Ordinanza cautelare 29 gennaio 2020
Sentenza 26 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Improcedibile
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02320/2025REG.PROV.COLL.
N. 05448/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5448 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Branchicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- e Comune di Vico Nel Lazio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima) n. 71/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e preso atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso l’annullamento in autotutela della SCIA presentata in data 13.4.2018 ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001, relativa alla sanatoria di opere realizzate in difformità dalla SCIA presentata in data 29.8.2017 per l’esecuzione di un muro di recinzione, e avverso il conseguente ordine di demolizione delle opere abusive.
In particolare, l’Ente municipale motivava l’annullamento della SCIA in sanatoria, spiegando che da sopralluogo (eseguito successivamente alla iniziale SCIA del 29.8.2017) era emersa la realizzazione di opere in difformità, accertando: a) difformità dell’altezza del muro di recinzione; b) una parte del muro aveva assunto anche la funzione di contenimento; c) la realizzazione di un battuto di cemento; d) l’ingresso carrabile; e) sbancamento a confine con la proprietà -OMISSIS- per la realizzazione del quale, essendo destinato a uso diverso da quello agricolo occorreva il rilascio del permesso di costruire; f) le opere apportavano trasformazioni rilevanti ai fini urbanistici.
-OMISSIS-, accertata la suddetta difformità, presentava, in data 25.3.2018, una richiesta di nulla – osta al Genio Civile per la realizzazione delle opere di recinzione e contenimento, poi rilasciato in data 9.10.2018, e successivamente presentava una SCIA in sanatoria (prot. n. 1969) ex art. 37, d.P.R. n. 380 del 2001, allegando che le opere realizzate risultavano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione, che al momento della presentazione della predetta SCIA.
Con la determinazione impugnata, il Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vico Nel Lazio disponeva l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990 della SCIA prot. n. 1969 del 13.4.2018, sul presupposto che:
- “ la realizzazione di sbancamenti per uso diverso di quello agricolo prevedono il rilascio di titolo abilitativo edilizio;
- che la zona interessata dalle opere di sbancamento ha destinazione agricola, in particolare E/4 Agricola Normale, secondo il vigente P.R.G. del Comune di Vico Nel Lazio;
- che le opere realizzate apportano trasformazioni rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, tanto che per la loro esecuzione occorre acquisire idoneo titolo abilitativo;
- che pertanto in capo alla sig.ra -OMISSIS- non sussistevano e non sussistono, né all’atto della realizzazione né al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, la conformità dell’intervento alla normativa edilizia ed urbanistica vigente;
- che peraltro non sussistono i requisiti dichiarati circa la titolarità alla presentazione della SCIA, in quanto l’area interessata dall’intervento di sbancamento risulta essere di proprietà altrui;
- che la SCIA in sanatoria presenta delle dichiarazioni inveritiere laddove attesa la titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ovvero che le opere oggetto di SCIA riguardano parti dell’edificio comune, richiamando la disciplina dell’art. 1102 c.c.;
- che l’interesse pubblico, insito nello svolgimento dell’attività de qua solo da parte di soggetti abilitati, è certamente prevalente sull’affidamento del privato;
- che pertanto in considerazione di ciò si è disposto l’annullamento in autotutela della predetta SCIA”. Il Comune di Vico Nel Lazio, in data 12.11.2019 emetteva ordinanza prot. n. 5770 del 2019 di demolizione del muro di sostegno di cemento armato realizzato a seguito della SCIA oggetto di annullamento in autotutela.
2. Con il ricorso introduttivo, -OMISSIS- denunciava l’illegittimità dei suddetti provvedimenti lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al provvedimento di annullamento, dolendosi, inter alia , del fatto che il Comune non aveva ritenuto di comunicare alcuna osservazione in ordine alla legittimità della SCIA presentata in data 13.4.2018, se non dopo che erano trascorsi circa 18 mesi dalla sua presentazione.
