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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7555 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3922 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 2.12.2024 tra (cod. fisc.: ), domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 presso l'avv. Carlo Formisano (p.e.c.: Email_1 [...]
, che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato Emai_2 allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Fa- brizio Carbonetti (p.e.c.: ), che la Email_3 rappresenta e difende per procura generale alle liti rilasciata a rogito del notaio di Roma in data 22.10.2007 (rep. 151294; racc. Persona_1
33029), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale ri- Parte_1 forma della sentenza n° 79/2023 (R.G.: 2696/2016) emessa dal Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, dott. Federico Eramo, in data 21 gennaio 2023, pubblicata in data 23 gennaio 2023 e non notificata allo scrivente procuratore, così provvedere: - accogliere le domande attoree e, revocata ogni diversa statuizione, accer- tare che, alla data dell'ultimo estratto conto esaminato, il saldo del conto corrente oggetto di causa era debitore per €. 21.497,28 e non debitore per
€. 54.917,67 (come determinato dal CTU, dott nella seconda ipotesi Per_2 di calcolo, ultimo capoverso pag. 10 della relazione) con conseguente retti- fica del saldo;
- condannare il convenuto istituto di credito al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, in favore dello scrivente procuratore, ivi comprese le spese di C.T.U.”; per “Piaccia al ecc.mo Collegio, ferma la Controparte_1 mancata opposizione alla domanda di riforma del capo della sentenza che ha condannato parte attrice al pagamento della somma di Euro 48.244,73, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o rigettare tutti gli ulteriori motivi di appello e per l'effetto confermare le rimanenti statuizioni del provvedimento impugnato e, comunque, respingere tutte le domande avanzate da parte Appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate.
Con condanna di parte Appellante al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 20.6.2016 ha citato Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino la Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'esatto dare/avere tra le parti e la con-
[...] seguente rettifica del saldo del conto corrente “ordinario” n. 4206 in essere presso la Filiale di Formia, deducendo che erano state illegittimamente ad- debitate dalla convenuta importi a titolo di interessi passivi, commissioni e spese non dovuti, o almeno non dovuti nella misura applicata.
Si è costituta nel giudizio di primo grado la Controparte_1
che ha contestando la fondatezza domanda attorea, della quale ha
[...] chiesto l'integrale rigetto, eccependo la prescrizione in ordine a quanto cor- risposto dall'attore per gli scoperti di conto corrente a fronte della mancanza di un contratto di apertura di credito.
La causa è stata istruita a mezzo produzione di documentazione e c.t.u. con- tabile.
2 Con sentenza n. 79/2023 del 23.1.2023 il Tribunale di Cassino, in compo- sizione monocratica, ha “condanna[to] la al paga- Parte_2 mento della somma di €. 42.188,66 oltre interessi dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo;
condanna[to] la ditta al pa- Parte_1 gamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano in €. 7.616,00 (…)”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Parte_1
, che ha svolto i motivi indicati di seguito.
[...]
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante,
[...] chiedendo il rigetto dell'impugnazione, pur riconoscendo che il Tribunale di Cassino ha disposto la condanna dell'attore al pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 4206, secondo il ricalcolo effettuato dal c.t.u. e condi- viso dallo stesso, senza che l'odierna appellata avesse mai proposto tale domanda.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere pronunciato sulle domande proposte dall'attore con l'atto intro- duttivo del giudizio. In particolare, rileva che, sebbene Parte_1 avesse chiesto l'accertamento dell'esatto dare/avere tra le parti in ordine al rapporto di conto corrente bancario n. 4206 intrattenuto dallo stesso, nell'ambito della propria attività di impresa, presso la Filiale di Formia della Banca convenuta, deducendo l'illegittima applicazione di interessi passivi, commissioni e spese, almeno nella misura applicata;
e sebbene la c.t.u. con- tabile espletata abbia provveduto alla rielaborazione del rapporto di conto corrente, effettuando due ipotesi di calcolo, l'una che prevede l'esclusione della capitalizzazione fino al 30.6.2000 (saldo rettificato da - € 54.917,67
a - € 42.188,66), l'altra con esclusione della capitalizzazione per tutta la durata del rapporto (saldo rettificato da – € 54.917,67 a – € 21.497,28); il giudice di primo grado abbia completamente omesso qualsiasi pronuncia in merito alle domande attoree, limitandosi a disporre la - non richiesta, peral- tro - condanna al pagamento del saldo passivo ricalcolato a carico dell'at- trice.
