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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 883/2023 VG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 883/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bologna n. 164, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Barbara GIARDINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale Montegrappa N.298/B, in virtù di procura allegata al ricorso;
Fax: 05741665259 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in CP_1
n. 50 (C.F.: ): C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, ha Parte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile con CP_1
, n nato a [...] il [...] e residente in [...]in Via
[...]
Carraia n. 50, celebrato in data 17 dicembre 2016 a Prato e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 238. A riguardo ha dedotto: che dal matrimonio non sono nati figli;
che dopo un iniziale periodo di serenità, a seguito di incomprensioni, è venuta a cessare ogni forma di comunione spirituale e materiale ed i coniugi avevano posto termine alla convivenza;
che il nel maggio 2019 aveva abbandonato la casa coniugare e la CP_1 ricorrente aveva instaurato procedimento di separazione giudiziale;
che a
1 seguito di udienza presidenziale del 27.10.2021, con sentenza n 505/2022, emessa da questo Tribunale in data 24 agosto 2022, passata in giudicato, era stata pronunciata la separazione e la convivenza tra i coniugi non è più ripresa. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, nella contumacia del convenuto, ed esaurita l'istruzione con acquisizione dei documenti, all'udienza del 27 settembre 2023 la causa era rimessa al Collegio per la decisione definitiva., sicché l'unica parte costituita precisava le conclusioni rinunziando ai termini di cui all'art 190 cpc, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva Il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato.
Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 21 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, il cui carattere universale è stato riconosciuto da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Infatti, in mancanza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale ”.
Nel caso in esame, deve essere applicata la legge italiana venendo in considerazione il criterio della legge dello Stato in cui si trova il Tribunale adito (cfr. art. 8, lettera b), sopra citato), nonché la residenza del resistente, ed il
2 successivo perfezionamento della notifica nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
In assenza di figli minori, non v'è luogo a provvedere in ordine ad affidamento e, in assenza di domanda, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine al mantenimento della ricorrente.
Infine, quanto alle spese del giudizio, in considerazione del comportamento non oppositivo di parte convenuta, rimasta contumace, le spese processuali possono essere compensate in ragione della metà, mentre la restante metà deve essere posta a carico della parte soccombente, da liquidarsi secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e con ripetibilità di quelle eventualmente anticipate dallo Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra e n Parte_1 CP_1 celebrato in data 17 dicembre 2016 a Prato e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 238; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Condanna
a rifondere le spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
3562,00 per compensi professionali oltre esborsi sostenuti, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge , compensate per metà, con ripetibilità di quelle anticipate dallo Stato.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 883/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bologna n. 164, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Barbara GIARDINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale Montegrappa N.298/B, in virtù di procura allegata al ricorso;
Fax: 05741665259 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in CP_1
n. 50 (C.F.: ): C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, ha Parte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile con CP_1
, n nato a [...] il [...] e residente in [...]in Via
[...]
Carraia n. 50, celebrato in data 17 dicembre 2016 a Prato e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 238. A riguardo ha dedotto: che dal matrimonio non sono nati figli;
che dopo un iniziale periodo di serenità, a seguito di incomprensioni, è venuta a cessare ogni forma di comunione spirituale e materiale ed i coniugi avevano posto termine alla convivenza;
che il nel maggio 2019 aveva abbandonato la casa coniugare e la CP_1 ricorrente aveva instaurato procedimento di separazione giudiziale;
che a
1 seguito di udienza presidenziale del 27.10.2021, con sentenza n 505/2022, emessa da questo Tribunale in data 24 agosto 2022, passata in giudicato, era stata pronunciata la separazione e la convivenza tra i coniugi non è più ripresa. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, nella contumacia del convenuto, ed esaurita l'istruzione con acquisizione dei documenti, all'udienza del 27 settembre 2023 la causa era rimessa al Collegio per la decisione definitiva., sicché l'unica parte costituita precisava le conclusioni rinunziando ai termini di cui all'art 190 cpc, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva Il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato.
Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 21 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, il cui carattere universale è stato riconosciuto da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Infatti, in mancanza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale ”.
Nel caso in esame, deve essere applicata la legge italiana venendo in considerazione il criterio della legge dello Stato in cui si trova il Tribunale adito (cfr. art. 8, lettera b), sopra citato), nonché la residenza del resistente, ed il
2 successivo perfezionamento della notifica nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
In assenza di figli minori, non v'è luogo a provvedere in ordine ad affidamento e, in assenza di domanda, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine al mantenimento della ricorrente.
Infine, quanto alle spese del giudizio, in considerazione del comportamento non oppositivo di parte convenuta, rimasta contumace, le spese processuali possono essere compensate in ragione della metà, mentre la restante metà deve essere posta a carico della parte soccombente, da liquidarsi secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e con ripetibilità di quelle eventualmente anticipate dallo Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra e n Parte_1 CP_1 celebrato in data 17 dicembre 2016 a Prato e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 238; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Condanna
a rifondere le spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
3562,00 per compensi professionali oltre esborsi sostenuti, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge , compensate per metà, con ripetibilità di quelle anticipate dallo Stato.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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