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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 2962/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. CORRAO GIOVANNA per parte ricorrente e l'avv. REINA CHIARA anche in sostituzione dell'avv.
OR IE per l' ; nessuno è presente per l' CP_2 CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:44 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2962 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORRAO GIOVANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente -
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con le CP_2
avv.te OR IE e REINA CHIARA
-resistente- oggetto: esenzione Ticket sanitario conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di essere stato titolare di una percentuale di invalidità del 67% riconosciutale con decorrenza dal 29.06.2023 e che, in data 07.11.2024,
2 presentava domanda di aggravamento all' ed, in data 09.12.2024, CP_1
veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione medica la quale la riconosceva “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L. 118/73 e art. 9 DL 509/88) con una percentuale del 50%” , con conseguente perdita dei benefici non economici quali esenzione parziale del pagamento del ticket, conveniva in giudizio l' e l' per sentire accertare il proprio stato invalidante e, CP_1 CP_2
conseguentemente, sentire dichiarare il proprio diritto all'esenzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_3
chiedendone il rigetto;
resisteva altresì la convenuta , Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' . CP_2
Sul punto va rilevato che, sebbene giurisprudenza di legittimità non troppo risalente (cfr. Cass. n. 13854/2014; n. 6283/2017; n. 21412 Anno
2018) riteneva l' quantomeno litisconsorte , Controparte_4 Parte_2
l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte ritiene unico legittimato passivo all'azione l' sulla scorta del principio secondo il CP_1
quale la specificazione della prestazione in vista della quale si richiede
l'accertamento ex art. 445-bis c.p.c. non vale a determinare l'oggetto del giudizio, che è solo quello di accertare il requisito sanitario che di essa è presupposto e, giacché è stata trasferita all' la responsabilità ultima CP_1
degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – ha individuato l'ente previdenziale
3 come legittimato esclusivo a resistere alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello stato di invalidità psicofisica non riconosciuto in sede amministrativa, indipendentemente da quello che sia o possa essere il contenuto della prestazione in vista della quale tale accertamento è stato giudizialmente chiesto (cfr. Cass. 24953/2021; n. 31147/2022; 7155/2023).
Essendo quindi l'Ente legittimato ad accertare lo stato invalidante della persona soltanto l'Istituto previdenziale (anche se localmente per il tramite dell'azienda sanitaria) ed essendo ininfluente la qualificazione della prestazione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'azienda convenuta.
Ciò premesso, disposto l'accertamento tecnico d'ufficio delle condizioni sanitarie della ricorrente, il CTU incaricato ha escluso la sussistenza della invalidità del 67% o superiore della periziata, attribuendole una percentuale invalidante del 61%.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola immune d a vizi logico giuridici.
Al rigetto del ricorso non consegue la soccombenza delle spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
Il Giudice Onorario
IO IN
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO IN, chiamato il procedimento iscritto al n. 2962/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. CORRAO GIOVANNA per parte ricorrente e l'avv. REINA CHIARA anche in sostituzione dell'avv.
OR IE per l' ; nessuno è presente per l' CP_2 CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:44 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2962 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORRAO GIOVANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente -
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con le CP_2
avv.te OR IE e REINA CHIARA
-resistente- oggetto: esenzione Ticket sanitario conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di essere stato titolare di una percentuale di invalidità del 67% riconosciutale con decorrenza dal 29.06.2023 e che, in data 07.11.2024,
2 presentava domanda di aggravamento all' ed, in data 09.12.2024, CP_1
veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione medica la quale la riconosceva “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L. 118/73 e art. 9 DL 509/88) con una percentuale del 50%” , con conseguente perdita dei benefici non economici quali esenzione parziale del pagamento del ticket, conveniva in giudizio l' e l' per sentire accertare il proprio stato invalidante e, CP_1 CP_2
conseguentemente, sentire dichiarare il proprio diritto all'esenzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_3
chiedendone il rigetto;
resisteva altresì la convenuta , Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Disposta CTU medico legale, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' . CP_2
Sul punto va rilevato che, sebbene giurisprudenza di legittimità non troppo risalente (cfr. Cass. n. 13854/2014; n. 6283/2017; n. 21412 Anno
2018) riteneva l' quantomeno litisconsorte , Controparte_4 Parte_2
l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte ritiene unico legittimato passivo all'azione l' sulla scorta del principio secondo il CP_1
quale la specificazione della prestazione in vista della quale si richiede
l'accertamento ex art. 445-bis c.p.c. non vale a determinare l'oggetto del giudizio, che è solo quello di accertare il requisito sanitario che di essa è presupposto e, giacché è stata trasferita all' la responsabilità ultima CP_1
degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – ha individuato l'ente previdenziale
3 come legittimato esclusivo a resistere alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello stato di invalidità psicofisica non riconosciuto in sede amministrativa, indipendentemente da quello che sia o possa essere il contenuto della prestazione in vista della quale tale accertamento è stato giudizialmente chiesto (cfr. Cass. 24953/2021; n. 31147/2022; 7155/2023).
Essendo quindi l'Ente legittimato ad accertare lo stato invalidante della persona soltanto l'Istituto previdenziale (anche se localmente per il tramite dell'azienda sanitaria) ed essendo ininfluente la qualificazione della prestazione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'azienda convenuta.
Ciò premesso, disposto l'accertamento tecnico d'ufficio delle condizioni sanitarie della ricorrente, il CTU incaricato ha escluso la sussistenza della invalidità del 67% o superiore della periziata, attribuendole una percentuale invalidante del 61%.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola immune d a vizi logico giuridici.
Al rigetto del ricorso non consegue la soccombenza delle spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
Il Giudice Onorario
IO IN
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