Con il secondo motivo di appello si deduce che il giudice di prime cure ha violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. non soltanto per la dedotta mancata pronuncia sulle domande attoree, ma soprattutto per avere disposto una
3 condanna a carico di assolutamente non richiesta dalla Parte_1 convenuta. In particolare, la nel costituirsi Controparte_1 nel giudizio di primo grado, si è limitata a contestare la domanda attorea, senza spiegare domanda riconvenzionale per la condanna del saldo del conto corrente n. 4306.
Con il terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado laddove, nel disporre la condanna – peraltro, non richiesta (come si censura con il secondo motivo) – dell'odierno appellante a corrispondere alla
[...] la somma di € 42.188,66, delle due ipotesi formulate Controparte_2 dal c.t.u. abbia preferito il ricalcolo che ha escluso la capitalizzazione degli interessi fino al 30.6.2000, anziché quello che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto. In partico- lare, l'appellante deduce che, nel caso di specie, trovi applicazione non già il co. 2 dell'art. 7 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, bensì il co. 3 (secondo cui,
“nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggiora- mento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere ap- provate dalla clientela“), con la conseguenza che, non essendo stata appro- vata la pattuizione di reciproca capitalizzazione degli interessi, la variazione contrattuale operata unilateralmente dalla Banca convenute, pure se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei confronti del corren- tista e deve dichiararsi la nullità della disposta capitalizzazione degli interessi con riguardo all'intera durata del rapporto, come peraltro ritenuto – secondo parte appellante – dalla giurisprudenza di legittimità.
I tre motivi sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e mentre il secondo è fondato, gli altri due non meritano accoglimento.
3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_3 riconosce che “la sentenza oggetto di gravame risulta effettiva-
[...] mente affetta da un vizio di ultra-petita laddove il Giudice di Prime Cure, oltre a rideterminare il saldo del conto corrente, nel dispositivo: 'condanna l al pagamento della somma di € 42.188,66, oltre Parte_2 interessi legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo' (…)”; e che, dunque, “la condanna di controparte è stata pronunciata in assenza di una specifica domanda da parte della la quale, nel costituirsi in CP_1
4 giudizio, si era limitata a chiedere il rigetto di tutte le avverse contestazioni e domande”. Parte appellata si premura di dedurre che, “trattandosi di un errore rispetto al quale l non ha alcuna responsabilità ed anzi dichiara CP_1 di non voler resistere alla richiesta di riforma della statuizione, l'accoglimento della domanda non determinerà alcuna soccombenza della stessa idonea ad influire sulla liquidazione delle spese di lite”.
La sentenza di primo grado è viziata da extra petizione, piuttosto che da ultra petizione: infatti, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha pronunciato su una domanda di condanna non proposta, in via riconvenzio- nale, dalla convenuta laddove ha disposto la condanna di Parte_1
a pagare alla il saldo negativo del conto Controparte_1 corrente n. 4206 come accertato – in buona sostanza, come si dirà di seguito
– dallo stesso giudice di primo grado.
Il secondo motivo di appello è dunque fondato e la decisione impugnata merita riforma, dunque, nella parte in cui ha disposto la condanna dell'odierno appellante a pagare alla appellata la somma di la somma CP_1 di € 42.188,66.
4. Ciò ritenuto, non sussiste, tuttavia, la dedotta omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alle domande di accertamento negativo proposte da . Parte_1
Al riguardo, è sufficiente rilevare che gli estratti del conto corrente n. 4206 intrattenuto presso la Filiale di Formia della Controparte_1 riportavano un saldo debitore alla data del 7.4.2016 pari ad €
[...]
