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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19.12.2025 fissata mediante trattazione scritta sono comparsi i procuratori delle parti mediante il deposito di note scritte ove hanno precisato le conclusioni
Il giudice preso atto del deposito delle conclusioni, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza, come da fogli allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Dott.ssa M. Federica Bonazza
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 9981/2017 R.G., promossa da
Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. BALDI DIEGO
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. SORGATO SIMONE
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa
pagina 2 di 4 concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione Con ricorso in riassunzione, il signor , premesso che il presente procedimento era stato Parte_1 dichiarato sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 2552/2016, che il giudizio d'appello si era concluso con la sentenza n. 3793/2019 di rigetto dell'appello; che a seguito di ricorso per Cassazione, la suddetta sentenza era stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che, a seguito della riassunzione l'appello avverso la sentenza n.
2552/2016 del Tribunale di Padova il ricorso era stato integralmente accolto dalla Corte d'appello di
Venezia, con sentenza n. 1969/2024 notificata in data 11 novembre 2024 e passata in giudicata il 10 gennaio 2025, chiedeva la fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in atti.
A seguito di provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio si costituiva
[...]
deducendo l'illegittimità del recesso operato dall'attore e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
La causa istruita attraverso produzione documentale giunge alla decisione all'udienza odierna fissata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
L'opposizione proposta dal signor merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 espresse.
La sentenza n. 1969/2024 emessa dalla Corte d'appello di Venezia, del 8 novembre 2024, ha annullato e riformato la sentenza n. 1566/2016 di questo Tribunale, con conseguente accoglimento all' opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle rette di ricovero. La sentenza ha accertato la natura unitaria e inscindibile delle prestazioni assistenziali e sanitarie erogate a favore della sig.ra , Pt_2 in conseguenza di un piano terapeutico personalizzato “necessitato”, trattandosi di persona, malata di
Alzheimer e di altre patologie invalidanti. Le prestazioni socioassistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. sono soggette al regime di gratuità ne consegue la nullità dell'accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale da parte del fruitore del servizio, o da chi per esso, al pagamento della retta, non essendo la prestazione comunque dovuta.
Per l'effetto, il contratto di ricovero in data 3.12.2007 - con il quale l'attore si era impegnato a garantire tutti gli obblighi assunti verso la - è da ritenersi parzialmente nullo. CP_1
Il giudicato relativo alla sentenza n. 1969/2024 che si è formato in ordine alla risoluzione delle questioni, costituenti il presupposto logico e necessario della statuizione stessa, nella fattispecie quella relativa alla non debenza delle rette di ricovero in capo all' attore, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 3467/17, emesso dal Tribunale di Padova in data 26 ottobre 2017. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 3467/17 di questo Tribunale: condanna parte convenuta opposta a rimborsare a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7.617,00, oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Padova, il 19/12/2025 dott. Maria Federica Bonazza
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