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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4011 dell'anno /2023
TRA
, nato a [...] il [...] e quivi residente a[...]
Guariglia n. 34, C.F. elettivamente domiciliato in C.F._1
Salerno, alla via Gaetano Angrisani n.2, presso lo studio dell'Avv. Ersilia
Trotta (C. F. – P.IVA ), che lo C.F._2 P.IVA_1
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del proprio amministratore Unico Controparte_1
, con sede in Frosinone, Via degli Anziati n. 17, P.IVA e Controparte_2
C.F. , PEC rapp.ta e difesa dall'Avv. Ubaldo P.IVA_2 Email_1
Pecorilla (C.F. ) presso il cui studio domicilia in Roma C.F._3
in Piazzale Clodio n. 12
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2652/2022-R.G.
n. 8706/2022, emesso in data 22.10.2022 dal Tribunale di Salerno, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 ed esponeva: a) l'opposta, in data 19.10.2022, depositata innanzi al Tribunale di Salerno ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. chiedendo
1 l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico dell'opponente per la somma di € 206.160,00, oltre interessi e spese di giudizio, in virtù di contratto di noleggio sottoscritto dal medesimo in data 07.05.2022; b) il Tribunale di
Salerno, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 633 e ss.
c.p.c., in data 22.10.2022 emetteva D.I. n. 2652/2022 (R.G. 8706/2022), depositato in Cancelleria il 24/10/2022, senza concedere la provvisoria esecuzione, il quale però non veniva notificato al debitore;
c) con successiva istanza di remissione in termini, depositata in data 20.03.2023, l'opposta chiedeva di essere rimessa in termini in relazione al D.I. 2652/2022 del
24.10.2022 assumendo che l'omessa notifica andasse imputata allo stesso debitore d) il Giudice, con decreto del 21.03.2023, Parte_1
autorizzava la rinotifica del ricorso nei termini di legge e, in virtù di ciò,
l'opposta procedeva alla notifica del decreto ingiuntivo in questione, in data
05.04.2023, a mezzo UNEP della Corte di Appello di Salerno ex art. 140
c.p.c.; e) avverso tale decreto l'opponente proponeva formale opposizione, azionando anche domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta alla restituzione, in favore dell'opponente, dell'indebito rappresentato dalle somme incassate sine titulo e ammontanti a complessivi € 167.500,00; f) tutto ciò premesso, l'opponente citava la a comparire innanzi Controparte_3 al Tribunale di Salerno all'udienza del 30.10.2023 e chiedeva: 1) accertare e dichiarare la inefficacia del D.I. n. 2652/2022 (R.G. 8706/2022) emesso dal
Tribunale di Salerno il 22.10.2022, depositato in Cancelleria il 24.10.2022 e notificato ex art. 140 cpc il 5.04.2023, per decadenza ex art. 644 cpc;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di noleggio auto per violazione del principio di correttezza e buona fede nella contrattazione col consumatore risultando, il sig. non in possesso della patente di guida Parte_1
idonea al noleggio nonché per carenza degli elementi essenziali del contratto non risultando determinato né determinabile l'ammontare del canone mensile e del deposito cauzionale;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di noleggio auto per omissione della clausola di recesso dal contratto in tema di negoziazione tramite adesione a moduli e formulari predisposti unilateralmente dall'imprenditore; 4) per effetto della spiegata domanda riconvenzionale condannare la società opposta alla restituzione in favore dell'opponente delle somme indebitamente incassate per un importo
2 complessivo di €. 167.500,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.07.2023, si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, richiesto e prodotto ed impugnando la documentazione esibita dalla controparte, ed esponeva: a) il giorno 07.05.2022, con scadenza
07.05.2023, stipulava contratto di noleggio presso la Parte_1 [...] per l'autovettura Audi Rs 6 Tg. GJ996CL; b) per la suddetta CP_1 autovettura versava deposito cauzionale pari ad € 55.000,00 Parte_1 in data 20.04.2022; c) l'opponente noleggiava presso la Controparte_4 altresì l'autovettura Mercedes – Benz Tg. GH386HR per la quale
[...] versava in data 10.05.2022 un deposito cauzionale pari ad € 50.500, sottraendosi deliberatamente dal pagamento dei canoni mensili dal mese di maggio a settembre 2022 per un totale di € 40.000 + iva al 22% ossia €
48.800,00 come da proforma di fattura;
d) l'opponente provvedeva al noleggio presso la dell'autovettura GL Coupè Mercedes Benz Controparte_4
