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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75412 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Diego ANTONINI ed Parte_1
Arianna MOCCIA per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo IANNONE per procura Controparte_1
in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 18811/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L' ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, nonchè di disporre Parte_1
l'affidamento condiviso delle figlie minori ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a quest'ultima la casa familiare e di stabilire la frequentazione ordinaria paterna delle minori (riportandosi per il resto alle conclusioni della propria memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc)“nei fine settimana alternati dal venerdì al lunedì e un assegno di mantenimento a carico del padre di 300,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie”.
La ha chiesto invece di: “……2) rigettare la richiesta di addebito della separazione per CP_1
i motivi di cui in premessa;
3) disporre l'affido condiviso delle due bambine, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
4) assegnare la casa coniugale sita in Roma alla resistente ove vivrà con le bambine;
5) disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento Parte_1
Pers complessivo in favore delle figlie pari ad € 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente Per_1 sulla base degli indici ISTAT relative alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle dettagliate nel corpo della presente memoria costitutiva;
6) disporre a carico del sig. il pagamento del mutuo Parte_1 ancora in essere sulla casa coniugale;
7) disporre a carico del sig. il pagamento Parte_1 del 50% della babysitter in quanto esigenza sorta all'indomani della separazione e del suo allontanamento dalla casa coniugale;
8) stabilire il seguente diritto di visita del padre in favore delle figlie: a) Il padre potrà tenere con sé le figlie almeno due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì) il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; b) fine settimana: nei fine settimana alternati con l'altro genitore, le figlie saranno con il padre dal venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 della domenica, con pernotto;
c) durante il periodo estivo, da intendersi dalla fine della scuola e sino alla ripresa dell'anno scolastico, il padre potrà tenere con sé le figlie almeno due giorni infrasettimanali il martedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 ed il giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00. Fine settimana: nei fine settimana alternati con l'altro genitore, le figlie staranno con il padre dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, con pernotto;
d) il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre e della festa del papà, le figlie
2 saranno in sua compagnia dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; e) il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre e della festa della mamma, stabilire che le figlie saranno in sua compagnia;
f) il giorno del compleanno e dell'onomastico delle figlie, il padre trascorrerà un anno in compagnia delle figlie dalle ore 12.00 sino alle ore 17.00, fermandosi anche per pranzo, mentre resteranno con la madre per la cena;
mentre l'anno successivo, le figlie saranno in compagnia della madre per pranzo, mentre il padre sarà in compagnia delle figlie dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00 fermandosi per cena;
Diritto di visita durante le festività del Santo Natale: Relativamente alle festività di Natale i genitori si alterneranno in compagnia delle figlie secondo il seguente calendario: un anno il padre resterà insieme alle bambine dalle ore 10.00 del 24 dicembre sino alle ore 10.00 del 01 gennaio
e la madre resterà con le bambine dal 01 gennaio sino al 07 gennaio;
mentre l'anno successivo il padre resterà insieme alle bambine dalle ore 10.00 del 01 gennaio sino alle ore 10.00 del 07 gennaio e la madre resterà con le bambine dal 24 dicembre sino alle ore 10.00 del 01 gennaio. Diritto di visita durante le festività della Pasqua: Il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un anno le figlie saranno in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 19.30, mentre l'anno successivo le figlie trascorreranno il giorno di Lunedì in
Albis in compagnia del padre dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 20.00; Diritto di visita durante il periodo estivo: Relativamente al periodo estivo (10 giugno – 15 settembre), il padre terrà con sé le figlie per quindici giorni, con pernotto, anche non consecutivi dalle ore 10.00 del primo giorno sino alle ore 20.00 dell'ultimo. Il padre comunicherà alla sig.ra le date di cui sopra entro il 31 CP_1 maggio di ogni anno. La madre terrà con sé le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, comunicando al padre detto periodo entro il 15 giugno di ogni anno. Resta intesa che in questo periodo il diritto di visita ordinario del padre resterà sospeso;
9) autorizzare i coniugi a vivere separati;
10) autorizzare i coniugi all'espatrio; 11) onerare il ricorrente delle spese ed onorari del procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
3 la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
(Cass. civ. 16691/20).
Orbene, il ricorrente ha dedotto che l'unione coniugale era naufragata a causa di una asserita relazione extraconiugale della moglie con il padre di una compagna di asilo della figlia della quale era venuto a conoscenza dalla stessa minore, avendone poi avuto Per_1 conferma dai messaggi intercorsi tra la moglie (cui ha nel contempo attribuito comportamenti svilenti la figura del marito nonché disinteressati nei confronti dello stesso e delle figlie) e l'amante.
