TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10795/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10795 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Salvati (C.F. Parte_1 C.F._1
) del Foro di Roma, come da procura alle liti allegata all'atto introduttivo, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito Roma, in Via Caio Mario n. 8.
- Attrice - nei confronti di
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Biancamaria Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cappadonia (C.F. ), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro CodiceFiscale_4
Fyrigos (C.F. ) del Foro di Roma, come da procura alle liti posta in calce CodiceFiscale_5 all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito Roma, in Via
Nazario Sauro n. 16.
- Convenuta -
Oggetto: Responsabilità per morte e risarcimento del danno parentale.
Conclusioni: come da verbale del 15/06/2024
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/02/2020, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di sentirne accertata la responsabilità per omesso Controparte_1
controllo e omessa vigilanza del nipote di diciotto mesi , deceduto dopo essere Persona_1 precipitato dalla finestra dell'appartamento sito al 5° piano in Roma, Via Luigi Lablache n. 37, dove, all'epoca dei fatti, abitava la signora madre delle odierne parti in causa. Persona_2 [...]
chiedeva, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno da perdita Pt_1 del rapporto parentale, quantificato nella complessiva somma di € 137.293,90, e del danno morale da liquidarsi in via equitativa, patiti iure proprio a seguito della morte del nipote.
Parte attrice esponeva che:
- il minore era stato affidato alle cure della zia materna , alla quale la madre del Controparte_1
bimbo, , si era rivolta per avere assistenza e accudimento del figlio durante le ore Controparte_2
di lavoro o comunque in sua assenza;
- il minore e sua madre vivevano nella casa dell'odierna convenuta , la CP_2 Controparte_1
quale, sin da quando il bambino era nato, li aveva sempre ospitati presso la propria abitazione;
- l'11/07/2009 - giorno in cui si sono verificati i fatti per cui è causa - la signora Controparte_1 si era recata con il nipote presso l'abitazione della madre, (dove Per_1 Persona_2
vivevano anche i fratelli e , affetti da gravi patologie mentali), per consegnare Per_3 Persona_4
loro la spesa;
- una volta giunta nell'abitazione della madre con il nipote l'odierna convenuta, nonostante Per_1
vi fosse una finestra del salone lasciata aperta con una sedia accostata nelle vicinanze e l'appartamento fosse sito al 5° piano, perdeva di vista il nipote e ometteva di vigilarne l'operato per un lasso di tempo considerevole, occupandosi, in un primo momento, di riporre la spesa “facendo la spola tra il salone e la cucina” e, successivamente, di provvedere “ad ulteriori faccende domestiche”;
- l'odierna convenuta non avrebbe potuto fare affidamento su una vigilanza del minore da parte delle persone presenti nell'appartamento al momento dei fatti, vale a dire la madre e i Persona_2 fratelli e , data l'età avanzata della prima e lo stato di alterazione psico-fisica Per_3 Persona_4
in cui versavano i secondi;
- sui fatti fin qui esposti veniva aperto un procedimento contro ignoti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, iscritto al r.g. n. 39132/2009, all'esito del quale risultava accertato che il minore in un frangente temporale in cui la zia lo aveva perso vista, Per_1 Controparte_1
si era arrampicato sulla sedia accostata alla finestra aperta del salotto e, raggiunto il davanzale, era precipitato dalla finestra;
- doveva ritenersi l'unica responsabile della morte per mancata sorveglianza del Controparte_1
piccolo Per_1
Tanto esposto, l'attrice rappresentava di agire in giudizio per ottenere, previo accertamento e dichiarazione di responsabilità della convenuta per omesso controllo ed omessa Controparte_1 vigilanza sul nipote ai sensi dell'art. 2047 c.c., la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali
(danno da perdita parentale e danno morale) dalla stessa subiti iure proprio a seguito del decesso di
, quantificati nella complessiva somma di € 137.293,80. Persona_1
In data 27/07/2020, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio CP_1
che, nell'eccepire in via preliminare la prescrizione del diritto di credito vantato da parte
[...]
attrice e nel criticare la ricostruzione fattuale contenuta nel relativo atto introduttivo, contestava la richiesta risarcitoria ex adverso avanzata, rilevando come quest'ultima si fosse “sempre disinteressata della figlia e della di lei prole, sin da quando la sig.ra lasciava – ancora Controparte_2
minorenne, in conseguenza dei pessimi rapporti con la propria madre, odierna attrice – la dimora materna” (pag. 4 comparsa di costituzione).
Ancora, con riferimento al piano fattuale, l'odierna convenuta negava che la sedia che avrebbe agevolato la caduta del bambino dal davanzale si trovasse in prossimità della finestra e rilevava, in tal senso, come l'accertamento del fatto storico operato in sede penale avesse escluso “ogni responsabilità di natura colposa a carico delle persone facenti parte del gruppo familiare del bambino, che presumibilmente ha agito in maniera del tutto repentina, impedendo ogni possibile contromossa da parte dei parenti: si è dunque trattato di una condotta eccezionale ed imprevedibile che non può determinare l'insorgere di responsabilità in capo alle persone presenti”.
A conferma della piena estraneità dal fatto dell'odierna convenuta, la stessa rilevava altresì che il procedimento penale instaurato nei suoi confronti esitava in una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, poi accolta e disposta con decreto dal Giudice per le indagini preliminari (cfr. all. 4 e 5 fascicolo parte attrice).
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, rilevando la non configurabilità dell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2047 c.c. a titolo di culpa in vigilando. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna Controparte_1 dell'attrice al risarcimento del danno per riviviscenza del dolore causato dalla perdita del nipote nonché la condanna di al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 Per_1 Parte_1
c.p.c.
All'udienza a trattazione scritta svoltasi in data 15/06/2024, questo giudice, subentrato definitivamente nel ruolo, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte. Nel presente giudizio, parte attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità di per Controparte_1 la morte del nipote e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni di Persona_1
natura non patrimoniale (danno da perdita del rapporto parentale e danno morale) subìti in conseguenza del decesso del minore.
Occorre a tal fine accertare l'an e il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, verificare la spettanza del risarcimento del danno in capo all'attrice, nonché - eventualmente - determinarne l'effettivo ammontare.
I. Sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da parte convenuta.
L'art. 2947 c.c. stabilisce, al primo comma, che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato e precisa, al comma terzo, che “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Secondo l'interpretazione costante dalla giurisprudenza, avallata anche dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza 18 novembre 2008, n. 27337, affinchè possa applicarsi il più lungo termine di prescrizione di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3, non è richiesto che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma è sufficiente che il fatto sia “considerato dalla legge come reato”.
Nella stessa direzione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato.” (Cass. civ., sez. III,
29/08/2023, n. 25438).
Ebbene, nel caso di specie, anche alla luce dei fatti emersi in sede penale, non v'è dubbio che il fatto astrattamente previsto come reato sia rappresentato dal reato di omicidio colposo disciplinato all'art. 589 c.p., soggetto, secondo quanto statuito dal codice penale, ad un termine di prescrizione decennale.
Pertanto, in virtù dell'art. 2947, co. 3, c.c. può ritenersi operante anche in sede civile il più lungo termine di prescrizione di dieci anni. Nel caso in esame, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel giorno in cui si è verificato l'evento morte del minore (11/07/2009), termine che è stato interrotto dalla richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata a/r in data 12/06/2019 e ricevuta dall'odierna convenuta in data 14/06/2019 (all. 6 atto di citazione). Deve, pertanto, escludersi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni del quale in questa sede chiede riconoscimento la sig. . Parte_1
II. Sull'an debeatur. Sul mancato riconoscimento della condotta antigiuridica e del nesso causale.
I fatti accaduti in danno di sono stati oggetto di indagine della Polizia Persona_1
Giudiziaria nel corso del procedimento iscritto al ruolo generale n. 39132/2009 per il reato di cui all'art. 589 c.p., attivato contro ignoti e esitato nella richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408
c.p.p. del 27/08/2015 a firma del Pubblico Ministero (all. 4 produzione documentale parte attrice del
20/05/2020).
Nella richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero ha ricostruito la tragica vicenda che ha interessato il piccolo inquadrando la posizione di nell'alveo dell'art. Per_1 Controparte_1
40, co. 2, c.p., vale a dire quale titolare di posizione di garanzia gravata non solo dell'obbligo di
“prestare l'ovvia e normale attenzione a quanto accade nel proprio campo visivo”, ma anche tenuta al rispetto “delle regole di prudenza ad evitare il pericolo di verificarsi di incidenti scaturibili da immaturità, curiosità o eventuale fisiologica incapacità di valutare il rischio, da parte dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza”.
Ebbene, dalle indagini è emerso che non aveva mai abdicato, sin dalla nascita Controparte_1 del bambino “al forte senso di responsabilità che avvertiva nei confronti del nipote, nonostante le difficoltà economiche in cui la famiglia versava e le pesanti incombenze cui la donna era quotidianamente tenuta nei confronti dei propri familiari, tutti in diversa guisa, bisognosi di assistenza” e anche nel giorno in cui si sono verificati i fatti è stato accertato che la stessa CP_1
“non perdeva mai di vista per troppo tempo il bambino”. Quanto al luogo in cui il bambino si trovava poco prima del decesso, inoltre, si legge nella richiesta, questo presentava caratteristiche tutt'altro che preoccupanti, essendo il terrazzo antistante la cucina “perimetrato da un muretto di altezza tale da non poter suscitare, né in astratto né in concreto, alcun allarme per l'incolumità del bambino”.
Da tale ricostruzione fattuale è risultato che l'ipotesi più verosimile sia quella secondo cui, nonostante la parziale chiusura della serranda, questa non abbia impedito al bimbo di avvicinare la sedia al davanzale oppure di salirvi utilizzando il termosifone.
Ritenuta la tragica vicenda in esame una disgrazia non imputabile alle condotte dei familiari del minore, l'azione del bambino è stata pertanto classificata come del tutto autonoma, considerata anche la sua verificazione “con una repentinità e con modalità talmente inaspettate da rendere impraticabile qualsivoglia preventiva misura precauzionale da parte della o di Controparte_1 altre persone”. Sarebbe del tutto mancata, infatti, in capo all'odierna convenuta una condotta colposa connotata da qualsivoglia ruolo eziologico nella verificazione dell'evento.
La richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ha trovato accoglimento nel provvedimento di archiviazione ex art. 415 c.p.p. disposto con decreto del 26/2/2018 dal Giudice per le indagini preliminare (all. 5 produzione documentale parte attrice del 20/05/2020), il quale sanciva l'esclusione
“di ogni responsabilità di natura colposa a carico delle persone facenti parte del gruppo familiare del bambino, che presumibilmente ha agito in maniera del tutto repentina, impedendo ogni possibile contromossa da parte dei parenti”, dovendosi pertanto ritenere che la condotta del bimbo sia stata del tutto eccezionale e imprevedibile.
Ciò posto, esclusa in sede penale la rilevanza criminogena della condotta astrattamente ascrivibile ad l'odierna attrice ha agito in sede civile per ivi sentirvi accertata la sua Controparte_1 responsabilità ex art. 2047 c.c., ritenendo titolare di un'obbligazione risarcitoria Controparte_1
avente ad oggetto i danni non patrimoniali sub specie di danno parentale e danno morale derivanti dal fatto illecito.
Sul punto, deve anzitutto escludersi che l'ipotesi oggetto di causa ricada nell'alveo dell'art. 2047 c.c. come sostenuto da parte attrice.
