Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2142 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena Separazione Sezione Unica consensuale e cessazione
effetti civili matrimonio
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Giulia Capannoli Giudice
Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione iscritto al n. 2142 /2024 R.G. promosso da
, nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.BORGOGNI ELISABETTA , via di Città 36 53100 SI IA , che lo/la rappresenta e difende, Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a [...] , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. COTTINI ANTONELLA , VIA
PANNILUNGHI 4 SI , che lo/la rappresenta e difende, indirizzo telematico
Convenuto/Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 15/11/2024;
Ricorrenti: “Le parti rappresentano di non avere intenzione di riconciliarsi e di aver trovato un accordo pe trasformare l'unilaterale iniziativa di parte ricorrente in una domanda comune e consensuale per addivenire prima ad una pronuncia di separazione coniugale senza condizioni particolari;
e, decorsi poi i termini di legge, per una successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al
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A tale riguardo i difensori sin d'ora chiedono che la fase successiva alla rimessione sul ruolo per la seconda pronuncia avvenga tramite trattazione scritta”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11/11/2024 Parte_1 adito il Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata semplicemente la separazione personale da CP_1
Ha assunto in ricorso: - di avere in data 26/06/1993 contratto matrimonio concordatario in Poggibonsi;
che dalla loro unione sono nati a Siena il Persona_1 23.12.1993 e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti.
Ha dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza così da essersi separati di fatto sin dal 2016 (spiegando la ricorrente che non è riuscita ad ottenere in tempo adeguato il consenso del coniuge alla separazione). Il 9 gennaio u.s. si è costituito il convenuto affermando semplicemente che erano in corso trattative per arrivare alla “consensualizzazione” della separazione;
come, poi, è stato confermato all'odierna prima udienza, in presenza dei coniugi.
Può pertanto essere dichiarata la separazione coniugale alla stregua delle emergenze degli atti di causa senza particolari pattuizioni perchè ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede : 1)Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Poggibonsi, celebrato il 26/06/1993 , trascritto presso il medesimo comune al n. 17 parte II serie A dello stesso anno . 2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Poggibonsi provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Dispone la rimessione sul ruolo del Presidente relatore come da separata ordinanza in previsione della futura sentenza di cessazione degli effetti civili di tale matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 11/02/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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