54.917,67, mentre all'esito del giudizio di primo grado il saldo del conto corrente, sempre alla data del 7.4.2016, è stato rideterminato in € 42.188,66 a seguito del ricalcolo operato dal c.t.u. e condiviso dal giudice monocratico del Tribunale di Cassino. Pertanto, non solo non si è in presenza di un'omessa pronuncia, ma anzi quella impugnata è una pronuncia di acco- glimento delle domande proposte da , quantomeno in Parte_1 parte e seppure il giudice di primo grado abbia ritenuto legittima la capita- lizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 1°.7.2000.
In altri termini, il fatto che nel dispositivo della sentenza appellante non sia stata espressamente dichiarata la nullità delle commissioni di massimo sco- perto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo
5 antecedente al 30.6.2000 non comporta un'omessa pronuncia in ordine alle domande di accertamento dell'illegittimo operare della Banca appellata.
[...]
. il giudice di prime cure ha indicato nella motivazione le ragioni per cui Tes_1
è pervenuto a ricalcolare nella misura indicata in dispositivo, inferiore ri- spetto a quella “di partenza”, il saldo del conto corrente n. 4206 intestato all'attore.
5. Da ultimo, parte appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere la nullità della capitalizzazione infrannuale degli inte- ressi passivi anche a partire dal 1°7.2000 in mancanza di una specifica pat- tuizione per iscritto in tale senso;
e che, pertanto, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino avrebbe dovuto prendere in considerazione, dei due conteggi proposti dal c.t.u., quello che escludeva la capitalizzazione per l'in- tera durata del rapporto con rideterminazione del saldo in € 21.497,28.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso da due sentenze della Suprema Corte pubblicate in pari data, le n. 5054 e n. 5064 del 26.2.2024), se dopo la sentenza della Corte costi- tuzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, co. 3, del d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 4.11.2004,
n. 21095, e quindi Cass. civ., Sez. I, 19.5.2005, n. 10599), per il periodo successivo alla delibera sopra citata può (e deve) trovare applicazione la re- gola di eguale periodicità stabilita dalla suddetta delibera del C.I.C.R. ema- nata in [...]. 120 T.U.B. (nel testo in vigore pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipu- lati alle previsioni della delibera stessa, senza peggioramento delle pattui- zioni precedentemente applicate.
Nel caso in esame, dunque, a partire dal 1°.7.2000 è divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della
[...]
proprio perché contraddistinta da eguale periodicità Controparte_4 della capitalizzazione di quelli a credito, come è stato accertato con la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
6 Neanche è possibile ritenere che le nuove condizioni applicate dalla CP_1 si sarebbero dovute considerare peggiorative in quanto andrebbero confron- tate la mancanza totale di capitalizzazione, quale esito della nullità della clausola originaria prevista dal contratto di conto corrente. Di contro, e come ha osservato la giurisprudenza di legittimità con le due decisioni sopra ri- chiamate, “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della pos- sibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni con- trattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che 'le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate'. Ciò implica una valutazione re- lazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece
– come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”.
Inoltre, il sopra riportato più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità acutamente rileva che, “A seguire la tesi della ricorrente, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione) mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peg- giorativa”.
Nel caso in esame, la ha dato prova di Controparte_1 avere ottemperato alle prescrizioni dettate dal citato comma depositando copia dell'avviso pubblicato nel “foglio delle inserzioni” legali della Gazzetta Ufficiale del 28.6.2000, n. 149 (v. doc. 5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), con il quale si comunicava il riconoscimento del medesimo regime di capitalizzazione trimestrale anche agli interessi attivi. Non è in contestazione, poi, l'applicazione con la prevista periodicità degli interessi nell'ambito del rapporto di cui era titolare l'odierno appellante.
