Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PIMPINELLA RITA, la quale lo
[...]
rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. DEL BENE SALVATORE il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13/11/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo ai figli minori: (nata l'[...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]) alle seguenti condizioni:
1. Affidamento in maniera condivisa dei minori ad entrambi i genitori che continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Santa Maria C.V. alla Via Vittoria
Emanuele II n. 107 ove pertanto avranno il collocamento e la residenza;
2. L'esercizio del diritto di visita del padre avverrà secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sé i figli minori durante la settimana dalle ore 17:00 del martedì, quando andrà a prenderli presso l'abitazione della madre, sino alle ore 20:30 del mercoledì quando li riporterà a casa della madre, facendoli quindi pernottare presso di lui. Il padre nell'occasione provvederà ad accompagnare e quindi a riprendere i minori a scuola, provvedendo altresì a che i minori stessi compiano tutte le eventuali attività ludiche, sportive
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3. I minori staranno il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre ed il successivo
31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre e così ad anni alterni;
staranno, inoltre, il giorno dell'Epifania con il padre e il giorno di Pasqua con la madre e così ad anni alterni;
il compleanno e l'onomastico dei bambini verranno festeggiati ad anni alterni con ciascuno dei genitori con l'auspicio di poter festeggiare le dette ricorrenze insieme. Per l'onomastico e il compleanno dei genitori nonché per la festa del papà e quella della mamma, i minori staranno rispettivamente con l'uno o con l'altro genitore festeggiante. I minori inoltre staranno con il padre a fine settimana alternati ovvero sabato e domenica dalle ore 11.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica.
4. Per le vacanze estive, il padre terrà con sé per il primo anno i minori per i primi 7 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di agosto alternandoli con i 7 giorni della terza settimana di agosto mentre la mamma li terrà per i 7 giorni consecutivi della seconda e quarta settimana del mese di agosto con pernotto e così ad anni alterni. Il padre dovrà comunicare alla madre il luogo ove eventualmente porterà in vacanza i figli e così la madre.
5. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro Parte_1 Parte_2 il 30 di ogni mese la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione ISTAT. La somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento dei figli sarà corrisposta dal padre secondo le seguenti modalità: € 200,00, quale quota parte dell'assegno unico ed universale per i figli di spettanza del padre, sarà incassato direttamente dalla madre la quale percepirà il 100% del detto assegno unico universale. A tal uopo il IG. Parte_1
, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di prestare l'assenso affinché
[...] la IG.ra percepisca, come già avviene, per l'intero ovvero nella misura Parte_2 del 100% l'importo previsto per legge a titolo di Assegno Unico ed Universale per i figli minori e/o a versare alla stessa quanto da lui incassato a tale titolo qualora non sia possibile la percezione per intero dell'assegno da parte della ricorrente. La residua somma di € 200,00 sarà invece corrisposta ogni mese dal IG. alla IG.ra Parte_1 Parte_2
a mezzo bonifico sul conto corrente di quest'ultima e/o ricarica su postapay alla
[...]
medesima intestata avente IBAN [...]. Il contributo al mantenimento per i figli viene previsto nella misura di € 400,00 mensili e corrisposto secondo le modalità sopra indicate in considerazione della situazione economica di precarietà del padre atteso che lo stesso non dispone di una stabile e regolare occupazione lavorativa. Resta inteso che nel caso in cui la misura di sostegno dell'assegno unico e universale dovesse essere abrogata o comunque dovesse cessare per qualsiasi ragione, il padre sarà tenuto a versare
2 alla madre l'intero importo di € 400,00 in moneta, nei modi sopra precisati.
6. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e si applicheranno i criteri di cui alle linee guida nazionali del
CNF del 29.11.2017 che vengono allegate al presente ricorso del quale, in ragione della contestuale sottoscrizione delle parti, né costituiscono parte integrante.
7. Il IG. infine presta il consenso a ché si proceda con il cambio di residenza Parte_1 dei minori e che acquisiscano la nuova residenza presso l'abitazione della madre in Santa
Maria Capua Vetere (CE) alla Via Vittorio Emanuele II n. 107. A tal fine lo stesso si obbliga a sottoscrivere la relativa documentazione necessaria al cambio di residenza dei figli.
All'udienza del 27/05/2025 le parti personalmente comparse hanno dichiarato di voler modificare l'accordo raggiunto nei seguenti termini:
- Contributo di mantenimento a carico del padre, in favore dei figli, pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre: le parti precisano che, allo stato, l'Assegno Unico ammonta a complessivi € 400,00;
- Laddove, per qualsiasi ragione, l'Assegno Unico non dovesse essere più percepito, il padre si impegna a versare in favore dei figli la complessiva somma di € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- Collocazione paritaria dei minori a settimane alterne: una settimana presso il padre e una settimana presso la madre;
- Ferme le altre condizioni.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28/05/2025
3 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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