Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1756 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. dott.ssa Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1756 /2024 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBRIASCHI Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA FELICE ORSINI, 8 47521 CESENA, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALAZZI CP_1 C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA OTELLO MAGNANI 31 47521 CESENA, presso il difensore
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
matrimonio celebrato con rito religioso il giorno 8.6.1996 in Cesena (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 36, parte I, serie /, anno 1996, con opzione per il regime della separazione dei beni, erano nati i figli 26.7.1996 e Per_1
30.1.1999. Per_2
Rappresentava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito – venuto meno agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e dei figli – che avevano condotto al fallimento del matrimonio, chiedendo pertanto: l'addebito della separazione al resistente;
l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Per_2 versamento di un assegno di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente su base Istat;
il versamento da parte del resistente di € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie;
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27/03/2025 il CP_1
quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma contestava e respingeva tutte le richieste avanzate dalla sig.ra chiedendo invece di poter versare alla ricorrente la somma Pt_1
di euro 150,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e nulla nei confronti dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 6.5.2025 il giudice formulava alle parti la seguente proposta: ''ND verserà alla signora la somma di € 220,00 mensili rivalutabile su base Istat, CP_1 Parte_1
quale contributo al suo mantenimento, a decorrere dal presente mese di maggio 2025, oltre ad €
80,00, rivalutabili su base Istat quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne sempre a decorrere dal corrente mese di maggio 2025, entrambi mediante bonifico Per_2
da effettuare entro il giorno 23 di ogni mese sul c/c intestato alla signora oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale;
spese di lite interamente compensate tra le parti”.
pagina 2 di 4 Le parti accettavano personalmente la proposta. I procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 8.6.1996 e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio in Cesena, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale
[...]
Comune all'anno 1996 Atto n° 36 Parte I^ SERIE /.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui è prova la separazione di fatto protrattasi anche prima della comparizione delle parti avanti il giudice.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse del figlio maggiorenne e Per_2 non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 24/07/2024, disattesa ogni diversa eccezione, CP_1
deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05/07/1967, c.f. , e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
12/07/1965, c.f. , unitisi in matrimonio il 8.6.1996 in Cesena (FC) e C.F._2 ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1996 Atto n° 36 Parte I^ SERIE /); omologa le condizioni della separazione di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4