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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/03/2024, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4116/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.
[...]
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Silvia CUMINO
Email_2
RAGIONI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2019 la ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente con la qualifica di coordinatore (ex caposala) dell'
[...]
presso il P.O. di Corigliano-Rossano, e di svolgere dal 1.1.2007 funzioni di coordinamento Org_1 delle attività infermieristiche;
rappresentando di percepire l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 CCNL comparto sanitario del II biennio 2000/2001 nella solo componente fissa e lamentando la mancata corresponsione da parte dell'Asp della parte variabile;
affermandone il diritto, Cont attesa l'erogazione da parte dell' del medesimo emolumento preteso ad altro personale di pari qualifica e funzioni, con violazione del principio di pari trattamento, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla indennità di coordinamento – parte variabile – nella misura Cont complessiva di € 9.941,77 per il periodo giugno 2013 novembre 2019 e per la condanna dell' al pagamento delle somme pretese, oltre interessi e con vittoria di spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie. Cont Costituitasi la parte resistente eccepiva la nullità del ricorso per genericità della domanda, per violazione del ne bis in idem e, nel merito, affermava l'assoluta infondatezza delle domande, risultando l'attribuzione della parte variabile dell'indennità di coordinamento assoggettata ad una Cont valutazione discrezionale dell' correlata alla complessità dei compiti di coordinamento e soggetta a contrattazione decentrata, secondo quanto chiaramente stabilito dalla disciplina convenzionale invocata, per domandare il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
In via preliminare ed assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito sollevate dalle parti occorre concludere per l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente che, di conseguenza, andranno integralmente rigettate.
In concreto, in questo giudizio, deve ritenersi incontestata la qualifica della parte ricorrente di
Caposala, cat. Ds, e, soprattutto, è pacifico tra le parti lo svolgimento dal 1.1.2007 dei compiti di coordinamento delle attività infermieristiche presso il P.O. di Corigliano-Rossano. Cont Altrettanto incontestata è la erogazione da parte dell' dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 nella sua componente fissa.
Tanto è stato documentato dalla stessa parte ricorrente tramite la produzione di alcune buste- paga.
Ciò che risulta controverso in questo in giudizio è se alla parte ricorrente, svolgente funzioni di Caposala con incarico di coordinamento, spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 4 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001.
Questa l'art. 10 rubricato “Coordinamento” CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 – 2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame:
<<
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari
– caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico
Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. 4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. Ė rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi
4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art.
9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.>>.
Alla luce della inequivoca portata della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10 CCNL appena cit., insuscettibile di diversa interpretazione, a differenza della componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa, costituente, appunto, solo la parte fissa, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, la componente variabile è del tutto eventuale e correlata ad una scelta, tutta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare in alcun modo possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, disciplina una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende … possono e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori.
La valutazione da parte dell'azienda sanitaria della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore Cont decisivo nella scelta da parte dell' di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa.
Pertanto, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini. Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' della complessità Controparte_1 dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, assolutamente inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto.
Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi nel caso in esame, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento1.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza.
Tenuto conto della novità delle questioni trattate e di precedenti difformi deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile il proposto ricorso;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese processuali.
Castrovillari, 22.3.2024
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania
Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tenga conto anche di Cass. 05/02/2020, n. 2718 così massimata: ”In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all' art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 , che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall' art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 , conv. con modif. in l. n. 359 del 1992 , con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.”.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.
[...]
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Silvia CUMINO
Email_2
RAGIONI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2019 la ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente con la qualifica di coordinatore (ex caposala) dell'
[...]
presso il P.O. di Corigliano-Rossano, e di svolgere dal 1.1.2007 funzioni di coordinamento Org_1 delle attività infermieristiche;
rappresentando di percepire l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 CCNL comparto sanitario del II biennio 2000/2001 nella solo componente fissa e lamentando la mancata corresponsione da parte dell'Asp della parte variabile;
affermandone il diritto, Cont attesa l'erogazione da parte dell' del medesimo emolumento preteso ad altro personale di pari qualifica e funzioni, con violazione del principio di pari trattamento, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto alla indennità di coordinamento – parte variabile – nella misura Cont complessiva di € 9.941,77 per il periodo giugno 2013 novembre 2019 e per la condanna dell' al pagamento delle somme pretese, oltre interessi e con vittoria di spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie. Cont Costituitasi la parte resistente eccepiva la nullità del ricorso per genericità della domanda, per violazione del ne bis in idem e, nel merito, affermava l'assoluta infondatezza delle domande, risultando l'attribuzione della parte variabile dell'indennità di coordinamento assoggettata ad una Cont valutazione discrezionale dell' correlata alla complessità dei compiti di coordinamento e soggetta a contrattazione decentrata, secondo quanto chiaramente stabilito dalla disciplina convenzionale invocata, per domandare il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
In via preliminare ed assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito sollevate dalle parti occorre concludere per l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente che, di conseguenza, andranno integralmente rigettate.
In concreto, in questo giudizio, deve ritenersi incontestata la qualifica della parte ricorrente di
Caposala, cat. Ds, e, soprattutto, è pacifico tra le parti lo svolgimento dal 1.1.2007 dei compiti di coordinamento delle attività infermieristiche presso il P.O. di Corigliano-Rossano. Cont Altrettanto incontestata è la erogazione da parte dell' dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 nella sua componente fissa.
Tanto è stato documentato dalla stessa parte ricorrente tramite la produzione di alcune buste- paga.
Ciò che risulta controverso in questo in giudizio è se alla parte ricorrente, svolgente funzioni di Caposala con incarico di coordinamento, spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 4 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001.
Questa l'art. 10 rubricato “Coordinamento” CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 – 2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame:
<<
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari
– caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico
Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. 4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. Ė rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi
4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art.
9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.>>.
Alla luce della inequivoca portata della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10 CCNL appena cit., insuscettibile di diversa interpretazione, a differenza della componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa, costituente, appunto, solo la parte fissa, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, la componente variabile è del tutto eventuale e correlata ad una scelta, tutta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare in alcun modo possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, disciplina una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende … possono e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori.
La valutazione da parte dell'azienda sanitaria della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore Cont decisivo nella scelta da parte dell' di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa.
Pertanto, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini. Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' della complessità Controparte_1 dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, assolutamente inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto.
Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi nel caso in esame, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento1.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza.
Tenuto conto della novità delle questioni trattate e di precedenti difformi deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile il proposto ricorso;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese processuali.
Castrovillari, 22.3.2024
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania
Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tenga conto anche di Cass. 05/02/2020, n. 2718 così massimata: ”In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all' art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 , che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall' art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 , conv. con modif. in l. n. 359 del 1992 , con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.”.