4/2/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di divorzio e aderendo alle domande proposte da parte attrice con la sola modifica
2 circa la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad
€ 200,00 mensili. Pertanto concludeva nel merito come segue: “A)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 02.09.2006 tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1
; B)Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Morolo di procedere alle annotazioni e CP_1 trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
C)Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
D)Stabilire che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
, possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione , tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; E)Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito al punto n.2 delle condizioni previste e concordate all'interno del ricorso di separazione consensuale sottoscritto in data 10 ottobre 2008, ovvero, il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica, e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali. Stabilire altresì che la ragazza-relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. comandate trascorrerà ad anni alternativamente il Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie,
i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici. F)Stabilire, vista l'attuale situazione economica del resistente, che il padre corrisponderà quale mantenimento in favore della figlia l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT G)stabilire che la figlia sia Per_1 collocata presso l'abitazione di proprietà dell'odierna ricorrente, ove abitualmente vive, ovvero in Morolo, Via
Dell'Ospedale 47, H)stabilire che entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, espressamente concordate, nella misura del 50% e che, al fine di evitare inutili discussioni, dovranno seguire quanto stabilito all'interno del “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio” in uso presso il Tribunale di Frosinone”; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Alla prima udienza del 4/2/25 le parti rappresentavano la loro volontà di addivenire ad un accordo anche sotto il profilo del mantenimento della minore e chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status Per_1 coniugale delle parti. Il Giudice rel. emanava i provvedimenti temporanei e urgenti come segue: “rilevato che, sebbene parte resistente non sia comparsa personalmente è emersa convergenza delle parti in ordine alle condizioni di divorzio;
viste le richieste delle parti come formulate nei rispettivi scritti difensivi, sentite le stesse, visto l'art. 473 bis.22 commi 1 e 3 c.p.c., visto l'art. 473 bis.21
3 comma 3 c.p.c., pronuncia come segue sui provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari:
1. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento in via Persona_2 prevalente presso la madre presso il suo domicilio in Morolo alla via Dell'Ospedale n. 47; la Parte_1 responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente;
2. il padre potrà vedere e tenere CP_1 con sé la figlia quando vorrà e comunque secondo la calendarizzazione e regimentazione già stabilita in sede di separazione consensuale al punto n.2 delle condizioni ivi previste e concordate: il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica, e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali. La ragazza -relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. comandate -trascorrerà ad anni alternativamente il
Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie, i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici;
3. pone a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento Parte_1 per la figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale o mediante Per_1 ricarica postepay, sulle coordinate che gli verranno comunicate dalla ricorrente e che, per quanto concerne la carta Postepay Evolution, sono già indicate nel ricorso, con decorrenza dalla domanda (04.11.2024), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (prima rivalutazione: marzo 2026), oltre all'obbligo di concorrere in misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017; 4. dispone che l'assegno unico universale CP_ erogato dall' per la figlia venga percepito integralmente dalla sig.ra ; Persona_2 Parte_1
5. ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”. Inoltre il Giudice rel. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per la pronuncia sullo status coniugale delle parti: in data 6/2/25 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio inter partes e la causa veniva rimessa al Giudice rel. per il prosieguo della trattazione e dell'istruttoria del presente giudizio.
Successivamente con una memoria congiunta depositata in data 30/6/25 le parti facevano presente di avere raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio e manifestavano la loro volontà di trasformare il presente divorzio contenzioso in divorzio congiunto.
4 All'udienza dell'1/7/25 i difensori delle parti concludevano congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Giudice rel. in data 5/2/25, sopratrascritti, con la seguente modifica
“sostituendosi la seconda riga del punto 3) la parola “minore” con le parole “maggiorenne ma economicamente non autosufficiente”. Pertanto il Giudice rel. rimetteva nuovamente la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, già pronunciato il divorzio tra le parti, in ordine alle condizioni di tale divorzio non risultano ragioni ostative alla richiesta delle parti di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte, come da esse formulate in verbale d'udienza dell'1/7/25 a mezzo del richiamo alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice rel. del 5/2/25 e con la modifica di cui sopra.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) regolamenta il divorzio - già pronunciato tra le parti - alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in verbale d'udienza dell'1/7/25, sopra indicate;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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