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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. 1049/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1049/2022 R.G. cui è riunita la n. 1050/2022 R.G.
entrambe promosse con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2022 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2025
OGGETTO: la prima
Azione revocatoria d a ordinaria ex art. 2901
con il patrocinio dell'avv. Valentina Treccani Parte_1
c.c. APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o on il patrocinio dell'avv. Achille Saletti e dall'avv. Controparte_1
Ferruccio Saletti
on il patrocinio dell'avv. Alessandro Romano Controparte_2
APPELLATI
(e per essa la mandataria Controparte_3 Controparte_4
[...
[...] con il patrocinio dell'avv. Laura Bonfanti
[...]
TERZA INTERVENUTA
la seconda
da con il patrocinio dell'avv. Alessandro Romano Controparte_2
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'avv. Achille Saletti Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Valentina Treccani Parte_1
APPELLATE
(e per essa la mandataria Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. Laura Bonfanti
[...]
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2342/2022 pubblicata in data 29 settembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ferma la
riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le eccezioni formulate in primo
grado, voglia la Corte d'Appello di Brescia:
In via principale e nel merito: previe le declaratorie e gli accertamenti tutti
del caso, in riforma integrale della sentenza n. 2342/2022, pubblicata in data
2 29 settembre 2022, resa inter partes dal Tribunale di Brescia, descritta in
epigrafe, in accoglimento del proposto appello, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: respingere ogni
domanda proposta da , siccome infondata in fatto e in diritto, CP_1
mandando assolta la convenuta appellante da ogni azione e domanda
proposta dalla Parte appellata;
con ogni consequenziale provvedimento in
ordine alle spese legali, anche del primo grado, delle quali si chiede la
rifusione.
In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie così
come dedotte nell'interesse di con la memoria n. 2 ex art. Parte_1
183 VI co. c.p.c. datata 18.01.22”, da intendersi qui integralmente riportate”
(conclusioni rassegnate dell'atto di citazione nel presente grado, causa rg.
1049/2022).
Dell'appellata Controparte_1
“…disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
- respingere in quanto infondato l'appello proposto dalla signora Pt_1
e, per l'effetto, con-fermare l'inefficacia nei confronti di
[...] [...]
dell'atto di cessione di quota immobiliare a rep. 15092 - racc. CP_1
6106 del notaio di Castenedolo, concluso in data 3 Persona_1
marzo 2014, trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare della
Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territorio, in data 2 luglio 2020, R. Gen. 21810 – R. Part. 13840, ed avente
ad oggetto la quota di ½ delle unità im-mobiliari in via Palladio facenti parte
dell'edificio in condominio denominato "OLMO B" qui di seguito descritte:
3 - alloggio ai piani terra e primo, con cantina all'interrato; - autorimessa a
piano interrato, rispettivamente identificate al Ca-tasto dei Fabbricati di
detto Comune come segue: sez. NCT - foglio 186 - mappali n. 357 sub. 10
Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. A/2 cl. 4 cons. v. 7,5 sup. cat. totale
mq 145 sup. cat. totale escluse aree scoperte mq 138 Rc Euro 522,91; n. 357
sub. 2 Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. C/6 cl. 7 cons. mq 30 sup. cat.
totale mq 36 Rc Euro 75,92, con quota proporzionale delle parti dell'e-dificio
definite comuni dagli artt. 1117 c.c., dalle planimetrie catastali, dai titoli di
provenienza, dal regolamento condominiale e dalle tabelle mille-simali;
- con vittoria di compenso professionale e delle spese, incluso il rimborso
forfetario delle spese generali, compenso professionale e IVA, indeducibile
per la concludente” (conclusioni contenute nella comparsa di risposta nel presente grado, causa rg. N. 1049/2022).
Dell'appellato Controparte_2
“In via preliminare: si chiede che al presente procedimento R.G. 1049/2022
sia riunito il procedimento R.G. 1050/2022 avendo quale oggetto
l'impugnazione della medesima sentenza n. 2342/2022 pronunciata dal
Tribunale di Brescia in data 29/09/2022 pubblicata il 29/09/2022.
In via principale e nel merito: in adesione alle domande proposte
dall'appellante , accogliere, per i motivi tutti dedotti in Parte_1
narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2342/2022 pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 29/09/2022
pubblicata il 29/09/2022 (notificata il 30/09/2022), resa nella causa iscritta
al R.G. n. 8175/2021, Repert. n. 5146/2022 del 29/09/2022, rigettare le
4 domande tutte proposte dal Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
(conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta nel presente grado, causa rg. 1049/2022).
Dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
Contr
“…conclusioni come da comparse di costituzione e risposta di avverso
gli appelli promossi dagli appellanti:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione:
- respingere in quanto infondati gli appelli promossi dalla signora Pt_1
e dal sig. e, per l'effetto, confermare l'inefficacia
[...] Controparte_2
nei confronti dell'appellata dell'atto di cessione di quota immobiliare a rep.
15092 - racc. 6106 del notaio di Castenedolo, concluso Persona_1
in data 3 marzo 2014, trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare
della Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territorio, in data 2 luglio 2020, R. Gen. 21810 – R. Part. 13840, ed avente
ad oggetto la quota di ½ delle unità immobiliari in via Palladio facenti parte
dell'edificio in condominio denominato "OLMO B" qui di seguito descritte:
- alloggio ai piani terra e primo, con cantina all'interrato; - autorimessa a
piano interrato, rispettivamente identificate al Ca-tasto dei Fabbricati di
detto Comune come segue: sez. NCT - foglio 186 - mappali n. 357 sub. 10
Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. A/2 cl. 4 cons. v. 7,5 sup. cat. totale
mq 145 sup. cat. totale escluse aree scoperte mq 138 Rc Euro 522,91; n. 357
5 sub. 2 Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. C/6 cl. 7 cons. mq 30 sup. cat.
totale mq 36 Rc Euro 75,92, con quota proporzionale delle parti dell'edificio
definite comuni dagli artt. 1117 c.c., dalle planimetrie catastali, dai titoli di
provenienza, dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali;
- con
vittoria di compenso professionale e delle spese, incluso il rimborso
forfetario delle spese generali, compenso professionale e IVA, indeducibile
per la concludente>>”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha agito ex art. 2901 c.c. affinché venisse dichiarata Controparte_1
l'inefficacia dell'atto di cessione di quota immobiliare del 26 giugno 2020
con cui aveva traferito alla moglie separata Controparte_2 Parte_1
la quota indivisa di ½ della piena proprietà di un immobile sito in Brescia.