Come noto, tale disposizione stabilisce che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità da illecito aquiliano derogatoria rispetto all'ipotesi generale disciplinata all'art. 2043 c.c., che rientra in quel gruppo di norme che regolamentano la responsabilità per fatto materialmente altrui, ove cioè il fatto commesso dal minore incapace concorre con il fatto proprio omissivo del responsabile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. il giudizio di responsabilità del sorvegliante, infatti, postula il concorso del fatto del sorvegliato con il fatto proprio del sorvegliante, nell'ambito del quale il fatto proprio consiste nella omessa vigilanza del sorvegliato.
Tale fattispecie è definita di responsabilità aggravata per colpa presunta poiché, in questo caso, il danno è imputabile al responsabile sulla base di un criterio soggettivo - la sua colpa - che si atteggia come una presunzione iuris tantum, superabile dal sorvegliante unicamente attraverso la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Il regime ordinario della responsabilità civile viene, quindi, derogato sotto due profili: diversamente da quanto prevede la regola generale, in questo caso non spetta al danneggiato fornire la prova della colpa del danneggiante, ma è quest'ultimo a dover fornire la prova liberatoria;
inoltre, la prova liberatoria gravante sul danneggiante non è circoscritta alla dimostrazione che lo stesso ha operato con diligenza prudenza e perizia, ma occorre un quid pluris.
La Corte di Cassazione ha precisato, sul punto, che il sorvegliante è tenuto a discolparsi dimostrando l'inevitabilità del fatto dannoso malgrado l'adozione di tutte le cautele appropriate in relazione allo stato e alle condizioni dell'incapace, alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo, in cui è maturato l'atto dannoso. Pertanto, il sorvegliante va esente da responsabilità solo ove riesca a provare che, nonostante una diligente sorveglianza, il fatto cagionato dall'incapace non era evitabile (Cass. civ., 2/5/2022, n. 13752).
Così ricostruiti brevemente i tratti salienti dell'ipotesi ex art. 2047 c.c., nel caso di specie deve escludersene l'operatività poiché la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2047 c.c. posta a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del soggetto incapace non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a sè stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11245). Nel caso di specie, infatti, il piccolo - soggetto incapace di intendere e di volere data la sua giovane età Per_1
- ha rivestito il ruolo di soggetto passivo dello stesso evento di danno, dalla cui verificazione scaturisce, quindi, la necessità di condurre un diverso esame volto a verificare se tale evento illecito fosse o meno imputabile ad un soggetto specifico, quale titolare dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Ritenuto pertanto che il caso in esame debba più correttamente essere inquadrato come un'ipotesi di responsabilità prevista in generale dall'art. 2043 c.c., occorre precisare quanto segue.
È noto, sul punto, che l'art. 2043 c.c., nell'affermare nella sua formulazione letterale che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, menziona la parola danno due volte: nella prima parte il danno viene qualificato come ingiusto e nella seconda parte l'elemento “danno” rileva ai fini dell'obbligo risarcitorio. Tali due danni evocano concetti tra loro differenti e fondano la distinzione tra danno-evento e danno- conseguenza, entrambi necessari affinchè si perfezioni l'illecito aquiliano e sorga l'obbligazione risarcitoria. Sotto quest'ultimo profilo, l'allegazione e la prova del danno-conseguenza nell'illecito ex art. 2043 c.c. è quindi requisito imprescindibile per potere affermare la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria. La rilevanza del danno-conseguenza nell'illecito aquiliano vale altresì
a sottolineare come la responsabilità civile abbia una funzione, almeno naturalmente, compensativa e riparatoria, finalizzata, cioè - per utilizzare una formula gius-economica - a ricollocare il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui egli si sarebbe trovato in assenza dell'illecito
(cfr. Cass. civ., sez. un., 22/05/2018 n. 12565). In questa direzione, può quindi affermarsi che il limite del risarcimento del danno è sempre costituito dal danno conseguenza, nel senso cioè che si risarcisce il danno conseguenza e non la lesione in quanto tale. I due danni menzionati nell'art. 2043 c.c. evocano anche due diversi rapporti di causalità. Occorre, infatti, accertare una prima causalità (detta materiale) tra la condotta commissiva o omissiva dell'agente e il danno-evento lesivo, finalizzata a individuare il responsabile dell'illecito; una seconda causalità (detta causalità giuridica) tra danno-evento e danno-conseguenza e assolve il compito di selezionare i danni risarcibili (cfr. Cass. civ., sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Dal primo punto di vista, accertato, pertanto, l'evento lesivo di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico integrante il c.d. danno ingiusto, occorre verificare se tale evento sia soggettivamente riconducibile alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento: si tratta della c.d. causalità materiale tra la condotta e il danno-evento da accertarsi secondo la teoria condizionalistica di matrice penalistica ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., con il correttivo relativo al grado di probabilità richiesto in sede civile. Mentre, infatti, in materia penale è necessario accertare la probabilità oltre ogni ragionevole dubbio, vale a dire una probabilità confinante con il 100% che implica la certezza processuale, in ambito civile, avuto riguardo al fatto che il risarcimento del danno rappresenta una modalità di traslazione del danno - senza privare il destinatario della libertà personale
- tale allocazione del rischio deve avvenire in base alla preponderanza dell'evidente, cioè alla maggiore probabilità: il danno viene quindi traslato quando è più probabile che non che a cagionarlo sia stata una determinata condotta piuttosto che un'altra. Il nesso di causalità materiale va, quindi, accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (cfr. Cass. civ.,
03/2/2021 n. 2474).
