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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/02/2024, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
RG n. 894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott.ssa Maria Proia Presidente estensore;
- Dott. Stanislao Giudice;
- Dott.ssa Francesca Greco Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 894 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.01.2023, e vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Laura Paolelli ed elettivamente domiciliata in Tagliacozzo presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTE
E
), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Roberto Di Salvatore ed elettivamente domiciliato in Avezzano presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in Sante Marie (AQ), alla Via Perito, 6, di proprietà della sig.ra
resterà assegnata alla stessa, quale casa familiare, ove vi vivrà unitamente al Parte_1
figlio minore Per_1
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre, nell'attuale dimora della famiglia sita in Sante Marie (AQ), alla Via
Perito, 6;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio minore:
• a weekend alternati dal sabato pomeriggio, prelevandolo da scuola, sino alla domenica sera, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
• due pomeriggi infrasettimanali, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 21:00;
• una settimana durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
• cinque giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno con la madre il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre alla riapertura delle scuole;
• metà delle vacanze pasquali.
5) Il sig. verserà nelle mani della moglie a titolo di assegno di mantenimento per Controparte_1 il figlio la somma di € 250,00, entro il 15 (quindici) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT;
6) Entrambi i coniugi dovranno contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche e straordinarie del proprio figlio minore (queste ultime previo consenso), rimborsando su semplice richiesta il coniuge anticipatario delle predette spese;
per spese straordinarie si rimanda ad ogni effetto di legge al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e viene individuato come allegato A delle condizioni di separazione;
7) I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento in quanto già prima di oggi si sono accordati in merito alla sistemazione delle rispettive situazioni economiche passate, presenti e future;
8) I coniugi si concedono reciprocamente, fin da ora, nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio; 9) I coniugi si impegnano, sin da ora, a comunicarsi reciprocamente, eventuale cambio di residenza
e/o domicilio.
10) I coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli a carico (D.lgs.230/2021), sia ripartito nella misura del 50% tra i genitori, condizione che rimarrà tale sino ad eventuale modifica da parte dei coniugi o di uno di essi”
Controparte_2
come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in cancelleria il 27.7.2023 e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 3.12.2011 a Cappadocia (AQ) alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 30.11.2023, le parti concludevano congiuntamente perché fosse pronunziata la sentenza richiesta alle condizioni di cui al ricorso ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa concessione di un termine per il deposito del piano genitoriale sottoscritto dalle parti.
Va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno fra le parti dell'affectio coniugalis e la conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene, altresì, il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo in quanto corrispondenti all'interesse delle parti e della prole e non contrarie all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data
3.12.2011 alle condizioni di cui al ricorso che qui devono ritenersi integralmente riportate e trascritte;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Cappadocia (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge sull' atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune all'anno 2011, num. 2, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
3) compensa integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7.2.2024
Il Presidente est.
(Dott. Maria Proia)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott.ssa Maria Proia Presidente estensore;
- Dott. Stanislao Giudice;
- Dott.ssa Francesca Greco Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 894 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.01.2023, e vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Laura Paolelli ed elettivamente domiciliata in Tagliacozzo presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTE
E
), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Roberto Di Salvatore ed elettivamente domiciliato in Avezzano presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale sita in Sante Marie (AQ), alla Via Perito, 6, di proprietà della sig.ra
resterà assegnata alla stessa, quale casa familiare, ove vi vivrà unitamente al Parte_1
figlio minore Per_1
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre, nell'attuale dimora della famiglia sita in Sante Marie (AQ), alla Via
Perito, 6;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio minore:
• a weekend alternati dal sabato pomeriggio, prelevandolo da scuola, sino alla domenica sera, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
• due pomeriggi infrasettimanali, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 21:00;
• una settimana durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
• cinque giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno con la madre il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre alla riapertura delle scuole;
• metà delle vacanze pasquali.
5) Il sig. verserà nelle mani della moglie a titolo di assegno di mantenimento per Controparte_1 il figlio la somma di € 250,00, entro il 15 (quindici) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT;
6) Entrambi i coniugi dovranno contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche e straordinarie del proprio figlio minore (queste ultime previo consenso), rimborsando su semplice richiesta il coniuge anticipatario delle predette spese;
per spese straordinarie si rimanda ad ogni effetto di legge al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e viene individuato come allegato A delle condizioni di separazione;
7) I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio mantenimento in quanto già prima di oggi si sono accordati in merito alla sistemazione delle rispettive situazioni economiche passate, presenti e future;
8) I coniugi si concedono reciprocamente, fin da ora, nulla osta per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento valido per l'espatrio; 9) I coniugi si impegnano, sin da ora, a comunicarsi reciprocamente, eventuale cambio di residenza
e/o domicilio.
10) I coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli a carico (D.lgs.230/2021), sia ripartito nella misura del 50% tra i genitori, condizione che rimarrà tale sino ad eventuale modifica da parte dei coniugi o di uno di essi”
Controparte_2
come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in cancelleria il 27.7.2023 e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 3.12.2011 a Cappadocia (AQ) alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 30.11.2023, le parti concludevano congiuntamente perché fosse pronunziata la sentenza richiesta alle condizioni di cui al ricorso ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa concessione di un termine per il deposito del piano genitoriale sottoscritto dalle parti.
Va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno fra le parti dell'affectio coniugalis e la conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene, altresì, il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo in quanto corrispondenti all'interesse delle parti e della prole e non contrarie all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data
3.12.2011 alle condizioni di cui al ricorso che qui devono ritenersi integralmente riportate e trascritte;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Cappadocia (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge sull' atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune all'anno 2011, num. 2, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
3) compensa integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7.2.2024
Il Presidente est.
(Dott. Maria Proia)