Tg GK896RF per la quale non provvedeva al versamento né del deposito cauzionale pari ad €50.000 né dei canoni mensili dal mese di giugno a settembre 2022 pari ad euro 42.000+IVA al 22% per un totale di € 48.800,00, come da proforma di fattura;
il totale dovuto per l'autovettura GL Coupè
Mercedes Benz Tg GK896RF era pari ad € 98.800,00; e) il credito vantato dalla nei confronti del Sig. era pari Controparte_4 Parte_1 ad €206.160,00 oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
f) nonostante i solleciti di pagamento effettuati nonché lettera di messa in mora inviata a mezzo n° Parte_2
052666135123 del 30.09. alla non veniva corrisposto Controparte_4
quanto dovuto;
g) l'opposto, dunque, agiva dinanzi al Tribunale di Salerno, per l'emissione di decreto ingiuntivo, al fine di vedere riconosciuto il proprio credito nei confronti dell'opponente; h) in data 22.10.2022 il Tribunale di
Salerno emetteva decreto ingiuntivo n. 2652/2022-R.G. n. 8706/2022 per un importo peri ad € 206.160,00; i) tale decreto ingiuntivo veniva notificato, dopo la rimessione in termini concessa dal giudice e dovuta all'esclusiva colpa di che in mala fede effettuava dei bonifici Parte_1
3 promettendo il pagamento;
l) tanto premesso, l'opposto chiedeva: 1) munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell' art. 648 c.p.c. , il decreto ingiuntivo n.
2652/2022 del Tribunale di Salerno di efficacia provvisoriamente esecutiva;
2) rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2672/2022 Tribunale di Salerno munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
3) accertare e dichiarare la validità di tutti i contratti vigenti tra la e il Sig. 4) condannare il Controparte_1 Parte_1
Sig. al versamento di €206.160,00 oltre interessi di mora e/o Parte_1
della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; 5) con vittoria di spese, diritto ed onorari di giudizio, in favore dell'avvocato antistatario
Ubaldo Pecorilla.
La causa è stata istruita documentalmente, ed infine le parti invitate al deposito delle memorie conclusionali ex art. 189 e 281 quinqiues c.p.c.
L'opposizione va accolta.
1. La domanda proposta dall'odierno opponente è una domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2652/2022-R.G. n. 8706/2022, emesso in data 22.10.2022 dal Tribunale di Salerno, per l'importo di € 206.160,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio nella misura di € 406,50 per spese, €2.135,00 per onorari di difesa. Tale decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un contratto di noleggio, stipulato tra le parti in causa, per cui la parte opponente non avrebbe versato i corrispettivi dedotti in contratto, risultando inadempiente nei confronti dell'opposta.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult.
4 comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari
, sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Rispetto alla questione oggetto di causa, il presunto rapporto sussistente tra le parti è riferibile al contratto di noleggio;
quest'ultimo è un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal Codice civile, con cui una parte
(noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. All'interno del contratto di noleggio è previsto il versamento di un canone o di una somma pattuiti che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene;
va precisato che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore;
inoltre, ricade sul noleggiante la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata e, in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione, mentre, diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore. Il contratto di noleggio, infine, segue la disciplina della locazione, precisamente degli articoli 1571 ss. c.c.
5 Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, la parte opposta, attore in senso sostanziale all'interno del giudizio in questione, non allega i titoli sulla base dei quali sarebbe fondata la propria pretesa;
infatti, dall'analisi dei documenti depositati in atti è possibile desumere esclusivamente la presenza di un contratto di noleggio, avente ad oggetto l'autovettura AUDI RS6 AVANT, che presenta la sottoscrizione dell'opposto; all'interno di tale contratto, però, non è possibile rilevare né
l'indicazione dell'importo della tariffa, né l'indicazione dell'importo del deposito cauzionale. Sulla base di quanto affermato in precedenza, è possibile sostenere che il titolo allegato da parte opposta manca di uno degli elementi essenziali del contratto, ossia il corrispettivo;
in particolare, come si evince dall'art. 1571 c.c., infatti, “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
In virtù di quanto evidenziato, il contratto presente in atti va dichiarato nullo.
