Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 3096/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 - MONGUZZO con l'Avv. CLAUDIA RONCORONI e l'Avv. MATTINO LUCIANO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 - ERBA con l'Avv. CLAUDIA RONCORONI e l'Avv. MATTINO LUCIANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ERBA, in data 18/06/2016,
(anno 2016, atto n. 8, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 4.10.2021 omologato con decreto dell'11.10.2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Como
con i seguenti figli MINORI:
- nato il [...] Parte_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la residenza materna;
Pt_3 entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni inerenti all'educazione, istruzione, salute, cura ed assistenza, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dai genitori;
2) disciplinare i diritti di visita con le seguenti modalità:
- durante la settimana il padre potrà tenere con sé 2 o 3 pomeriggi, a seconda degli impegni lavorativi Pt_3 di entrambe le parti e delle esigenze del minore, dall'uscita della scuola primaria alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà dalla mamma;
le parti concordano che qualora ceni con il padre, lo stesso lo riporterà Pt_3 presso la residenza materna per le ore 20.00;
- nel fine settimana, in via alternata con la madre, dal venerdì al termine della scuola sino alla domenica alle ore 19.00 ed in ogni caso prima di cena, quando il padre riaccompagnerà presso la residenza materna;
Pt_3
i genitori concorderanno tra loro eventuali ulteriori pernottamenti di presso il padre in base alle Pt_3 esigenze del minore e agli impegni lavorativi dei genitori;
- le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi, dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1 che Pt_3 trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
in ogni caso, il 24.12 ed il 25.12 verranno alternati tra i genitori di modo che il bambino possa trascorrere la Vigilia con un genitore e Natale con l'altro;
- i giorni di Pasqua e Pasquetta verranno divisi ad anni alterni tra i genitori in modo tale che se starà Pt_3 con il sig. il giorno di Pasqua, trascorrerà il Lunedì dell'Angelo con la madre;
Parte_2
- durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive con il sig.
I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il 30.4 di ciascun anno;
Parte_2
- le restanti festività verranno suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
3) il sig. contribuirà al mantenimento di mediante il versamento della somma mensile di Euro Parte_2 Pt_3
350,00.=, per 12 mensilità annue mediante bonifico entro il giorno 3 di ogni mese;
4) entrambi i genitori concorreranno in eguale misura alle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'adito Tribunale e precisamente:
spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo consenso: visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista erogati dal SSN;
tickets sanitari;
occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal SSN;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo consenso: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione per l'attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuolabus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico in caso di impossibilità da parte di genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout..); baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata e/o email con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le fatture e/o ricevute fiscali dovranno essere intestate direttamente al minore in modo tale da consentire ad entrambi i coniugi di usufruire in egual misura delle detrazioni fiscali;
ciascun genitore sosterrà i costi delle vacanze che trascorrerà con il figlio;
5) l'assegno unico verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) i coniugi si autorizzano reciprocamente e per il figlio minore a richiedere all'autorità competente il rilascio dei documenti d'espatrio;
7) i coniugi danno atto di aver regolato i loro reciproci rapporti economici e di non aver nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altra.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
in data 18/06/2016, in ERBA Parte_1 Parte_2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ERBA - anno 2016, atto n. 8, parte II, serie
A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERBA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao