Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2527/23 R.G. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Valentino Pizzino;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. Maria Cammaroto;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Luca
Gelonese;
-RESISTENTI –
Oggetto: opposizione ad estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente in data 10.05.2023 proponeva opposizione avverso iscrizione a ruolo, prmettendo che a seguito di istanza presentata il 28/04/2023, esitata il 03/05/2023 era venuto a conoscenza per la prima volta di un carico affidato all'Agente della Riscossione afferente ad un avviso di addebito n. 595 2019 00058578 37 000, relativo a presunti omessi versamenti di crediti di natura previdenziale di competenza dell' - Sede di Messina, CP_1 nello specifico “I.V.S. operai a tempo determinato”, relativi agli anni 2017 - 2018, per il complessivo importo iscritto a ruolo di 23.310,32.
Tanto premesso eccepiva la mancata notifica dell'avviso di addebito e comunque la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999; in via gradata eccepiva l'illegittimità degli importi
1
Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'illegittimità degli importi iscritti a ruolo di cui all'avviso di addebito opposto. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi. CP_ 2.- Nella resistenza dell' e del concessionario, che eccepivano entrambi la carenza di interesse ad agire avverso l'iscrizione a ruolo, sostituita l'udienza del 05.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
3.- In via preliminare ed assorbente, va ritenuta l'inammissibilità della domanda.
Invero la l. n. 215/2021 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), che in sede di conversione del d.l. n. 146/2021, ha introdotto l'art. 3 bis (“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4 bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Di conseguenza deve ritenersi ormai esclusa la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo del credito previdenziale dopo la notifica del titolo e l'esperimento dei normali rimedi avverso il ruolo e l'esecuzione, in mancanza di un successivo atto che esterni al contribuente il rinnovato interesse alla sua soddisfazione - quale un'intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o una comunicazione preventiva di ipoteca .
Le Sezioni Unite della Cassazione n. 26283 del 6 settembre 2022 hanno infatti chiarito che:
- il legislatore è intervenuto per arginare il fenomeno della proliferazione, sulla scorta dei principi espressi dalle S.U. n. 19704/2015, delle impugnazioni degli atti e delle contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo, che spesso hanno sollevato pretestuosamente ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza alcuna minaccia di esecuzione;
2 - la disciplina sopravvenuta riguarda pure la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, come i contributi previdenziali, in base al combinato disposto degli artt. 17
e 18 del d.lgs. n. 46/1999;
- la prima parte della disposizione ha valore “ricognitivo” della natura dell'estratto di ruolo, poiché suggella un principio ormai invalso in dottrina e giurisprudenza (tra tutte richiama S.U. n. 19704/2015 cit., che si era soffermata sulla differenza con il ruolo, atto impositivo annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 tra quelli impugnabili), sicché in linea generale si può impugnare solo l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata, ma non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento;
- non si tratta di una norma d'interpretazione autentica (men che mai dell'art. 19 cit.), né retroattiva, e tuttavia essa si applica ai processi pendenti “poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”;
- non è costituzionalmente illegittima, poiché in relazione all'art. 3 Cost. regolando specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, “plasma l'interesse ad agire” quale condizione dell'azione di natura dinamica, che può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.. Con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117
Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, poiché il legislatore in tema di disciplina del processo gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, nella specie insussistenti. La norma, afferma la Corte, ha finalità chiaramente deflattive, mirando a contrastare la prassi di azioni giudiziarie tardive, per lo più pretestuose e ingiustificate, in assenza di attività esattive. Introduce, anzi, una deroga in melius al sistema di giustizia tributaria assicurando al contribuente una tutela, facoltativa, avverso atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi di regola non impugnabili, nei casi in cui è necessario agire subito per evitare lo specifico pregiudizio dalla stessa contemplato. Essa, però, è limitata per le ragioni anzidette ai soli atti e alle sole ipotesi ivi previsti tassativamente, dovendosi escludere la possibilità per l'interprete di crearne ulteriori. La disposizione, aggiunge la Corte, non impone oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento
3 dell'attività processuale, perché, pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, è sempre possibile impugnare l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, volto a indurre il debitore all'adempimento
(come, nel caso esaminato, un'iscrizione ipotecaria), invocando se del caso il potere cautelare attribuito al giudice tributario e a quello ordinario, anche dell'esecuzione.
Analogamente, nei giudizi non tributari e quindi in quelli previdenziali, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa con un'azione di accertamento negativo
(su tale qualificazione v. da ultimo Cass. n. 5765 e 4159 del 2022); proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante un atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (ad es. un'intimazione di pagamento); proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Quanto agli adombrati profili di discriminazione, le S.U. affermano che non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali e ribadiscono che la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, frutto di un equilibrato bilanciamento in concreto tra i diversi interessi coinvolti. In relazione ai diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1, evidenziano che la rilevata asimmetria della norma a favore dell'amministrazione soddisfa l'esigenza, di rilievo costituzionale, del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato;
che, del resto, il diritto a un processo equo non è assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento;
che l'art. 3 bis pone limitazioni legittime alla tutela immediata, e legittima ne è pure la ratio, avendo sempre presente che resta piena e ampia la tutela generale, anche cautelare. Infine, in relazione agli artt. 101 e 104 Cost. ricordano come il giudice sia chiamato all'interpretazione evolutiva della legge e dei nuovi significati che essa può assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni.
La pronuncia aggiunge che è dunque onere dell'opponente dimostrare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire così come configurato dal nuovo art. 12, comma 4 bis,
d.P.R. n. 602/1973. Con la precisazione che nei giudizi di merito in cui il pregiudizio è già sorto al momento della proposizione del ricorso potrà invocarsi l'istituto della rimessione in termini e a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.
4 In conclusione, rifuggendo da interpretazioni estensive della novella, deve ritenersi che anche in materia previdenziale, in mancanza di una simile prova di resistenza, debbano dichiararsi inammissibili le opposizioni a estratto di ruolo puramente dette, ossia quelle proposte senza che il contribuente abbia ricevuto dall'agente della riscossione o dall'ente impositore atti o richieste successivi. E quindi anche: a) le azioni, fino ad oggi per lo più consentite (cfr. Cass. n. 12625/2022), “recuperatorie” dell'opposizione a ruolo prevista dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 sul semplice assunto della mancata o invalida notifica della cartella/avviso di addebito (che restano proponibili sono nei tre casi previsti dal comma 4 bis); b) le opposizioni all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) dirette ad eccepire l'esistenza di fatti estintivi del credito maturati dopo la notifica della cartella/avviso, come la prescrizione (laddove non vi sia stato alcun atto successivo).
Nel caso di specie l'opposizione proposta non può che qualificarsi quale opposizione ad estratto di ruolo, non essendo mai stato notificato al ricorrente alcun atto esecutivo.
Né parte ricorrente ha provato di avere mai ricevuto un Durc negativo, e quindi di avere un concreto interesse ad impugnare l'estratto di ruolo e, con esso, l'avviso di addebito asseritamente non notificato, sicché deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione.
4.- In ordine alla regolamentazione delle spese processuali va precisato che nelle opposizioni all'esecuzione concernenti l'accertamento negativo del debito contributivo anche per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, quale la prescrizione, e attinenti quindi al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. cit., titolare della situazione sostanziale contestata,
e non all'esattore, sebbene sia stata la negligente conduzione da parte di quest'ultimo della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito vantato dal primo. Del resto, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n.
16425/2019, n. 5625/2019, e da ultimo S.U. n. 7514/2022).
Come è per l'opposizione a cartella di pagamento, dunque, anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litisdenuntatio
(Cass.16425/19, Cass.15551/23), senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell' ai fini dell'art. 91 c.p.c. CP_3
5 Tenuto conto di ciò, le spese vanno poste a carico dell'opponente, e liquidate in favore CP_ dell' ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Le spese vanno invece compensate nei confronti dell' CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che liquida in € 2.695,50, oltre spese generali come per legge;
compensa le spese nei confronti dell' CP_3
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face
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