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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/03/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1947/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1947/2020
Oggi 11 marzo 2024 ad ore 12,07 innanzi al dott.ssa Paola Mariani sono comparsi:
L'avv.PELLICCIONI TIZIANO per l'attrice opponente, nonché per la Parte_1
Provincia convenuta opposta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi. Dopo breve discussione orale, alle ore 12,19 il Giudice accantona la trattazione della causa onde proseguire nella udienza in presenza ed autorizza i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Alle ore 14,51 in assenza dei difensori, riprende la trattazione della causa e visti gli atti, si ritira in camera di consiglio per la pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito, ne dà lettura in pubblica udienza e deposita unitamente al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,38 .
Il Giudice
dott.ssa Paola Mariani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1947/2020 promossa da:
.I. con l'avv. PELLICCIONI TIZIANO Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, via Del Trivio n. 1 presso il difensore
ATTRICE/DEBITRICE OPPONENTE
e
(CF: ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Ascoli Piceno, Corso V. Emanuele n. 5 CONVENUTA/CREDITRICE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la si opponeva all' avviso di Controparte_2 pagamento n. bolletta 0020150000010452 – prot. n. 16113 del 29.9.2020 della somma di €
7.804,36, di cui € 1.446,20 a titolo di preteso COSAP ed € 4.800,00 a titolo di canone di autorizzazione ex art. 27 del CdS per l'anno 2015 (comprensivo di sanzioni, spese di procedimento, interessi), emesso a carico di essa attrice opponente dalla e richiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Nel merito, in via principale, per le sopra esposte ragioni in fatto e diritto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, si opus sit in ogni caso previa dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia anche incidentalmente di ogni atto amministrativo presupposto e/o collegato emesso dalla amministrazione comunale, accertare e dichiarare illegittimo e pertanto annullare l'avviso di pagamento n. bolletta 0020150000010452 – prot. n. 16113 del 29.9.2020 della somma di € 7.804,36 per l'annualità 2015 (come da prospetto allegato all'avviso – all. 2), comprensivo delle sanzioni, spese di riscossione, interessi ed accessori, emesso a carico dell' dalla Provincia di Ascoli Piceno, ricevuto dall'istante il 20.10.2020; Controparte_3 accertare e dichiarare, non dovuto il pagamento da parte dell' della somma Controparte_3 richiesta dalla con l'avviso opposto. -in subordine, in caso di eventuale Controparte_1 accoglimento parziale dei motivi della presente opposizione indicati in narrativa, dichiarare ed accertare il minor importo eventualmente dovuto dall' riducendo l'ammontare Controparte_3 dei canoni e/o dell'avviso di pagamento, con ogni conseguente riduzione degli accessori del credito in relazione al “quantum” degli interes-si, nonché alla loro decorrenza, oltre all'eliminazione e/o pagina 2 di 4 riduzione delle sanzioni comminate per omesso pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”. Con comparsa telematica in data 1.6.2021 si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni ” Respingere in toto le richieste di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la piena validità ed efficacia dell'atto impugnato e degli atti presupposti;
salvis iuribus. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 28.6.2021 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co.VI c.p.c. con rinvio in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie, alla nuova udienza del 15.11.2021.
Nella predetta ultima udienza che si svolgeva in modalità scritta per emergenza Covid 19, il Giudice lette le note delle parti e preso atto che le stesse non avevano avanzato istanze istruttorie di prova orale per essere peraltro la causa già istruita da tutta la documentazione prodotta, fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 20.6.2022.
Alla udienza del 20.6.2022 le parti precisavano le proprie rispettive conclusioni ed il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 23.01.2023 con termine fino al
13.1.2023 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali riepilogative ed all'udienza il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
A seguito di alcuni rinvii sempre in sede di discussione, alla udienza del 11.3.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c..
