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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6576/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 4256/2022
TRA
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. Verrengia, I. De Pt_1 is e L. Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla Via Arena, Località San Benedetto RICORRENTE E
nata a Santa Maria a [...] il [...], rappr. e dif. Controparte_1 dall'Avv. M. Piscitelli, con cui elett. dom. in San Felice a Cancello (CE) alla via Botteghino n. 439, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2023, l'ente previdenziale ha convenuto dinanzi a questo giudice la resistente, esponendo che la predetta aveva presentato ricorso per ATP (proc. n. 4256/2022) per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile e che, a seguito del deposito dell'elaborato peritale - nelle cui conclusioni il nominato CTU riconosceva all'odierna resistente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta - l'istituto ricorrente tempestivamente depositava manifestazione di dissenso per carenza del requisito sanitario. Contestava, pertanto, a mezzo del proprio consulente di parte, le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati non davano diritto alla provvidenza richiesta e concludeva chiedendo di dichiarare che parte resistente non era in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta. Spese vinte. Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si opponeva alla domanda, contestando le osservazioni mosse dal consulente di parte dell' non presente alle operazioni peritali, Pt_1 deducendo la sussistenza dei requisiti socio – mici necessari per il conseguimento della prestazione e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione, accertando la
1 sussistenza del requisito sanitario ai fini della corresponsione dell'assegno di invalidità. Spese vinte, con attribuzione. All'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo da parte del consulente già nominato in fase di ATP, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 13/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, l'ente opponente, a mezzo del proprio consulente di parte, contesta le conclusioni rassegnate dal ctu, ritenendo la percentuale di invalidità riconosciuta frutto di una errata valutazione delle patologie da cui la stessa era affetta e di un'errata applicazione dei codici di riferimento. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nell'elaborato peritale integrativo, il consulente precedentemente nominato in sede di atp, alla luce delle osservazioni di cui all'atto introduttivo, confermava le conclusioni rassegnate. In particolare, dato atto che le osservazioni formulate erano fondate sui soli atti, stante l'assenza a visita di consulenti di parte, così argomentava: “Il dott. Persona_1 per quanto attiene alla patologia cardiovascolare, rileva che la periziata, alla data della visi è assolutamente asintomatica e né vi è riscontro strumentale. A tale considerazione si risponde che il valore 2 tabellare indicato del 41%, rappresenta il valore minimo del valore tabellare della patologia cardiaca (invalidità dal 41% al 50%), trattandosi di una seconda classe, cosi come certificato dalla consulenza cardiologica, effettuata presso l'ospedale di Maddaloni, in cui lo specialista cardiologo diagnostica una ipertensione arteriosa con danno d'organo e con una disfunzione diastolica sintomatica, associata anche ad una condizione asmatica di natura allergica che certamente non giova in una condizione cardiaca di base deficitaria. Non sono da escludere eventuali periodi di miglioramento sintomatologico, nonostante una patologia di base. Per quanto concerne la patologia diabetica, sebbene nella documentazione agli atti non vi è riscontro di consulenze diabetologiche, si è fatto riferimento, non solo alla consulenza cardiologica del 20.02.2022, effettuata presso l'ospedale di Maddaloni, in cui lo specialista cardiologo diagnostica un diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macro, ma anche all'attestazione telematica del medico curante dott.ssa di Santa Maria a Vico, redatta in data 21.03.22, in cui Persona_2 diagnostica un di attutto, si è fatto riferimento alla diagnosi formulata dalla stessa commissione nella seduta del 21.04.22, con diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico, Pt_1 in soggetto obeso. Relativamente alla valutata sindrome ansioso-depressiva (cod. 2204 DM 05.02.1992 percentuale 10%), si specifica che è stata valutata facendo riferimento alla consulenza psichiatrica effettuata presso l'ospedale di Sessa Aurunca in data 16.03.22, in cui lo specialista psichiatra diagnostica un disturbo mnesico, con ansia somatizzata, apatia, insonnia e disturbo depressivo persistente, che certamente non merita di non essere valutata, sebbene in percentuale minima del 10%”. Concludeva, pertanto, confermando il giudizio espresso in fase di ATP, con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 76%, con decorrenza dal 31.03.2022. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di logica nelle Controparte_1 argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusio viene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di ulteriori e specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto di ad essere dichiarata invalida nella misura del Controparte_1
76% a decorrere da giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e va rigettata. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione della decorrenza del requisito sanitario dalla domanda amministrativa, sono poste a carico dell'ente ricorrente e si liquidano, tenuto conto anche della fase di ATP, nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato Pt_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) dichiara invalida nella misura del 76% a decorrere dal Controparte_1
01/04/2 ese successivo alla domanda amministrativa;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che Pt_1 liquida in 00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con Pt_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6576/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 4256/2022
TRA
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. Verrengia, I. De Pt_1 is e L. Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla Via Arena, Località San Benedetto RICORRENTE E
nata a Santa Maria a [...] il [...], rappr. e dif. Controparte_1 dall'Avv. M. Piscitelli, con cui elett. dom. in San Felice a Cancello (CE) alla via Botteghino n. 439, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2023, l'ente previdenziale ha convenuto dinanzi a questo giudice la resistente, esponendo che la predetta aveva presentato ricorso per ATP (proc. n. 4256/2022) per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile e che, a seguito del deposito dell'elaborato peritale - nelle cui conclusioni il nominato CTU riconosceva all'odierna resistente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta - l'istituto ricorrente tempestivamente depositava manifestazione di dissenso per carenza del requisito sanitario. Contestava, pertanto, a mezzo del proprio consulente di parte, le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati non davano diritto alla provvidenza richiesta e concludeva chiedendo di dichiarare che parte resistente non era in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta. Spese vinte. Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si opponeva alla domanda, contestando le osservazioni mosse dal consulente di parte dell' non presente alle operazioni peritali, Pt_1 deducendo la sussistenza dei requisiti socio – mici necessari per il conseguimento della prestazione e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione, accertando la
1 sussistenza del requisito sanitario ai fini della corresponsione dell'assegno di invalidità. Spese vinte, con attribuzione. All'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo da parte del consulente già nominato in fase di ATP, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 13/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, l'ente opponente, a mezzo del proprio consulente di parte, contesta le conclusioni rassegnate dal ctu, ritenendo la percentuale di invalidità riconosciuta frutto di una errata valutazione delle patologie da cui la stessa era affetta e di un'errata applicazione dei codici di riferimento. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nell'elaborato peritale integrativo, il consulente precedentemente nominato in sede di atp, alla luce delle osservazioni di cui all'atto introduttivo, confermava le conclusioni rassegnate. In particolare, dato atto che le osservazioni formulate erano fondate sui soli atti, stante l'assenza a visita di consulenti di parte, così argomentava: “Il dott. Persona_1 per quanto attiene alla patologia cardiovascolare, rileva che la periziata, alla data della visi è assolutamente asintomatica e né vi è riscontro strumentale. A tale considerazione si risponde che il valore 2 tabellare indicato del 41%, rappresenta il valore minimo del valore tabellare della patologia cardiaca (invalidità dal 41% al 50%), trattandosi di una seconda classe, cosi come certificato dalla consulenza cardiologica, effettuata presso l'ospedale di Maddaloni, in cui lo specialista cardiologo diagnostica una ipertensione arteriosa con danno d'organo e con una disfunzione diastolica sintomatica, associata anche ad una condizione asmatica di natura allergica che certamente non giova in una condizione cardiaca di base deficitaria. Non sono da escludere eventuali periodi di miglioramento sintomatologico, nonostante una patologia di base. Per quanto concerne la patologia diabetica, sebbene nella documentazione agli atti non vi è riscontro di consulenze diabetologiche, si è fatto riferimento, non solo alla consulenza cardiologica del 20.02.2022, effettuata presso l'ospedale di Maddaloni, in cui lo specialista cardiologo diagnostica un diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macro, ma anche all'attestazione telematica del medico curante dott.ssa di Santa Maria a Vico, redatta in data 21.03.22, in cui Persona_2 diagnostica un di attutto, si è fatto riferimento alla diagnosi formulata dalla stessa commissione nella seduta del 21.04.22, con diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico, Pt_1 in soggetto obeso. Relativamente alla valutata sindrome ansioso-depressiva (cod. 2204 DM 05.02.1992 percentuale 10%), si specifica che è stata valutata facendo riferimento alla consulenza psichiatrica effettuata presso l'ospedale di Sessa Aurunca in data 16.03.22, in cui lo specialista psichiatra diagnostica un disturbo mnesico, con ansia somatizzata, apatia, insonnia e disturbo depressivo persistente, che certamente non merita di non essere valutata, sebbene in percentuale minima del 10%”. Concludeva, pertanto, confermando il giudizio espresso in fase di ATP, con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 76%, con decorrenza dal 31.03.2022. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di logica nelle Controparte_1 argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusio viene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di ulteriori e specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto di ad essere dichiarata invalida nella misura del Controparte_1
76% a decorrere da giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e va rigettata. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione della decorrenza del requisito sanitario dalla domanda amministrativa, sono poste a carico dell'ente ricorrente e si liquidano, tenuto conto anche della fase di ATP, nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato Pt_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) dichiara invalida nella misura del 76% a decorrere dal Controparte_1
01/04/2 ese successivo alla domanda amministrativa;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che Pt_1 liquida in 00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con Pt_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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