Inoltre, rispetto agli altri presunti titoli, richiamati all'interno dei propri atti difensivi da parte opposta, non sono provati documentalmente né è stata ritenuta ammissibile, da codesto Tribunale, la prova per testi in quanto vertente su circostanze generiche;
conseguentemente, non risulta provato il presunto credito vantato dall'opposta, in quanto fondato sulla base di titoli non provati e, dunque, il decreto ingiuntivo, già dichiarato inefficace in quanto notificato tardivamente, va revocato.
3. Relativamente alla domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto, per la restituzione delle presunte somme indebitamente incassate per un importo complessivo di € 167.500,00, occorre rilevare che l'opponente produce in atti le ricevute dei bonifici effettuati per tali somme;
in base a quanto previsto dalla Suprema Corte nella sentenza n.
8046/2023: “La semplice disposizione di bonifico, risultante dall'annotazione nell'estratto conto, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento”.
Al fine di sostenere tale pretesa, infatti, l'opponente avrebbe dovuto allegare in atti, come prova a sostegno di ciò, il titolo sulla base del quale questa pretesa era fondata, cosa che non ha fatto, da quanto si evince all'interno della documentazione prodotta.
6 In conclusione, questo Tribunale accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato inefficace;
in secondo luogo, dichiara la nullità del contratto di noleggio allegato in atti per mancanza di uno degli elementi essenziali, il corrispettivo;
in terzo luogo, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, quest'ultima non è meritevole di accoglimento per mancanza di prova, in quanto non è provato il titolo sulla base del quale è stata presuntivamente incassata la somma di €
167.500,00 da parte dell'opposta.
4. Le spese di lite si compensano in virtù della reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
2652/2022 (R.G. n. 8706/2022), emesso in data 22.10.2022 dal Tribunale di Salerno;
2) Dichiara la nullità del contratto di noleggio prodotto dalla parte opposta, per mancanza dell'indicazione del corrispettivo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
5) Così deciso in Salerno, lì 15/4/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4011 dell'anno /2023
TRA
, nato a [...] il [...] e quivi residente a[...]
Guariglia n. 34, C.F. elettivamente domiciliato in C.F._1
Salerno, alla via Gaetano Angrisani n.2, presso lo studio dell'Avv. Ersilia
Trotta (C. F. – P.IVA ), che lo C.F._2 P.IVA_1
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del proprio amministratore Unico Controparte_1
, con sede in Frosinone, Via degli Anziati n. 17, P.IVA e Controparte_2
C.F. , PEC rapp.ta e difesa dall'Avv. Ubaldo P.IVA_2 Email_1
Pecorilla (C.F. ) presso il cui studio domicilia in Roma C.F._3
in Piazzale Clodio n. 12
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2652/2022-R.G.
n. 8706/2022, emesso in data 22.10.2022 dal Tribunale di Salerno, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 ed esponeva: a) l'opposta, in data 19.10.2022, depositata innanzi al Tribunale di Salerno ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. chiedendo
1 l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico dell'opponente per la somma di € 206.160,00, oltre interessi e spese di giudizio, in virtù di contratto di noleggio sottoscritto dal medesimo in data 07.05.2022; b) il Tribunale di
Salerno, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 633 e ss.
c.p.c., in data 22.10.2022 emetteva D.I. n. 2652/2022 (R.G. 8706/2022), depositato in Cancelleria il 24/10/2022, senza concedere la provvisoria esecuzione, il quale però non veniva notificato al debitore;
c) con successiva istanza di remissione in termini, depositata in data 20.03.2023, l'opposta chiedeva di essere rimessa in termini in relazione al D.I. 2652/2022 del
24.10.2022 assumendo che l'omessa notifica andasse imputata allo stesso debitore d) il Giudice, con decreto del 21.03.2023, Parte_1
autorizzava la rinotifica del ricorso nei termini di legge e, in virtù di ciò,
l'opposta procedeva alla notifica del decreto ingiuntivo in questione, in data
05.04.2023, a mezzo UNEP della Corte di Appello di Salerno ex art. 140
c.p.c.; e) avverso tale decreto l'opponente proponeva formale opposizione, azionando anche domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta alla restituzione, in favore dell'opponente, dell'indebito rappresentato dalle somme incassate sine titulo e ammontanti a complessivi € 167.500,00; f) tutto ciò premesso, l'opponente citava la a comparire innanzi Controparte_3 al Tribunale di Salerno all'udienza del 30.10.2023 e chiedeva: 1) accertare e dichiarare la inefficacia del D.I. n. 2652/2022 (R.G. 8706/2022) emesso dal
Tribunale di Salerno il 22.10.2022, depositato in Cancelleria il 24.10.2022 e notificato ex art. 140 cpc il 5.04.2023, per decadenza ex art. 644 cpc;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di noleggio auto per violazione del principio di correttezza e buona fede nella contrattazione col consumatore risultando, il sig. non in possesso della patente di guida Parte_1
idonea al noleggio nonché per carenza degli elementi essenziali del contratto non risultando determinato né determinabile l'ammontare del canone mensile e del deposito cauzionale;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di noleggio auto per omissione della clausola di recesso dal contratto in tema di negoziazione tramite adesione a moduli e formulari predisposti unilateralmente dall'imprenditore; 4) per effetto della spiegata domanda riconvenzionale condannare la società opposta alla restituzione in favore dell'opponente delle somme indebitamente incassate per un importo
2 complessivo di €. 167.500,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.07.2023, si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, richiesto e prodotto ed impugnando la documentazione esibita dalla controparte, ed esponeva: a) il giorno 07.05.2022, con scadenza
07.05.2023, stipulava contratto di noleggio presso la Parte_1 [...] per l'autovettura Audi Rs 6 Tg. GJ996CL; b) per la suddetta CP_1 autovettura versava deposito cauzionale pari ad € 55.000,00 Parte_1 in data 20.04.2022; c) l'opponente noleggiava presso la Controparte_4 altresì l'autovettura Mercedes – Benz Tg. GH386HR per la quale
[...] versava in data 10.05.2022 un deposito cauzionale pari ad € 50.500, sottraendosi deliberatamente dal pagamento dei canoni mensili dal mese di maggio a settembre 2022 per un totale di € 40.000 + iva al 22% ossia €
48.800,00 come da proforma di fattura;
d) l'opponente provvedeva al noleggio presso la dell'autovettura GL Coupè Mercedes Benz Controparte_4
Tg GK896RF per la quale non provvedeva al versamento né del deposito cauzionale pari ad €50.000 né dei canoni mensili dal mese di giugno a settembre 2022 pari ad euro 42.000+IVA al 22% per un totale di € 48.800,00, come da proforma di fattura;
il totale dovuto per l'autovettura GL Coupè
Mercedes Benz Tg GK896RF era pari ad € 98.800,00; e) il credito vantato dalla nei confronti del Sig. era pari Controparte_4 Parte_1 ad €206.160,00 oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
f) nonostante i solleciti di pagamento effettuati nonché lettera di messa in mora inviata a mezzo n° Parte_2
052666135123 del 30.09. alla non veniva corrisposto Controparte_4
quanto dovuto;
g) l'opposto, dunque, agiva dinanzi al Tribunale di Salerno, per l'emissione di decreto ingiuntivo, al fine di vedere riconosciuto il proprio credito nei confronti dell'opponente; h) in data 22.10.2022 il Tribunale di
Salerno emetteva decreto ingiuntivo n. 2652/2022-R.G. n. 8706/2022 per un importo peri ad € 206.160,00; i) tale decreto ingiuntivo veniva notificato, dopo la rimessione in termini concessa dal giudice e dovuta all'esclusiva colpa di che in mala fede effettuava dei bonifici Parte_1
3 promettendo il pagamento;
l) tanto premesso, l'opposto chiedeva: 1) munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell' art. 648 c.p.c. , il decreto ingiuntivo n.
2652/2022 del Tribunale di Salerno di efficacia provvisoriamente esecutiva;
2) rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2672/2022 Tribunale di Salerno munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
3) accertare e dichiarare la validità di tutti i contratti vigenti tra la e il Sig. 4) condannare il Controparte_1 Parte_1
Sig. al versamento di €206.160,00 oltre interessi di mora e/o Parte_1
della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; 5) con vittoria di spese, diritto ed onorari di giudizio, in favore dell'avvocato antistatario
Ubaldo Pecorilla.
La causa è stata istruita documentalmente, ed infine le parti invitate al deposito delle memorie conclusionali ex art. 189 e 281 quinqiues c.p.c.
L'opposizione va accolta.
1. La domanda proposta dall'odierno opponente è una domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2652/2022-R.G. n. 8706/2022, emesso in data 22.10.2022 dal Tribunale di Salerno, per l'importo di € 206.160,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio nella misura di € 406,50 per spese, €2.135,00 per onorari di difesa. Tale decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un contratto di noleggio, stipulato tra le parti in causa, per cui la parte opponente non avrebbe versato i corrispettivi dedotti in contratto, risultando inadempiente nei confronti dell'opposta.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult.
4 comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari
, sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Rispetto alla questione oggetto di causa, il presunto rapporto sussistente tra le parti è riferibile al contratto di noleggio;
quest'ultimo è un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal Codice civile, con cui una parte
(noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. All'interno del contratto di noleggio è previsto il versamento di un canone o di una somma pattuiti che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene;
va precisato che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore;
inoltre, ricade sul noleggiante la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata e, in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione, mentre, diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore. Il contratto di noleggio, infine, segue la disciplina della locazione, precisamente degli articoli 1571 ss. c.c.
5 Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, la parte opposta, attore in senso sostanziale all'interno del giudizio in questione, non allega i titoli sulla base dei quali sarebbe fondata la propria pretesa;
infatti, dall'analisi dei documenti depositati in atti è possibile desumere esclusivamente la presenza di un contratto di noleggio, avente ad oggetto l'autovettura AUDI RS6 AVANT, che presenta la sottoscrizione dell'opposto; all'interno di tale contratto, però, non è possibile rilevare né
l'indicazione dell'importo della tariffa, né l'indicazione dell'importo del deposito cauzionale. Sulla base di quanto affermato in precedenza, è possibile sostenere che il titolo allegato da parte opposta manca di uno degli elementi essenziali del contratto, ossia il corrispettivo;
in particolare, come si evince dall'art. 1571 c.c., infatti, “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
In virtù di quanto evidenziato, il contratto presente in atti va dichiarato nullo.
Inoltre, rispetto agli altri presunti titoli, richiamati all'interno dei propri atti difensivi da parte opposta, non sono provati documentalmente né è stata ritenuta ammissibile, da codesto Tribunale, la prova per testi in quanto vertente su circostanze generiche;
conseguentemente, non risulta provato il presunto credito vantato dall'opposta, in quanto fondato sulla base di titoli non provati e, dunque, il decreto ingiuntivo, già dichiarato inefficace in quanto notificato tardivamente, va revocato.
3. Relativamente alla domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto, per la restituzione delle presunte somme indebitamente incassate per un importo complessivo di € 167.500,00, occorre rilevare che l'opponente produce in atti le ricevute dei bonifici effettuati per tali somme;
in base a quanto previsto dalla Suprema Corte nella sentenza n.
8046/2023: “La semplice disposizione di bonifico, risultante dall'annotazione nell'estratto conto, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento”.
Al fine di sostenere tale pretesa, infatti, l'opponente avrebbe dovuto allegare in atti, come prova a sostegno di ciò, il titolo sulla base del quale questa pretesa era fondata, cosa che non ha fatto, da quanto si evince all'interno della documentazione prodotta.
6 In conclusione, questo Tribunale accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato inefficace;
in secondo luogo, dichiara la nullità del contratto di noleggio allegato in atti per mancanza di uno degli elementi essenziali, il corrispettivo;
in terzo luogo, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, quest'ultima non è meritevole di accoglimento per mancanza di prova, in quanto non è provato il titolo sulla base del quale è stata presuntivamente incassata la somma di €
167.500,00 da parte dell'opposta.
4. Le spese di lite si compensano in virtù della reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
2652/2022 (R.G. n. 8706/2022), emesso in data 22.10.2022 dal Tribunale di Salerno;
2) Dichiara la nullità del contratto di noleggio prodotto dalla parte opposta, per mancanza dell'indicazione del corrispettivo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
5) Così deciso in Salerno, lì 15/4/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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