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 79/2023 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione mono- cratica, il 23.1.2023 deve essere accolto e, in parziale modifica di tale deci- sione, deve essere revocata la “condanna [del]la al Parte_2 pagamento della somma di € 42.188,66, oltre interessi legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo”, dovendosi invece accertare che il
7 saldo del conto corrente n. 4206 intestato a presso la Parte_1
Filiale di Formia della al 7.4.2016 era pari Controparte_1
a - € 42.188,66.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha condannato Controparte_5 dro a rimborsare alla le spese del primo CP_1 Controparte_1 grado di giudizio per avere erroneamente ritenuto l'attore soccombente a fronte di una domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo accertato mai proposta. La riforma in ordine a tale condanna della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo con cui l'odierno appel- lante è stato condannato a rimborsare alla controparte le spese di lite e, al contempo, la condanna con la presente sentenza di appello della Banca ginaria convenuta a rimborsare all'originario attore le spese di quel grado di giudizio, che vanno parametrate alla misura in cui è stata accolta la domanda di , vale a dire la differenza tra il saldo banca al 7.4.2016 Parte_1
e il saldo rettificato alla stessa data, e quindi a € 12.729,01 (54.917,67 –
42.188,66).
Inoltre, anche le spese della c.t.u. contabile espletata nel primo grado di giu- dizio devono essere poste definitivamente a carico della Controparte_1
[...]
Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente com- pensate tra le parti, ritenendo questo giudicante che sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nell'essere la riforma operata con la presente sentenza conseguenza di una pronuncia extra petita
8 del giudice di primo grado, e quindi per avere statuito su una domanda mai proposta (dalla odierna appellata). CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
79/2023 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, il
23.1.2023 e, in parziale riforma di tale decisione: o revoca la “condanna [del]la al pagamento della Parte_2 somma di € 42.188,66, oltre interessi legali dalla data di pronuncia di que- sta sentenza al saldo”;
o accerta che il saldo del conto corrente n. 4206 intrattenuto da Parte_1
presso la Filiale di Formia della
[...] Controparte_1 al 7.4.2016 era pari a – (meno) € 42.188,66;
o condanna la a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 545,00 per
[...] spese esenti ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
o pone definitivamente a carico della le Controparte_1 spese di c.t.u., qualora liquidate con decreto del giudice designato del Tri- bunale di Cassino;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 2.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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, che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato Emai_2 allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Fa- brizio Carbonetti (p.e.c.: ), che la Email_3 rappresenta e difende per procura generale alle liti rilasciata a rogito del notaio di Roma in data 22.10.2007 (rep. 151294; racc. Persona_1
33029), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale ri- Parte_1 forma della sentenza n° 79/2023 (R.G.: 2696/2016) emessa dal Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, dott. Federico Eramo, in data 21 gennaio 2023, pubblicata in data 23 gennaio 2023 e non notificata allo scrivente procuratore, così provvedere: - accogliere le domande attoree e, revocata ogni diversa statuizione, accer- tare che, alla data dell'ultimo estratto conto esaminato, il saldo del conto corrente oggetto di causa era debitore per €. 21.497,28 e non debitore per
€. 54.917,67 (come determinato dal CTU, dott nella seconda ipotesi Per_2 di calcolo, ultimo capoverso pag. 10 della relazione) con conseguente retti- fica del saldo;
- condannare il convenuto istituto di credito al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, in favore dello scrivente procuratore, ivi comprese le spese di C.T.U.”; per “Piaccia al ecc.mo Collegio, ferma la Controparte_1 mancata opposizione alla domanda di riforma del capo della sentenza che ha condannato parte attrice al pagamento della somma di Euro 48.244,73, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o rigettare tutti gli ulteriori motivi di appello e per l'effetto confermare le rimanenti statuizioni del provvedimento impugnato e, comunque, respingere tutte le domande avanzate da parte Appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate.
Con condanna di parte Appellante al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 20.6.2016 ha citato Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino la Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'esatto dare/avere tra le parti e la con-
[...] seguente rettifica del saldo del conto corrente “ordinario” n. 4206 in essere presso la Filiale di Formia, deducendo che erano state illegittimamente ad- debitate dalla convenuta importi a titolo di interessi passivi, commissioni e spese non dovuti, o almeno non dovuti nella misura applicata.