Ha dedotto che prima del compimento dell'atto, aveva prestato una CP_2
fideiussione omnibus a fronte del debito contratto dalla società Just Trading
S.r.l. (dichiarata fallita il 29 settembre 2020), maturato sul c/c n. 0668/25620
acceso in data 21 aprile 2015 e portato dal decreto ingiuntivo n. 1934/2021,
non opposto, e che questi, tramite la cessione immobiliare predetta, aveva pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori.
1.1. Costituendosi separatamente, e hannno Controparte_2 Parte_1
chiesto il rigetto delle pretese avverse.
2. Con sentenza n. 2342/2022 pubblicata in data 29 settembre 2022, il
Tribunale di Brescia ha dichiarato, nei confronti di Controparte_1
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione predetto.
6 2.1. In particolare, ha ritenuto sussistente una legittima aspettativa di credito,
essendo provato che il 2 febbraio 2016 ha prestato una fideiussione CP_2
con importo massimo di € 500.000,00 in favore della banca per il debito contratto da Just Trading s.r.l., quale saldo negativo del c/c ad essa intestato e sussistente al momento del compimento dell'atto revocando.
Ha ritenuto che l'atto dispositivo - atto di cessione di quota immobiliare del
26 giugno 2020, stipulato in attuazione del punto 5.1) dell'“Accordo a
seguito di procedura di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ex articolo 6, comma 2, D.L. 132/2014”, intervenuto tra i coniugi in data 11 maggio 2020, con cui si è obbligato a CP_2
trasferire a il bene in questione “a definizione dei reciproci rapporti Pt_1
economici e patrimoniali tra loro esistenti” – ha natura onerosa in quanto correlato alla convenzione intervenuta tra le parti l'11 maggio 2020 in cui ha assunto l'obbligo di trasferire il bene;
esso ha assolto Controparte_2
uno scopo “comunque solutorio” di “contributo una tantum per il
mantenimento della sig.ra o di “definizione dei reciproci Parte_1
rapporti economici e patrimoniali” pendenti.
Inoltre, il Giudice ha rigettato l'eccezione ex art. 2901 c.c. terzo comma perché l'atto impugnato costituisce una modalità anomala di adempimento dei debiti pregressi di natura pecuniaria, ed ha carattere discrezionale, perciò,
non è possibile applicare l'esimente invocata.
Ha poi osservato, quanto all'eventus damni, che la fuoriuscita dal patrimonio del debitore dell'immobile ha certamente pregiudicato la possibilità per i
7 creditori di soddisfarsi e che i convenuti non hanno fornito prova della sufficiente capienza del patrimonio del disponente.
Infine, riguardo all'elemento soggettivo, considerato che, in specie, il credito azionato è sorto in epoca precedente al compimento dell'atto revocando,
avendo prestato fideiussione omnibus in data 2 febbraio Controparte_2
2016, il Tribunale ha evidenziato che alla data del 26 giugno 2020, fermo restando che in tale data il saldo del c/c era già negativo, che egli era amministratore unico di Just Trading s.r.l. ed era quindi a conoscenza dell'esposizione debitoria nei confronti della banca o per lo meno del suo stato di dissesto che avrebbe poi determinato il fallimento della società nel
29 settembre 2020.
Riguardo all'elemento soggettivo in capo a il Tribunale ha Parte_1
evidenziato che ella risultava essere creditrice di in forza Controparte_2
degli accordi di separazione, che era a conoscenza dell'inadempimento dell'ex marito nei confronti del Condominio Olmo B, essendo anch'essa stata destinataria delle medesime richieste di pagamento, che ha accettato di ricevere in pagamento una quota immobiliare proprio in quanto le era nota la difficile situazione economica in cui questi versava.
2. Con distinti atti hanno proposto appello e Parte_1 CP_2
entrambi si sono costituiti in ciascun giudizio, aderendo all'appello
[...]
proposto e chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate.
3. In entrambi i giudizi si è costituita che ha chiesto il Controparte_1
rigetto dei gravami.
8 4. Alla udienza del 15 marzo 2023 le cause così introdotte (rg. nn. 1049/2022
e 1050/2022) sono state riunite e la Corte ha rinviato la causa rg. n. 1049/2022
per la precisazione delle conclusioni.
5. In data 2 aprile 2024 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
la società quale cessionaria del credito di Controparte_3 CP_1
[...]
6. All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo entrambi gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione proposta in primo grado ex art. 2901 co. 3 c.c.; deducono che,
accertata la natura onerosa dell'atto revocando e che lo stesso costituiva l'adempimento di pregressi debiti che trovano fonte negli accordi di separazione, si tratta di atto dovuto in cui non si possono prospettare né il
consilium fraudis né l'eventus damni.
Contestano la statuizione del Tribunale per cui <
costituirebbe comunque una modalità anomala di adempimento dei pregressi debiti>>, perché ricavata da una pronuncia della Suprema Corte relativa ad un caso di cessione di crediti, mentre in specie si verterebbe in ambito familiare e non sarebbe ravvisabile né in base all'art. 2901 co. 3 c.c. né in base agli orientamenti giurisprudenziali esistenti alcuna limitazione per escludere l'applicazione del co. 3 predetto.
9 In ogni caso, deducono che l'atto dispositivo non costituirebbe una “modalità
anomala di adempimento”, in quanto stipulato nel corso di trattative volte a disciplinare il divorzio;
a fronte delle pattuizioni assunte il 2 dicembre 2014
essi hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamato nell'atto dispositivo,
prevedendo il trasferimento della quota dell'immobile in adempimento delle obbligazioni ivi previste.
1.1 Il motivo è infondato.
Con l'atto dispositivo è stato realizzato il trasferimento della quota di un immobile da parte di in favore dell'ex moglie Controparte_2 Pt_1
già assegnato a quest'ultima quale casa familiare in esito agli accordi
[...]
di separazione stipulati nel 2014 e di cui era proprietaria per la restante quota.
In sede di negoziazione assistita in data 11 maggio 2020, ai fini della regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, è stato convenuto che la quota dell'immobile di proprietà di venisse trasferita a Controparte_2
“a definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_1
patrimoniali tra loro esistenti… con la funzione di contributo una tantum per
il mantenimento della SI.ra . Tale atto di trasferimento, Parte_1
avvenuto il 26 giugno 2020, è stato qualificato come atto a titolo oneroso dal
Tribunale, con statuizione non oggetto di censura.
Il Giudicante ha ritenuto in modo condivisibile che sia stata attuata una modalità anomala di estinzione dei debiti pecuniari pregressi contratti da nei confronti dell'ex moglie “a definizione dei reciproci Controparte_2
10 rapporti economici e patrimoniali esistenti”.
La datio in solutum non è una modalità di pagamento, ma è un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo;
al riguardo opera il principio di diritto per cui <datio in
solutum” (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità
anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto>> (Cass 26927/2017).
