Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. 253 / 2025
N. 1326/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2698/2023, estensore giudice DOTT.SSA ELEONORA PALMISANI, discussa all'udienza del 19.3.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA VIVIAN Pt_1 P.IVA_1
e dell'avv. CATERINA ANGELA SANTANOCETO C.F._1
, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAVARE' 1, C.F._2 presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
e dell'avv. GIULIA BASSO C.F._4
, elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA MARIA C.F._5
ANO, presso i Difensori
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della Sent. Trib. Milano sez. lav. 1891/2024 pubblicata in data 06.06.2024 RG. 2698/2023, non notificata, accertare e dichiarare che , alla data di Controparte_1 presentazione della domanda di pensiona va i requisiti di
1
per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica attualmente posta in pagamento in favore di in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di Controparte_1
MILANO sez. lav.. Spese, diritti ed onorari del doppio grado vinti”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: in via principale, rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare la sentenza r.g.l. 2698/2023 emessa dal Giudice del Lavoro di Milano in data 10 aprile 2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 c.c. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.12.2024, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO – dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di restituzione degli importi percepiti da a titolo di pensione Controparte_1 in ragione del pagamento compiuto d GEDI – aveva, nel resto, respinto il ricorso, presentato dall' onde sentire accertare la CP_2 legittimità del provvedimento di revoca dell zione pensionistica, emesso nei suoi confronti per carenza dei requisiti per il prepensionamento ex L. 416/1981.
Per l'effetto, l' aveva chiesto che la prestazione pensionistica, all'epoca CP_2 in atto, in f di in virtù dei provvedimenti cautelari da CP_1 quest'ultimo ottenuti, fosse dichiarata non dovuta.
Il primo Giudice aveva disatteso la tesi dell' , secondo cui il trasferimento Pt_1 di dall'originaria datrice di lavoro alla consociata CP_1 Controparte_3 [...]
sarebbe stato fittiziamente disposto - senza alcun reale Controparte_4 mutamento di sede e mansioni – al solo fine di integrare i requisiti per l'accesso al prepensionamento riservato ai dipendenti del settore poligrafico, cui era appartenuta solo la seconda di tali società.
Sotto l'aspetto fattuale, era stato rilevato nella sentenza come già CP_1 dipendente di con mansioni di impiegato tecnico, fosse passato CP_5 ad essione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., con CP_3 effetto dal 21.7.2005, e poi a a far data dal 1°.6.2011, con CP_4
2 conservazione dell'anzianità di servizio maturata dal 3.2.1987 ed immediato distacco presso , per il periodo tra il 1°.
6.2011 al 31.12.2012. CP_5
Secondo la sentenza, era stato pacifico che le mansioni e la sede di lavoro del resistente – sita in Milano, in Via Nervesa n. 21 – fossero sempre rimaste invariate.
Nella motivazione era stato, poi, rilevato come, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 13.1.2012, fosse stato riconosciuto lo stato di crisi della società per riorganizzazione aziendale, con l'accesso al Controparte_4 trattamento lariale straordinario (“CIGS”) “finalizzato altresì al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di 78 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento”.
Il primo Giudice aveva altresì osservato che:
- il 17.4.2012, era stato sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui era stato previsto il pagamento, in favore di degli CP_1 importi di € 16.000,00 lordi a titolo di incentivo all'esodo e di € 1.000,00 lordi a titolo di transazione generale e novativa, con contestuale cessazione del rapporto di lavoro e di ogni reciproca obbligazione delle parti a decorrere dal 30 giugno 2012;
- il 26.6.2012, aveva presentato domanda di prepensionamento, CP_1 accolta dall' .2012, con successivi ricalcoli del trattamento nel Pt_1
2014 e nel 2022;
- l'8.9.2022, la Direzione centrale Entrate dell' aveva provveduto alla CP_2 Pers cancellazione della contribuzione figurativa per , costitutiva del diritto alla pensione anticipata;
- il 31.1.2023, aveva comunicato a l'indebito pensionistico di € Pt_1 CP_1
176.483,85, “p minazione pensione e per procedimento penale presso il Tribunale di Roma RGNR n. 10410/2018”;
- con provvedimento cautelare d'urgenza, era stato ordinato l'immediato ripristino della prestazione pensionistica in favore di per ritenuta CP_1 illegittimità della revoca disposta in autotutela dall' ; Pt_1
- la posizione del convenuto in primo grado nel pr mento penale era stata oggetto di provvedimento di archiviazione, emesso dal Gip di Roma in data 20.12.2023.
Richiamata la disciplina normativa della materia, con particolare riguardo agli artt. 37, l.
5.8.1981 n. 416, e 35, L. 416/1981, il TRIBUNALE aveva notato come al momento dell'accoglimento della domanda di CP_1 prepensionamento fosse stato in possesso di tutti i previsti requisiti, sotto l'aspetto sia anagrafico che occupazionale, essendo stato dipendente di società operante nel settore dell'editoria; egli aveva, inoltre, CP_4
l'opzione per il prepensionamento entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS.
3 Su tali presupposti, era stato valorizzato nella sentenza il disposto dell'art. 1 bis D.l. n. 108/2002 (conv. in L. 31 luglio 2002, n. 172), secondo cui la concessione del trattamento di CIGS poteva essere revocata in autotutela unicamente dal Ministero del Lavoro, senza alcun obbligo restitutorio né perdita della contribuzione figurativa o di eventuali prestazioni accessorie da parte dei lavoratori, salvo il caso di dolo – ad avviso del Giudice non identificabile con la mera consapevolezza del lavoratore circa l'eventuale illecito progetto societario – potendo l' recuperare le prestazioni Pt_1 indebitamente erogate nei soli confronti del di lavoro.
In base a tale disposizione, il TRIBUNALE aveva escluso la possibilità di annullamento della contribuzione figurativa nel caso di specie, in difetto di revoca del trattamento di integrazione salariale da parte del Ministero del Lavoro ed in mancanza di prova di alcun comportamento illegittimo imputabile al dipendente, anche alla luce del decreto di archiviazione emesso in sede penale.
La sentenza aveva considerato indimostrata la natura illegittima o fittizia del trasferimento di da a essendosi il Controparte_1 CP_3 CP_4 dipendente limita gli ve società, dei quali l' non aveva eccepito alcuno specifico vizio di validità. Pt_1
L'Istituto, inoltre – secondo quanto osservato dal primo Giudice – non aveva disconosciuto la contribuzione versata da a seguito della cessione, né Pt_2 aveva impugnato il distacco di alla società assistito CP_1 CP_5 dall'interesse tipico del distacco inf come confer verbale di accordo stipulato il 5.12.2011 tra i rappresentanti di (Gruppo CP_6
Editoriale l'Espresso) e le , , CP_7 CP_8 Controparte_9
e CP_4 CP_10
Dal lato cronologico, era stato evidenziato nella sentenza come il trasferimento del rapporto – risalente al 16.5.2011 – avesse preceduto il riconoscimento dello stato di crisi della cessionaria per riorganizzazione aziendale, CP_4 intervenuto con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro solo il successivo 13 gennaio 2012.
La cessione era stata, pertanto, ricondotta dal TRIBUNALE alla procedura di riorganizzazione interna volta alla costituzione di un polo amministrativo unitario del gruppo editoriale l'Espresso, denominata “Progetto MERAS”, e non meramente preordinata al prepensionamento, che all'epoca rappresentava una mera possibilità del tutto eventuale.
Il primo Giudice aveva, al riguardo, negato la rilevanza attribuita dal ricorrente al mantenimento della pregressa sede di lavoro, supportato dal contratto fra
[...]
e il Gruppo G.E.L.E. per la condivisione dell'immobile ubicato CP_4 via Nervesa n. 21, condotto in locazione dalla distaccante.
4 Né era stata ravvisata dal TRIBUNALE alcuna incompatibilità fra l'accesso agli ammortizzatori sociali ed il distacco, restando il distaccante “responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore” ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 10/9/2003 n. 276.
