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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/10/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 254 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza figurata del 01.10.2025 e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Pizzuti C.F._2
Attori
e
(CF. ); Controparte_1 C.F._3
Convenuta
e
(P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_1 con sede in CUORGNE' (TO) – Via Torino nr. 16/E, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Aiello del foro di Torino
Convenuta nonchè
(PIVA , con sede Legale in Piazza Tre Controparte_3 P.IVA_2
Torri, 3 – 20145 Milano (Italia), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo
Lombardi
Terza chiamata
1 OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI per parti attrici: “ In via principale accertare e dichiarare la sig.ra – Controparte_1
anche nelle persone degli eredi della stessa - e la responsabili ex art. 1223 Controparte_2
c.c. per non aver adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla proposta d'acquisto immobiliare e nello specifico per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita e per l'effetto condannare la sig.ra e la al Controparte_1 Parte_3
pagamento in favore degli odierni attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di € 95.634,00 ovvero ad una diversa somma accertanda nel corso del presente giudizio ovvero in via equitativa;
b) al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dell'importo di € 177.813,00 ovvero ad una diversa somma accertanda nel corso del presente giudizio ovvero in via equitativa In via subordinata, considerato che dalla verifica delle notifiche con riconsegna della cartolina si notava che la successiva notifica ex art. 140
c.p.c. nei confronti della sig.ra , quale erede della sig.ra Controparte_4
non si è mai perfezionata in quanto restituita dall'ufficio postale con indicazione di CP_1
“destinatario sconosciuto”, qualora l'ill.mo Tribunale adito dovesse rilevare d'ufficio la tardività e/o nullità della notifica si chiede la compensazione delle spese di lite in quanto comunque non sussiste soccombenza né reale né virtuale ovvero limitare la condanna alle spese sussunte alla sola trattazione della questione relativa all'estinzione del processo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
per la convenuta “Voglia il Controparte_5
Tribunale di Ivrea, IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare la tardività dell'atto di riassunzione del giudizio da parte degli attori e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del processo;
- In accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
, rigettare tutte le domande da lei formulate;
NEL MERITO Rigettare, in quanto Pt_2
infondate in fatto ed in diritto, le domande attoree. - Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuti e condannare gli eredi della sig.ra
2 e la Compagnia di Compagnia di Assicurazioni Controparte_1 [...]
(ora integrata in , già Controparte_3 Controparte_6 [...]
, in solido o alternativamente tra loro, ciascuno per il proprio titolo, a manlevare CP_7
e tenere indenne la convenuta da ogni e qualsivoglia somma che CP_2
quest'ultima dovesse risultare tenuta a corrispondere agli attori. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge, anche per l'ipotesi in cui venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, non trovando applicazione il principio di cui all'art. 310 ultimo comma c.p.c. quando insorge controversia in ordine all'estinzione del processo e tale processo venga deciso con sentenza
(Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20073);
per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito In via preliminare di rito: dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di riassunzione del giudizio da parte degli attori in quanto depositato tardivamente e, quindi, dichiarare l'estinzione del giudizio. In via preliminare, nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata da nei confronti CP_2
di , previo rigetto delle domande formulate dai signori e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
nei confronti della stessa in quanto infondate e, comunque, non sussistendo CP_2
profili di responsabilità riferibili a quest'ultima in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta da nei confronti della terza chiamata CP_2 [...]
, statuire la condanna della stessa nei limiti di cui Controparte_3 Controparte_3
alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in esame, tenuto conto di franchigia e massimale. Spese e compensi professionali rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.01.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_8 Controparte_2
al fine di sentirli dichiarare responsabili ex art. 1223 c.c. per la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Borgata Chiarabaglia n. 32 -10083 Favria (TO) identificato al
3 NCEU F. 10 P. 98 Sub 4 Cat. A/3, F. 10 P. 99 Sub. 4 Cat C/3, F. 10 P. 99 Sub.
6 Cat C/7 ed al Catasto terreni F. 10 P. 270 (seminativo di 1210 mq), rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Non si costituiva in giudizio la convenuta , alla quale l'atto Controparte_1
di citazione veniva notificato ex art. 143 c.p.c.
Si è, di contro, costituita la società chiedendo in via Controparte_2
preliminare di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della Compagnia di
Assicurazioni al fine di essere garantita e manlevata per Controparte_3
l'ipotesi di sua soccombenza in giudizio e, nel merito, chiedeva respingersi le avverse domande.
A seguito di differimento e chiamata in causa di terzo, si è costituita la Compagnia di Assicurazioni assumendo l'infondatezza della Controparte_3
domanda attorea per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle spiegate dalla parte convenuta.
