Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2024 REG.RIC.
N. 00578/2024 REG.RIC.
N. 00719/2024 REG.RIC.
N. 00722/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2024, proposto da
EP CI, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2024, proposto da
CO AR, DR CA, CO OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2024, proposto da
EL NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2024, proposto da
LA CO e NZ IE, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
- quanto al ricorso n. 475 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - giudice del lavoro - n. 83 del 23/02/2024;
- quanto al ricorso n. 578 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni – giudice del lavoro - n. 118 del 14/03/2024;
- quanto al ricorso n. 719 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni – giudice del lavoro - n. 76 del 22 febbraio 2024;
- quanto al ricorso n. 722 del 2024, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni – giudice del lavoro - n. 126 del 20.03.2024;
tutte relative all’assegnazione della carta docenti.
Visti tutti gli atti delle cause;
Viste le sentenze di questo Tribunale nn. 497, 499, 502 e 503 del 2025;
Viste le istanze del Commissario ad acta , concernenti l’adozione di ulteriori provvedimenti al fine di ottenere il pagamento del compenso;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CE NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I giudizi di ottemperanza di sentenze del giudice del lavoro comportanti la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento del bonus c.d. carta docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, introdotti dai ricorsi in epigrafe, sono stati definiti da questo Tribunale con sentenze di accoglimento nn. 497, 499, 502 e 503/2025, che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine ultimo assegnato al Ministero per ottemperare, hanno anche nominato Commissario ad acta il Prefetto di Terni, con facoltà di delega ad un funzionario, affinché provveda in via sostitutiva.
2. Il funzionario delegato Commissario ad acta , da ultimo, nel comunicare l’avvenuta esecuzione del giudicato, come da dichiarazione delle parti ricorrenti, sottolinea tuttavia che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria ha rappresentato che “ per la liquidazione del predetto compenso, ha necessità di avere il decreto collegiale motivato, emesso dal TAR, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 e del Decreto Ministero Giustizia 30 maggio 2002, dopo l'avvenuto espletamento dell'incarico commissariale con il deposito della relazione e della richiesta di liquidazione del compenso ”. Ha pertanto chiesto “ di voler trasmettere il citato decreto ”, al fine di ottenere il pagamento.
3. Nessuna controdeduzione è stata formulata dall’Amministrazione resistente in giudizio.
4. Le suddette istanze del Commissario ad acta - riconducibili alla previsione di cui all’art. 114, comma 7, cod. proc. amm., secondo cui “ il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario ” - possono essere esaminate congiuntamente, ai fini un’unica decisione, vertendo sulla medesima questione. Può pertanto disporsi, per la presente fase incidentale del processo di esecuzione, la riunione dei giudizi.
5. Il Collegio ritiene che, in caso di attivazione del Commissario ad acta , il pagamento del compenso a lui spettante (già quantificato dalla sentenza di accoglimento del ricorso) sia subordinato alla verifica della corretta ed integrale esecuzione di quanto stabilito in sentenza. Ciò può di regola avvenire mediante la presentazione all’Amministrazione onerata di una documentata relazione sull’attività svolta, corredata della dichiarazione della parte vittoriosa riguardo al pieno soddisfacimento delle pretese riconosciute dalla sentenza.
Del resto, per chiarire tale aspetto, nelle più recenti sentenze in materia, questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “ per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro …, a carico del Ministero inottemperante, il quale, dopo aver verificato, sulla base della documentata relazione presentata dal Commissario ad acta, l’avvenuto espletamento del mandato, provvederà al pagamento senza che vi sia bisogno di ulteriori provvedimenti di questo Tribunale ”.
Pertanto, qualora tali adempimenti siano stati espletati – come sembra sia avvenuto nei casi in esame - non è necessario alcun ulteriore provvedimento di questo Tribunale.
Viceversa, qualora vi fossero contestazioni circa l’avvenuta ottemperanza, anche riguardo alle modalità dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del Commissario ad acta , le parti potrebbero proporre reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., suscitando ulteriori provvedimenti del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), pronunciando sulle istanze del Commissario ad acta nei giudizi sui ricorsi indicati in epigrafe, previa riunione degli stessi, fornisce i chiarimenti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE NG |
IL SEGRETARIO