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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 26/3/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7259/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Parte_1
Trematore, come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianna Fiore e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/09/2020 il ricorrente in epigrafe indicato premetteva quanto segue in punto di fatto e di diritto: “- l'istante è titolare di pensione I.N.P.S. cat. VOART n. 33202817 avente decorrenza 01.01.2012, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- il ricorrente è in grado di vantare anche contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata post pensionamento da lavoro dipendente agricolo per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015, come risulta dall'estratto contributivo allegato agli atti di causa;
- che l'odierno istante presentava all' la domanda amministrativa di concessione del supplemento contributivo in CP_1 relazione a tutta l'anzianità contributiva effettiva e figurativa post pensionamento regolarmente risultante in estratto pagina 1 di 4 assicurativo (cfr. documentazione allegata agli atti di causa); -la prestazione pensionistica de qua, è stata appunto riliquidata con mod. TE08 del 02.10.2017 per concessione del supplemento pensionistico con decorrenza 01.10.2017, mediante sistema di calcolo contributivo e con riconoscimento di un montante complessivo a supplemento di 7.625,81 (cfr. pag. 2 del mod. TE08 del 02.10.2017 allegato agli atti di causa); - l'Ente resistente è incorso in errore in sede di liquidazione del supplemento e del relativo montante contributivo, visto che non ha correttamente applicato i criteri di conteggio dei valori retributivi previsti dalla normativa vigente, la quale come noto prevede anche il riconoscimento di contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R.
3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264), per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg. n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali
(art. 35 l.n. 155/1981); -la stessa normativa nazionale - art. 7 l. 23 aprile 1981, n. 155 – prevede come al supplemento pensionistico si applicano le stesse regole dettate per il calcolo delle prestazioni pensionistiche;
- per di più, l'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 detta i criteri per l'attribuzione del valore retributivo ai periodi di contribuzione figurativa, riconoscendo dunque la rilevanza di tali periodi ai fini del computo dell'ammontare retributivo e/o contributivo, assegnando ai periodi figurativi un valore dato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi oppure dell'anno immediatamente precedente (cfr. comma 2 legge cit.); - pertanto, il montante contributivo per i contributi accreditati a supplemento successivamente alla decorrenza originaria della pensione deve necessariamente considerare il valore retributivo di tutti i periodi contributivi sia effettivi che figurativi accreditati in base alla normativa anzidetta in favore del ricorrente (ed anche la malattia del 2012 per complessive 20 giornate); - il pensionato vanta un diritto di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati ed accreditabili sulla base delle normative vigenti e dei corrispondenti valori retributivi normativamente quantificati;
- che dunque all'odierno istante spetta, come da conteggi allegati e a cui ci si rimanda completamente per il dettaglio, un maggior valore del montante contributivo a titolo di supplemento e, nello specifico, gli spetta un montante complessivo pari a 8.020,06; - dunque la quota pensionistica effettivamente spettante a titolo di supplemento è pari a € 35,49 (considerando il coefficiente di trasformazione di 5,7525 già attribuito dall'Ente - cfr. mod.
TE08 allegato agli atti di causa) in luogo del minor importo corrisposto dall di € 33,74 mensili;
- in definitiva, CP_1 all'odierno istante spetta la differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto corrisposto dall' a partire dall'01.10.2017 - data di decorrenza del supplemento, il tutto maggiorato di interessi legali dalla CP_1 maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
- non avendo l' liquidato correttamente il CP_1 supplemento di pensione è interesse del ricorrente vedersi corrisposta la pensione nella sua giusta ed esatta misura”.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento per i contributi post pensionamento sulla pensione cat. VOART n. 33202817 ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010, per errata quantificazione del montante, a partire dall'01.10.2017; - per l'effetto, condannare l'Ente pagina 2 di 4 resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.10.2017, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato dall'Istituto previdenziale a titolo di supplemento, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'improponibilità del ricorso per la mancata CP_1 presentazione della domanda amministrativa;
nel merito la sua l'infondatezza, poiché il periodo di malattia si era verificato successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per cui la somma percepita in tale arco temporale non costituiva una retribuzione inferiore da includersi nel calcolo della contribuzione figurativa, ma soltanto un'indennità pagata direttamente dall'Ente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26.3.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è proponibile, essendo stato versato in atti il prospetto contenente il riferimento alla domanda di supplemento del 27.9.2017 (all. 3 fascicolo di parte ricorrente).
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1 Come previsto dall'art. 8, primo comma, della L. n. 155/1981, “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”.
Nel caso di specie, il periodo figurativo azionato riguarda venti giorni di malattia (dal 21.9.2012 al
10.12.2012) che, come, come correttamente dedotto e dimostrato dall' (e senza che la parte CP_1 ricorrente abbia mosso contestazioni), si colloca successivamente all'arco temporale lavorativo
(9.2.2012-20.7.2012). Tanto emerge comparando l'estratto contributivo (che, ad ogni buon conto, reca l'annotazione “3”, ossia “settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di vecchiaia” sia nella copia prodotta dal ricorrente, all. 2, sia in quella depositata dall' al DMAG 2012. CP_1
Ne consegue il rigetto del ricorso. pagina 3 di 4 4. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7259/2020, proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbita ogni contraria
[...] istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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