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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Aiello;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Girolamo Venturella;
Appellata
OGGETTO: consolidamento orario di lavoro 36 ore full- time - violazione art.6 CCNL Autonomie Locali - maggiorazioni per lavoro supplementare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa Parte_1
esponeva di: a) essere stata assunta dal in Controparte_1
data 22.12.2006 con il profilo di collaboratore tecnico professionale con orario di lavoro a tempo parziale di 27 ore settimanali;
b) essere stata successivamente inquadrata in categoria B, posizione giuridica ed economica B3 di cui al CCNL Enti
Locali con la qualifica di guardia particolare giurata a seguito del positivo superamento della procedura selettiva per mobilità interna indetta con D.D. n.37 del
30.8.2011; c) avere osservato sin dal momento della nuova qualifica di G.P.G.
l'orario full time di 36 ore settimanali retribuite senza la maggiorazione per le ore eccedenti l'orario contrattualmente previsto (27 ore settimanali); d) avere sottoscritto in data 11.7.2014 un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo ente per lo svolgimento delle medesime mansioni riconducibili alla qualifica di G.P.G. con orario di lavoro di 32 ore settimanali e ciò in esecuzione dell'accordo sindacale sottoscritto in data 14.11.2013 ma di avere di fatto continuato a lavorare per 36 ore settimanali e con conseguente maturazione già alla data dell'11.7.2014 del diritto al consolidamento dell'orario di lavoro full time.
Lo svolgimento delle mansioni di con funzione di vigilanza era previsto dal Pt_2
regolamento dei servizi di Vigilanza delle Guardie Particolari Giurate e il bando di mobilità interna prevedeva il reclutamento del personale di categoria B3 attraverso una selezione per titoli e colloqui e tra le avvertenze prevedeva che “Qualora il personale immesso in servizio sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, quest'ultimo sarà allineato al monte ore di trentasei”. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto al consolidamento dell'orario di lavoro a n.36 ore settimanali ai sensi dell'art.6, comma 7 del CCNL Autonomie Locali del 14.9.2000
e la condanna del all'attuazione definitiva Controparte_1
di detta modifica oraria nonché alla corresponsione delle maggiorazioni retributive maturate, previste dall'art. 6, commi 4, 5 e 6 dal C.C.N.L. citato, per le ore di lavoro espletate ed eccedenti le 32 ore settimanali contrattualmente previste, documentate dalle buste paga degli anni 2012-2014, quantificate in € 3000,00 oltre interessi e rivalutazione.
L'ente resistente contestava la domanda. Rilevava che lo svolgimento di ore di lavoro supplementare era stato occasionale e correlato alle esigenze dell'ente e alle possibilità economiche dell'ente. Il preteso consolidamento integrava una nuova assunzione in violazione del patto di stabilità e dell'art. 97 della Costituzione, che richiede l'espletamento di concorsi pubblici. Tale assunzione era vietata dai limiti di spesa del personale cui l'ente era sottoposto: non era possibile alcuna novazione del rapporto nel senso dell'incremento delle ore già assegnate sulla base di precisi e intangibili vincoli di spesa. La possibilità di convertire il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, infatti, incontra il limite imposto dall'art. 3 comma 101 della legge finanziaria del 2008, L n.
244/2007. Inoltre, l'art. 1 commi 557 e 557 quater della L n. 296/2006 prevede che gli enti locali devono procedere alla riduzione delle spese del personale. Nella fattispecie in esame non vi era la disponibilità in organico del posto di lavoro a tempo pieno.