Con memoria deposita il giorno 02.10.2024 la parte attrice ha documentato l'avvenuto decesso della convenuta contumace avvenuto Controparte_1
in data 22.07.2024, depositando il relativo del certificato di morte.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.11.2024 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con atto di citazione depositato in data 27.02.2025 e Parte_1
hanno riassunto il giudizio. Parte_2
Le parti convenute già costituite e la terza chiamata Controparte_2 [...]
hanno eccepito alla prima udienza fissata l'estinzione del giudizio CP_3
per tardiva riassunzione.
All'udienza del 01.10.2025 svolta in forma ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4 Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio atteso che il processo, a prescindere dalla riassunzione in forma di citazione e non di ricorso, non è stato riassunto nel termine di tre mesi decorrente dalla attività di documentazione dell'evento interruttivo avvenuta con la produzione della memoria del
02.10.2024.
In termini generali giova ricordare come l'art. 300 comma 4 prevede espressamente che “se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 c.p.c.”.
La Suprema Corte ha affermato con riguardo alle ipotesi di interruzione non automatica, in cui l'evento non produce ex se l'effetto interruttivo occorrendo la dichiarazione in udienza o la notifica alle altre parti dal procuratore della parte che ne è colpita;
in tal caso, infatti, l'effetto dell'interruzione del processo si verifica al momento della dichiarazione o della notificazione nei confronti delle altre parti, le quali segnano anche l'exordium del termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., senza che abbia alcuna efficacia,
a tal fine, il diverso e successivo momento in cui è adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (Cass., Sez.
Un., 20/03/2008, n. 7443; Cass. 22/09/2022, n. 27788; Cass. 29/11/2024, n.
30729; da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19444 del 15/07/2025).
In altri termini, la morte della parte contumace non produce automaticamente l'interruzione del processo, occorrendo invece che l'evento sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ovvero “documentato dall'altra parte” e tale interruzione opera di diritto nel senso che si perfeziona nel momento dell'evento ovvero della sua notificazione, dichiarazione o certificazione, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione.
5 Nel caso di specie il processo non è stato riassunto dalla parte attrice nel termine di tre mesi decorrente dall'avvenuta documentazione dell'evento da parte del difensore (02.10.2024), di talché il rapporto processuale sorto fra Parte_1
e la società convenuta e la terza
[...] Parte_2 Controparte_2
chiamata deve intendersi estinto. Controparte_3
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 254/2024 R.G., così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla in punto spese.
Così deciso in Ivrea il 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 254 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza figurata del 01.10.2025 e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Pizzuti C.F._2
Attori
e
(CF. ); Controparte_1 C.F._3
Convenuta
e
(P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_1 con sede in CUORGNE' (TO) – Via Torino nr. 16/E, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Aiello del foro di Torino
Convenuta nonchè
(PIVA , con sede Legale in Piazza Tre Controparte_3 P.IVA_2
Torri, 3 – 20145 Milano (Italia), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo
Lombardi
Terza chiamata
1 OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI per parti attrici: “ In via principale accertare e dichiarare la sig.ra – Controparte_1
anche nelle persone degli eredi della stessa - e la responsabili ex art. 1223 Controparte_2
c.c. per non aver adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla proposta d'acquisto immobiliare e nello specifico per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita e per l'effetto condannare la sig.ra e la al Controparte_1 Parte_3
pagamento in favore degli odierni attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di € 95.634,00 ovvero ad una diversa somma accertanda nel corso del presente giudizio ovvero in via equitativa;
b) al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dell'importo di € 177.813,00 ovvero ad una diversa somma accertanda nel corso del presente giudizio ovvero in via equitativa In via subordinata, considerato che dalla verifica delle notifiche con riconsegna della cartolina si notava che la successiva notifica ex art. 140
c.p.c. nei confronti della sig.ra , quale erede della sig.ra Controparte_4
non si è mai perfezionata in quanto restituita dall'ufficio postale con indicazione di CP_1
“destinatario sconosciuto”, qualora l'ill.mo Tribunale adito dovesse rilevare d'ufficio la tardività e/o nullità della notifica si chiede la compensazione delle spese di lite in quanto comunque non sussiste soccombenza né reale né virtuale ovvero limitare la condanna alle spese sussunte alla sola trattazione della questione relativa all'estinzione del processo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
per la convenuta “Voglia il Controparte_5
Tribunale di Ivrea, IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare la tardività dell'atto di riassunzione del giudizio da parte degli attori e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del processo;
- In accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
, rigettare tutte le domande da lei formulate;
NEL MERITO Rigettare, in quanto Pt_2
infondate in fatto ed in diritto, le domande attoree. - Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuti e condannare gli eredi della sig.ra
2 e la Compagnia di Compagnia di Assicurazioni Controparte_1 [...]
(ora integrata in , già Controparte_3 Controparte_6 [...]