Il limite operativo della irrevocabilità sancito dalla norma va, infatti,
individuato nella trasformazione dell'adempimento da atto dovuto in atto volontario;
pertanto, l'ipotesi non si applica quando le modalità
dell'adempimento coinvolgano una scelta volitiva del debitore: <
trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento
11 gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti>> (Cass. N. 10545
2025)
Il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene
"dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore;
<
l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901,
comma 3, c.c.>> (Cass. n. 21358/2020).
2. Con il secondo motivo e con il terzo motivo Parte_1 CP_2
contestano il riconoscimento della partecipatio fraudis in capo alla
[...]
prima.
La prima evidenzia come l'atto dispositivo avrebbe inciso positivamente sulla situazione patrimoniale di con estinzione delle Controparte_2
obbligazioni pregresse nei suoi confronti per mezzo di un atto di modesta entità avente ad oggetto la quota indivisa di un immobile già ad ella assegnato per abitarvi con le figlie non economicamente autosufficienti;
ciò renderebbe il bene privo di valore satisfattivo per il creditore.
Circa l'elemento della partecipatio fraudis riscontrato in capo a sé, espone che: in merito alla propria ritenuta “non estraneità” nei confronti di CP_2
la separazione risale al 2014 ed i rapporti tra loro, regolati dagli
[...]
accordi predetti, riguardano unicamente le figlie;
l'inadempimento agli
12 accordi sarebbe imputabile alla crisi e al deterioramento dei rapporti familiari e da ciò non potrebbe dedursi la conoscenza da parte sua di una “situazione di difficoltà” economica facente capo all'ex marito;
non conosce né avrebbe potuto conoscere la situazione debitoria di sorta dopo la Controparte_2
separazione e lo scioglimento della comunione materiale e spirituale;
anche il mancato pagamento delle spese condominiali andrebbe ricondotto al deterioramento dei rapporti familiari nel 2015, prima della sottoscrizione della garanzia, quando non era ancora gravato da alcuna Controparte_2
esposizione debitoria;
il predetto inadempimento confermerebbe l'allontanamento di dal nucleo familiare e dall'abitazione a lei CP_2
assegnata; il trasferimento dell'immobile in esito ad accordi di separazione costituirebbe strumento di definizione dei rapporti pregressi tra coniugi che,
per il valore ad essi riconosciuto, sono sottratti all'imposizione fiscale.
Il Tribunale non avrebbe considerato che l'immobile in questione è una villetta a schiera non divisibile, situata nel quartiere di San Polo a Brescia,
realizzata in edilizia convenzionata nel 1997, acquistata nel 1998 e che oggi necessiterebbe di interventi manutentivi;
evidenzia che Controparte_2
all'atto della sottoscrizione dell'accordo, è divenuto proprietario per successione ereditaria del 50% di un negozio con rendita di € 666,09 e di un appartamento con rendita di € 564,23, oltre che di altri terreni, tutti siti nel comune di San Paolo.
2.1 deduce come controparte non abbia dimostrato la Controparte_2
sussistenza della partecipatio fraudis in capo all'ex moglie e contesta quanto
13 affermato dal Tribunale, che avrebbe confuso la scientia decotionis con la
partecipatio fraudis.
3. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la ritenuta esistenza CP_2
dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, esponendo che né il Tribunale
né la controparte hanno indicato in che modo l'atto dispositivo abbia danneggiato gli interessi dei creditori, precisando che, comunque, tale atto sarebbe privo di pericolosità, considerato che le quote indivise degli immobili non sarebbero appetibili nel mercato immobiliare, tanto più se occupate dall'ex coniuge assegnatario.
4. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i predetti motivi di gravame,
che reputa infondati.
4.1. Il credito di cui si discute deriva dal saldo debitore del rapporto di c/c della società Just Trading s.r.l., dichiarata poi fallita, garantito da CP_2
ediante fideiussione omnibus, e la deduzione che i rapporti debitori
[...]
facessero riferimento a tale credito è stata rappresentata sin dall'atto di citazione.
In particolare, la banca ha versato in atti il contratto di c/c, la garanzia prestata da il 2 febbraio 2016 con importo massimo di € 500.000,00 Controparte_2
e la serie di estratti conto completa relativa al c/c attestante l'importante esposizione debitoria della società garantita (a titolo esemplificativo, al 31
dicembre 2019 il saldo negativo del c/c era pari ad € 298.941,38, al 31 marzo
2020 il debito era pari ad € 183.559,30, mentre al 30 settembre 2020 (ultimo estratto conto) il debito era aumentato ad € 378.379,82).
14 In tal modo la banca ha debitamente comprovato l'esistenza di un credito anteriore (e sul punto non vi è censura) rispetto all'atto revocando nei confronti della Just Trading s.r.l. e del suo fideiussore, documentando l'intero andamento del rapporto con la società debitrice, (il primo scalare risale al giugno 2015 ed il contratto di c/c è stato stipulato in data 21 aprile 2015,
mentre l'ultimo estratto è datato ottobre 2020) sino al fallimento (dichiarato nel settembre 2020) e ha evidenziato l'esistenza del saldo passivo del conto corrente “sulla base dei dedotti rapporti” e quindi tale saldo ad essi ha causalmente ricondotto.
4.2. Con riferimento all'elemento dell'eventus damni, in data 26 giugno 2020
ha operato il trasferimento della quota immobiliare all'ex Controparte_2
coniuge, così rendendo più incerto il soddisfacimento del credito della banca,
senza peraltro provare la titolarità di altri beni il cui valore potesse costituire adeguata garanzia per la creditrice.
La Corte osserva che <
ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore,
ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da
15 soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>> (Cass. N. 16221/2019).
Va rilevato che <
tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità>> (Cass. N. 10298/2025).
È evidente l'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto dispositivo ha avuto sulla consistenza, qualitativa e quantitativa, della garanzia patrimoniale in danno della attesa la coeva esposizione debitoria del soggetto CP_5
garantito, in presenza del rilascio da parte del garante di una fideiussione atta a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società
garantita, fallita solo tre mesi dopo.
Come rilevato dal Tribunale non è stato allegato in modo tempestivo alcunché circa la sufficienza del patrimonio residuo in capo ad CP_2
al fine di costituire un'adeguata garanzia patrimoniale per la
[...]
creditrice e anche in appello non sono forniti elementi circa il valore delle quote dei beni cui si fa riferimento.