L'assenza di alcun comportamento contra legem imputabile al dipendente avrebbe, poi, impedito – secondo il primo Giudice – la cancellazione della contribuzione figurativa.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, liquidate in com i € 4.300,00 oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame l'appellante – riportata una serie di notizie giornalistiche sull'inchiesta avviata in sede penale onde “inquadrare sistematicamente la causa“ – contestava che la controversia potesse “essere considerata isolatamente, quale rapporto tra il singolo (pre)pensionato e l'Istituto”, dovendo invece “essere valutata nel suo contesto, ossia in un panorama di reati commessi a danno della spesa pubblica, che coinvolge la magistratura penale, l' e uno dei gruppi editoriali più grandi della Pt_1 nazione”.
Con il secondo motivo, si ricordava la natura eccezionale delle ipotesi di pensionamento anticipato, fra cui quella oggetto di causa, introdotta dal combinato disposto degli artt. 35 e 37, l.
5.8.1981 n. 416, in favore dei dipendenti di imprese operanti nel settore "poligrafico".
L' lamentava che fosse stata disconosciuta dal TRIBUNALE la Pt_1 strumentalizzazione di tale disciplina, operata “dal gruppo GEDI” tramite l'artificiosa creazione dei previsti requisiti, non potendo l'operazione realizzata tramite la cessione del rapporto e il successivo distacco trovare alcuna diversa giustificazione, alla luce dello stato di crisi con esubero di personale sotteso all'accesso alla cassa integrazione da parte della distaccante.
A sostegno di tale tesi, venivano richiamate le prove testimoniali acquisite dal medesimo TRIBUNALE nel separato giudizio n. 1791/2023, delle quali l' CP_2 ricordava di avere tempestivamente chiesto l'acquisizione nel corso del di primo grado.
L' contestava, inoltre, l'affermata compatibilità giuridica della CIGS con il Pt_1 distacco, in costanza del quale l'accesso all'ammortizzatore sociale non poteva, a suo avviso, considerarsi legittimo, con conseguente venire meno dei presupposti per il pensionamento anticipato, indipendentemente dalla consapevolezza del lavoratore.
L'appellante riferiva di non avere potuto tempestivamente revocare l'accredito contributivo riferito al periodo di CIGS, in difetto di comunicazione del distacco all'epoca della domanda.
5 Sotto l'aspetto sistematico, nell'atto di appello si invocavano gli artt. 1 della l. 223/1991, del DPR n. 218/2000 e del D. lgs. n. 148/2015, a conferma della possibilità di collocare in CIGS i soli addetti all'unità produttiva interessata dalla sospensione dell'attività, con conseguente esclusione di quelli distaccati presso altre aziende e non sospesi dalla prestazione lavorativa, quali CP_1
Viceversa, l'applicazione dell'ammortizzatore sociale sarebbe stata – ad avviso dell'appellante – inconciliabile con l'essenziale presupposto del distacco, costituito dall'interesse economico del distaccante.
In terzo luogo, l' rivendicava la propria facoltà di revoca del trattamento CP_2 pensionistico in dei presupposti di legge, disconosciuta dal TRIBUNALE, senza considerare in modo – a suo avviso – adeguato la natura fittizia dell'operazione emersa dalle indagini penali, risultando irrilevante l'archiviazione disposta nei riguardi di a fronte del rinvio a giudizio di CP_1 altri soggetti coinvolti.
A riprova di tale affermazione, veniva evidenziato nell'atto di appello come la cessione del contratto ed il distacco fossero decorsi dalla stessa data (1°.6.2011) e come il dipendente ceduto non avesse espletato alcuna attività in favore della cessionaria, né avesse da questa ricevuto alcuna dotazione, avendo continuato ad operare per la precedente datrice di lavoro, senza alcuna modifica di mansioni e strumentazione.
Da tali elementi, secondo l'appellante, si sarebbe dovuto desumere che il trasferimento del alle dipendenze di era stato CP_1 Controparte_4 effettuato al solo f sentirne l'indebito ento.
Con il quarto motivo, l'appellante lamentava l'omessa considerazione, da parte del TRIBUNALE, della permanenza del distacco di durante l'intero CP_1 periodo di collocamento in cassa integrazione da ella distaccante incompatibile con l'affermato esubero sotteso alla richiesta di CP_4 accesso all'ammortizzatore sociale, con conseguente obbligo restitutorio del trattamento pensionistico conseguentemente erogato, riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14517/20.