Con sentenza n.1133/2021 del 27.7.2021 il Tribunale adito rigettava il ricorso: osservava che la previsione contenuta nella contrattazione collettiva di settore e, segnatamente, all'art. 6, comma 7, CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.9.2000, che prevede espressamente
“il consolidamento nell'orario di lavoro su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso” seppur coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per il rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro privato, contrasta con i principi generali che regolano la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (art. 97 Cost.). Rilevava che, ai sensi dell'art.36 comma 2 del d. lgs n.165/2001, la violazione delle norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle PP.AA. non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e tale norma si riferiva non solo a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale ma anche al consolidamento di un orario di lavoro a tempo pieno, senza il rispetto delle norme imperative che disciplinano la volontà negoziale della P.A. e presiedono alla costituzione del rapporto di pubblico impiego. Aggiungeva che la possibilità per l'ente di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale incontrava un limite nell'art.3, comma 101 della L.n.244/2007 atteso che le assunzioni di personale da parte degli enti locali devono rispettare precisi limiti di spesa. Né poteva riconoscersi il diritto della ricorrente sulla base di un bando di mobilità interna - che peraltro non era prodotto in atti e del quale non poteva accertarsi la conformità alla normativa primaria e in particolare non poteva accertarsi se la procedura di stabilizzazione fosse rispettosa delle norme relative alle assunzioni- in quanto anche in relazione a tale bando operava il divieto stabilito dall'art. 36 c.2 del dlgs n. 165/2001, secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni non comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
Quanto alla domanda volta al riconoscimento delle maggiorazioni retributive per l'asserito superiore orario di lavoro osservato rispetto a quello di inquadramento di 32 ore settimanali, riteneva che la lavoratrice non avesse provato lo svolgimento, con carattere di continuità e sistematicità, delle ore di lavoro supplementare, non essendo possibile ravvisare sulla base della documentazione in atti (buste paga relative agli anni 2012-2014) le ore di lavoro quotidianamente svolte dalla ricorrente, essendo stati indicati soltanto il numero complessivo di giorni lavorati e mancando, per ciascun giorno, l'indicazione oraria della prestazione lavorativa resa.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 26.1.2022, cui resisteva il . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo articolato motivo di gravame l'odierna appellante censura la decisione per erronea applicazione degli artt. 36 D.lgs. 165/2001 e 97 Cost.; per violazione dell'art. 6, comma 7, del C.C.N.L. Autonomie Locali del 14.9.2000, del bando di selezione delle G.P.G. n.1628 dell'1.9.2011 approvato con D.G. n.37 del
30. 8.2011 e del Regolamento Servizi Guardie Giurate Particolari approvato con
Deliberazione Giunta Provinciale n.291 del 15.12.2011.
Rileva che il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda volta al riconoscimento del consolidamento dell'orario full time di 36 ore settimanali sul presupposto che l'applicazione di detto istituto, seppur previsto dal C.C.N.L., diversamente da quanto avviene nel privato, determinasse una nuova assunzione non consentita, in virtù del divieto previsto dall'art. 36 d. lgs. 165/2001 e dei principi sanciti dall'art. 97 Cost.
Sostiene che il giudice ha erroneamente richiamato l'orientamento espresso dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n.982/19 resa in una vicenda del tutto distinta da quella oggetto del presente giudizio, senza tenere conto che la , Parte_1
già dipendente dell'ente appellato, aveva conseguito la qualifica di G.P.G. in esito al superamento della procedura selettiva per la mobilità interna indetta con determinazione dirigenziale n.37 del 30.8.2011 e approvata con il relativo bando n.1628 dell'1.9.2011 e che proprio quest'ultimo chiariva al punto 1 delle avvertenze che “Qualora il personale immesso in servizio sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, quest'ultimo sarà allineato al monte ore di trentasei”.
Rileva che tale previsione del bando era collegata al profilo professionale ricoperto dalla di “Guardia Particolare Giurata” e alle sue specifiche Parte_1
prerogative e mansioni individuate dal Regolamento per i Servizi di Vigilanza delle
G.P.G. approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.291 del 15.12.2011, in base al quale l'orario di lavoro delle figure predette veniva individuato in 36 ore settimanali full-time. Evidenzia che il citato regolamento prevedeva, attesa la vacanza in organico, l'inserimento in pianta organica di 15 posti di guardia particolare giurata con attribuzione al suddetto personale dell'inquadramento nella posizione giuridica ed economica B3 e che il bando di mobilità interna al quale la ha partecipato prevedeva lo stesso inquadramento e mansioni. Deduce, Parte_1
pertanto, che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale erano stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari e previsti dalla normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego atteso che era stata operata una valutazione a monte della necessità di coprire la vacanza in organico;
era stata indetta una specifica procedura selettiva finalizzata alla relativa copertura;
era stata operata una scelta sotto il profilo della spesa in linea con gli obblighi economici e il patto di stabilità attraverso la mobilità interna che non ha comportato costi ed esborsi per l'ente.