A fronte dell'anteriorità del credito relativo al c/c rispetto all'atto di cessione revocando, avuto riguardo al carattere discrezionale, e non dovuto, dell'atto dispositivo, risulta sufficiente dimostrazione della consapevolezza in capo al
16 disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni dei propri creditori (cd.
scientia damni) con il proprio atto dispositivo.
per effetto della fideiussione prestata il 2 febbraio 2016, Controparte_2
era garante della società e, come rilevato dal Tribunale, dagli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto emerge un importante indebitamento già
in essere al momento dell'atto dispositivo;
appare emblematica la circostanza dell'intervenuto fallimento della società correntista, di cui era amministratore unico, solo tre mesi dopo l'atto Controparte_2
dispositivo del 26 giugno 2020. Sulla base di tali elementi già evidenziati nella sentenza impugnata, può fondatamente ritenersi che Controparte_2
fosse pienamente consapevole delle conseguenze pregiudizievoli connesse all'atto di cessione della quota immobiliare trasferita all'ex coniuge.
Quanto al tema della partecipatio fraudis relativamente al terzo, riscontrato,
la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito richiede la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia
damni") da parte del disponente e richiede, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, che deve consistere <
generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni del creditore, attraverso la diminuzione della sostanza patrimoniale del debitore e, con essa, della garanzia spettante alle ragioni del creditore per cui non è necessaria la collusione (animus nocendi)
fra debitore e terzo (v. sent. 545/85)>> (cfr. Cass. 18.1.2007 n. 1068; tra le tante Cass. 12.5.2022 n. 15257). La <participatio fraudis" del
17 terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può
essere ricavata anche da presunzioni semplici>>; infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato assumono rilievo sia la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente ed il terzo (cfr. tra le tante Cass 1286/2019), sia i rapporti di convivenza tra la disponente ed il legale rappresentante della società acquirente, essendo inverosimile che in simili casi il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. tra le tante: Cass. n. 5359 del 2009, Cass. n. 1286 del
2013; Cass.
9.6.2020 n. 10928).
Nella specie, tale consapevolezza può ricavarsi da una serie di circostanze.
La prima riguarda la sproporzione tra il valore della quota immobiliare ceduta a e il suo credito estinto mediante tale “cessione”. Infatti, Parte_1
nonostante si tratti di un immobile realizzato in edilizia convenzionata, la quota del 50% ha certamente un valore superiore e, in ogni caso,
sproporzionato rispetto al credito vantato, pari a circa € 8.272,12, la cui entità
è stata oggetto di precisazione da parte della stessa in corso Parte_1
di causa senza smentita da parte di Controparte_2
L'immobile (doc. 18 versato in atti dalla stessa appellante è Parte_1
stato acquistato dai coniugi nel 1997 per Lit. 256.180.309, e non sono stati forniti elementi per ritenere il valore della quota di un immobile ancora in uso quale casa familiare e pur tenendo conto dell'assegnazione a Pt_1
in quanto convivente con figlie maggiorenni ma economicamente
[...]
18 non autosufficienti, si sia ridotto a tal punto da essere pari o addirittura inferiore alla somma di cui deduce di essere stata creditrice. Parte_2
Basti solo evidenziare che nello stesso atto di cessione il valore della quota
“ai meri fini repertoriali…calcolato ai sensi del D.P.R. 131/1986)” è indicato in € 34.582,50.
Inoltre, ella ha accettato in funzione solutoria del proprio credito la quota immobiliare in luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che,
evidentemente, l'ex coniuge non era stato e non era in grado nel tempo di soddisfare, essendo una indimostrata e mera petizione di principio quella per cui l'inadempimento trovi ragione nella crisi dei rapporti coniugali.
Altro aspetto che avvalora la tesi della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo si ricava dalla circostanza temporale in cui l'atto dispositivo revocando si inscrive: i coniugi hanno stipulato nel dicembre 2014 l'accordo di separazione nel quale ha assunto gli obblighi nei Controparte_2
confronti del coniuge rimasti negli anni inadempiuti, in base alle stesse allegazione della appellante;
solo nel giugno 2020, tre mesi prima del fallimento della società garantita da e senza che risulti che Controparte_2
abbia agito a tutela del proprio credito, le parti addivengono Parte_1
all'accordo di cessazione degli effetti civili concordando la cessione della quota.
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza per cui in base alle Parte_1
sue stesse deduzioni era senz'altro a conoscenza del debito contratto dal coniuge nei confronti dell'amministratore condominiale e che ella stessa
19 aveva dovuto soddisfare;
anche tale circostanza contribuisce in effetti a dimostrare la conoscenza in capo a questa della situazione di difficoltà
economica in cui versava e, quindi, circa il carattere Controparte_2
pregiudizievole dell'atto compiuto.
Anche sul punto, quindi, la sentenza impugnata non merita censure.
5. Infine, con riferimento alla reiterata richiesta di ammissione delle istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183
co. 6 n. 2 c.p.c. da parte di viene omessa qualsiasi CP_6
illustrazione circa la decisività dei capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del Tribunale di superfluità degli stessi ai fini della decisione.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Quanto alle spese del giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza;
esse si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(scaglione di riferimento da € 260.001,00 a € 520.000,00 in base al valore del credito), ad eccezione della “fase istruttoria/trattazione” liquidata nel valore minimo tenuto conto dell'attività difensiva espletata in tale fase.
Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111
cod.proc.civ. “richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, difese
deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente, da intendersi qui
20 integralmente richiamate e trascritte, ma senza esclusione di quest'ultima
dal giudizio essendo la stessa destinataria delle doglianze del rapporto
contrattuale intercorrente tra le parti nella causa di opposizione e
d'appello”.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono,
quindi, essere poste a carico dell'appellato, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, giustificandosi,
pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado. In particolare, occorre tener conto del fatto che il cessionario del credito è successore particolare del diritto controverso nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909
cod. civ.
Pertanto, in base al principio di causalità che regola le spese processuali non può farsi carico all'appellante della duplicazione delle spese conseguenti all'intervento e, piuttosto, occorre tenere conto che la Controparte_1
non è più comparsa dopo la udienza del 15 marzo 2023 e che nel prosieguo l'attività processuale, anche per quanto riguarda la precisazione delle conclusioni, è stata svolta dalla intervenuta (e per essa Controparte_3
la mandataria . Controparte_4
Pertanto, ciascuno degli appellanti va condannato al pagamento delle spese del grado in relazione alla “fase di studio” ed alla “fase introduttiva” in favore
21 dell'appellata costituita in entrambi i giudizi poi riuniti. Controparte_1
Gli appellanti in solido vanno condannati al pagamento in favore della intervenuta del compenso relativo alla “fase istruttoria/di trattazione” e alla
“fase decisionale”.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti da e avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2342/2022 pubblicata in data 29
settembre 2022;
2. condanna ciascuno degli appellanti al pagamento in favore di CP_1
delle spese del grado, che liquida a titolo di compenso in € 4.389,00
[...]
per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3.condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della intervenuta del compenso di € 2.940,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed €
7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
22 ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. 1049/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1049/2022 R.G. cui è riunita la n. 1050/2022 R.G.
entrambe promosse con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2022 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2025
OGGETTO: la prima
Azione revocatoria d a ordinaria ex art. 2901
con il patrocinio dell'avv. Valentina Treccani Parte_1
c.c. APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o on il patrocinio dell'avv. Achille Saletti e dall'avv. Controparte_1
Ferruccio Saletti
on il patrocinio dell'avv. Alessandro Romano Controparte_2
APPELLATI
(e per essa la mandataria Controparte_3 Controparte_4
[...