Si è costituta nel giudizio di primo grado la Controparte_1
che ha contestando la fondatezza domanda attorea, della quale ha
[...] chiesto l'integrale rigetto, eccependo la prescrizione in ordine a quanto cor- risposto dall'attore per gli scoperti di conto corrente a fronte della mancanza di un contratto di apertura di credito.
La causa è stata istruita a mezzo produzione di documentazione e c.t.u. con- tabile.
2 Con sentenza n. 79/2023 del 23.1.2023 il Tribunale di Cassino, in compo- sizione monocratica, ha “condanna[to] la al paga- Parte_2 mento della somma di €. 42.188,66 oltre interessi dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo;
condanna[to] la ditta al pa- Parte_1 gamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano in €. 7.616,00 (…)”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Parte_1
, che ha svolto i motivi indicati di seguito.
[...]
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante,
[...] chiedendo il rigetto dell'impugnazione, pur riconoscendo che il Tribunale di Cassino ha disposto la condanna dell'attore al pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 4206, secondo il ricalcolo effettuato dal c.t.u. e condi- viso dallo stesso, senza che l'odierna appellata avesse mai proposto tale domanda.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere pronunciato sulle domande proposte dall'attore con l'atto intro- duttivo del giudizio. In particolare, rileva che, sebbene Parte_1 avesse chiesto l'accertamento dell'esatto dare/avere tra le parti in ordine al rapporto di conto corrente bancario n. 4206 intrattenuto dallo stesso, nell'ambito della propria attività di impresa, presso la Filiale di Formia della Banca convenuta, deducendo l'illegittima applicazione di interessi passivi, commissioni e spese, almeno nella misura applicata;
e sebbene la c.t.u. con- tabile espletata abbia provveduto alla rielaborazione del rapporto di conto corrente, effettuando due ipotesi di calcolo, l'una che prevede l'esclusione della capitalizzazione fino al 30.6.2000 (saldo rettificato da - € 54.917,67
a - € 42.188,66), l'altra con esclusione della capitalizzazione per tutta la durata del rapporto (saldo rettificato da – € 54.917,67 a – € 21.497,28); il giudice di primo grado abbia completamente omesso qualsiasi pronuncia in merito alle domande attoree, limitandosi a disporre la - non richiesta, peral- tro - condanna al pagamento del saldo passivo ricalcolato a carico dell'at- trice.
Con il secondo motivo di appello si deduce che il giudice di prime cure ha violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. non soltanto per la dedotta mancata pronuncia sulle domande attoree, ma soprattutto per avere disposto una
3 condanna a carico di assolutamente non richiesta dalla Parte_1 convenuta. In particolare, la nel costituirsi Controparte_1 nel giudizio di primo grado, si è limitata a contestare la domanda attorea, senza spiegare domanda riconvenzionale per la condanna del saldo del conto corrente n. 4306.
Con il terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado laddove, nel disporre la condanna – peraltro, non richiesta (come si censura con il secondo motivo) – dell'odierno appellante a corrispondere alla
[...] la somma di € 42.188,66, delle due ipotesi formulate Controparte_2 dal c.t.u. abbia preferito il ricalcolo che ha escluso la capitalizzazione degli interessi fino al 30.6.2000, anziché quello che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto. In partico- lare, l'appellante deduce che, nel caso di specie, trovi applicazione non già il co. 2 dell'art. 7 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, bensì il co. 3 (secondo cui,
“nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggiora- mento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere ap- provate dalla clientela“), con la conseguenza che, non essendo stata appro- vata la pattuizione di reciproca capitalizzazione degli interessi, la variazione contrattuale operata unilateralmente dalla Banca convenute, pure se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei confronti del corren- tista e deve dichiararsi la nullità della disposta capitalizzazione degli interessi con riguardo all'intera durata del rapporto, come peraltro ritenuto – secondo parte appellante – dalla giurisprudenza di legittimità.
I tre motivi sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e mentre il secondo è fondato, gli altri due non meritano accoglimento.