Dalle risultanze istruttorie non sono però emersi elementi comprovanti le allegazioni fondanti la domanda. Premesso che non risultano dimostrate condotte svilenti poste in essere dalla moglie nei confronti del marito o di disinteresse nei confronti della famiglia , il teste , indicato dal ricorrente come presunto amante della ha Testimone_1 CP_1
negato la relazione extraconiugale, precisando di avere avuto con la resistente un mero rapporto di amicizia;
la teste - moglie del - ha invece confermato Testimone_2 Tes_1
detta relazione intercorsa tra il marito e la resistente, specificando però di esserne venuta a conoscenza per esserle stata confessata dal marito stesso e dalla che l' CP_1 Parte_1 le avrebbe anche mostrato gli screenshot dei messaggi whatsapp tra la moglie ed il . Tes_1
In merito occorre, però, rilevare che il ha negato la relazione extraconiugale e che Tes_1
la confessione fatta dalla alla testimone non solo non è utilizzabile in quanto CP_1 avente ad oggetto diritti indisponibili ma sarebbe comunque inidonea ad assurgere ad elemento di prova piena, trattandosi di confessione stragiudiziale effettuata ad un terzo (la testimone), non suffragata da altri elementi utili, quali, anzitutto, la prova documentale dei messaggi tra la resistente e il suo amante, asseritamente letti dalla teste e dal ricorrente, il quale non li ha però depositati in giudizio.
Quanto alle statuizioni relative alle figlie minori, con ordinanza presidenziale in data
23.9.2020 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provisori ed urgenti:
“……………………………………………………………………………………………………….
4 5 6 7 8 …………..”.
Pertanto, non essendo emersi nel corso del giudio elementi idonei per derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, nulla osta alla richiesta conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con le figlie.
Stante il collocamento prevalente delle minori con la madre, va confermata, ex art 337 sexies c.c., l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare sita in Roma via Montepaone 43.
In merito al diritto di visita delle minori, premesso che il padre si è trasferito, nelle more del giudizio, stabilmente in Ciampino, riavvicinandosi pertanto alle figlie, va rilevato che entrambe le parti chiedono di stabilire che la frequentazione paterna avvenga in fine settimana prestabiliti, segnatamente alternati e che il padre ha chiesto di prolungare sino al lunedì mattina la permanenza con le minori, mentre la madre ha inoltre chiesto che il padre frequenti le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle 20.00.
Poiché non v'è alcun riscontro documentale certo in merito agli attuali orari lavorativi del ricorrente e alla permanente impossibilità per quest'ultimo di frequentare le figlie anche durante la settimana (per incompatibilità con gli orari di lavoro), va stabilito che, salvi diversi accordi, il padre vedrà e terrà con sé le figlie due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì, salvi diversi accordi) dall'uscita da scuola dove le preleverà (o, se la scuola è chiusa, in orario corrispondente, presso l'abitazione materna), sino alle 20.00, quando le ricondurrà presso l'abitazione materna, solo ove ciò sia compatibile con gli orari di lavoro dell' il quale dovrà dare comunicazione alla madre della eventuale impossibilità Parte_1
dell'esercizio del diritto di visita infrasettimanale, almeno una settimana prima. Il padre inoltre potrà vedere e tenere con sé le minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o, se la scuola è chiusa, in orario corrispondente, presso l'abitazione materna) sino al lunedì mattina, allorquando le accompagnerà a scuola (o in orario corrispondente, presso l'abitazione materna, se la scuola è chiusa), così prolungandosi la permanenza delle figlie presso il padre nei fine settimana, valutata la eventuale impossibilità del padre di esercitare il diritto di visita infrasettimanale. Va invece integralmente confermato, non
9 ravvisandosi ragioni che ne giustifichino la modifica, il regime di frequentazione previsto dall'ordinanza presidenziale, sopra riportata, durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, aggiungendosi che il padre potrà trascorrere con le figlie il giorno del suo compleanno e della festa del papà, ove compatibile con i turni di lavoro, con pari diritto della madre il giorno del suo compleanno e della festa della mamma e che il padre, ove compatibile con i turni di lavoro, potrà trascorrere con le figlie il giorno del loro compleanno, ad anni alterni con la madre, dall'uscita della scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 21.00, allorquando le ricondurrà dalla madre
(ove in quel giorno sia prevista la permanenza ordinaria con la stessa).