Aggiunge che l'approvazione del bando e l'esperimento della relativa procedura selettiva hanno garantito il rispetto della normativa dettata a tutela dell'amministrazione pubblica in caso di assunzioni che non possono definirsi nuove e che nessuna violazione nell'applicazione del CCNL è riscontrabile nel caso di specie. Ribadisce che la sentenza della Corte d'appello di Catania richiamata dal
Tribunale era stata emessa in una situazione diversa che aveva visto i ricorrenti rivendicare il consolidamento orario in virtù di una mera stabilizzazione attuata attraverso la sola osservanza dell'orario di n. 36 ore settimanali (procedura di mera stabilizzazione non adeguatamente ponderata alla luce della normativa e del divieto di cui all'art. 36 comma 5, D. Lgs n.165/2001) e non, come nel caso in esame, a seguito del positivo esperimento di una procedura selettiva per mobilità interna, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dal D. lgs. n.165/2001 e senza un aggravio di spesa stante la modifica del profilo professionale ricoperto dall'appellante per approdo alla qualifica di Guardia Particolare Giurata che pertanto rende legittimo il diritto al consolidamento dell'orario per come richiesto.
1.2. Censura, altresì, la sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e omessa applicazione dell'art.6, commi 4, 5 e 6 del CCNL
Autonomie Locali del 14.9.2000.
Segnatamente rileva che il giudice ha errato nel considerare insufficienti gli elementi di prova offerti dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio e nel ritenere non provato lo svolgimento dell'orario di 36 ore settimanali per il periodo dedotto in ricorso. Asserisce che non sono state valutate ai fini probatori le buste paga e gli altri documenti prodotti. In particolare, sostiene che il giudice non ha valutato, al fine di considerare provato lo svolgimento dell'orario di 36 ore settimanali da parte dell'appellante, l'ordine di servizio del dirigente del X Settore dell'ente, ing. n.42339 dell'1.8.2012 con cui il dirigente nel Persona_1
disporre l'immissione in servizio della all'interno del Nucleo delle Parte_1
Guardie Particolari Giurate, richiamando le precedenti deliberazioni, precisava che la dipendente avrebbe dovuto svolgere servizio per 36 ore settimanali in turno.
Rileva che diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice le buste paga prodotte in giudizio erano sufficienti ai fini della prova in quanto le stesse (relative agli anni
2012-2014 – periodo agosto 2012 – luglio 2014) non indicavano nulla nello spazio relativo alla percentuale di part-time, che in virtù del contratto individuale a 32 ore sottoscritto dall'appellante, avrebbe dovuto essere indicata nella misura dell'88,89
%, come poi successivamente riportata a far data dal mese di agosto 2014.
Secondo l'appellante, tale mancata indicazione, documenta chiaramente che per l'intero periodo agosto 2012 – luglio 2014 l'attività lavorativa è stata svolta per
36 ore settimanali, per cui null'altro la dipendente era tenuta a provare con conseguente adempimento dell'onere probatorio a suo carico. Aggiunge che semmai era onere dell'odierno appellato confutare le risultanze della documentazione prodotta ex adverso, non genericamente come fatto in memoria, ma indicando elementi istruttori idonei a smentire quanto risultante dalle buste paga in ordine alla prestazione a tempo pieno in ottemperanza al citato ordine di servizio. Evidenzia che la stessa Corte di appello nella sentenza n.982/2019 aveva valutato diversamente la analoga produzione documentale attribuendo alle buste paga riportanti il dato della prestazione full time di 36 ore e all'ulteriore dato della disposizione di servizio del dirigente, il valore di prove documentali circa lo svolgimento dell'orario continuativo a tempo pieno.
Sottolinea infine come l'appellante abbia documentato la fonte dell'invocato diritto al riconoscimento delle maggiorazioni stipendiali, ossia l'art. 6 del CCNL
Autonomie Locali del 14.9.2000. 2. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine semestrale di pubblicazione della sentenza.