Quanto al secondo profilo, una volta accertata la c.d. prima causalità in base alla teoria condizionalistica con il criterio di accertamento del più probabile che non, occorre poi appurare la seconda causalità, finalizzata a verificare quali sono i danni conseguenza risarcibili, indagando, cioè, tra le varie conseguenze negative che il soggetto ha patito quelle che possono considerarsi giuridicamente una conseguenza dell'evento lesivo. In altri termini, l'obbligo del risarcimento non sempre grava su tutti i soggetti che hanno posto in essere un antecedente necessario dell'evento dannoso. All'interno delle condotte eziologicamente collegate ad un determinato evento dannoso da un nesso di causalità materiale occorre selezionare quelle che ne sono la causa giuridicamente rilevante.
A tal fine, in materia aquiliana, soccorre l'art. 2055 c.c. che richiama l'art. 1223 c.c. dettato in materia di responsabilità contrattuale, il quale prevede la risarcibilità dei danni che siano conseguenza diretta ed immediata del danno-evento ingiusto. Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria (cfr., ex multiis,
Cass. civ., 7/03/2022, n. 7355) interpreta il nesso di immediatezza e direzione secondo il criterio della c.d. causalità adeguata (anche noto come criterio della regolarità causale) che ritiene risarcibili quei danni tipici, normali, oggettivamente prevedibili secondo un criterio di oggettiva prevedibilità rispondente all'id quod plerumque accidit, a prescindere dalla differenza tra conseguenza diretta e indiretta (cfr. Cass. civ., 13/04/2023 n. 9863; Cass. civ., 05/09/2022, n. 26114).
Con riferimento alla prima delle due causalità citate, quella materiale, essa si scompone, in una componente positiva e in una negativa. L'elemento positivo consiste nella dimostrazione che un determinato soggetto abbia posto in essere una condizione dell'evento e cioè quella senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. L'elemento negativo integra la prova che quell'evento non si è verificato per fattori eccezionali. La dimostrazione del primo dei due elementi grava sul danneggiato, cioè l'attore, e integra il c.d. primo ciclo causale. La prova dell'elemento negativo grava, invece, sul danneggiante e consiste nella cosiddetta prova liberatoria (cd. secondo ciclo causale).
Il fatto che il danneggiante debba provare l'elemento negativo per andare esente da responsabilità, non sottende una presunzione del rapporto di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento, dato che l'attore deve in ogni caso dimostrare che la condotta del danneggiante ha rappresentato una condizione dell'evento, mentre il convenuto non è tenuto a provare necessariamente il contrario, vale a dire che la condotta del danneggiante non abbia rappresentato una condizione dell'evento, ma deve piuttosto provare che l'evento effettivamente si sia verificato a causa però dell'intervento di un fattore esterno, che potrà coincidere sia con la condotta del danneggiato, sia con la condotta di un terzo, sia con il caso fortuito (inteso quale fatto materiale).
Ricostruita in questi termini la struttura dell'illecito aquiliano, deve concludersi che, nel caso di specie, difettano i relativi elementi essenziali, la cui mancanza impedisce di ritenere perfezionata la fattispecie risarcitoria delineata dall'art. 2043 c.c.
Se, da un lato, è del tutto pacifica la morte del piccolo , integrante il danno Persona_1
evento nella sua forma più intensa della lesione del bene-vita, manca allo stato la prova gravante su parte attrice che il tragico evento che ha interessato il minore sia imputabile all'odierna convenuta
Si tratta, in altri termini, della prova del c.d. primo ciclo causale e cioè la Controparte_1 dimostrazione che abbia posto in essere la condizione dell'evento antecedente, Controparte_1
senza la quale l'evento-morte non si sarebbe verificato.
Ebbene, la prova di tale causalità è nel caso di specie del tutto assente poichè l'unica ricostruzione fattuale presente allo stato degli atti lungi dal risultare - come suo onere - dalle allegazioni di parte attrice, risulta essere quella accertata in sede penale, che peraltro ha condotto ad un decreto di archiviazione dell'odierna convenuta.
Al contrario, in questo giudizio, non si è neppure presentata a rendere l'interrogatorio Parte_1 formale come richiesto dall' in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e Controparte_1 ammesso con ordinanza istruttoria, poichè all'udienza del 21/6/2022, nonostante la rituale citazione, ella non si è presentata. Ciò legittima questo giudicante, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a considerare la mancata risposta come un argomento di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116
c.p.c., equiparando la mancata risposta alla stregua di comportamenti concludenti.
Il mancato accertamento dell'an risarcitorio rende superflua l'indagine circa il riscontro dei danni- conseguenza di tipo parentale e morale e determina l'integrale rigetto della domanda.
III. Sulle domande di parte convenuta: il risarcimento del danno per riviviscenza del dolore e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Va similmente rigettata la domanda avanzata da parte convenuta, volta ad ottenere la condanna di parte attrice “al risarcimento del danno per riviviscenza del dolore causato dalla perdita del piccolo nella massima misura possibile che sarà ritenuta di giustizia” che, oltre ad evocare una Per_1
categoria di danno di dubbia legittimità, appare del tutto sfornita di allegazione ancor prima che di prova.
Del pari va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata da , anch'essa priva Controparte_1
di riscontri probatori.
Come noto, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 c.p.c. - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, vale a dire la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio;
c) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/9/2019, n. 22952).
Ebbene, la responsabilità per lite temeraria ha natura extracontrattuale e la domanda di cui all'art. 96, co. 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur (o comunque postula che, pur potendo la liquidazione essere effettuata anche d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa).
Nel caso di specie, la domanda di parte convenuta va rigettata perchè si appalesa del tutto sfornita di prova, essendosi la convenuta limitata ad allegare, senza alcun riscontro probatorio, una generica compromissione dello stile di vita aggravato dalle lungaggini della vicenda giudiziaria, ma non può considerarsi addirittura temeraria, difettando tale iniziativa giudiziaria dei requisiti, sopra indicati, che giustificano una condanna ex art. 96 c.p.c.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- rigetta le domande di;
Controparte_1
- compensa le spese.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa Livia Peronaci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10795 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Salvati (C.F. Parte_1 C.F._1
) del Foro di Roma, come da procura alle liti allegata all'atto introduttivo, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito Roma, in Via Caio Mario n. 8.
- Attrice - nei confronti di
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Biancamaria Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cappadonia (C.F. ), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro CodiceFiscale_4
Fyrigos (C.F. ) del Foro di Roma, come da procura alle liti posta in calce CodiceFiscale_5 all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito Roma, in Via
Nazario Sauro n. 16.
- Convenuta -
Oggetto: Responsabilità per morte e risarcimento del danno parentale.
Conclusioni: come da verbale del 15/06/2024
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/02/2020, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di sentirne accertata la responsabilità per omesso Controparte_1
controllo e omessa vigilanza del nipote di diciotto mesi , deceduto dopo essere Persona_1 precipitato dalla finestra dell'appartamento sito al 5° piano in Roma, Via Luigi Lablache n. 37, dove, all'epoca dei fatti, abitava la signora madre delle odierne parti in causa. Persona_2 [...]
chiedeva, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno da perdita Pt_1 del rapporto parentale, quantificato nella complessiva somma di € 137.293,90, e del danno morale da liquidarsi in via equitativa, patiti iure proprio a seguito della morte del nipote.
Parte attrice esponeva che:
- il minore era stato affidato alle cure della zia materna , alla quale la madre del Controparte_1
bimbo, , si era rivolta per avere assistenza e accudimento del figlio durante le ore Controparte_2
di lavoro o comunque in sua assenza;
- il minore e sua madre vivevano nella casa dell'odierna convenuta , la CP_2 Controparte_1
quale, sin da quando il bambino era nato, li aveva sempre ospitati presso la propria abitazione;
- l'11/07/2009 - giorno in cui si sono verificati i fatti per cui è causa - la signora Controparte_1 si era recata con il nipote presso l'abitazione della madre, (dove Per_1 Persona_2
vivevano anche i fratelli e , affetti da gravi patologie mentali), per consegnare Per_3 Persona_4
loro la spesa;
- una volta giunta nell'abitazione della madre con il nipote l'odierna convenuta, nonostante Per_1
vi fosse una finestra del salone lasciata aperta con una sedia accostata nelle vicinanze e l'appartamento fosse sito al 5° piano, perdeva di vista il nipote e ometteva di vigilarne l'operato per un lasso di tempo considerevole, occupandosi, in un primo momento, di riporre la spesa “facendo la spola tra il salone e la cucina” e, successivamente, di provvedere “ad ulteriori faccende domestiche”;
- l'odierna convenuta non avrebbe potuto fare affidamento su una vigilanza del minore da parte delle persone presenti nell'appartamento al momento dei fatti, vale a dire la madre e i Persona_2 fratelli e , data l'età avanzata della prima e lo stato di alterazione psico-fisica Per_3 Persona_4
in cui versavano i secondi;
- sui fatti fin qui esposti veniva aperto un procedimento contro ignoti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, iscritto al r.g. n. 39132/2009, all'esito del quale risultava accertato che il minore in un frangente temporale in cui la zia lo aveva perso vista, Per_1 Controparte_1
si era arrampicato sulla sedia accostata alla finestra aperta del salotto e, raggiunto il davanzale, era precipitato dalla finestra;
- doveva ritenersi l'unica responsabile della morte per mancata sorveglianza del Controparte_1
piccolo Per_1
Tanto esposto, l'attrice rappresentava di agire in giudizio per ottenere, previo accertamento e dichiarazione di responsabilità della convenuta per omesso controllo ed omessa Controparte_1 vigilanza sul nipote ai sensi dell'art. 2047 c.c., la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali
(danno da perdita parentale e danno morale) dalla stessa subiti iure proprio a seguito del decesso di
, quantificati nella complessiva somma di € 137.293,80. Persona_1
In data 27/07/2020, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio CP_1
che, nell'eccepire in via preliminare la prescrizione del diritto di credito vantato da parte
[...]
attrice e nel criticare la ricostruzione fattuale contenuta nel relativo atto introduttivo, contestava la richiesta risarcitoria ex adverso avanzata, rilevando come quest'ultima si fosse “sempre disinteressata della figlia e della di lei prole, sin da quando la sig.ra lasciava – ancora Controparte_2
minorenne, in conseguenza dei pessimi rapporti con la propria madre, odierna attrice – la dimora materna” (pag. 4 comparsa di costituzione).
Ancora, con riferimento al piano fattuale, l'odierna convenuta negava che la sedia che avrebbe agevolato la caduta del bambino dal davanzale si trovasse in prossimità della finestra e rilevava, in tal senso, come l'accertamento del fatto storico operato in sede penale avesse escluso “ogni responsabilità di natura colposa a carico delle persone facenti parte del gruppo familiare del bambino, che presumibilmente ha agito in maniera del tutto repentina, impedendo ogni possibile contromossa da parte dei parenti: si è dunque trattato di una condotta eccezionale ed imprevedibile che non può determinare l'insorgere di responsabilità in capo alle persone presenti”.
A conferma della piena estraneità dal fatto dell'odierna convenuta, la stessa rilevava altresì che il procedimento penale instaurato nei suoi confronti esitava in una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, poi accolta e disposta con decreto dal Giudice per le indagini preliminari (cfr. all. 4 e 5 fascicolo parte attrice).
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, rilevando la non configurabilità dell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2047 c.c. a titolo di culpa in vigilando. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna Controparte_1 dell'attrice al risarcimento del danno per riviviscenza del dolore causato dalla perdita del nipote nonché la condanna di al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 Per_1 Parte_1
c.p.c.
All'udienza a trattazione scritta svoltasi in data 15/06/2024, questo giudice, subentrato definitivamente nel ruolo, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte. Nel presente giudizio, parte attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità di per Controparte_1 la morte del nipote e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni di Persona_1
natura non patrimoniale (danno da perdita del rapporto parentale e danno morale) subìti in conseguenza del decesso del minore.