Quanto al contributo al mantenimento per le figlie, va rilevato che l' impiegato Parte_1
alle dipendenze di , ha percepito negli anni di imposta 2022, 2021 e 2020 (vedi CP_2 mod. 730 in atti) redditi netti rispettivamente pari a circa 31.650 euro, pari a circa 28.780 euro e pari a circa 29.600 euro;
è inoltre comproprietario al 50% con la moglie della casa familiare e comproprietario per la quota di 1/3 di un immobile in Barletta, ove vive la madre.
Sostiene, inoltre, allo stato integralmente, l'esborso per la rata del mutuo cointestato, gravante sulla ex casa familiare, passata dall'importo di circa 660,00 euro mensili (vedi quietanza del 19.6.2020) all'importo di 1.100,00 euro mensili (vedi dichiarazione sostitutiva in data 28.7.2023), circostanza invero non contestata dalla cointestataria del CP_1
mutuo e pertanto a conoscenza dell'importo della rata. Sebbene sia presumibile che l' sostenga anche un esborso per il soddisfacimento delle proprie esigenze Parte_1
abitative, avendo il difensore rinunciato alla richiesta di autorizzazione alla produzione del contratto di locazione asseritamente stipulato dal ricorrente, non v'è, allo stato, certo riscontro documentale in merito all'entità del suddetto esborso (tanto più che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto priva di autentica, è difforme dal modello legale e pertanto priva del relativo valore). La invece, grafica free-lance, ha CP_1
dichiarato negli anni di imposta 2022, 2021 e 2020 redditi netti rispettivamente pari a circa
7.600 euro, a circa 4.000 euro e a circa 1.600 euro.
Tanto premesso - valutate comparativamente le complessive situazioni economiche delle parti quali sopra emerse e descritte, considerata la sperequazione economica in favore dell' tenuto conto dell'esiguità dei redditi, non stabili, percepiti dalla Parte_1 CP_1
(pur volendo presumerli aumentati in ragione dell'omesso deposito della dichiarazione 10 sostitutiva aggiornata), valutato che il padre contribuisce alle esigenze abitative delle figlie mediante l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare in comproprietà, valutata la già contenuta entità dell'assegno di mantenimento per le minori, le cui esigenze sono aumentate con la crescita e considerati i maggiori esborsi a carico del padre per l'incremento della rata di mutuo (di cui incontestatamente sostiene allo stato l'integrale pagamento, fermi restando gli obblighi dei mutuatari come regolamentati dal titolo negoziale, non modificabili dal
Giudice della separazione), nonché i presumibili esborsi per il soddisfacimento delle sue esigenze abitative (sebbene per importi allo stato non esattamente determinabili) - l'assegno di mantenimento paterno per le figlie va rideterminato, a decorrere dal deposito della sentenza, nell'importo attuale di 450,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori non reclamati (che prevedono un assegno dell'importo di 450,00 euro mensili, oltre adeguamento Istat nel frattempo maturato), di cui va stabilita la decorrenza dal dicembre
2019 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso per separazione, essendo a tale data le parti già separate di fatto). Va altresì confermata la compartecipazione dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense (da applicarsi anche alle spese per la babysitter, tanto più che la mancanza della documentazione relativa al rapporto di lavoro e ai relativi esborsi non ne consentirebbe comunque una regolamentazione separata).
Va infine rilevata la inammissibilità della domanda della resistente di autorizzazione dei coniugi all'espatrio, esulante dal thema decidendum della separazione.
Stante la soccombenza dell' in merito alla domanda di addebito, lo stesso va Parte_1
condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di un terzo, da distrarsi in favore dell'Avv. Cosimo Iannone, dichiaratosi antistatario, disponendosi la compensazione delle spese per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
11 Pers affida le figlie minori ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con le stesse;
dispone il collocamento delle figlie minori in via prevalente presso la madre e ne regolamenta la frequentazione come da parte motiva;
assegna alla moglie la ex casa familiare sita in Roma via Montepaone 43; fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori decorrenti dal dicembre 2019, pone a carico di un assegno, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per le figlie minori, dell'importo attuale di 450 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere a entro il Controparte_1
giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, che Parte_1
liquida in 1.692,33 euro, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore dell'Avv.