[...] con il patrocinio dell'avv. Laura Bonfanti
[...]
TERZA INTERVENUTA
la seconda
da con il patrocinio dell'avv. Alessandro Romano Controparte_2
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'avv. Achille Saletti Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Valentina Treccani Parte_1
APPELLATE
(e per essa la mandataria Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. Laura Bonfanti
[...]
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2342/2022 pubblicata in data 29 settembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
“Adversis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ferma la
riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le eccezioni formulate in primo
grado, voglia la Corte d'Appello di Brescia:
In via principale e nel merito: previe le declaratorie e gli accertamenti tutti
del caso, in riforma integrale della sentenza n. 2342/2022, pubblicata in data
2 29 settembre 2022, resa inter partes dal Tribunale di Brescia, descritta in
epigrafe, in accoglimento del proposto appello, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: respingere ogni
domanda proposta da , siccome infondata in fatto e in diritto, CP_1
mandando assolta la convenuta appellante da ogni azione e domanda
proposta dalla Parte appellata;
con ogni consequenziale provvedimento in
ordine alle spese legali, anche del primo grado, delle quali si chiede la
rifusione.
In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie così
come dedotte nell'interesse di con la memoria n. 2 ex art. Parte_1
183 VI co. c.p.c. datata 18.01.22”, da intendersi qui integralmente riportate”
(conclusioni rassegnate dell'atto di citazione nel presente grado, causa rg.
1049/2022).
Dell'appellata Controparte_1
“…disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
- respingere in quanto infondato l'appello proposto dalla signora Pt_1
e, per l'effetto, con-fermare l'inefficacia nei confronti di
[...] [...]
dell'atto di cessione di quota immobiliare a rep. 15092 - racc. CP_1
6106 del notaio di Castenedolo, concluso in data 3 Persona_1
marzo 2014, trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare della
Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territorio, in data 2 luglio 2020, R. Gen. 21810 – R. Part. 13840, ed avente
ad oggetto la quota di ½ delle unità im-mobiliari in via Palladio facenti parte
dell'edificio in condominio denominato "OLMO B" qui di seguito descritte:
3 - alloggio ai piani terra e primo, con cantina all'interrato; - autorimessa a
piano interrato, rispettivamente identificate al Ca-tasto dei Fabbricati di
detto Comune come segue: sez. NCT - foglio 186 - mappali n. 357 sub. 10
Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. A/2 cl. 4 cons. v. 7,5 sup. cat. totale
mq 145 sup. cat. totale escluse aree scoperte mq 138 Rc Euro 522,91; n. 357
sub. 2 Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. C/6 cl. 7 cons. mq 30 sup. cat.
totale mq 36 Rc Euro 75,92, con quota proporzionale delle parti dell'e-dificio
definite comuni dagli artt. 1117 c.c., dalle planimetrie catastali, dai titoli di
provenienza, dal regolamento condominiale e dalle tabelle mille-simali;
- con vittoria di compenso professionale e delle spese, incluso il rimborso
forfetario delle spese generali, compenso professionale e IVA, indeducibile
per la concludente” (conclusioni contenute nella comparsa di risposta nel presente grado, causa rg. N. 1049/2022).
Dell'appellato Controparte_2
“In via preliminare: si chiede che al presente procedimento R.G. 1049/2022
sia riunito il procedimento R.G. 1050/2022 avendo quale oggetto
l'impugnazione della medesima sentenza n. 2342/2022 pronunciata dal
Tribunale di Brescia in data 29/09/2022 pubblicata il 29/09/2022.
In via principale e nel merito: in adesione alle domande proposte
dall'appellante , accogliere, per i motivi tutti dedotti in Parte_1
narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2342/2022 pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 29/09/2022
pubblicata il 29/09/2022 (notificata il 30/09/2022), resa nella causa iscritta
al R.G. n. 8175/2021, Repert. n. 5146/2022 del 29/09/2022, rigettare le
4 domande tutte proposte dal Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
(conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta nel presente grado, causa rg. 1049/2022).
Dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_3
Contr
“…conclusioni come da comparse di costituzione e risposta di avverso
gli appelli promossi dagli appellanti:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione:
- respingere in quanto infondati gli appelli promossi dalla signora Pt_1
e dal sig. e, per l'effetto, confermare l'inefficacia
[...] Controparte_2
nei confronti dell'appellata dell'atto di cessione di quota immobiliare a rep.
15092 - racc. 6106 del notaio di Castenedolo, concluso Persona_1
in data 3 marzo 2014, trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare
della Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territorio, in data 2 luglio 2020, R. Gen. 21810 – R. Part. 13840, ed avente
ad oggetto la quota di ½ delle unità immobiliari in via Palladio facenti parte
dell'edificio in condominio denominato "OLMO B" qui di seguito descritte:
- alloggio ai piani terra e primo, con cantina all'interrato; - autorimessa a
piano interrato, rispettivamente identificate al Ca-tasto dei Fabbricati di
detto Comune come segue: sez. NCT - foglio 186 - mappali n. 357 sub. 10
Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. A/2 cl. 4 cons. v. 7,5 sup. cat. totale
mq 145 sup. cat. totale escluse aree scoperte mq 138 Rc Euro 522,91; n. 357
5 sub. 2 Via Andrea Palladio piano S1 z.c. 3 cat. C/6 cl. 7 cons. mq 30 sup. cat.
totale mq 36 Rc Euro 75,92, con quota proporzionale delle parti dell'edificio
definite comuni dagli artt. 1117 c.c., dalle planimetrie catastali, dai titoli di
provenienza, dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali;
- con
vittoria di compenso professionale e delle spese, incluso il rimborso
forfetario delle spese generali, compenso professionale e IVA, indeducibile
per la concludente>>”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha agito ex art. 2901 c.c. affinché venisse dichiarata Controparte_1
l'inefficacia dell'atto di cessione di quota immobiliare del 26 giugno 2020
con cui aveva traferito alla moglie separata Controparte_2 Parte_1
la quota indivisa di ½ della piena proprietà di un immobile sito in Brescia.
