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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 197 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RITA Pt_1 P.IVA_1
ASSUNTA MARIA PISANU ( ) C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. SALVATORE CLAUDIO DI FRANCO
( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 2/2024 pubblicata in data 12/01/2024 il Tribunale di
Imperia ha accolto il ricorso depositato in data 3.8.2021 da CP_1
accertandone il diritto a percepire l'adeguamento della pensione ex art. 38,
L. 448/2001 a decorrere dal compimento del sessantaseiesimo anno di età
(1.11.2015), con condanna dell' all'erogazione del suddetto beneficio, Pt_1
oltre al pagamento degli arretrati maggiorati degli interessi legali, con rifusione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 propone appello Pt_1
lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la necessità della previa proposizione di domanda amministrativa.
resiste, eccependo in via preliminare la tardività CP_1
dell'appello.
Con nota per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. l' ha dichiarato di Pt_1
rinunciare all'appello.
Controparte ha depositato nota spese e reiterato le proprie conclusioni.
Secondo giurisprudenza costante e condivisibile, la rinuncia all'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. ex multis, Cass 25311/2022).
Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni processuali ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012) per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 2/3 Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.984,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 197 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RITA Pt_1 P.IVA_1
ASSUNTA MARIA PISANU ( ) C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. SALVATORE CLAUDIO DI FRANCO
( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 2/2024 pubblicata in data 12/01/2024 il Tribunale di
Imperia ha accolto il ricorso depositato in data 3.8.2021 da CP_1
accertandone il diritto a percepire l'adeguamento della pensione ex art. 38,
L. 448/2001 a decorrere dal compimento del sessantaseiesimo anno di età
(1.11.2015), con condanna dell' all'erogazione del suddetto beneficio, Pt_1
oltre al pagamento degli arretrati maggiorati degli interessi legali, con rifusione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 propone appello Pt_1
lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la necessità della previa proposizione di domanda amministrativa.
resiste, eccependo in via preliminare la tardività CP_1
dell'appello.
Con nota per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. l' ha dichiarato di Pt_1
rinunciare all'appello.
Controparte ha depositato nota spese e reiterato le proprie conclusioni.
Secondo giurisprudenza costante e condivisibile, la rinuncia all'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. ex multis, Cass 25311/2022).
Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni processuali ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012) per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 2/3 Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.984,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 3/3