Cosimo Iannone, dichiaratosi antistatario, compensando le spese per la residua quota
Roma, 31.1.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75412 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Diego ANTONINI ed Parte_1
Arianna MOCCIA per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo IANNONE per procura Controparte_1
in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 18811/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L' ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, nonchè di disporre Parte_1
l'affidamento condiviso delle figlie minori ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a quest'ultima la casa familiare e di stabilire la frequentazione ordinaria paterna delle minori (riportandosi per il resto alle conclusioni della propria memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc)“nei fine settimana alternati dal venerdì al lunedì e un assegno di mantenimento a carico del padre di 300,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie”.
La ha chiesto invece di: “……2) rigettare la richiesta di addebito della separazione per CP_1
i motivi di cui in premessa;
3) disporre l'affido condiviso delle due bambine, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
4) assegnare la casa coniugale sita in Roma alla resistente ove vivrà con le bambine;
5) disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento Parte_1
Pers complessivo in favore delle figlie pari ad € 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente Per_1 sulla base degli indici ISTAT relative alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle dettagliate nel corpo della presente memoria costitutiva;
6) disporre a carico del sig. il pagamento del mutuo Parte_1 ancora in essere sulla casa coniugale;
7) disporre a carico del sig. il pagamento Parte_1 del 50% della babysitter in quanto esigenza sorta all'indomani della separazione e del suo allontanamento dalla casa coniugale;
8) stabilire il seguente diritto di visita del padre in favore delle figlie: a) Il padre potrà tenere con sé le figlie almeno due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì) il martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; b) fine settimana: nei fine settimana alternati con l'altro genitore, le figlie saranno con il padre dal venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 della domenica, con pernotto;
c) durante il periodo estivo, da intendersi dalla fine della scuola e sino alla ripresa dell'anno scolastico, il padre potrà tenere con sé le figlie almeno due giorni infrasettimanali il martedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 ed il giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00. Fine settimana: nei fine settimana alternati con l'altro genitore, le figlie staranno con il padre dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, con pernotto;
d) il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre e della festa del papà, le figlie
2 saranno in sua compagnia dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00; e) il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre e della festa della mamma, stabilire che le figlie saranno in sua compagnia;
f) il giorno del compleanno e dell'onomastico delle figlie, il padre trascorrerà un anno in compagnia delle figlie dalle ore 12.00 sino alle ore 17.00, fermandosi anche per pranzo, mentre resteranno con la madre per la cena;
mentre l'anno successivo, le figlie saranno in compagnia della madre per pranzo, mentre il padre sarà in compagnia delle figlie dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00 fermandosi per cena;
Diritto di visita durante le festività del Santo Natale: Relativamente alle festività di Natale i genitori si alterneranno in compagnia delle figlie secondo il seguente calendario: un anno il padre resterà insieme alle bambine dalle ore 10.00 del 24 dicembre sino alle ore 10.00 del 01 gennaio
e la madre resterà con le bambine dal 01 gennaio sino al 07 gennaio;
mentre l'anno successivo il padre resterà insieme alle bambine dalle ore 10.00 del 01 gennaio sino alle ore 10.00 del 07 gennaio e la madre resterà con le bambine dal 24 dicembre sino alle ore 10.00 del 01 gennaio. Diritto di visita durante le festività della Pasqua: Il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un anno le figlie saranno in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 19.30, mentre l'anno successivo le figlie trascorreranno il giorno di Lunedì in
Albis in compagnia del padre dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 20.00; Diritto di visita durante il periodo estivo: Relativamente al periodo estivo (10 giugno – 15 settembre), il padre terrà con sé le figlie per quindici giorni, con pernotto, anche non consecutivi dalle ore 10.00 del primo giorno sino alle ore 20.00 dell'ultimo. Il padre comunicherà alla sig.ra le date di cui sopra entro il 31 CP_1 maggio di ogni anno. La madre terrà con sé le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, comunicando al padre detto periodo entro il 15 giugno di ogni anno. Resta intesa che in questo periodo il diritto di visita ordinario del padre resterà sospeso;
9) autorizzare i coniugi a vivere separati;
10) autorizzare i coniugi all'espatrio; 11) onerare il ricorrente delle spese ed onorari del procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
3 la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
(Cass. civ. 16691/20).
Orbene, il ricorrente ha dedotto che l'unione coniugale era naufragata a causa di una asserita relazione extraconiugale della moglie con il padre di una compagna di asilo della figlia della quale era venuto a conoscenza dalla stessa minore, avendone poi avuto Per_1 conferma dai messaggi intercorsi tra la moglie (cui ha nel contempo attribuito comportamenti svilenti la figura del marito nonché disinteressati nei confronti dello stesso e delle figlie) e l'amante.