Ha dedotto che prima del compimento dell'atto, aveva prestato una CP_2
fideiussione omnibus a fronte del debito contratto dalla società Just Trading
S.r.l. (dichiarata fallita il 29 settembre 2020), maturato sul c/c n. 0668/25620
acceso in data 21 aprile 2015 e portato dal decreto ingiuntivo n. 1934/2021,
non opposto, e che questi, tramite la cessione immobiliare predetta, aveva pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori.
1.1. Costituendosi separatamente, e hannno Controparte_2 Parte_1
chiesto il rigetto delle pretese avverse.
2. Con sentenza n. 2342/2022 pubblicata in data 29 settembre 2022, il
Tribunale di Brescia ha dichiarato, nei confronti di Controparte_1
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione predetto.
6 2.1. In particolare, ha ritenuto sussistente una legittima aspettativa di credito,
essendo provato che il 2 febbraio 2016 ha prestato una fideiussione CP_2
con importo massimo di € 500.000,00 in favore della banca per il debito contratto da Just Trading s.r.l., quale saldo negativo del c/c ad essa intestato e sussistente al momento del compimento dell'atto revocando.
Ha ritenuto che l'atto dispositivo - atto di cessione di quota immobiliare del
26 giugno 2020, stipulato in attuazione del punto 5.1) dell'“Accordo a
seguito di procedura di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ex articolo 6, comma 2, D.L. 132/2014”, intervenuto tra i coniugi in data 11 maggio 2020, con cui si è obbligato a CP_2
trasferire a il bene in questione “a definizione dei reciproci rapporti Pt_1
economici e patrimoniali tra loro esistenti” – ha natura onerosa in quanto correlato alla convenzione intervenuta tra le parti l'11 maggio 2020 in cui ha assunto l'obbligo di trasferire il bene;
esso ha assolto Controparte_2
uno scopo “comunque solutorio” di “contributo una tantum per il
mantenimento della sig.ra o di “definizione dei reciproci Parte_1
rapporti economici e patrimoniali” pendenti.
Inoltre, il Giudice ha rigettato l'eccezione ex art. 2901 c.c. terzo comma perché l'atto impugnato costituisce una modalità anomala di adempimento dei debiti pregressi di natura pecuniaria, ed ha carattere discrezionale, perciò,
non è possibile applicare l'esimente invocata.
Ha poi osservato, quanto all'eventus damni, che la fuoriuscita dal patrimonio del debitore dell'immobile ha certamente pregiudicato la possibilità per i
7 creditori di soddisfarsi e che i convenuti non hanno fornito prova della sufficiente capienza del patrimonio del disponente.
Infine, riguardo all'elemento soggettivo, considerato che, in specie, il credito azionato è sorto in epoca precedente al compimento dell'atto revocando,
avendo prestato fideiussione omnibus in data 2 febbraio Controparte_2
2016, il Tribunale ha evidenziato che alla data del 26 giugno 2020, fermo restando che in tale data il saldo del c/c era già negativo, che egli era amministratore unico di Just Trading s.r.l. ed era quindi a conoscenza dell'esposizione debitoria nei confronti della banca o per lo meno del suo stato di dissesto che avrebbe poi determinato il fallimento della società nel
29 settembre 2020.
Riguardo all'elemento soggettivo in capo a il Tribunale ha Parte_1
evidenziato che ella risultava essere creditrice di in forza Controparte_2
degli accordi di separazione, che era a conoscenza dell'inadempimento dell'ex marito nei confronti del Condominio Olmo B, essendo anch'essa stata destinataria delle medesime richieste di pagamento, che ha accettato di ricevere in pagamento una quota immobiliare proprio in quanto le era nota la difficile situazione economica in cui questi versava.
2. Con distinti atti hanno proposto appello e Parte_1 CP_2
entrambi si sono costituiti in ciascun giudizio, aderendo all'appello
[...]
proposto e chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate.
3. In entrambi i giudizi si è costituita che ha chiesto il Controparte_1
rigetto dei gravami.
8 4. Alla udienza del 15 marzo 2023 le cause così introdotte (rg. nn. 1049/2022
e 1050/2022) sono state riunite e la Corte ha rinviato la causa rg. n. 1049/2022
per la precisazione delle conclusioni.
5. In data 2 aprile 2024 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
la società quale cessionaria del credito di Controparte_3 CP_1
[...]
6. All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo entrambi gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione proposta in primo grado ex art. 2901 co. 3 c.c.; deducono che,
accertata la natura onerosa dell'atto revocando e che lo stesso costituiva l'adempimento di pregressi debiti che trovano fonte negli accordi di separazione, si tratta di atto dovuto in cui non si possono prospettare né il
consilium fraudis né l'eventus damni.
Contestano la statuizione del Tribunale per cui <
costituirebbe comunque una modalità anomala di adempimento dei pregressi debiti>>, perché ricavata da una pronuncia della Suprema Corte relativa ad un caso di cessione di crediti, mentre in specie si verterebbe in ambito familiare e non sarebbe ravvisabile né in base all'art. 2901 co. 3 c.c. né in base agli orientamenti giurisprudenziali esistenti alcuna limitazione per escludere l'applicazione del co. 3 predetto.
9 In ogni caso, deducono che l'atto dispositivo non costituirebbe una “modalità
anomala di adempimento”, in quanto stipulato nel corso di trattative volte a disciplinare il divorzio;
a fronte delle pattuizioni assunte il 2 dicembre 2014
essi hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamato nell'atto dispositivo,
prevedendo il trasferimento della quota dell'immobile in adempimento delle obbligazioni ivi previste.
1.1 Il motivo è infondato.
Con l'atto dispositivo è stato realizzato il trasferimento della quota di un immobile da parte di in favore dell'ex moglie Controparte_2 Pt_1
già assegnato a quest'ultima quale casa familiare in esito agli accordi
[...]
di separazione stipulati nel 2014 e di cui era proprietaria per la restante quota.
In sede di negoziazione assistita in data 11 maggio 2020, ai fini della regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, è stato convenuto che la quota dell'immobile di proprietà di venisse trasferita a Controparte_2
“a definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_1
patrimoniali tra loro esistenti… con la funzione di contributo una tantum per
il mantenimento della SI.ra . Tale atto di trasferimento, Parte_1
avvenuto il 26 giugno 2020, è stato qualificato come atto a titolo oneroso dal
Tribunale, con statuizione non oggetto di censura.
Il Giudicante ha ritenuto in modo condivisibile che sia stata attuata una modalità anomala di estinzione dei debiti pecuniari pregressi contratti da nei confronti dell'ex moglie “a definizione dei reciproci Controparte_2
10 rapporti economici e patrimoniali esistenti”.
La datio in solutum non è una modalità di pagamento, ma è un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo;
al riguardo opera il principio di diritto per cui <datio in
solutum” (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità
anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto>> (Cass 26927/2017).