, in solido o alternativamente tra loro, ciascuno per il proprio titolo, a manlevare CP_7
e tenere indenne la convenuta da ogni e qualsivoglia somma che CP_2
quest'ultima dovesse risultare tenuta a corrispondere agli attori. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge, anche per l'ipotesi in cui venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, non trovando applicazione il principio di cui all'art. 310 ultimo comma c.p.c. quando insorge controversia in ordine all'estinzione del processo e tale processo venga deciso con sentenza
(Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20073);
per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito In via preliminare di rito: dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di riassunzione del giudizio da parte degli attori in quanto depositato tardivamente e, quindi, dichiarare l'estinzione del giudizio. In via preliminare, nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata da nei confronti CP_2
di , previo rigetto delle domande formulate dai signori e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
nei confronti della stessa in quanto infondate e, comunque, non sussistendo CP_2
profili di responsabilità riferibili a quest'ultima in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta da nei confronti della terza chiamata CP_2 [...]
, statuire la condanna della stessa nei limiti di cui Controparte_3 Controparte_3
alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in esame, tenuto conto di franchigia e massimale. Spese e compensi professionali rifusi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.01.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_8 Controparte_2
al fine di sentirli dichiarare responsabili ex art. 1223 c.c. per la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Borgata Chiarabaglia n. 32 -10083 Favria (TO) identificato al
3 NCEU F. 10 P. 98 Sub 4 Cat. A/3, F. 10 P. 99 Sub. 4 Cat C/3, F. 10 P. 99 Sub.
6 Cat C/7 ed al Catasto terreni F. 10 P. 270 (seminativo di 1210 mq), rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Non si costituiva in giudizio la convenuta , alla quale l'atto Controparte_1
di citazione veniva notificato ex art. 143 c.p.c.
Si è, di contro, costituita la società chiedendo in via Controparte_2
preliminare di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della Compagnia di
Assicurazioni al fine di essere garantita e manlevata per Controparte_3
l'ipotesi di sua soccombenza in giudizio e, nel merito, chiedeva respingersi le avverse domande.
A seguito di differimento e chiamata in causa di terzo, si è costituita la Compagnia di Assicurazioni assumendo l'infondatezza della Controparte_3
domanda attorea per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle spiegate dalla parte convenuta.
Con memoria deposita il giorno 02.10.2024 la parte attrice ha documentato l'avvenuto decesso della convenuta contumace avvenuto Controparte_1
in data 22.07.2024, depositando il relativo del certificato di morte.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.11.2024 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con atto di citazione depositato in data 27.02.2025 e Parte_1
hanno riassunto il giudizio. Parte_2
Le parti convenute già costituite e la terza chiamata Controparte_2 [...]
hanno eccepito alla prima udienza fissata l'estinzione del giudizio CP_3
per tardiva riassunzione.
All'udienza del 01.10.2025 svolta in forma ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4 Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio atteso che il processo, a prescindere dalla riassunzione in forma di citazione e non di ricorso, non è stato riassunto nel termine di tre mesi decorrente dalla attività di documentazione dell'evento interruttivo avvenuta con la produzione della memoria del
02.10.2024.
In termini generali giova ricordare come l'art. 300 comma 4 prevede espressamente che “se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 c.p.c.”.
La Suprema Corte ha affermato con riguardo alle ipotesi di interruzione non automatica, in cui l'evento non produce ex se l'effetto interruttivo occorrendo la dichiarazione in udienza o la notifica alle altre parti dal procuratore della parte che ne è colpita;
in tal caso, infatti, l'effetto dell'interruzione del processo si verifica al momento della dichiarazione o della notificazione nei confronti delle altre parti, le quali segnano anche l'exordium del termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., senza che abbia alcuna efficacia,
a tal fine, il diverso e successivo momento in cui è adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (Cass., Sez.
Un., 20/03/2008, n. 7443; Cass. 22/09/2022, n. 27788; Cass. 29/11/2024, n.
30729; da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19444 del 15/07/2025).
In altri termini, la morte della parte contumace non produce automaticamente l'interruzione del processo, occorrendo invece che l'evento sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ovvero “documentato dall'altra parte” e tale interruzione opera di diritto nel senso che si perfeziona nel momento dell'evento ovvero della sua notificazione, dichiarazione o certificazione, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione.
5 Nel caso di specie il processo non è stato riassunto dalla parte attrice nel termine di tre mesi decorrente dall'avvenuta documentazione dell'evento da parte del difensore (02.10.2024), di talché il rapporto processuale sorto fra Parte_1
e la società convenuta e la terza
[...] Parte_2 Controparte_2
chiamata deve intendersi estinto. Controparte_3
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 254/2024 R.G., così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla in punto spese.
Così deciso in Ivrea il 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
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