Dalle risultanze istruttorie non sono però emersi elementi comprovanti le allegazioni fondanti la domanda. Premesso che non risultano dimostrate condotte svilenti poste in essere dalla moglie nei confronti del marito o di disinteresse nei confronti della famiglia , il teste , indicato dal ricorrente come presunto amante della ha Testimone_1 CP_1
negato la relazione extraconiugale, precisando di avere avuto con la resistente un mero rapporto di amicizia;
la teste - moglie del - ha invece confermato Testimone_2 Tes_1
detta relazione intercorsa tra il marito e la resistente, specificando però di esserne venuta a conoscenza per esserle stata confessata dal marito stesso e dalla che l' CP_1 Parte_1 le avrebbe anche mostrato gli screenshot dei messaggi whatsapp tra la moglie ed il . Tes_1
In merito occorre, però, rilevare che il ha negato la relazione extraconiugale e che Tes_1
la confessione fatta dalla alla testimone non solo non è utilizzabile in quanto CP_1 avente ad oggetto diritti indisponibili ma sarebbe comunque inidonea ad assurgere ad elemento di prova piena, trattandosi di confessione stragiudiziale effettuata ad un terzo (la testimone), non suffragata da altri elementi utili, quali, anzitutto, la prova documentale dei messaggi tra la resistente e il suo amante, asseritamente letti dalla teste e dal ricorrente, il quale non li ha però depositati in giudizio.
Quanto alle statuizioni relative alle figlie minori, con ordinanza presidenziale in data
23.9.2020 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provisori ed urgenti:
“……………………………………………………………………………………………………….
4 5 6 7 8 …………..”.
Pertanto, non essendo emersi nel corso del giudio elementi idonei per derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso, nulla osta alla richiesta conferma dell'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, autorizzando le parti all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con le figlie.
Stante il collocamento prevalente delle minori con la madre, va confermata, ex art 337 sexies c.c., l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare sita in Roma via Montepaone 43.
In merito al diritto di visita delle minori, premesso che il padre si è trasferito, nelle more del giudizio, stabilmente in Ciampino, riavvicinandosi pertanto alle figlie, va rilevato che entrambe le parti chiedono di stabilire che la frequentazione paterna avvenga in fine settimana prestabiliti, segnatamente alternati e che il padre ha chiesto di prolungare sino al lunedì mattina la permanenza con le minori, mentre la madre ha inoltre chiesto che il padre frequenti le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle 20.00.
Poiché non v'è alcun riscontro documentale certo in merito agli attuali orari lavorativi del ricorrente e alla permanente impossibilità per quest'ultimo di frequentare le figlie anche durante la settimana (per incompatibilità con gli orari di lavoro), va stabilito che, salvi diversi accordi, il padre vedrà e terrà con sé le figlie due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì, salvi diversi accordi) dall'uscita da scuola dove le preleverà (o, se la scuola è chiusa, in orario corrispondente, presso l'abitazione materna), sino alle 20.00, quando le ricondurrà presso l'abitazione materna, solo ove ciò sia compatibile con gli orari di lavoro dell' il quale dovrà dare comunicazione alla madre della eventuale impossibilità Parte_1
dell'esercizio del diritto di visita infrasettimanale, almeno una settimana prima. Il padre inoltre potrà vedere e tenere con sé le minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o, se la scuola è chiusa, in orario corrispondente, presso l'abitazione materna) sino al lunedì mattina, allorquando le accompagnerà a scuola (o in orario corrispondente, presso l'abitazione materna, se la scuola è chiusa), così prolungandosi la permanenza delle figlie presso il padre nei fine settimana, valutata la eventuale impossibilità del padre di esercitare il diritto di visita infrasettimanale. Va invece integralmente confermato, non
9 ravvisandosi ragioni che ne giustifichino la modifica, il regime di frequentazione previsto dall'ordinanza presidenziale, sopra riportata, durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, aggiungendosi che il padre potrà trascorrere con le figlie il giorno del suo compleanno e della festa del papà, ove compatibile con i turni di lavoro, con pari diritto della madre il giorno del suo compleanno e della festa della mamma e che il padre, ove compatibile con i turni di lavoro, potrà trascorrere con le figlie il giorno del loro compleanno, ad anni alterni con la madre, dall'uscita della scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa) sino alle 21.00, allorquando le ricondurrà dalla madre
(ove in quel giorno sia prevista la permanenza ordinaria con la stessa).