L'eccezione è infondata. La sentenza come emerge dal fascicolo telematico e dalla attestazione di cancelleria porta la data del 27.7.2021 ed è stata depositata telematicamente dal giudice il 27.7.2021 alle ore 16,06 e registrata dalla cancelleria in data 27.7.2021. L'indicazione della data “13.7.2021” sulla sentenza, come attestato dalla cancelleria e come emerge dal fascicolo telematico di primo grado, è un mero errore materiale e l'appello proposto con ricorso depositato in data
26.1.2022 è tempestivo.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il collegio richiama ex art. 118 disp att c.p.c. i principi espressi da questa
Corte nella sentenza n. 982/2019 e dalla sentenza della Corte di Cassazione ivi richiamata con le quali è stata esclusa la sussistenza, in virtù delle norme del CCNL invocate, di un diritto soggettivo del dipendente al consolidamento dell'orario a tempo pieno “il consolidamento nell'orario di lavoro (inteso come conversione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto full-time, per fatti concludenti, ossia a causa della prestazione continuativa di un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno) era previsto dall'art. 3, co. 6, d.lgs. n. 61/2000, che ne rimetteva la disciplina alla contrattazione collettiva (i contratti collettivi “possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale”). Tale norma risulta abrogata dall'art. 46, comma 1, lett. i), d.lgs. n.
276 del 2003 (sebbene detto decreto legislativo n. 276/2003, per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, non trovi applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale).
Nondimeno, deve altresì evidenziarsi che il legislatore ha, più recentemente, con l'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd finanziaria 2008), disciplinato, proprio con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'istituto della trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale in rapporti a tempo pieno, disponendo che "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta".
Secondo la Suprema Corte (S.U. n. 27440 del 2017) il dato letterale rende palese che il diritto alla trasformazione “non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto, in quanto si è stabilito che esso "può" essere fatto valere dagli interessati se ricorrono entrambi i suddetti presupposti: a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.
In ordine all'ulteriore ragione di censura secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che la aveva partecipato a una procedura Parte_1
selettiva per la mobilità interna indetta con determinazione dirigenziale n. 37 del
30.8.2011 e il relativo bando n. 1628/2011 osserva il collegio che il giudice, nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha esaminato tale profilo e lo ha rigettato in quanto il bando non era stato prodotto e non era provato il rispetto dell'art. 3 c. 101 della L n. 244/2007
“…Inoltre, la possibilità per l'Ente locale di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale incontra il limite posto dall'articolo 3, comma 101, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), che stabilisce: “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità
e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”, atteso che le assunzioni di personale da parte degli enti locali devono rispettare precisi limiti di spesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda con cui Parte_1
ha richiesto accertarsi il proprio diritto al consolidamento dell'orario di lavoro
[...]
alle dipendenze del di , dal part-time 32 ore a Controparte_1 CP_1
full-time a 36 ore settimanali, non può trovare accoglimento, stante la contrarietà della previsione contenuta nella contrattazione collettiva di settore alle norme di legge primaria che disciplinano la costituzione del rapporto di pubblico impiego. Né tantomeno, può riconoscersi il diritto della ricorrente sulla base del bando di mobilità interna per l'ammissione al nucleo delle G.P.G che avrebbe previsto il reclutamento di personale di categoria B3 per un monte ore di trentasei settimanali, per la stabilizzazione del personale in precedenza assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Posto, infatti, che il predetto bando di mobilità interna non è stato prodotto agli atti del giudizio e, pertanto, non è possibile verificarne il contenuto e la conformità alla normativa primaria né il regolare svolgimento delle relative procedure di stabilizzazione, tuttavia, vige anche sotto quest'aspetto il divieto stabilito dall'art. 36, secondo comma, L. 165/01 secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non comporta la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno”.
Ritiene il collegio che il motivo di appello proposto dalla difesa di Parte_1
non censuri in modo efficace la statuizione secondo cui la stabilizzazione non
[...]
era conforme ai limiti di spesa consentiti all'ente dalla necessità di rispettare il patto di stabilità. Innanzitutto, la previsione nel regolamento dell'ente di quindici posti di guardia particolare giurata non dimostra che l'assunzione a tempo pieno rispettasse il patto di stabilità. La documentazione prodotta in questo grado di giudizio, in difetto del necessario visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non è idonea a superare la statuizione del primo giudice secondo cui l'assunzione a tempo pieno era in contrasto con l'esigenza di ridurre le spese del personale e rispettare il patto di stabilità. L'assunto dell'appellante secondo il quale tale stabilizzazione a tempo pieno del dipendente assunto a tempo parziale non comporterebbe alcun incremento di spesa è del tutto indimostrato.