Occorre a tal fine accertare l'an e il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, verificare la spettanza del risarcimento del danno in capo all'attrice, nonché - eventualmente - determinarne l'effettivo ammontare.
I. Sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da parte convenuta.
L'art. 2947 c.c. stabilisce, al primo comma, che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato e precisa, al comma terzo, che “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Secondo l'interpretazione costante dalla giurisprudenza, avallata anche dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza 18 novembre 2008, n. 27337, affinchè possa applicarsi il più lungo termine di prescrizione di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3, non è richiesto che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma è sufficiente che il fatto sia “considerato dalla legge come reato”.
Nella stessa direzione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato.” (Cass. civ., sez. III,
29/08/2023, n. 25438).
Ebbene, nel caso di specie, anche alla luce dei fatti emersi in sede penale, non v'è dubbio che il fatto astrattamente previsto come reato sia rappresentato dal reato di omicidio colposo disciplinato all'art. 589 c.p., soggetto, secondo quanto statuito dal codice penale, ad un termine di prescrizione decennale.
Pertanto, in virtù dell'art. 2947, co. 3, c.c. può ritenersi operante anche in sede civile il più lungo termine di prescrizione di dieci anni. Nel caso in esame, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel giorno in cui si è verificato l'evento morte del minore (11/07/2009), termine che è stato interrotto dalla richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata a/r in data 12/06/2019 e ricevuta dall'odierna convenuta in data 14/06/2019 (all. 6 atto di citazione). Deve, pertanto, escludersi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni del quale in questa sede chiede riconoscimento la sig. . Parte_1
II. Sull'an debeatur. Sul mancato riconoscimento della condotta antigiuridica e del nesso causale.
I fatti accaduti in danno di sono stati oggetto di indagine della Polizia Persona_1
Giudiziaria nel corso del procedimento iscritto al ruolo generale n. 39132/2009 per il reato di cui all'art. 589 c.p., attivato contro ignoti e esitato nella richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408
c.p.p. del 27/08/2015 a firma del Pubblico Ministero (all. 4 produzione documentale parte attrice del
20/05/2020).
Nella richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero ha ricostruito la tragica vicenda che ha interessato il piccolo inquadrando la posizione di nell'alveo dell'art. Per_1 Controparte_1
40, co. 2, c.p., vale a dire quale titolare di posizione di garanzia gravata non solo dell'obbligo di
“prestare l'ovvia e normale attenzione a quanto accade nel proprio campo visivo”, ma anche tenuta al rispetto “delle regole di prudenza ad evitare il pericolo di verificarsi di incidenti scaturibili da immaturità, curiosità o eventuale fisiologica incapacità di valutare il rischio, da parte dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza”.
Ebbene, dalle indagini è emerso che non aveva mai abdicato, sin dalla nascita Controparte_1 del bambino “al forte senso di responsabilità che avvertiva nei confronti del nipote, nonostante le difficoltà economiche in cui la famiglia versava e le pesanti incombenze cui la donna era quotidianamente tenuta nei confronti dei propri familiari, tutti in diversa guisa, bisognosi di assistenza” e anche nel giorno in cui si sono verificati i fatti è stato accertato che la stessa CP_1
“non perdeva mai di vista per troppo tempo il bambino”. Quanto al luogo in cui il bambino si trovava poco prima del decesso, inoltre, si legge nella richiesta, questo presentava caratteristiche tutt'altro che preoccupanti, essendo il terrazzo antistante la cucina “perimetrato da un muretto di altezza tale da non poter suscitare, né in astratto né in concreto, alcun allarme per l'incolumità del bambino”.
Da tale ricostruzione fattuale è risultato che l'ipotesi più verosimile sia quella secondo cui, nonostante la parziale chiusura della serranda, questa non abbia impedito al bimbo di avvicinare la sedia al davanzale oppure di salirvi utilizzando il termosifone.
Ritenuta la tragica vicenda in esame una disgrazia non imputabile alle condotte dei familiari del minore, l'azione del bambino è stata pertanto classificata come del tutto autonoma, considerata anche la sua verificazione “con una repentinità e con modalità talmente inaspettate da rendere impraticabile qualsivoglia preventiva misura precauzionale da parte della o di Controparte_1 altre persone”. Sarebbe del tutto mancata, infatti, in capo all'odierna convenuta una condotta colposa connotata da qualsivoglia ruolo eziologico nella verificazione dell'evento.
La richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ha trovato accoglimento nel provvedimento di archiviazione ex art. 415 c.p.p. disposto con decreto del 26/2/2018 dal Giudice per le indagini preliminare (all. 5 produzione documentale parte attrice del 20/05/2020), il quale sanciva l'esclusione
“di ogni responsabilità di natura colposa a carico delle persone facenti parte del gruppo familiare del bambino, che presumibilmente ha agito in maniera del tutto repentina, impedendo ogni possibile contromossa da parte dei parenti”, dovendosi pertanto ritenere che la condotta del bimbo sia stata del tutto eccezionale e imprevedibile.
Ciò posto, esclusa in sede penale la rilevanza criminogena della condotta astrattamente ascrivibile ad l'odierna attrice ha agito in sede civile per ivi sentirvi accertata la sua Controparte_1 responsabilità ex art. 2047 c.c., ritenendo titolare di un'obbligazione risarcitoria Controparte_1
avente ad oggetto i danni non patrimoniali sub specie di danno parentale e danno morale derivanti dal fatto illecito.
Sul punto, deve anzitutto escludersi che l'ipotesi oggetto di causa ricada nell'alveo dell'art. 2047 c.c. come sostenuto da parte attrice.
