Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2020 |
Commentari • 30
- 1. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
IMU: abitazione concessa in comodato gratuito al figlio con ISEE inferiore a 15.000,00 euro. Il figlio convive con persona residente nell'abitazione. L'ISEE deve comprendere i redditi della convivente oppure solo del figlio? Per l'imu l'imponibile è ridotto del 50% in caso di ristrutturazioni dell'immobile (lo prevede la norma e il ns. regolamento). Per la tasi su quale imponibile calcolarla? L'imponibile ridotto al 50%? Nel regolamento Tasi non viene previsto Si chiedono gentilmente chiarimenti in merito a regole ed eventuali limitazioni per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 13 c. 2 lett. d) del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come modificato dalla Legge di stabilità 2014. …
Leggi di più… - 2. quater, sentenza 15 giugno 2023, n. 10258https://www.eius.it/articoli/
- 3. Legge di bilancio 2019: sintesi delle disposizioni di interesse per i ComuniDi Carlo Rapicavoli · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
- 4. quater, sentenza 15 giugno 2023, n. 10258https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso notificato l'8 maggio 2014 e depositato il successivo 16 maggio, la società Centro di Produzione (CDP) ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 26 novembre 2013, notificato alla ricorrente in data 4 aprile 2014, nella parte in cui riconosce alla società CDP i contributi per l'editoria ad essa spettanti per l'anno 2012 in misura di euro 4.000.000,00 invece che di euro 4.131.655,19, con contestuale impugnazione dell'art. 12, comma 4, del regolamento di cui al d.P.R. in quanto adottato in violazione dell'art. 44 della l. 133 del 2008. …
Leggi di più… - 5. Bilancio di previsione 2021-2023: i tetti di spesa abrogatihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
Giurisprudenza • 124
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 555Provvedimento: Sentenza n. 555/2026 Depositata il 29/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LIOTTA MARCELLO, Presidente FRATTAROLO NC MARIA, Relatore CASO LUIGI, Giudice in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2447/2023 depositato il 08/05/2023 proposto da Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
- art. 15 comma 1 d.lgs. 546/1992·
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- 3. Trib. Milano, sentenza 12/08/2024, n. 7655Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE II CIVILE – FALLIMENTI Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 32823/2019 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice dott.ssa Rosa Grippo Giudice rel. ha pronunciato il seguente DECRETO “ Parte_1 Parte_2 (INPGI) (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Paci ed elettivamente [...] P.IVA_1 domiciliato in via E. De Amicis, 45, Milano, presso lo studio di quest'ultimo, come da procura in atti Opponente contro (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Francesco Simoneschi, Crescenzo Pulitanò e Francesco Airaldi ed …Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17242Provvedimento: N. R.G. 18926/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari, lette le note depositate, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18926/2018 promossa da: in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Tanico Maria Antonietta parte attrice verso Controparte_1 [...] , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 19/11/2024, n. 20532Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2024 N. 20532/2024 REG.PROV.COLL. N. 01931/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2020, proposto da Cooperativa editoriale “L'Italiano” società cooperativa a mutualità permanente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416) 1. Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma".
2. L' ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell' articolo 2359 del codice civile . Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite".
3. Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici".
4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , aggiunto dall' articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , e' sostituito dal seguente:
"Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1".
NOTE
Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3:
Il testo dell' art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), gia' modificato dagli articoli 1 delle leggi 30 aprile 1983, n. 137 e 10 gennaio 1985, n. 1 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche nonche' alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle societa' cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attivita' editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
Agli effetti della presente legge le societa' in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell' art. 2368 del codice civile , possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.
E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' art. 2359 del codice civile . Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita informa societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell' articolo 2359 del codice civile . Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti d'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettono alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione".
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell' art. 9 della legge n. 416/1981 , gia' modificato dall' art. 5 della legge n. 137/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 (Funzioni del Garante). - Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettera a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve, dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'art. 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.
Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'art. 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'art 1, commi sesto, lettere a) e b) settimo, nono e decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto:
Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributario di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici.
Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1.
il Garante esercito altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti pasti in essere in violazione di divieti disposti dalla presente legge". - Art. 2. (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416) 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa".
2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo".
3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 , le parole "del cinque per cento" sono sostituite dalle altre "del due per cento".
Nota all'art. 2, commi 1 e 2:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 416/1981 , come modificato dagli articoli 2 delle leggi n. 137/1983 e n. 1/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa.
La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata si tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo.
Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di societa' titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi' al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani.
L'avente causa o, se si tratta di societa', il legale rappresentante, nonche' i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".
Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo dell' art. 3 della legge n. 416/1981 , gia' modificato dall' art. 3 della legge n. 1/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Intestazione a societa' con azioni quotate in borsa). - Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1.
A fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo contata non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'art. 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del due per cento del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ". - Art. 3. (Concentrazioni nella stampa quotidiana) 1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo:
a) giunga ad editare o a controllare societa' che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero
b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 122)) .
c) giunga ad editare o a controllare societa' che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero
d) diventi titolare di collegamenti con societa' editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.
2. Il controllo e' definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi dell' ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della societa' editrice da parte di societa' direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento e' definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile . Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, e' rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una societa' direttamente o indirettamente controllata.
3. Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416 . (6)
4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma 1.
5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.
6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice.
Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parita' di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6.
8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.
9. L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare societa' editrici che editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente legge.
10. Il Garante di cui all' articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , deve presentare domanda al tribunale competente:
a) ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullita' quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 4;
b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5.
11. L'azione di nullita' di cui al precedente comma 10 puo' essere altresi' proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
12. Su richiesta motivata del Garante il tribunale decide entro 15 giorni sull'adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
13. E' competente il tribunale del luogo presso il quale e' stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In caso di piu' giornali e' competente il tribunale del luogo ove e' registrato il giornale con la piu' alta tiratura. La suddetta competenza territoriale e' inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all' articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10 del presente articolo.
14. L' articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' abrogato.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 4 aprile 1990, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 11/4/1990, n. 15) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.3, comma 3.