Ritiene il Giudice che l'opposizione agli avvisi di pagamento emessi dalla Provincia nei confronti della a titolo di omesso pagamento per l'occupazione di spazi ed Controparte_3 CP_4 aree pubbliche accessi carrabili e per canone autorizzazione cartelli pubblicitari anno 2015 sia fondata nei limiti di quanto appresso, con conseguente riduzione del pagamento del dovuto: ritiene il Giudice che del tutto legittimamente l'ente impositore abbia preteso il pagamento del canone Cosap per euro
1446,20 pure non pagato dalla società odierna opponente, ma quanto al canone autorizzazione sia dovuta la minore somma di euro 1900,00 rispetto all'importo complessivo preteso e richiesto di euro 4800,00 .
E valga il vero.
La convenuta, in assolvimento all'onere probatorio gravante su di essa parte, in punto di CP_1 titolo della pretesa di pagamento, ha depositato tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni indicate nell'avviso di pagamento (si confronti in allegato alla memoria istruttoria n. 2) e che ne sono il titolo, ma la parte opponente ha evidenziato che delle 58 autorizzazioni elencate nell'avviso opposto risultano: - n. 30 autorizzazioni scadute ed alcune adotatte da altro ente ( allora proprietario Org_1 della strada, rilasciate prima del 2012 con valenza triennale, quindi non applicabili all'annualità 2015 per cui è stato emesso l'avviso di pagamento impugnato. Ritiene il Giudice che risulta in atti la prova documentale di autorizzazioni scadute e non rinnovate e per le quali, pertanto, non è possibile richiedere il canone: il mancato rinnovo da parte della Provincia delle autorizzazioni di che trattasi e ciò nonostante la rispettiva istanza di rinnovo trasmessa dalla
Adriatica Pubblicità -si confronti sul punto l'allegato A alla memoria istruttoria di parte attrice- comporta la non debenza delle somme pretese a titolo di canone e ciò perchè le autorizzazioni di cui all'art. 23 CdS non si rinnovano in automatico, come diversamente stabilito dall'art. 53 c. 6 del CdS. Peraltro per giurisprudenza consolidata “E' esclusa l'applicabilità del silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade” (fra le altre Cass. Civ. n. 18565 del 26.7.2017).
Nel caso de quo, come sopra, la parte opponente ha dimostrato che le autorizzazioni valide e dunque rinnovate, per l'anno 2015, sono solo quelle relative a n. 15 impianti, per cui solo per n. 15 impianti può esservi legittimamente richiesta di pagamento del canone relativo.
pagina 3 di 4 Per cui, ritiene il Giudice che è provato in atti che soltanto 15 delle 58 autorizzazioni - citate nell'elenco dell'avviso opposto – siano valide per l'annualità 2015 e pertanto l'importo di cui all'avviso di pagamento, va ridotto come in dispositivo.
Ritiene altresì il Giudice che le eccezioni della opponente sulla debenza del canone COSAP non siano fondate perché la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che sia dovuto anche in caso di occupazione abusiva e si confrontino sul punto (Cass. Civ., sez. III, 20.5.2020, n. 9240; Cass, civ., sez. I, 19.1.2018, n. 1435) e ritiene il Giudice di condividere la interpretazione della parte opposta sulla Circolare Ministeriale richiamata dalla opponente.
Ritiene da ultimo il Giudice che le spese processuali possano compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza in quanto in ogni caso l'avviso di pagamento va annullato in quanto relativo a canoni non dovuti, sia pure deve esservi condanna del debitore al pagamento di un importo diverso e più basso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di pagamento opposto in quanto relativo a canoni autorizzazione non dovuti e ritenuta legittima la pretesa di pagamento del canone e per canone su autorizzazioni valide e non scadute relativamente a n.15 impianti, CP_4
CONDANNA a pagare a favore della Parte_2 Controparte_1
la minor somma di euro 3.346,20 di cui euro 1.446,20 per canone ed euro 1.900,00 per
[...] CP_4 canone autorizzazione.
Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 11 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Mariani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1947/2020
Oggi 11 marzo 2024 ad ore 12,07 innanzi al dott.ssa Paola Mariani sono comparsi:
L'avv.PELLICCIONI TIZIANO per l'attrice opponente, nonché per la Parte_1
Provincia convenuta opposta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi. Dopo breve discussione orale, alle ore 12,19 il Giudice accantona la trattazione della causa onde proseguire nella udienza in presenza ed autorizza i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Alle ore 14,51 in assenza dei difensori, riprende la trattazione della causa e visti gli atti, si ritira in camera di consiglio per la pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito, ne dà lettura in pubblica udienza e deposita unitamente al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,38 .
Il Giudice
dott.ssa Paola Mariani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1947/2020 promossa da:
.I. con l'avv. PELLICCIONI TIZIANO Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, via Del Trivio n. 1 presso il difensore
ATTRICE/DEBITRICE OPPONENTE
e
(CF: ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Ascoli Piceno, Corso V. Emanuele n. 5 CONVENUTA/CREDITRICE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la si opponeva all' avviso di Controparte_2 pagamento n. bolletta 0020150000010452 – prot. n. 16113 del 29.9.2020 della somma di €
7.804,36, di cui € 1.446,20 a titolo di preteso COSAP ed € 4.800,00 a titolo di canone di autorizzazione ex art. 27 del CdS per l'anno 2015 (comprensivo di sanzioni, spese di procedimento, interessi), emesso a carico di essa attrice opponente dalla e richiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Nel merito, in via principale, per le sopra esposte ragioni in fatto e diritto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, si opus sit in ogni caso previa dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia anche incidentalmente di ogni atto amministrativo presupposto e/o collegato emesso dalla amministrazione comunale, accertare e dichiarare illegittimo e pertanto annullare l'avviso di pagamento n. bolletta 0020150000010452 – prot. n. 16113 del 29.9.2020 della somma di € 7.804,36 per l'annualità 2015 (come da prospetto allegato all'avviso – all. 2), comprensivo delle sanzioni, spese di riscossione, interessi ed accessori, emesso a carico dell' dalla Provincia di Ascoli Piceno, ricevuto dall'istante il 20.10.2020; Controparte_3 accertare e dichiarare, non dovuto il pagamento da parte dell' della somma Controparte_3 richiesta dalla con l'avviso opposto. -in subordine, in caso di eventuale Controparte_1 accoglimento parziale dei motivi della presente opposizione indicati in narrativa, dichiarare ed accertare il minor importo eventualmente dovuto dall' riducendo l'ammontare Controparte_3 dei canoni e/o dell'avviso di pagamento, con ogni conseguente riduzione degli accessori del credito in relazione al “quantum” degli interes-si, nonché alla loro decorrenza, oltre all'eliminazione e/o pagina 2 di 4 riduzione delle sanzioni comminate per omesso pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”. Con comparsa telematica in data 1.6.2021 si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni ” Respingere in toto le richieste di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la piena validità ed efficacia dell'atto impugnato e degli atti presupposti;
salvis iuribus. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 28.6.2021 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co.VI c.p.c. con rinvio in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie, alla nuova udienza del 15.11.2021.
Nella predetta ultima udienza che si svolgeva in modalità scritta per emergenza Covid 19, il Giudice lette le note delle parti e preso atto che le stesse non avevano avanzato istanze istruttorie di prova orale per essere peraltro la causa già istruita da tutta la documentazione prodotta, fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 20.6.2022.
Alla udienza del 20.6.2022 le parti precisavano le proprie rispettive conclusioni ed il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 23.01.2023 con termine fino al
13.1.2023 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali riepilogative ed all'udienza il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
A seguito di alcuni rinvii sempre in sede di discussione, alla udienza del 11.3.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c..
