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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 8531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8531 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 5851 2025
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 1.7.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
5851/ 2025
Tra
) Parte_1
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con decreto di omologa il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di accompagnamento. Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione relativa al periodo 01.03.2023 - 10.11.2023 ha chiesto la condanna dell' al pagamento di € 4.393,00 oltre agli accessori di legge. CP_1
L' è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza 20.2.23…risulta dal decreto di omologa del 27.9.24 in atti Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr mod AP 70) , la domanda merita accoglimento I conteggi articolati in ricorso appaiono esatti e conformi ai criteri di legge . L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi CP_1 come per legge Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto del ricorrente all' indennità di accompagnamento con decorrenza 1. 3. 23 . Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali CP_1 ratei maturati dal 01.03.2023 al 10.11.2023 pari a € 4.393,00 oltre interessi come per legge. Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo CP_1 di compensi professionali con distrazione . Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 1.7.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
5851/ 2025
Tra
) Parte_1
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con decreto di omologa il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di accompagnamento. Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione relativa al periodo 01.03.2023 - 10.11.2023 ha chiesto la condanna dell' al pagamento di € 4.393,00 oltre agli accessori di legge. CP_1
L' è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza 20.2.23…risulta dal decreto di omologa del 27.9.24 in atti Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr mod AP 70) , la domanda merita accoglimento I conteggi articolati in ricorso appaiono esatti e conformi ai criteri di legge . L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi CP_1 come per legge Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto del ricorrente all' indennità di accompagnamento con decorrenza 1. 3. 23 . Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali CP_1 ratei maturati dal 01.03.2023 al 10.11.2023 pari a € 4.393,00 oltre interessi come per legge. Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo CP_1 di compensi professionali con distrazione . Il Giudice