Come noto, tale disposizione stabilisce che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità da illecito aquiliano derogatoria rispetto all'ipotesi generale disciplinata all'art. 2043 c.c., che rientra in quel gruppo di norme che regolamentano la responsabilità per fatto materialmente altrui, ove cioè il fatto commesso dal minore incapace concorre con il fatto proprio omissivo del responsabile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. il giudizio di responsabilità del sorvegliante, infatti, postula il concorso del fatto del sorvegliato con il fatto proprio del sorvegliante, nell'ambito del quale il fatto proprio consiste nella omessa vigilanza del sorvegliato.
Tale fattispecie è definita di responsabilità aggravata per colpa presunta poiché, in questo caso, il danno è imputabile al responsabile sulla base di un criterio soggettivo - la sua colpa - che si atteggia come una presunzione iuris tantum, superabile dal sorvegliante unicamente attraverso la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Il regime ordinario della responsabilità civile viene, quindi, derogato sotto due profili: diversamente da quanto prevede la regola generale, in questo caso non spetta al danneggiato fornire la prova della colpa del danneggiante, ma è quest'ultimo a dover fornire la prova liberatoria;
inoltre, la prova liberatoria gravante sul danneggiante non è circoscritta alla dimostrazione che lo stesso ha operato con diligenza prudenza e perizia, ma occorre un quid pluris.
La Corte di Cassazione ha precisato, sul punto, che il sorvegliante è tenuto a discolparsi dimostrando l'inevitabilità del fatto dannoso malgrado l'adozione di tutte le cautele appropriate in relazione allo stato e alle condizioni dell'incapace, alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo, in cui è maturato l'atto dannoso. Pertanto, il sorvegliante va esente da responsabilità solo ove riesca a provare che, nonostante una diligente sorveglianza, il fatto cagionato dall'incapace non era evitabile (Cass. civ., 2/5/2022, n. 13752).
Così ricostruiti brevemente i tratti salienti dell'ipotesi ex art. 2047 c.c., nel caso di specie deve escludersene l'operatività poiché la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2047 c.c. posta a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del soggetto incapace non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a sè stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11245). Nel caso di specie, infatti, il piccolo - soggetto incapace di intendere e di volere data la sua giovane età Per_1
- ha rivestito il ruolo di soggetto passivo dello stesso evento di danno, dalla cui verificazione scaturisce, quindi, la necessità di condurre un diverso esame volto a verificare se tale evento illecito fosse o meno imputabile ad un soggetto specifico, quale titolare dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Ritenuto pertanto che il caso in esame debba più correttamente essere inquadrato come un'ipotesi di responsabilità prevista in generale dall'art. 2043 c.c., occorre precisare quanto segue.
È noto, sul punto, che l'art. 2043 c.c., nell'affermare nella sua formulazione letterale che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, menziona la parola danno due volte: nella prima parte il danno viene qualificato come ingiusto e nella seconda parte l'elemento “danno” rileva ai fini dell'obbligo risarcitorio. Tali due danni evocano concetti tra loro differenti e fondano la distinzione tra danno-evento e danno- conseguenza, entrambi necessari affinchè si perfezioni l'illecito aquiliano e sorga l'obbligazione risarcitoria. Sotto quest'ultimo profilo, l'allegazione e la prova del danno-conseguenza nell'illecito ex art. 2043 c.c. è quindi requisito imprescindibile per potere affermare la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria. La rilevanza del danno-conseguenza nell'illecito aquiliano vale altresì
a sottolineare come la responsabilità civile abbia una funzione, almeno naturalmente, compensativa e riparatoria, finalizzata, cioè - per utilizzare una formula gius-economica - a ricollocare il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui egli si sarebbe trovato in assenza dell'illecito
(cfr. Cass. civ., sez. un., 22/05/2018 n. 12565). In questa direzione, può quindi affermarsi che il limite del risarcimento del danno è sempre costituito dal danno conseguenza, nel senso cioè che si risarcisce il danno conseguenza e non la lesione in quanto tale. I due danni menzionati nell'art. 2043 c.c. evocano anche due diversi rapporti di causalità. Occorre, infatti, accertare una prima causalità (detta materiale) tra la condotta commissiva o omissiva dell'agente e il danno-evento lesivo, finalizzata a individuare il responsabile dell'illecito; una seconda causalità (detta causalità giuridica) tra danno-evento e danno-conseguenza e assolve il compito di selezionare i danni risarcibili (cfr. Cass. civ., sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
Dal primo punto di vista, accertato, pertanto, l'evento lesivo di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico integrante il c.d. danno ingiusto, occorre verificare se tale evento sia soggettivamente riconducibile alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento: si tratta della c.d. causalità materiale tra la condotta e il danno-evento da accertarsi secondo la teoria condizionalistica di matrice penalistica ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., con il correttivo relativo al grado di probabilità richiesto in sede civile. Mentre, infatti, in materia penale è necessario accertare la probabilità oltre ogni ragionevole dubbio, vale a dire una probabilità confinante con il 100% che implica la certezza processuale, in ambito civile, avuto riguardo al fatto che il risarcimento del danno rappresenta una modalità di traslazione del danno - senza privare il destinatario della libertà personale
- tale allocazione del rischio deve avvenire in base alla preponderanza dell'evidente, cioè alla maggiore probabilità: il danno viene quindi traslato quando è più probabile che non che a cagionarlo sia stata una determinata condotta piuttosto che un'altra. Il nesso di causalità materiale va, quindi, accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (cfr. Cass. civ.,
03/2/2021 n. 2474).