Quanto al contributo al mantenimento per le figlie, va rilevato che l' impiegato Parte_1
alle dipendenze di , ha percepito negli anni di imposta 2022, 2021 e 2020 (vedi CP_2 mod. 730 in atti) redditi netti rispettivamente pari a circa 31.650 euro, pari a circa 28.780 euro e pari a circa 29.600 euro;
è inoltre comproprietario al 50% con la moglie della casa familiare e comproprietario per la quota di 1/3 di un immobile in Barletta, ove vive la madre.
Sostiene, inoltre, allo stato integralmente, l'esborso per la rata del mutuo cointestato, gravante sulla ex casa familiare, passata dall'importo di circa 660,00 euro mensili (vedi quietanza del 19.6.2020) all'importo di 1.100,00 euro mensili (vedi dichiarazione sostitutiva in data 28.7.2023), circostanza invero non contestata dalla cointestataria del CP_1
mutuo e pertanto a conoscenza dell'importo della rata. Sebbene sia presumibile che l' sostenga anche un esborso per il soddisfacimento delle proprie esigenze Parte_1
abitative, avendo il difensore rinunciato alla richiesta di autorizzazione alla produzione del contratto di locazione asseritamente stipulato dal ricorrente, non v'è, allo stato, certo riscontro documentale in merito all'entità del suddetto esborso (tanto più che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto priva di autentica, è difforme dal modello legale e pertanto priva del relativo valore). La invece, grafica free-lance, ha CP_1
dichiarato negli anni di imposta 2022, 2021 e 2020 redditi netti rispettivamente pari a circa
7.600 euro, a circa 4.000 euro e a circa 1.600 euro.
Tanto premesso - valutate comparativamente le complessive situazioni economiche delle parti quali sopra emerse e descritte, considerata la sperequazione economica in favore dell' tenuto conto dell'esiguità dei redditi, non stabili, percepiti dalla Parte_1 CP_1
(pur volendo presumerli aumentati in ragione dell'omesso deposito della dichiarazione 10 sostitutiva aggiornata), valutato che il padre contribuisce alle esigenze abitative delle figlie mediante l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare in comproprietà, valutata la già contenuta entità dell'assegno di mantenimento per le minori, le cui esigenze sono aumentate con la crescita e considerati i maggiori esborsi a carico del padre per l'incremento della rata di mutuo (di cui incontestatamente sostiene allo stato l'integrale pagamento, fermi restando gli obblighi dei mutuatari come regolamentati dal titolo negoziale, non modificabili dal
Giudice della separazione), nonché i presumibili esborsi per il soddisfacimento delle sue esigenze abitative (sebbene per importi allo stato non esattamente determinabili) - l'assegno di mantenimento paterno per le figlie va rideterminato, a decorrere dal deposito della sentenza, nell'importo attuale di 450,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori non reclamati (che prevedono un assegno dell'importo di 450,00 euro mensili, oltre adeguamento Istat nel frattempo maturato), di cui va stabilita la decorrenza dal dicembre
2019 (mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso per separazione, essendo a tale data le parti già separate di fatto). Va altresì confermata la compartecipazione dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense (da applicarsi anche alle spese per la babysitter, tanto più che la mancanza della documentazione relativa al rapporto di lavoro e ai relativi esborsi non ne consentirebbe comunque una regolamentazione separata).
Va infine rilevata la inammissibilità della domanda della resistente di autorizzazione dei coniugi all'espatrio, esulante dal thema decidendum della separazione.
Stante la soccombenza dell' in merito alla domanda di addebito, lo stesso va Parte_1
condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di un terzo, da distrarsi in favore dell'Avv. Cosimo Iannone, dichiaratosi antistatario, disponendosi la compensazione delle spese per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
11 Pers affida le figlie minori ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con le stesse;
dispone il collocamento delle figlie minori in via prevalente presso la madre e ne regolamenta la frequentazione come da parte motiva;
assegna alla moglie la ex casa familiare sita in Roma via Montepaone 43; fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori decorrenti dal dicembre 2019, pone a carico di un assegno, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per le figlie minori, dell'importo attuale di 450 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere a entro il Controparte_1
giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, che Parte_1
liquida in 1.692,33 euro, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore dell'Avv.
Cosimo Iannone, dichiaratosi antistatario, compensando le spese per la residua quota
Roma, 31.1.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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