Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 02391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02123/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2021, proposto da-OMISSIS-, genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marina Belinda Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sebenico n.10;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, e Liceo Classico Statale S. M. -OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento:
- del provvedimento concluso con il giudizio di non ammissione alla IV Classe del Liceo Classico con Indirizzo Scienze Umane Economico Sociale S. M. -OMISSIS- assunto dal Consiglio di Classe della III BE; nonché, per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, hanno impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento concluso con il giudizio di non ammissione alla IV Classe del Liceo Classico con Indirizzo Scienze Umane Economico Sociale S. M. -OMISSIS- assunto dal Consiglio di Classe della III BE, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della prospettata illegittimità provvedimentale.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione e il Liceo classico statale “S. M. -OMISSIS-” di Saronno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1372 del 16.12.2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente ritenendo insussistenti il fumus boni juris e il periculum in mora .
Dopo il deposito di memorie all’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Parte ricorrente ha premesso che alla minore per cui è causa è stato diagnosticato, dalla Dott.ssa -OMISSIS- professionista di fiducia incaricata di redigere una relazione, un disturbo dell’attività e dell’attenzione di media entità; sulla base di tale diagnosi, il Consiglio di Classe del Liceo -OMISSIS- ha proceduto alla redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) indicando -OMISSIS- come studente con BES per difficoltà generiche di apprendimento e per disturbi dell’attività e dell’attenzione.
Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti due motivi di ricorso:
“ 1. Eccesso di potere per violazione delle previsioni normative di cui alla Legge 170/2010, al D.M.5669/2011 (artt.3, 4 e 5), alla Direttiva MIUR del 27.12.2012 e alla Circolare Ministeriale n.8/13, in relazione alla formulazione e all’applicazione dei PDP ”;
“ 2. Eccesso di potere per violazione delle previsioni normative di cui alla Legge 170/2010, al D.M.5669 del 12.7.2011 (artt.3, 4 e 5), alla Direttiva MIUR del 27.12.2012 e alla Circolare Ministeriale n.8 del 6.3.2013, in relazione alla valutazione. Travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta ”.
Tali due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento non ammissivo di -OMISSIS- alla IV Classe del Liceo -OMISSIS-, contestando il procedimento seguito dall’organo collegiale scolastico, che non avrebbe tenuto conto, né durante lo scrutinio del secondo periodo, né durante lo scrutinio finale di settembre 2021, delle problematiche di apprendimento della giovane allieva, diagnosticate dalla specialista di fiducia dott. -OMISSIS-, e per le quali sarebbero stati elaborati annualmente i PDP.
Il Collegio ritiene che le doglianze non siano fondate.
In linea di inquadramento generale, la Legge 170/2010 prevede che gli istituti scolastici garantiscano “ l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche personali del soggetto, adottando una metodologia e una strategia adeguate ”; il quadro regolativo è integrato anche dal D.M.5669 del 12.7.2011, dalla Direttiva MIUR del 27.12.2012, e dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6.3.2013. In particolare, la L.170/2010 ha previsto la categoria degli allievi con DSA, introducendo un processo di ridefinizione delle tipologie di allievi “ con modalità di apprendimento diverse ”. Su questa base la Direttiva MIUR del 27.12.2012 ha individuato la figura di BES – Bisogni Educativi Speciali; nello specifico, la Direttiva 27.12.2012 ha ricondotto gli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio scolastico nelle tre macrocategorie della disabilità, dei disturbi e volutivi specifici, e infine dello svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale. Tale Direttiva 27.12.2012 al § 1. prevede che la legge 170/2010 “ rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della presa ‘in carico’ dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto ”; il § 1.5 della Direttiva in esame estende inoltre le disposizioni attuative della L.170/2010 agli studenti con BES sia per la redazione del PDP, allo scopo di permettere a tali studenti l’impiego di strumenti compensativi e delle misure dispensative.
Sotto il profilo delle strategie didattiche e della valutazione, il D.M.5669 del 12.7.2011, nell’art. 4 (Misure educative e didattiche) ha richiamato le Istituzioni scolastiche ad “ attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (...) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (…). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali (...) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno (...), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo ”; inoltre il comma 4 dell’art. 4 in esame prevede l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, e il successivo comma 5 conferma la finalità delle misure dispensative di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento.
Inoltre l’art. 6 D.M.5669/11 stabilisce che “ La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria ”.
Ciò premesso sul quadro regolativo, il Collegio evidenzia che l’adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l’area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-Bis, 06/08/2021, n. 4365; T.A.R. Sicilia, Catania, 22/07/2021, n. 2392; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 13/09/2021, n. 944; id., 21.10.2020, n. 1289; id., 22/01/2020, n. 139), obiettivi che, nella specie, non sono stati raggiunti, come emerge dal prospetto dei voti riportati dalla minore nell’a.s. 2020/2021, con particolare riguardo alle materie di italiano e fisica, in atti, conseguendone l’infondatezza del ricorso. Premesso che « il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento ricavabile dalla sua motivazione » (Tar Lazio n. 11232/2019 del 23.09.2019), nel caso in esame la valutazione dell’Amministrazione si sottrae da tali censure e gli elementi indicati da parte ricorrente appaiono inidonei a inficiare la valutazione che ha condotto al mancato superamento dell’Anno Scolastico.
