Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
All'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa, viene trattata la causa R.G. n. 1394 dell'anno 2024
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa come da separata sentenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1394 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giuseppe Danile, giusta procura in atti opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina
Infurnari, giusta procura in atti opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso, depositato il 19 giugno 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 107 del 20 maggio 2024, notificata il 4 giugno 2024, con la quale il Controparte_1
gli aveva irrogato la sanzione della contravvenzione di € 900,00
[...] prevista per la presunta violazione dell'art. 192 c.1 del D.lgs. 152/2006 che disciplina l'ipotesi di abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani domestici non pericolosi.
A sostegno dell'opposizione il , residente nel comune di Joppolo Pt_1
Giancaxio, ha dedotto che l'amministrazione provinciale avrebbe erroneamente contestato tale fattispecie al medesimo, avendo ritrovato nella via Caruso di all'interno di alcuni sacchi di spazzatura abbandonati CP_1 la richiesta del codice Spid fatta presso l'ufficio postale di Joppolo Giancaxio, recante i dati del , senza allegare alcun altro elemento di riscontro. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, il in Controparte_1 persona del legale rappresentante, ( d'ora in avanti ) si è Controparte_1 costituito con memoria, depositata il 18 ottobre 2024, resistendo al ricorso, chiedendone il rigetto, sulla scorta, in particolare, del verbale di accertamento redatto dai pubblici ufficiali, che farebbe piena prova fino a querela di falso.
La causa, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va ricordato, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione,
l'amministrazione procedente, sebbene formalmente convenuta, assume la posizione di attrice in senso sostanziale con i conseguenti oneri di fornire prova che possa reputarsi sufficiente o adeguata e che deve investire gli elementi costitutivi dell'azione dell'illecito amministrativo: l'azione materiale vietata dalla norma, la riferibilità dell'azione al suo autore, nonché l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
Ebbene, facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, si osserva come il si sia limitato a provare l'infrazione, Controparte_1 producendo il verbale di accertamento redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, in quanto assistito da fede privilegiata. A tal proposito, va, tuttavia, rammentato che la circostanza che l'agente accertatore sia un pubblico ufficiale, non è sufficiente per ammantare del valore di piena prova legale il contenuto integrale del verbale di contestazione impugnato.
Difatti, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte: “[...] l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - al verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale (Cass. n. 29320 del 2022; Cass. n. 3282 del
2006; Cass. n. 16713 del 2009)” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 12091 del 8 maggio
2023); e ancora: “Il verbale di accertamento di infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiute, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n. 1106).
Nel caso di specie, le dichiarazioni dell'agente accertatore circa l'addebitabilità dell'abbandono del rifiuto al , stante il ritrovamento di un documento Pt_1 con i dati dello stesso, si risolvono in giudizi valutativi e presuntivi, che non possono dirsi assistiti da fede privilegiata per il solo fatto che provengono dallo stesso verbalizzante.
Pertanto, è necessario che l'amministrazione fornisca la prova adeguata che il sia l'effettivo autore della condotta vietata e che quest'ultima sia Pt_1 avvenuta in forza di una azione materiale compiuta con dolo o, quanto meno, con colpa anche omissiva.
Fatta questa premessa e, venendo al caso di specie, si osserva che l'accertamento compiuto dagli agenti riguarda il dato, non contestato, del rinvenimento dei sacchetti di rifiuti in terra, ma nessuna prova, nemmeno di stampo meramente indiziario, emerge dagli atti e dalla istruttoria compiuta circa la commissione di quel fatto da parte del ricorrente\opponente.
Invero, il Giudicante osserva che il verbale stesso non contiene elementi sufficienti a ritenere il responsabile della violazione contestatagli, Pt_1 essendo stato rinvenuto un unico documento, ossia una richiesta Spid fatta all'ufficio postale di Joppolo Giancaxio con dati del , senza nessun Pt_1 altro elemento grave, preciso e concordante, sufficiente a ritenere lo stesso responsabile della condotta di abbandono dei rifiuti nella città di . CP_1
Va osservato che il Garante per la tutela dei dati personali, con provvedimento del 14 luglio 2005, ha ammesso la possibilità di accertare l'illecito mediante l'ispezione dei sacchetti, riconducendo un tale potere alla generale possibilità riconosciuta agli organi addetti al controllo di procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.
Ciò nonostante, il rinvenimento, nel sacchetto di rifiuti abbandonato, di eventuali documenti riferibili ad un soggetto non può consentire, da solo, a contestare l'illecito al soggetto stesso, in assenza di altre risultanze accertative che confermino tale imputazione.
Lo stesso già citato provvedimento del Garante, infatti, precisa che "l'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sè risolutivo per accertare l "identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto... provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo... e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata ".
Nella fattispecie, pur se sia stato ritrovato un solo documento con i dati del
, peraltro una richiesta spid fatta presso un ufficio postale di un Pt_1
Comune diverso, non sono stati rinvenuti all'interno di quei sacchi altri documenti contenenti dati del o allo stesso riconducibili ( come, ad Pt_1 esempio, corrispondenza indirizzata al medesimo o bollette di utenze), né vi sono immagini, riprese con videocamere o fotocamere, che abbiano immortalato la presenza dello stesso o di un mezzo di trasporto a lui Pt_1 riconducibile nell'atto di abbandonare rifiuti nella via Caruso di . CP_1
Peraltro, nessun elemento di riscontro può trarsi dal certificato di residenza o dal luogo di lavoro del , il quale risulta essere residente nel Comune di Pt_1
Joppolo Giancaxio e risulta prestare attività lavorativa nel Comune di
Raffadali ( cfr. documentazione in atti).
Pertanto, non essendo stata dimostrata l'univoca attribuibilità della condotta di abbandono dei rifiuti al , atteso che l'imputabilità della sanzione Pt_1 amministrativa deve essere fondata sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso, l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione va annullata.
Tenuto conto delle questioni interpretative trattate, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, la restante metà, liquidata secondo i valori medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente provvedendo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
Accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione n.107 del 20 maggio 2024 de;
Controparte_1 compensa le spese di lite nella misura della metà, condanna parte opposta al pagamento della restante metà delle spese di lite, sostenute da parte opponente, che liquida in € 231,00, oltre € 35,00 quale esborsi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Si comunichi
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 aprile 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44