Il limite operativo della irrevocabilità sancito dalla norma va, infatti,
individuato nella trasformazione dell'adempimento da atto dovuto in atto volontario;
pertanto, l'ipotesi non si applica quando le modalità
dell'adempimento coinvolgano una scelta volitiva del debitore: <
trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento
11 gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti>> (Cass. N. 10545
2025)
Il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene
"dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore;
<
l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901,
comma 3, c.c.>> (Cass. n. 21358/2020).
2. Con il secondo motivo e con il terzo motivo Parte_1 CP_2
contestano il riconoscimento della partecipatio fraudis in capo alla
[...]
prima.
La prima evidenzia come l'atto dispositivo avrebbe inciso positivamente sulla situazione patrimoniale di con estinzione delle Controparte_2
obbligazioni pregresse nei suoi confronti per mezzo di un atto di modesta entità avente ad oggetto la quota indivisa di un immobile già ad ella assegnato per abitarvi con le figlie non economicamente autosufficienti;
ciò renderebbe il bene privo di valore satisfattivo per il creditore.
Circa l'elemento della partecipatio fraudis riscontrato in capo a sé, espone che: in merito alla propria ritenuta “non estraneità” nei confronti di CP_2
la separazione risale al 2014 ed i rapporti tra loro, regolati dagli
[...]
accordi predetti, riguardano unicamente le figlie;
l'inadempimento agli
12 accordi sarebbe imputabile alla crisi e al deterioramento dei rapporti familiari e da ciò non potrebbe dedursi la conoscenza da parte sua di una “situazione di difficoltà” economica facente capo all'ex marito;
non conosce né avrebbe potuto conoscere la situazione debitoria di sorta dopo la Controparte_2
separazione e lo scioglimento della comunione materiale e spirituale;
anche il mancato pagamento delle spese condominiali andrebbe ricondotto al deterioramento dei rapporti familiari nel 2015, prima della sottoscrizione della garanzia, quando non era ancora gravato da alcuna Controparte_2
esposizione debitoria;
il predetto inadempimento confermerebbe l'allontanamento di dal nucleo familiare e dall'abitazione a lei CP_2
assegnata; il trasferimento dell'immobile in esito ad accordi di separazione costituirebbe strumento di definizione dei rapporti pregressi tra coniugi che,
per il valore ad essi riconosciuto, sono sottratti all'imposizione fiscale.
Il Tribunale non avrebbe considerato che l'immobile in questione è una villetta a schiera non divisibile, situata nel quartiere di San Polo a Brescia,
realizzata in edilizia convenzionata nel 1997, acquistata nel 1998 e che oggi necessiterebbe di interventi manutentivi;
evidenzia che Controparte_2
all'atto della sottoscrizione dell'accordo, è divenuto proprietario per successione ereditaria del 50% di un negozio con rendita di € 666,09 e di un appartamento con rendita di € 564,23, oltre che di altri terreni, tutti siti nel comune di San Paolo.
2.1 deduce come controparte non abbia dimostrato la Controparte_2
sussistenza della partecipatio fraudis in capo all'ex moglie e contesta quanto
13 affermato dal Tribunale, che avrebbe confuso la scientia decotionis con la
partecipatio fraudis.
3. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la ritenuta esistenza CP_2
dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, esponendo che né il Tribunale
né la controparte hanno indicato in che modo l'atto dispositivo abbia danneggiato gli interessi dei creditori, precisando che, comunque, tale atto sarebbe privo di pericolosità, considerato che le quote indivise degli immobili non sarebbero appetibili nel mercato immobiliare, tanto più se occupate dall'ex coniuge assegnatario.
4. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i predetti motivi di gravame,
che reputa infondati.
4.1. Il credito di cui si discute deriva dal saldo debitore del rapporto di c/c della società Just Trading s.r.l., dichiarata poi fallita, garantito da CP_2
ediante fideiussione omnibus, e la deduzione che i rapporti debitori
[...]
facessero riferimento a tale credito è stata rappresentata sin dall'atto di citazione.
In particolare, la banca ha versato in atti il contratto di c/c, la garanzia prestata da il 2 febbraio 2016 con importo massimo di € 500.000,00 Controparte_2
e la serie di estratti conto completa relativa al c/c attestante l'importante esposizione debitoria della società garantita (a titolo esemplificativo, al 31
dicembre 2019 il saldo negativo del c/c era pari ad € 298.941,38, al 31 marzo
2020 il debito era pari ad € 183.559,30, mentre al 30 settembre 2020 (ultimo estratto conto) il debito era aumentato ad € 378.379,82).
14 In tal modo la banca ha debitamente comprovato l'esistenza di un credito anteriore (e sul punto non vi è censura) rispetto all'atto revocando nei confronti della Just Trading s.r.l. e del suo fideiussore, documentando l'intero andamento del rapporto con la società debitrice, (il primo scalare risale al giugno 2015 ed il contratto di c/c è stato stipulato in data 21 aprile 2015,
mentre l'ultimo estratto è datato ottobre 2020) sino al fallimento (dichiarato nel settembre 2020) e ha evidenziato l'esistenza del saldo passivo del conto corrente “sulla base dei dedotti rapporti” e quindi tale saldo ad essi ha causalmente ricondotto.
4.2. Con riferimento all'elemento dell'eventus damni, in data 26 giugno 2020
ha operato il trasferimento della quota immobiliare all'ex Controparte_2
coniuge, così rendendo più incerto il soddisfacimento del credito della banca,
senza peraltro provare la titolarità di altri beni il cui valore potesse costituire adeguata garanzia per la creditrice.
La Corte osserva che <
ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore,
ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da
15 soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>> (Cass. N. 16221/2019).
Va rilevato che <
tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità>> (Cass. N. 10298/2025).
È evidente l'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto dispositivo ha avuto sulla consistenza, qualitativa e quantitativa, della garanzia patrimoniale in danno della attesa la coeva esposizione debitoria del soggetto CP_5
garantito, in presenza del rilascio da parte del garante di una fideiussione atta a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società
garantita, fallita solo tre mesi dopo.
Come rilevato dal Tribunale non è stato allegato in modo tempestivo alcunché circa la sufficienza del patrimonio residuo in capo ad CP_2
al fine di costituire un'adeguata garanzia patrimoniale per la
[...]
creditrice e anche in appello non sono forniti elementi circa il valore delle quote dei beni cui si fa riferimento.