La ricorrente contestava che l’Amministrazione, in forza del potere di controllo e di verifica di cui all’art. 19, comma 3, avrebbe potuto invitare il privato a conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, ovvero, se del caso, a presentare una istanza in sanatoria finalizzata al rilascio di un permesso di costruire in luogo della SCIA, con la conseguenza che l’ordine di demolizione era stato disposto in seguito all’illegittimo annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria, sicché era illegittimo per invalidità derivata.
Il Comune di Vico Nel Lazio rappresentava, con memoria, la legittimità dei provvedimenti impugnati, i quali erano conseguiti per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato e, pertanto, potevano essere annullati anche dopo il termine di 18 mesi, evidenziando, altresì, oltre alla mancanza di conformità, anche il fatto che l’area interessata dallo sbancamento risultava di proprietà altrui.
L’Amministrazione contestava che: a) la realizzazione di sbancamenti per uso diverso di quello agricolo prevedevano il rilascio di titolo abilitativo edilizio; b) la zona interessata dalle opere di sbancamento avevano destinazione agricola, in particolare E/4 ‘Agricola Normale’, secondo il vigente P.R.G. del Comune di Vico nel Lazio; c) Le opere realizzate apportavano trasformazioni rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, tanto che per la loro esecuzione occorreva acquisire idoneo titolo abilitativo. In ragione di siffatti rilievi, in capo alla sig.ra -OMISSIS- non sussisteva, né all’atto della realizzazione né al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, la conformità dell’intervento alla normativa edilizia ed urbanistica vigente. La SCIA in sanatoria presentava anche delle dichiarazioni non veritiere laddove attestava la titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ovvero che le opere riguardavano parti dell’edificio comune, richiamando la disciplina dell’art. 1102 c.c.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 71 del 2021, respingeva il ricorso, assumendo che la ricorrente aveva falsamente dichiarato di avere la titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, laddove invece i lavori sul terreno altrui necessitavano di autorizzazione del proprietario. Secondo il Collegio di prima istanza, le false rappresentazioni contenute nel progetto in SCIA non si limitavano alla natura dei lavori di sterramento, che l’Amministrazione affermava essere opere di sbancamento non autorizzabili in zona agricola con semplice SCIA, ma si estendevano ad altre opere riscontrate in sede di sopralluogo. Nella specie, le opere realizzate, pur rientrando teoricamente tra quelle autorizzabili con permesso di costruire, di fatto non erano autorizzabili per mancanza del requisito della doppia conformità. In definitiva, ad avviso del Giudice di prime cure, sebbene non si fosse provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento impugnato non era annullabile ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, seconda parte, della l. n. 241 del 1990, posto che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
4. Con il ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, -OMISSIS- ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990 e s.m.e i.; II. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 19, 21 octies, 21 nonies, legge 241/1990, 10, 36 e 37 d.P.R. 380/2001; III. Error in procedendo e judicando. Erroneità della sentenza per violazione del principio di proporzionalità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001”.
5. Le parti intimate Comune di Vico Del Lazio e signora -OMISSIS-, benché ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.
6. In data 8.1.2025, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, riferendo che, nelle more del giudizio, è stato sottoscritto un atto di transazione tra le parti private ed è stata presentata pratica amministrativa al competente ufficio comunale per la regolarizzazione dell’opera edilizia oggetto del provvedimento amministrativo impugnato.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall’appellante con memoria depositata in data 8.1.2025, con la quale è stata espressa una rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base del rilievo che, nelle more del giudizio, è stato sottoscritto un atto di transazione tra le parti private ed è stata presentata una pratica amministrativa al competente ufficio comunale per la regolarizzazione dell’opera edilizia oggetto del provvedimento impugnato.
Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella specie, va precisato che non è cessata la materia del contendere non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia assunto una determinazione a favore della ricorrente con riferimento alla vicenda processuale in esame ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615 del 2019; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
È , quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
Va, altresì, rilevato che la pronuncia che statuisce la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533).
Da siffatti rilievi si desume che, nel caso all’esame del Collegio, la causa deve essere definita in rito, tenuto conto della dichiarazione resa dalla parte appellante di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Nulla va disposto per le spese di lite del grado, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello, come in epigrafe proposto, per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO