Cass. civ., sez. III, decreto 15/11/2024, n. 29567
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Decreto 15 novembre 2024

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La liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all'art. 372 c.p.c., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, decreto 15/11/2024, n. 29567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29567
    Data del deposito : 15 novembre 2024

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