Il Collegio ritiene non convincente la ricostruzione di parte ricorrente secondo cui la Scuola avrebbe redatto per -OMISSIS- un Piano Didattico Personalizzato generico e superficiale. Infatti va evidenziato che la censura di parte ricorrente difetta di una contestazione circostanziata e specifica in ordine alle ragioni di asserita inadeguatezza né, peraltro, risulta che lo abbia impugnato nei termini di legge; piuttosto, è fisiologico che le misure didattiche previste nel PDP siano simili per più materie, trattandosi di strategie trasversali.
Analogamente non convince la doglianza di parte ricorrente secondo cui le prove scritte andrebbero considerate di minor rilievo rispetto alle prove orali; in realtà solo il numero complessivo delle prove, sotto un profilo quantitativo, può giustificare una compensazione tra orale e scritto.
Non è dimostrato il rilievo di parte ricorrente secondo cui non sarebbe stato assicurato all’allieva l’accesso alla documentazione di suo interesse; sul punto l’Amministrazione ha replicato che i documenti erano disponibili online nel registro elettronico e nell’account Classroom dell’alunna.
Inoltre parte ricorrente non ha sufficientemente dimostrato in che modo la differenza tra difficoltà “lievi” o “medie” (così qualificate, rispettivamente, nel Piano Didattico Personalizzato e nella relazione predisposta dal professionista di fiducia di parte ricorrente) avrebbe influenzato l’efficacia del PDP, il quale, peraltro, era stato approvato dalla famiglia senza contestazioni, tanto da non essere stato impugnato in sede giurisdizionale.
Piuttosto l’istituto scolastico ha dimostrato di avere prestato attenzione alle esigenze della studentessa, come dimostrato dalla frequente corrispondenza via mail tra la scuola e i genitori, ciò testimoniando la disponibilità dei docenti. In particolare, a ulteriore conferma della disponibilità dei docenti alle esigenze della studentessa, si evidenzia che l’insegnante di matematica ha accettato più volte i rinvii delle prove richiesti da-OMISSIS-, anche vicino alla fine dell’anno scolastico. Né è mancato il dialogo della scuola con la famiglia, in quanto vi sono stati diversi colloqui online durante la pandemia. Pur a fronte di tale disponibilità dei docenti verso la studentessa, la professoressa di Italiano ha dovuto sottolineare come la minore non abbia seguito le indicazioni ricevute, come confermato anche dalla madre in una mail, dove ammetteva che il metodo proposto “ non le era piaciuto ”.
Non convince il rilievo di parte ricorrente secondo cui il recupero in Fisica sia stato spostato tre volte; piuttosto, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, è stata la studentessa a chiedere i rinvii, per poi sostenere l’interrogazione solo il 7 giugno, cioè ultimo giorno di lezione, ottenendo comunque il voto insufficiente di 3.
Parte ricorrente non ha poi dimostrato la circostanza, fermamente contestata dall’Amministrazione resistente, secondo cui la scuola non avrebbe attivato corsi di recupero nell’estate 2021; piuttosto, è emerso che l’Istituto scolastico ha organizzato tali corsi tra giugno e luglio, inclusi laboratori di tipo “ peer to peer ” adatti ad alunni con ansia o difficoltà di attenzione; tali corsi, offerti anche nella materia dell’italiano, sono stati frequentati dalla studentessa solo in fisica, materia in cui comunque ha riportato un voto gravemente insufficiente nell’esame di recupero, rifiutando anche l’offerta di sostenere un colloquio orale integrativo.
Il Collegio non condivide l’affermazione di parte ricorrente secondo cui non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dalla scuola in merito alla possibilità, per studenti con BES, di frequentare in presenza nonostante la didattica a distanza al 50%; in realtà tale possibilità era stata chiaramente indicata in una circolare ed era nota agli studenti, tanto che diversi studenti l’avevano utilizzata, previa richiesta.
Neppure convince l’argomento di parte ricorrente secondo cui non sarebbe stato possibile interloquire con la dirigenza scolastica; in realtà è emerso che la comunicazione era possibile con il vicepreside, il coordinatore di classe e i singoli docenti, e comunque il dirigente scolastico era comunque presente a scuola quasi tutti i giorni e disponeva di un’email facilmente reperibile.
Insomma, il Piano didattico personalizzato, accettato da parte ricorrente, risulta essere stato correttamente osservato dalla scuola, e non si ricava che i docenti non siano stati attenti alle esigenze formative della studentessa, la quale tuttavia, nonostante la corretta applicazione del PDP da parte della scuola e il supporto ricevuto, non ha raggiunto gli obiettivi previsti per la terza classe, per cui non è censurabile la sua mancata ammissione alla classe successiva.
3. Dalla infondatezza delle censure e dalla piena legittimità dell’attività amministrativa discende altresì l’infondatezza della pretesa risarcitoria formulata da parte ricorrente.
4. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
5. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone (parte ricorrente e dott. -OMISSIS-).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.