Quanto al secondo profilo, una volta accertata la c.d. prima causalità in base alla teoria condizionalistica con il criterio di accertamento del più probabile che non, occorre poi appurare la seconda causalità, finalizzata a verificare quali sono i danni conseguenza risarcibili, indagando, cioè, tra le varie conseguenze negative che il soggetto ha patito quelle che possono considerarsi giuridicamente una conseguenza dell'evento lesivo. In altri termini, l'obbligo del risarcimento non sempre grava su tutti i soggetti che hanno posto in essere un antecedente necessario dell'evento dannoso. All'interno delle condotte eziologicamente collegate ad un determinato evento dannoso da un nesso di causalità materiale occorre selezionare quelle che ne sono la causa giuridicamente rilevante.
A tal fine, in materia aquiliana, soccorre l'art. 2055 c.c. che richiama l'art. 1223 c.c. dettato in materia di responsabilità contrattuale, il quale prevede la risarcibilità dei danni che siano conseguenza diretta ed immediata del danno-evento ingiusto. Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria (cfr., ex multiis,
Cass. civ., 7/03/2022, n. 7355) interpreta il nesso di immediatezza e direzione secondo il criterio della c.d. causalità adeguata (anche noto come criterio della regolarità causale) che ritiene risarcibili quei danni tipici, normali, oggettivamente prevedibili secondo un criterio di oggettiva prevedibilità rispondente all'id quod plerumque accidit, a prescindere dalla differenza tra conseguenza diretta e indiretta (cfr. Cass. civ., 13/04/2023 n. 9863; Cass. civ., 05/09/2022, n. 26114).
Con riferimento alla prima delle due causalità citate, quella materiale, essa si scompone, in una componente positiva e in una negativa. L'elemento positivo consiste nella dimostrazione che un determinato soggetto abbia posto in essere una condizione dell'evento e cioè quella senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. L'elemento negativo integra la prova che quell'evento non si è verificato per fattori eccezionali. La dimostrazione del primo dei due elementi grava sul danneggiato, cioè l'attore, e integra il c.d. primo ciclo causale. La prova dell'elemento negativo grava, invece, sul danneggiante e consiste nella cosiddetta prova liberatoria (cd. secondo ciclo causale).
Il fatto che il danneggiante debba provare l'elemento negativo per andare esente da responsabilità, non sottende una presunzione del rapporto di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento, dato che l'attore deve in ogni caso dimostrare che la condotta del danneggiante ha rappresentato una condizione dell'evento, mentre il convenuto non è tenuto a provare necessariamente il contrario, vale a dire che la condotta del danneggiante non abbia rappresentato una condizione dell'evento, ma deve piuttosto provare che l'evento effettivamente si sia verificato a causa però dell'intervento di un fattore esterno, che potrà coincidere sia con la condotta del danneggiato, sia con la condotta di un terzo, sia con il caso fortuito (inteso quale fatto materiale).
Ricostruita in questi termini la struttura dell'illecito aquiliano, deve concludersi che, nel caso di specie, difettano i relativi elementi essenziali, la cui mancanza impedisce di ritenere perfezionata la fattispecie risarcitoria delineata dall'art. 2043 c.c.
Se, da un lato, è del tutto pacifica la morte del piccolo , integrante il danno Persona_1
evento nella sua forma più intensa della lesione del bene-vita, manca allo stato la prova gravante su parte attrice che il tragico evento che ha interessato il minore sia imputabile all'odierna convenuta
Si tratta, in altri termini, della prova del c.d. primo ciclo causale e cioè la Controparte_1 dimostrazione che abbia posto in essere la condizione dell'evento antecedente, Controparte_1
senza la quale l'evento-morte non si sarebbe verificato.
Ebbene, la prova di tale causalità è nel caso di specie del tutto assente poichè l'unica ricostruzione fattuale presente allo stato degli atti lungi dal risultare - come suo onere - dalle allegazioni di parte attrice, risulta essere quella accertata in sede penale, che peraltro ha condotto ad un decreto di archiviazione dell'odierna convenuta.
Al contrario, in questo giudizio, non si è neppure presentata a rendere l'interrogatorio Parte_1 formale come richiesto dall' in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e Controparte_1 ammesso con ordinanza istruttoria, poichè all'udienza del 21/6/2022, nonostante la rituale citazione, ella non si è presentata. Ciò legittima questo giudicante, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a considerare la mancata risposta come un argomento di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116
c.p.c., equiparando la mancata risposta alla stregua di comportamenti concludenti.
Il mancato accertamento dell'an risarcitorio rende superflua l'indagine circa il riscontro dei danni- conseguenza di tipo parentale e morale e determina l'integrale rigetto della domanda.
III. Sulle domande di parte convenuta: il risarcimento del danno per riviviscenza del dolore e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Va similmente rigettata la domanda avanzata da parte convenuta, volta ad ottenere la condanna di parte attrice “al risarcimento del danno per riviviscenza del dolore causato dalla perdita del piccolo nella massima misura possibile che sarà ritenuta di giustizia” che, oltre ad evocare una Per_1
categoria di danno di dubbia legittimità, appare del tutto sfornita di allegazione ancor prima che di prova.
Del pari va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata da , anch'essa priva Controparte_1
di riscontri probatori.
Come noto, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 c.p.c. - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, vale a dire la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio;
c) il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/9/2019, n. 22952).
Ebbene, la responsabilità per lite temeraria ha natura extracontrattuale e la domanda di cui all'art. 96, co. 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur (o comunque postula che, pur potendo la liquidazione essere effettuata anche d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa).
Nel caso di specie, la domanda di parte convenuta va rigettata perchè si appalesa del tutto sfornita di prova, essendosi la convenuta limitata ad allegare, senza alcun riscontro probatorio, una generica compromissione dello stile di vita aggravato dalle lungaggini della vicenda giudiziaria, ma non può considerarsi addirittura temeraria, difettando tale iniziativa giudiziaria dei requisiti, sopra indicati, che giustificano una condanna ex art. 96 c.p.c.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- rigetta le domande di;
Controparte_1
- compensa le spese.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la MOT dott.ssa Livia Peronaci