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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 2685/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2685/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERETTI STEFANIA presso il cui studio sito in Via Roma 45 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SILVESTRI ALEX presso il cui studio sito in VIA PAOLO BORSELLINO N. 2 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 29.11.2024, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte come trascritte nelle medesime note
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1496/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 22-27.11.2018.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 13.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 29.11.2024, dato atto di avere raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
“Ogni contraria istanza rejetta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale riforma della Sentenza di divorzio n. 1496/2018 Tribunale di Reggio Emilia del 22/11/2018, pubbl. il 27/11/2018, disporre, a far tempo dal 01/11/2024:
a) la revoca del contributo di mantenimento previsto per la figlia Persona_1
a carico del Sig. ;
[...] Parte_1
b) la revoca della contribuzione al 50% a carico del Sig. Parte_1 per le spese straordinarie nell'interesse della figlia;
Per_1
c) con rinuncia delle resistenti e al Parte_2 Persona_1 recupero di tutte le eventuali spese straordinarie arretrate e/o attuali ritenute dovute dal Sig. Parte_1
d) con compensazione integrale delle spese di lite.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e considerata la maggiore età della figlia rispetto alla quale si chiede la revoca del contributo al Persona_1 mantenimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1496/2018 emessa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia in data 22-27.11.2018
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2685/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERETTI STEFANIA presso il cui studio sito in Via Roma 45 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SILVESTRI ALEX presso il cui studio sito in VIA PAOLO BORSELLINO N. 2 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 29.11.2024, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte come trascritte nelle medesime note
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1496/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 22-27.11.2018.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 13.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 29.11.2024, dato atto di avere raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
“Ogni contraria istanza rejetta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale riforma della Sentenza di divorzio n. 1496/2018 Tribunale di Reggio Emilia del 22/11/2018, pubbl. il 27/11/2018, disporre, a far tempo dal 01/11/2024:
a) la revoca del contributo di mantenimento previsto per la figlia Persona_1
a carico del Sig. ;
[...] Parte_1
b) la revoca della contribuzione al 50% a carico del Sig. Parte_1 per le spese straordinarie nell'interesse della figlia;
Per_1
c) con rinuncia delle resistenti e al Parte_2 Persona_1 recupero di tutte le eventuali spese straordinarie arretrate e/o attuali ritenute dovute dal Sig. Parte_1
d) con compensazione integrale delle spese di lite.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e considerata la maggiore età della figlia rispetto alla quale si chiede la revoca del contributo al Persona_1 mantenimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1496/2018 emessa dal Tribunale di Reggio nell'Emilia in data 22-27.11.2018
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli