Ordinanza collegiale 22 giugno 2021
Sentenza breve 28 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 28/07/2021, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2021
N. 00989/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Sordini e Domenico Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento notificato a mani in data -OMISSIS-del documento caratteristico emesso dalla -OMISSIS-con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente l'abbassamento delle note di valutazione delle qualità con qualifica finale “Nella media” per il periodo 2-OMISSIS-nonché di qualsiasi atto amministrativo ad esso presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, comandante di caserma, impugna la “ scheda valutativa ” consegnatagli il -OMISSIS-, con la quale si vedeva attribuire il giudizio di “ nella media ”, meno favorevole di quanto egli si sarebbe atteso.
2. Precisa di essere sempre stato valutato, sino ad allora, con qualifiche superiori alla media, come sarebbe attestato dalle analoghe schede relative ai precedenti periodi, e di poter vantare un ottimo stato di servizio. Segnala di avere collaborato con profitto con -OMISSIS-, come dimostrato dall’aumento dei soggetti denunciati dalla-OMISSIS-sottoposta al suo comando, e con le autorità civili; rivendica la particolare dedizione con cui avrebbe affrontato, pur con scarsissimo personale, le incombenze manifestatesi durante i mesi della recente emergenza sanitaria, con turni di lavoro particolarmente gravosi e con sacrificio dell’ordinario riposo, come testimoniato dai 109 giorni di licenza accumulati e non ancora fruiti.
3. Ritiene che il giudizio riportato nella suddetta scheda valutativa si dimostri del tutto incoerente rispetto alle valutazioni pregresse, specie perché non sarebbero state chiarite le ragioni dello scostamento da esse.
Inoltre, il giudizio dei valutatori risulterebbe ulteriormente viziato, dal momento che non si sarebbe tenuto conto della difficoltà insita nella situazione emergenziale, situazione che egli ritiene di aver fronteggiato in modo efficace. Altrettanto efficace sarebbe stata la gestione del personale, ritenuta dai valutatori soltanto sufficiente ed accurata.
In linea generale, il ricorrente censura dunque una complessiva sottostima delle proprie qualità personali, che egli reputa ben più che sufficienti o positive, reclamando un più elevato giudizio e, con esso, l’attestazione di caratteristiche superiori rispetto a quelle comuni.
4. La causa, chiamata nella camera di consiglio del-OMISSIS-per la trattazione della domanda cautelare, ed ivi trattenuta in decisione, deve essere definita, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., come preannunciato in tale sede al difensore della parte ricorrente e come attestato nel relativo verbale.
5. Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, più volte richiamato da questo Tribunale, “ i giudizi analitici e quello complessivo […] sono autonomi ‘in considerazione della potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare’ sicché la valutazione ‘espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato’, con l'ulteriore conseguenza che ‘il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere’.
In sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, "interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili. In tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca "ex se" indice di contraddittorietà " (così, in termini, Cons. St., sez. VI, sentenza n. 1402 dell'8.4.2016) ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 389 del 2018).
Entro tale contesto, si è inoltre rilevato che “ nel sistema di valutazione del personale militare, quale confluito all'interno del codice e del regolamento militare, i giudizi formulati dai superiori gerarchici sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento della capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; essi pertanto, in quanto impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto ” (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 389 del 2018, nonché n. 7427 del 2005).
Alla stregua di tali indirizzi, va ritenuto, sotto un primo profilo, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i giudizi analitici si configurano come reciprocamente indipendenti, sicché in nessun caso potrebbe esigersi “ un'attività di comparazione rispetto alle valutazioni riportate in precedenza dall'ufficiale scrutinando, dovendo egli viceversa limitarsi a considerare il periodo di tempo oggetto di valutazione, senza che possa estendersi a precedenti periodi, non potendo né la coscienza, né la facoltà di giudizio del superiore/esaminatore subire vincoli o condizionamenti ” (così T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 931 del 2015; vd. poi T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 310).
Né, a maggior ragione, le valutazioni pregresse potrebbero essere adottate quale parametro cui rapportare il giudizio attuale, oggetto di censura in questa sede.
Sotto un secondo profilo, tale giudizio, come hanno chiarito le pronunce richiamate, costituisce l’espressione di un’amplissima discrezionalità tecnica, suscettiva di sindacato esclusivamente in relazione a situazioni di palese erroneità ovvero di illogicità e di incongruità manifesta; vizi che le argomentazioni esposte nel ricorso non consentono in alcun modo di rappresentare, perché tese, a ben vedere, a contestare l’ultima valutazione ottenuta sulla base di una personale percezione delle proprie attitudini e della qualità delle prestazioni rese e senza neppure tenere conto che il giudizio, peraltro ampiamente positivo, trova la propria giustificazione nelle carenze diffusamente esposte dal compilatore (confermate dal revisore) in relazione alla necessità di mantenere “ una più ferrea determinazione ” e di esercitare “ una più efficiente gestione delle risorse a propria disposizione ” oltre ad “ una più incisiva azione di controllo dell’operato del proprio reparto che ha avuto un calo nel rendimento complessivo ”.
Rilievi, questi ultimi, che ben possono coesistere con un giudizio analiticamente positivo sulle singole e non discusse qualità personali del ricorrente, perché essi sono piuttosto da riferire alle scelte da questi operate sul campo e ai risultati ottenuti nella gestione del comando, la cui valutazione da parte dei superiori gerarchici, indipendente dalla percezione personale dell’interessato, è connessa al particolare momento della verifica da parte dei superiori (verifica pur sempre discrezionale e non suscettibile di essere sindacata se non sotto i profili, qui non rilevabili, dell’incongruità e dell’illogicità manifesta).
Senza ancora considerare che il rendimento del militare non è immutabile nel tempo, perché esso risente della costante evoluzione delle condizioni personali del singolo, della relazione con gli eventi e del sempre mutevole quadro esistenziale, ciò che si riverbera, plasticamente, sulle prestazioni rese e sulle stesse caratteristiche individuali, anch’esse destinate a mutare.
La valutazione, in questo senso, rappresenta il mezzo attraverso cui l’organizzazione del-OMISSIS-di appartenenza registra tale andamento variabile e in ragione di esso modella la carriera dei singoli, così da ottenere il miglior impiego delle risorse umane.
Ma tale meccanismo (composto da valutazione e decisione organizzativa) verrebbe inevitabilmente frustrato, allorquando le scelte dell’Amministrazione fossero fatte dipendere non dai risultati oggettivamente raggiunti dai singoli, ma da un giudizio dai contorni indefiniti che, come auspicato dal ricorrente, dovrebbe consentire di disattendere i medesimi risultati sulla base dei precedenti, perché più favorevoli (non perché più veritieri) di quelli attuali, e della rappresentazione, dichiaratamente soggettiva, delle proprie capacità.
6. Per quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.