2.2. Il secondo motivo di appello è fondato.
L'appellante in primo grado ha chiesto la somma di € 3000,00 a titolo di maggiorazione per lavoro supplementare e il giudice ha escluso che, a fronte della contestazione dell'ente, vi fosse la prova dello svolgimento dell'orario supplementare sulla base delle buste paga prodotte.
Il collegio ritiene invece che tale prova possa ricavarsi dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice. Innanzitutto con l'ordine di servizio n.42339 dell'1.8.2012, con il quale il dirigente del X Settore dell'ente, ing. Per_1
ha disposto l'immissione in servizio della all'interno del Nucleo
[...] Parte_1
delle Guardie Particolari Giurate precisando che la dipendente avrebbe dovuto svolgere servizio a 36 ore settimanali in turno. Inoltre, come esattamente rilevato dalla difesa di parte appellante, le buste paga prodotte in giudizio relative al periodo agosto 2012 – luglio 2014 non indicano nulla nello spazio relativo alla percentuale di part-time, mentre la busta paga di agosto 2014 reca l'indicazione della misura del part time 88,89 % e le ore di part time. Inoltre la retribuzione mensile del periodo agosto 2012 – luglio 2014 è superiore rispetto a quella del mese di agosto 2014 nel quale l'appellante ha osservato il tempo parziale.
Ritiene il collegio che tali elementi – non efficacemente contrastati dalla difesa dell'ente - costituiscano prova dello svolgimento di lavoro supplementare per il quale ha diritto alla prevista maggiorazione da quantificarsi Parte_1
nell'importo richiesto di euro 3000,00, in difetto di specifiche contestazioni da parte del datore di lavoro.
3.L'appello deve essere accolto parzialmente e il Controparte_1
deve essere condannato a pagare in favore di l'importo di
[...] Parte_1
€ 3000,00 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo in relazione al valore dell'importo liquidato, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna il a Controparte_1
pagare in favore di l'importo di € 3000,00 oltre interessi dalla Parte_1
maturazione del credito al soddisfo, condanna il a pagare in favore di Controparte_1
le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1278,00 per il Parte_1
primo grado e € 1458,00 per il giudizio di appello oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Aiello;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Girolamo Venturella;
Appellata
OGGETTO: consolidamento orario di lavoro 36 ore full- time - violazione art.6 CCNL Autonomie Locali - maggiorazioni per lavoro supplementare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa Parte_1
esponeva di: a) essere stata assunta dal in Controparte_1
data 22.12.2006 con il profilo di collaboratore tecnico professionale con orario di lavoro a tempo parziale di 27 ore settimanali;
b) essere stata successivamente inquadrata in categoria B, posizione giuridica ed economica B3 di cui al CCNL Enti
Locali con la qualifica di guardia particolare giurata a seguito del positivo superamento della procedura selettiva per mobilità interna indetta con D.D. n.37 del
30.8.2011; c) avere osservato sin dal momento della nuova qualifica di G.P.G.
l'orario full time di 36 ore settimanali retribuite senza la maggiorazione per le ore eccedenti l'orario contrattualmente previsto (27 ore settimanali); d) avere sottoscritto in data 11.7.2014 un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo ente per lo svolgimento delle medesime mansioni riconducibili alla qualifica di G.P.G. con orario di lavoro di 32 ore settimanali e ciò in esecuzione dell'accordo sindacale sottoscritto in data 14.11.2013 ma di avere di fatto continuato a lavorare per 36 ore settimanali e con conseguente maturazione già alla data dell'11.7.2014 del diritto al consolidamento dell'orario di lavoro full time.