3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_3 riconosce che “la sentenza oggetto di gravame risulta effettiva-
[...] mente affetta da un vizio di ultra-petita laddove il Giudice di Prime Cure, oltre a rideterminare il saldo del conto corrente, nel dispositivo: 'condanna l al pagamento della somma di € 42.188,66, oltre Parte_2 interessi legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo' (…)”; e che, dunque, “la condanna di controparte è stata pronunciata in assenza di una specifica domanda da parte della la quale, nel costituirsi in CP_1
4 giudizio, si era limitata a chiedere il rigetto di tutte le avverse contestazioni e domande”. Parte appellata si premura di dedurre che, “trattandosi di un errore rispetto al quale l non ha alcuna responsabilità ed anzi dichiara CP_1 di non voler resistere alla richiesta di riforma della statuizione, l'accoglimento della domanda non determinerà alcuna soccombenza della stessa idonea ad influire sulla liquidazione delle spese di lite”.
La sentenza di primo grado è viziata da extra petizione, piuttosto che da ultra petizione: infatti, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha pronunciato su una domanda di condanna non proposta, in via riconvenzio- nale, dalla convenuta laddove ha disposto la condanna di Parte_1
a pagare alla il saldo negativo del conto Controparte_1 corrente n. 4206 come accertato – in buona sostanza, come si dirà di seguito
– dallo stesso giudice di primo grado.
Il secondo motivo di appello è dunque fondato e la decisione impugnata merita riforma, dunque, nella parte in cui ha disposto la condanna dell'odierno appellante a pagare alla appellata la somma di la somma CP_1 di € 42.188,66.
4. Ciò ritenuto, non sussiste, tuttavia, la dedotta omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alle domande di accertamento negativo proposte da . Parte_1
Al riguardo, è sufficiente rilevare che gli estratti del conto corrente n. 4206 intrattenuto presso la Filiale di Formia della Controparte_1 riportavano un saldo debitore alla data del 7.4.2016 pari ad €
[...]
54.917,67, mentre all'esito del giudizio di primo grado il saldo del conto corrente, sempre alla data del 7.4.2016, è stato rideterminato in € 42.188,66 a seguito del ricalcolo operato dal c.t.u. e condiviso dal giudice monocratico del Tribunale di Cassino. Pertanto, non solo non si è in presenza di un'omessa pronuncia, ma anzi quella impugnata è una pronuncia di acco- glimento delle domande proposte da , quantomeno in Parte_1 parte e seppure il giudice di primo grado abbia ritenuto legittima la capita- lizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 1°.7.2000.
In altri termini, il fatto che nel dispositivo della sentenza appellante non sia stata espressamente dichiarata la nullità delle commissioni di massimo sco- perto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo
5 antecedente al 30.6.2000 non comporta un'omessa pronuncia in ordine alle domande di accertamento dell'illegittimo operare della Banca appellata.
[...]
. il giudice di prime cure ha indicato nella motivazione le ragioni per cui Tes_1
è pervenuto a ricalcolare nella misura indicata in dispositivo, inferiore ri- spetto a quella “di partenza”, il saldo del conto corrente n. 4206 intestato all'attore.
5. Da ultimo, parte appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere la nullità della capitalizzazione infrannuale degli inte- ressi passivi anche a partire dal 1°7.2000 in mancanza di una specifica pat- tuizione per iscritto in tale senso;
e che, pertanto, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino avrebbe dovuto prendere in considerazione, dei due conteggi proposti dal c.t.u., quello che escludeva la capitalizzazione per l'in- tera durata del rapporto con rideterminazione del saldo in € 21.497,28.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso da due sentenze della Suprema Corte pubblicate in pari data, le n. 5054 e n. 5064 del 26.2.2024), se dopo la sentenza della Corte costi- tuzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, co. 3, del d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 4.11.2004,
n. 21095, e quindi Cass. civ., Sez. I, 19.5.2005, n. 10599), per il periodo successivo alla delibera sopra citata può (e deve) trovare applicazione la re- gola di eguale periodicità stabilita dalla suddetta delibera del C.I.C.R. ema- nata in [...]. 120 T.U.B. (nel testo in vigore pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipu- lati alle previsioni della delibera stessa, senza peggioramento delle pattui- zioni precedentemente applicate.