Nell'ottica del gravame, era “singolare e giuridicamente errata l'assurda pretesa di mantenere in essere un trattamento pensionistico frutto di attività illecita, a prescindere dalla consapevolezza o dalla attiva partecipazione al compimento della presunta truffa da parte del pensionato”.
In ogni caso, ad avviso dell' , era stato consapevole della CP_2 CP_1 preordinazione del suo passaggio alle dipendenze di al Controparte_4 conseguimento dei presupposti per il pensionamento di alcuna prestazione in favore di tale società, come desumibile dalla corrispondenza elettronica prodotta in primo grado.
6 L'appellante censurava, al riguardo, l'affermazione – contenuta dalla sentenza
– in ordine alla compatibilità fra CIGS e distacco.
Contr Con il quinto motivo, l' denunciava il malgoverno delle prove documentali, dalle quali sarebbe – avviso – emerso come i requisiti per l'accesso di al trattamento pensionistico fossero stati raggiunti con il raggiro, di CP_1
era all'oscuro, diversamente dal lavoratore, il cui stato soggettivo Pt_1 era comunque, a suo avviso, irrilevante ai fini di causa.
Nell'ottica del gravame era, infatti, evidente l'incompatibilità fra CIGS e distacco, con conseguente doveroso annullamento della contribuzione figurativa maturata nel periodo di sospensione, la quale aveva costituito essenziale presupposto per il pensionamento anticipato.
Con il sesto motivo, si criticava il richiamo operato dal TRIBUNALE all'art. 1 bis, L. 172/2002, la cui natura speciale ed urgente ne avrebbe imposto – ad avviso dell'Istituto – un'interpretazione rigorosa e non estensiva, nel perimetro delimitato dal precedente articolo 1 della stessa Legge.
Quest'ultima disposizione – ricordava l' – aveva individuato i lavoratori Pt_1 interessati agli interventi di proroga dell'indennità di mobilità e della Cassa Integrazione in quelli appartenenti a specifici settori, fra i quali non rientrava quello Poligrafico, da ritenersi, conseguentemente, escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1 bis cit.
Veniva altresì censurata dall'appellante la rilevanza attribuita dalla sentenza all'attuazione del distacco di nell'ambito del medesimo gruppo di CP_1 società: tale circostanza, ad dell' , non avrebbe consentito a Pt_1 di collocare legittimamente in cassa integrazione lavoratori acquisiti CP_4
collegate e non in esubero, come evidenziato dal loro immediato distacco presso altra consociata.
L'istituto contestava, inoltre, la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 1 bis D.L. ult. cit., per l'irripetibilità della prestazione di Cassa integrazione, costituito dalla buona fede del percettore, secondo l'appellante non ravvisabile in capo a consapevole della preordinazione dell'intera operazione al CP_1 consegui pensionamento anticipato.
A tale riguardo, l' evidenziava di non avere preteso la restituzione delle Pt_1 somme erogate a titolo di CIG, bensì del trattamento pensionistico erogato.
Né la norma in esame sarebbe stata applicabile al caso di specie, in quanto riferita, ad avviso dell'appellante, alla specifica ipotesi della Cassa integrazione fruita legittimamente dal lavoratore in buona fede e successivamente revocata, non realizzatasi nel caso di specie, in cui l'accesso all'ammortizzatore sociale era avvenuto in difetto della necessaria condizione dell'esubero.
7 L' rivendicava la propria legittimazione al disconoscimento in autotutela Pt_1
d ontribuzione figurativa accreditata in favore di essendo stati i CP_1 destinatari del trattamento di CIGS individuati, non già dal provvedimento ministeriale di ammissione (prodotto come doc. 17), bensì dalla datrice di lavoro, in modo illegittimo e strumentale, con conseguente fruizione di un beneficio non spettante.
Secondo l'appellante, non avrebbe adempiuto al proprio onere di CP_1 provare la genuinità de zione in Cassa integrazione.
Con il settimo motivo, si invocava la riforma della sentenza anche in punto spese, che l' riteneva essere state ingiustamente poste a suo carico CP_2 nonostante i esso contesto rilevato in sede ispettiva e le consistenti ambiguità dei fatti.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accertasse che , alla data di presentazione della Controparte_1 domanda, non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica, disposto da , per difetto del Pt_1 necessario requisito contributivo, con ogni provvedimento giudiziale conseguente.