Lo svolgimento delle mansioni di con funzione di vigilanza era previsto dal Pt_2
regolamento dei servizi di Vigilanza delle Guardie Particolari Giurate e il bando di mobilità interna prevedeva il reclutamento del personale di categoria B3 attraverso una selezione per titoli e colloqui e tra le avvertenze prevedeva che “Qualora il personale immesso in servizio sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, quest'ultimo sarà allineato al monte ore di trentasei”. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto al consolidamento dell'orario di lavoro a n.36 ore settimanali ai sensi dell'art.6, comma 7 del CCNL Autonomie Locali del 14.9.2000
e la condanna del all'attuazione definitiva Controparte_1
di detta modifica oraria nonché alla corresponsione delle maggiorazioni retributive maturate, previste dall'art. 6, commi 4, 5 e 6 dal C.C.N.L. citato, per le ore di lavoro espletate ed eccedenti le 32 ore settimanali contrattualmente previste, documentate dalle buste paga degli anni 2012-2014, quantificate in € 3000,00 oltre interessi e rivalutazione.
L'ente resistente contestava la domanda. Rilevava che lo svolgimento di ore di lavoro supplementare era stato occasionale e correlato alle esigenze dell'ente e alle possibilità economiche dell'ente. Il preteso consolidamento integrava una nuova assunzione in violazione del patto di stabilità e dell'art. 97 della Costituzione, che richiede l'espletamento di concorsi pubblici. Tale assunzione era vietata dai limiti di spesa del personale cui l'ente era sottoposto: non era possibile alcuna novazione del rapporto nel senso dell'incremento delle ore già assegnate sulla base di precisi e intangibili vincoli di spesa. La possibilità di convertire il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, infatti, incontra il limite imposto dall'art. 3 comma 101 della legge finanziaria del 2008, L n.
244/2007. Inoltre, l'art. 1 commi 557 e 557 quater della L n. 296/2006 prevede che gli enti locali devono procedere alla riduzione delle spese del personale. Nella fattispecie in esame non vi era la disponibilità in organico del posto di lavoro a tempo pieno.
Con sentenza n.1133/2021 del 27.7.2021 il Tribunale adito rigettava il ricorso: osservava che la previsione contenuta nella contrattazione collettiva di settore e, segnatamente, all'art. 6, comma 7, CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.9.2000, che prevede espressamente
“il consolidamento nell'orario di lavoro su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso” seppur coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per il rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro privato, contrasta con i principi generali che regolano la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (art. 97 Cost.). Rilevava che, ai sensi dell'art.36 comma 2 del d. lgs n.165/2001, la violazione delle norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle PP.AA. non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e tale norma si riferiva non solo a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale ma anche al consolidamento di un orario di lavoro a tempo pieno, senza il rispetto delle norme imperative che disciplinano la volontà negoziale della P.A. e presiedono alla costituzione del rapporto di pubblico impiego. Aggiungeva che la possibilità per l'ente di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale incontrava un limite nell'art.3, comma 101 della L.n.244/2007 atteso che le assunzioni di personale da parte degli enti locali devono rispettare precisi limiti di spesa. Né poteva riconoscersi il diritto della ricorrente sulla base di un bando di mobilità interna - che peraltro non era prodotto in atti e del quale non poteva accertarsi la conformità alla normativa primaria e in particolare non poteva accertarsi se la procedura di stabilizzazione fosse rispettosa delle norme relative alle assunzioni- in quanto anche in relazione a tale bando operava il divieto stabilito dall'art. 36 c.2 del dlgs n. 165/2001, secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni non comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
Quanto alla domanda volta al riconoscimento delle maggiorazioni retributive per l'asserito superiore orario di lavoro osservato rispetto a quello di inquadramento di 32 ore settimanali, riteneva che la lavoratrice non avesse provato lo svolgimento, con carattere di continuità e sistematicità, delle ore di lavoro supplementare, non essendo possibile ravvisare sulla base della documentazione in atti (buste paga relative agli anni 2012-2014) le ore di lavoro quotidianamente svolte dalla ricorrente, essendo stati indicati soltanto il numero complessivo di giorni lavorati e mancando, per ciascun giorno, l'indicazione oraria della prestazione lavorativa resa.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 26.1.2022, cui resisteva il . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo articolato motivo di gravame l'odierna appellante censura la decisione per erronea applicazione degli artt. 36 D.lgs. 165/2001 e 97 Cost.; per violazione dell'art. 6, comma 7, del C.C.N.L. Autonomie Locali del 14.9.2000, del bando di selezione delle G.P.G. n.1628 dell'1.9.2011 approvato con D.G. n.37 del
30. 8.2011 e del Regolamento Servizi Guardie Giurate Particolari approvato con
Deliberazione Giunta Provinciale n.291 del 15.12.2011.