A fronte dell'anteriorità del credito relativo al c/c rispetto all'atto di cessione revocando, avuto riguardo al carattere discrezionale, e non dovuto, dell'atto dispositivo, risulta sufficiente dimostrazione della consapevolezza in capo al
16 disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni dei propri creditori (cd.
scientia damni) con il proprio atto dispositivo.
per effetto della fideiussione prestata il 2 febbraio 2016, Controparte_2
era garante della società e, come rilevato dal Tribunale, dagli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto emerge un importante indebitamento già
in essere al momento dell'atto dispositivo;
appare emblematica la circostanza dell'intervenuto fallimento della società correntista, di cui era amministratore unico, solo tre mesi dopo l'atto Controparte_2
dispositivo del 26 giugno 2020. Sulla base di tali elementi già evidenziati nella sentenza impugnata, può fondatamente ritenersi che Controparte_2
fosse pienamente consapevole delle conseguenze pregiudizievoli connesse all'atto di cessione della quota immobiliare trasferita all'ex coniuge.
Quanto al tema della partecipatio fraudis relativamente al terzo, riscontrato,
la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito richiede la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia
damni") da parte del disponente e richiede, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, che deve consistere <
generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni del creditore, attraverso la diminuzione della sostanza patrimoniale del debitore e, con essa, della garanzia spettante alle ragioni del creditore per cui non è necessaria la collusione (animus nocendi)
fra debitore e terzo (v. sent. 545/85)>> (cfr. Cass. 18.1.2007 n. 1068; tra le tante Cass. 12.5.2022 n. 15257). La <participatio fraudis" del
17 terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può
essere ricavata anche da presunzioni semplici>>; infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato assumono rilievo sia la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente ed il terzo (cfr. tra le tante Cass 1286/2019), sia i rapporti di convivenza tra la disponente ed il legale rappresentante della società acquirente, essendo inverosimile che in simili casi il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. tra le tante: Cass. n. 5359 del 2009, Cass. n. 1286 del
2013; Cass.
9.6.2020 n. 10928).
Nella specie, tale consapevolezza può ricavarsi da una serie di circostanze.
La prima riguarda la sproporzione tra il valore della quota immobiliare ceduta a e il suo credito estinto mediante tale “cessione”. Infatti, Parte_1
nonostante si tratti di un immobile realizzato in edilizia convenzionata, la quota del 50% ha certamente un valore superiore e, in ogni caso,
sproporzionato rispetto al credito vantato, pari a circa € 8.272,12, la cui entità
è stata oggetto di precisazione da parte della stessa in corso Parte_1
di causa senza smentita da parte di Controparte_2
L'immobile (doc. 18 versato in atti dalla stessa appellante è Parte_1
stato acquistato dai coniugi nel 1997 per Lit. 256.180.309, e non sono stati forniti elementi per ritenere il valore della quota di un immobile ancora in uso quale casa familiare e pur tenendo conto dell'assegnazione a Pt_1
in quanto convivente con figlie maggiorenni ma economicamente
[...]
18 non autosufficienti, si sia ridotto a tal punto da essere pari o addirittura inferiore alla somma di cui deduce di essere stata creditrice. Parte_2
Basti solo evidenziare che nello stesso atto di cessione il valore della quota
“ai meri fini repertoriali…calcolato ai sensi del D.P.R. 131/1986)” è indicato in € 34.582,50.
Inoltre, ella ha accettato in funzione solutoria del proprio credito la quota immobiliare in luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che,
evidentemente, l'ex coniuge non era stato e non era in grado nel tempo di soddisfare, essendo una indimostrata e mera petizione di principio quella per cui l'inadempimento trovi ragione nella crisi dei rapporti coniugali.
Altro aspetto che avvalora la tesi della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo si ricava dalla circostanza temporale in cui l'atto dispositivo revocando si inscrive: i coniugi hanno stipulato nel dicembre 2014 l'accordo di separazione nel quale ha assunto gli obblighi nei Controparte_2
confronti del coniuge rimasti negli anni inadempiuti, in base alle stesse allegazione della appellante;
solo nel giugno 2020, tre mesi prima del fallimento della società garantita da e senza che risulti che Controparte_2
abbia agito a tutela del proprio credito, le parti addivengono Parte_1
all'accordo di cessazione degli effetti civili concordando la cessione della quota.
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza per cui in base alle Parte_1
sue stesse deduzioni era senz'altro a conoscenza del debito contratto dal coniuge nei confronti dell'amministratore condominiale e che ella stessa
19 aveva dovuto soddisfare;
anche tale circostanza contribuisce in effetti a dimostrare la conoscenza in capo a questa della situazione di difficoltà
economica in cui versava e, quindi, circa il carattere Controparte_2
pregiudizievole dell'atto compiuto.
Anche sul punto, quindi, la sentenza impugnata non merita censure.
5. Infine, con riferimento alla reiterata richiesta di ammissione delle istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183
co. 6 n. 2 c.p.c. da parte di viene omessa qualsiasi CP_6
illustrazione circa la decisività dei capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del Tribunale di superfluità degli stessi ai fini della decisione.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Quanto alle spese del giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza;
esse si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(scaglione di riferimento da € 260.001,00 a € 520.000,00 in base al valore del credito), ad eccezione della “fase istruttoria/trattazione” liquidata nel valore minimo tenuto conto dell'attività difensiva espletata in tale fase.
Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111
cod.proc.civ. “richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, difese
deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente, da intendersi qui
20 integralmente richiamate e trascritte, ma senza esclusione di quest'ultima
dal giudizio essendo la stessa destinataria delle doglianze del rapporto
contrattuale intercorrente tra le parti nella causa di opposizione e
d'appello”.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono,
quindi, essere poste a carico dell'appellato, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, giustificandosi,
pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado. In particolare, occorre tener conto del fatto che il cessionario del credito è successore particolare del diritto controverso nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909
cod. civ.
Pertanto, in base al principio di causalità che regola le spese processuali non può farsi carico all'appellante della duplicazione delle spese conseguenti all'intervento e, piuttosto, occorre tenere conto che la Controparte_1
non è più comparsa dopo la udienza del 15 marzo 2023 e che nel prosieguo l'attività processuale, anche per quanto riguarda la precisazione delle conclusioni, è stata svolta dalla intervenuta (e per essa Controparte_3
la mandataria . Controparte_4
Pertanto, ciascuno degli appellanti va condannato al pagamento delle spese del grado in relazione alla “fase di studio” ed alla “fase introduttiva” in favore
21 dell'appellata costituita in entrambi i giudizi poi riuniti. Controparte_1
Gli appellanti in solido vanno condannati al pagamento in favore della intervenuta del compenso relativo alla “fase istruttoria/di trattazione” e alla
“fase decisionale”.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ciascuno degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti da e avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2342/2022 pubblicata in data 29
settembre 2022;
2. condanna ciascuno degli appellanti al pagamento in favore di CP_1
delle spese del grado, che liquida a titolo di compenso in € 4.389,00
[...]
per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3.condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della intervenuta del compenso di € 2.940,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed €
7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
22 ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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