Nel caso in esame, dunque, a partire dal 1°.7.2000 è divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della
[...]
proprio perché contraddistinta da eguale periodicità Controparte_4 della capitalizzazione di quelli a credito, come è stato accertato con la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
6 Neanche è possibile ritenere che le nuove condizioni applicate dalla CP_1 si sarebbero dovute considerare peggiorative in quanto andrebbero confron- tate la mancanza totale di capitalizzazione, quale esito della nullità della clausola originaria prevista dal contratto di conto corrente. Di contro, e come ha osservato la giurisprudenza di legittimità con le due decisioni sopra ri- chiamate, “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della pos- sibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni con- trattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che 'le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate'. Ciò implica una valutazione re- lazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece
– come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”.
Inoltre, il sopra riportato più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità acutamente rileva che, “A seguire la tesi della ricorrente, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione) mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peg- giorativa”.
Nel caso in esame, la ha dato prova di Controparte_1 avere ottemperato alle prescrizioni dettate dal citato comma depositando copia dell'avviso pubblicato nel “foglio delle inserzioni” legali della Gazzetta Ufficiale del 28.6.2000, n. 149 (v. doc. 5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), con il quale si comunicava il riconoscimento del medesimo regime di capitalizzazione trimestrale anche agli interessi attivi. Non è in contestazione, poi, l'applicazione con la prevista periodicità degli interessi nell'ambito del rapporto di cui era titolare l'odierno appellante.
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 79/2023 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione mono- cratica, il 23.1.2023 deve essere accolto e, in parziale modifica di tale deci- sione, deve essere revocata la “condanna [del]la al Parte_2 pagamento della somma di € 42.188,66, oltre interessi legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo”, dovendosi invece accertare che il
7 saldo del conto corrente n. 4206 intestato a presso la Parte_1
Filiale di Formia della al 7.4.2016 era pari Controparte_1
a - € 42.188,66.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha condannato Controparte_5 dro a rimborsare alla le spese del primo CP_1 Controparte_1 grado di giudizio per avere erroneamente ritenuto l'attore soccombente a fronte di una domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo accertato mai proposta. La riforma in ordine a tale condanna della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo con cui l'odierno appel- lante è stato condannato a rimborsare alla controparte le spese di lite e, al contempo, la condanna con la presente sentenza di appello della Banca ginaria convenuta a rimborsare all'originario attore le spese di quel grado di giudizio, che vanno parametrate alla misura in cui è stata accolta la domanda di , vale a dire la differenza tra il saldo banca al 7.4.2016 Parte_1
e il saldo rettificato alla stessa data, e quindi a € 12.729,01 (54.917,67 –
42.188,66).
Inoltre, anche le spese della c.t.u. contabile espletata nel primo grado di giu- dizio devono essere poste definitivamente a carico della Controparte_1
[...]
Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente com- pensate tra le parti, ritenendo questo giudicante che sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nell'essere la riforma operata con la presente sentenza conseguenza di una pronuncia extra petita
8 del giudice di primo grado, e quindi per avere statuito su una domanda mai proposta (dalla odierna appellata). CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
79/2023 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, il
23.1.2023 e, in parziale riforma di tale decisione: o revoca la “condanna [del]la al pagamento della Parte_2 somma di € 42.188,66, oltre interessi legali dalla data di pronuncia di que- sta sentenza al saldo”;
o accerta che il saldo del conto corrente n. 4206 intrattenuto da Parte_1
presso la Filiale di Formia della
[...] Controparte_1 al 7.4.2016 era pari a – (meno) € 42.188,66;
o condanna la a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 545,00 per
[...] spese esenti ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
o pone definitivamente a carico della le Controparte_1 spese di c.t.u., qualora liquidate con decreto del giudice designato del Tri- bunale di Cassino;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 2.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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