Ritiene il Giudice che l'opposizione agli avvisi di pagamento emessi dalla Provincia nei confronti della a titolo di omesso pagamento per l'occupazione di spazi ed Controparte_3 CP_4 aree pubbliche accessi carrabili e per canone autorizzazione cartelli pubblicitari anno 2015 sia fondata nei limiti di quanto appresso, con conseguente riduzione del pagamento del dovuto: ritiene il Giudice che del tutto legittimamente l'ente impositore abbia preteso il pagamento del canone Cosap per euro
1446,20 pure non pagato dalla società odierna opponente, ma quanto al canone autorizzazione sia dovuta la minore somma di euro 1900,00 rispetto all'importo complessivo preteso e richiesto di euro 4800,00 .
E valga il vero.
La convenuta, in assolvimento all'onere probatorio gravante su di essa parte, in punto di CP_1 titolo della pretesa di pagamento, ha depositato tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni indicate nell'avviso di pagamento (si confronti in allegato alla memoria istruttoria n. 2) e che ne sono il titolo, ma la parte opponente ha evidenziato che delle 58 autorizzazioni elencate nell'avviso opposto risultano: - n. 30 autorizzazioni scadute ed alcune adotatte da altro ente ( allora proprietario Org_1 della strada, rilasciate prima del 2012 con valenza triennale, quindi non applicabili all'annualità 2015 per cui è stato emesso l'avviso di pagamento impugnato. Ritiene il Giudice che risulta in atti la prova documentale di autorizzazioni scadute e non rinnovate e per le quali, pertanto, non è possibile richiedere il canone: il mancato rinnovo da parte della Provincia delle autorizzazioni di che trattasi e ciò nonostante la rispettiva istanza di rinnovo trasmessa dalla
Adriatica Pubblicità -si confronti sul punto l'allegato A alla memoria istruttoria di parte attrice- comporta la non debenza delle somme pretese a titolo di canone e ciò perchè le autorizzazioni di cui all'art. 23 CdS non si rinnovano in automatico, come diversamente stabilito dall'art. 53 c. 6 del CdS. Peraltro per giurisprudenza consolidata “E' esclusa l'applicabilità del silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade” (fra le altre Cass. Civ. n. 18565 del 26.7.2017).
Nel caso de quo, come sopra, la parte opponente ha dimostrato che le autorizzazioni valide e dunque rinnovate, per l'anno 2015, sono solo quelle relative a n. 15 impianti, per cui solo per n. 15 impianti può esservi legittimamente richiesta di pagamento del canone relativo.
pagina 3 di 4 Per cui, ritiene il Giudice che è provato in atti che soltanto 15 delle 58 autorizzazioni - citate nell'elenco dell'avviso opposto – siano valide per l'annualità 2015 e pertanto l'importo di cui all'avviso di pagamento, va ridotto come in dispositivo.
Ritiene altresì il Giudice che le eccezioni della opponente sulla debenza del canone COSAP non siano fondate perché la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che sia dovuto anche in caso di occupazione abusiva e si confrontino sul punto (Cass. Civ., sez. III, 20.5.2020, n. 9240; Cass, civ., sez. I, 19.1.2018, n. 1435) e ritiene il Giudice di condividere la interpretazione della parte opposta sulla Circolare Ministeriale richiamata dalla opponente.
Ritiene da ultimo il Giudice che le spese processuali possano compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza in quanto in ogni caso l'avviso di pagamento va annullato in quanto relativo a canoni non dovuti, sia pure deve esservi condanna del debitore al pagamento di un importo diverso e più basso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di pagamento opposto in quanto relativo a canoni autorizzazione non dovuti e ritenuta legittima la pretesa di pagamento del canone e per canone su autorizzazioni valide e non scadute relativamente a n.15 impianti, CP_4
CONDANNA a pagare a favore della Parte_2 Controparte_1
la minor somma di euro 3.346,20 di cui euro 1.446,20 per canone ed euro 1.900,00 per
[...] CP_4 canone autorizzazione.
Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 11 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Mariani
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