Per l'effetto, l' chiedeva che la prestazione pensionistica in atto in favore Pt_1 di , in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di Controparte_1
MI e dichiarata non dovuta, con vittoria di spese.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 6.3.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 19.3.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica cronologia dei fatti rilevanti ai fini della decisione, documentali e pacifici in causa.
Il 1°.
6.2011 già dipendente di con mansioni di CP_1 CP_5 impiegato tecnico, passato ad , a seguito di cessione di ramo CP_3
d'azienda ex art. 2112 c.c. con dal 21.7.2005, veniva ceduto a con conservazione dell'anzianità di servizio maturata dal 3.2.1987, CP_4 atamente distaccato presso per il periodo tra il 1°.
6.2011 al CP_5
31.12.2012 (doc. 12 I gr.). Pt_1
8 Con verbale stipulato il 4.8.2011 (doc. 7 conv. I gr.) tra e e CP_4 CP_12
e si concordava la sospensione in CIGS a zero
[...] CP_13 CP_14 ore settimanali, per riorganizzazione aziendale, di 78 dipendenti di CP_4 di cui 37 addetti all'unità locale di MILANO, dal 5 settembre 2011 p senza rotazione trattandosi di sospensione “finalizzata al prepensionamento”.
In data 5 dicembre 2011, i rappresentanti di (Gruppo Editoriale CP_6
l'Espresso) e le delle società . CP_7 CP_8 Controparte_9
e sottoscrivevano un verbale di accordo in cui veniva CP_4 CP_10
l organizzazione attuato nell'ambito del gruppo, con la costituzione dell'unitario polo amministrativo in Milano, via Nervesa 21, denominato “progetto MERAS”, con “distacco infragruppo” delle risorse coinvolte.
In particolare, nelle premesse del testo negoziale (doc. 5, conv. I gr.), si esponeva che , “anche allo scopo di rendere l'assetto organizzativo delle CP_15 società del Gruppo Editoriale L'Espresso maggiormente efficiente e coerente con le esigenze del mercato, consentendo altresì e nel contempo di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche, ha definito un piano di e razionalizzazione delle risorse, dei processi, dei sistemi e delle sedi di lavoro che coinvolge tutte le società del Gruppo”.
Veniva, di seguito, precisato dai contraenti quanto segue: “nell'ambito del piano sopracitato, a partire dal 2010 le strutture e gli uffici amministrativi delle sedi milanesi delle società , , e CP_4 CP_8 CP_3 CP_5 CP_10 sono stati coinvolti in un processo di Integrazione ed accentramento delle risorse ivi addette ln liti unico neo costituito "Polo Amministrativo", riferimento per tutte le società del Gruppo Editoriale L'Espresso per l'area Milano, c) Tale progetto di accentramento dei reparti/strutture/uffici amministrativi delle sedi milanesi delle società del Gruppo innanzi indicate è stato denominato Progetto MERAS , , , […] e) la prima fase CP_4 CP_8 CP_5 CP_3 CP_10 del progetto MERAS ha previsto la concentrazione delle risorse coinvolte presso una unica sede in Milano – via Nervesa, 21 f) successivamente si è proceduto al distacco infragruppo delle suddette risorse interessate dal progetto MERAS presso […] in coerenza con le responsabilità ivi gestite g) l'obiettivo CP_6 che si a soddisfare attraverso il distacco era quello di integrare le diverse esperienze e competenze delle persone per procedere ad una organizzazione funzionale all'accentramento di cui si è detto innanzi, consentendo altresì alle risorse coinvolte, nel precipuo interesse delle rispettive società distaccanti, di specializzarsi per processi ed apprendere nuove tecnologie e metodologie di lavoro”.
Su tali presupposti, , “anche per conto delle società distaccanti ed, in CP_15 particolare, a seguito ecifico accordo sottoscritto con le OOSS relativo alla procedura di prepensionamento ex l. 416/81 avviata dalla società
[...] che coinvolgerà n. 78 risorse”, confermava “la Parte_3 dell'interesse di queste ultime al distacco anche successivamente al
9 31.12.2011, anche al fine di garantire il livello di occupazione dei lavoratori coinvolti dal Progetto MERAS, alla proroga dei distacchi in corso per un ulteriore biennio, dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013”.
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro emesso il 13.1.2012, veniva riconosciuto lo stato di crisi di per riorganizzazione aziendale, con CP_4
l'accesso al trattamento di i salariale straordinario (“CIGS”)
“finalizzato altresì al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di 78 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento”.
Il successivo 16.3.2012, comunicava a la sospensione in CP_4 CP_1
CIGS dal 21 al 27.6.2012 ento all'accord 1 e alle l. 416/81 e 67/87, con precisazione che “le relative competenze saranno anticipate dall'azienda alla fine di ogni mese” (doc. 10, conv. I gr.).
Con verbale di conciliazione, stipulato in sede sindacale il 17.4.2012, si concordava il pagamento in favore di di € 16.000,00 lordi a titolo di CP_1 incentivo all'esodo e di € 1.000,00 lordi a titolo di transazione generale e novativa, con cessazione del rapporto di lavoro e di ogni reciproca obbligazione delle parti con effetto dal 30 giugno 2012 (doc. 9, conv. I gr.).
Il 9.7.2012, presentava domanda di prepensionamento per CP_4 CP_1 attestando i nto dello stesso in CIGS dal 21.6.12 e la c rapporto di lavoro con decorrenza dal 30.6.12 (doc. 24 , I gr.). Pt_1
Con lettera del 12.12.2012, l' comunicava a l'accoglimento Pt_1 CP_1 domanda di pensione anticipata stesso presenta .2012 (doc. 12 conv. I gr.).
La prestazione pensionistica costituiva oggetto di successivi ricalcoli, ad opera dell' , nel 2014 e nel 2022 (docc. 13 e 14 memoria). CP_2
A seguito di indagini svolte in sede penale, in data 8.1.2022 la Direzione centrale Entrate di cancellava la contribuzione figurativa per CIG, Pt_1 costitutiva del diritto alla pensione anticipata, e, il 31.12.2023 l' CP_2 ripeteva nei confronti di l'indebito pensionistico pari ad € 176. CP_1 con la motivazione: “debito per eliminazione pensione dall'origine per procedimento penale presso il Tribunale di Roma RGNR n. 10410/2018”.
Giova evidenziare come, il 20.12.23, sia intervenuta l'archiviazione della posizione in sede penale e come, il successivo 20.3.2024, l' abbia CP_1 Pt_1 comunica rno appellato la definizione dell'indebito per ri ento
“da parte del gruppo editoriale da cui Ella dipendeva” (v. dep. in I gr. Pt_1
26.3.2024).
10 L'oggetto della controversia è, pertanto, costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati.
Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' CP_2 nell'atto di impugnazione, incentrate sull'affermata natura frau dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di in base alla disciplina riservata al settore poligrafico. CP_1
Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali.
E' stata, infatti, a disporre il distacco di in attuazione del CP_4 CP_1 progetto di rior e – denominato “MER getto dell'accordo dell'agosto del 2011.
Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012.
Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il Per_2 datrice di lavoro comunicava a la sospensione in CIGS dal 21 CP_1 al 27.6.2012.
Risolto consensualmente il rapporto, ha provveduto direttamente ad CP_4 inoltrare la menzionata richiesta di pensionamento anticipato.
Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato.
Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo.
In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la
11 consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante.
Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e Pt_1 distacco, anche alla l ella circolare ministeriale, invocata dallo stesso nell'atto di appello. CP_2
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante (v. lettera di distacco CP_4
1°.6.2011, doc. 15, I gr.), conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs Pt_1
276/2003.
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011.
In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012.
Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della
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e l'art. 3 conclude affermando: “l'accertamento di cui al Controparte_4 alizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”.
Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato.
Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile.
12 La sospensione di in CIGS, per quanto di breve durata, è stata – CP_1 tuttavia – effettiva itante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria.
Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento.
Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale.
La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di CP_2 autotutela, nei riguardi di dopo oltre di ni dal suo CP_1 riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”
E', poi, prevista dal Regolamento dell' , richiamato dalla circolare n. CP_2
146/2006 (doc. 33 ric. I gr.), la ne che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
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P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 2698/2023 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 19/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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