Rileva che il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda volta al riconoscimento del consolidamento dell'orario full time di 36 ore settimanali sul presupposto che l'applicazione di detto istituto, seppur previsto dal C.C.N.L., diversamente da quanto avviene nel privato, determinasse una nuova assunzione non consentita, in virtù del divieto previsto dall'art. 36 d. lgs. 165/2001 e dei principi sanciti dall'art. 97 Cost.
Sostiene che il giudice ha erroneamente richiamato l'orientamento espresso dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n.982/19 resa in una vicenda del tutto distinta da quella oggetto del presente giudizio, senza tenere conto che la , Parte_1
già dipendente dell'ente appellato, aveva conseguito la qualifica di G.P.G. in esito al superamento della procedura selettiva per la mobilità interna indetta con determinazione dirigenziale n.37 del 30.8.2011 e approvata con il relativo bando n.1628 dell'1.9.2011 e che proprio quest'ultimo chiariva al punto 1 delle avvertenze che “Qualora il personale immesso in servizio sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, quest'ultimo sarà allineato al monte ore di trentasei”.
Rileva che tale previsione del bando era collegata al profilo professionale ricoperto dalla di “Guardia Particolare Giurata” e alle sue specifiche Parte_1
prerogative e mansioni individuate dal Regolamento per i Servizi di Vigilanza delle
G.P.G. approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.291 del 15.12.2011, in base al quale l'orario di lavoro delle figure predette veniva individuato in 36 ore settimanali full-time. Evidenzia che il citato regolamento prevedeva, attesa la vacanza in organico, l'inserimento in pianta organica di 15 posti di guardia particolare giurata con attribuzione al suddetto personale dell'inquadramento nella posizione giuridica ed economica B3 e che il bando di mobilità interna al quale la ha partecipato prevedeva lo stesso inquadramento e mansioni. Deduce, Parte_1
pertanto, che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale erano stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari e previsti dalla normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego atteso che era stata operata una valutazione a monte della necessità di coprire la vacanza in organico;
era stata indetta una specifica procedura selettiva finalizzata alla relativa copertura;
era stata operata una scelta sotto il profilo della spesa in linea con gli obblighi economici e il patto di stabilità attraverso la mobilità interna che non ha comportato costi ed esborsi per l'ente.
Aggiunge che l'approvazione del bando e l'esperimento della relativa procedura selettiva hanno garantito il rispetto della normativa dettata a tutela dell'amministrazione pubblica in caso di assunzioni che non possono definirsi nuove e che nessuna violazione nell'applicazione del CCNL è riscontrabile nel caso di specie. Ribadisce che la sentenza della Corte d'appello di Catania richiamata dal
Tribunale era stata emessa in una situazione diversa che aveva visto i ricorrenti rivendicare il consolidamento orario in virtù di una mera stabilizzazione attuata attraverso la sola osservanza dell'orario di n. 36 ore settimanali (procedura di mera stabilizzazione non adeguatamente ponderata alla luce della normativa e del divieto di cui all'art. 36 comma 5, D. Lgs n.165/2001) e non, come nel caso in esame, a seguito del positivo esperimento di una procedura selettiva per mobilità interna, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dal D. lgs. n.165/2001 e senza un aggravio di spesa stante la modifica del profilo professionale ricoperto dall'appellante per approdo alla qualifica di Guardia Particolare Giurata che pertanto rende legittimo il diritto al consolidamento dell'orario per come richiesto.
1.2. Censura, altresì, la sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e omessa applicazione dell'art.6, commi 4, 5 e 6 del CCNL
Autonomie Locali del 14.9.2000.
Segnatamente rileva che il giudice ha errato nel considerare insufficienti gli elementi di prova offerti dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio e nel ritenere non provato lo svolgimento dell'orario di 36 ore settimanali per il periodo dedotto in ricorso. Asserisce che non sono state valutate ai fini probatori le buste paga e gli altri documenti prodotti. In particolare, sostiene che il giudice non ha valutato, al fine di considerare provato lo svolgimento dell'orario di 36 ore settimanali da parte dell'appellante, l'ordine di servizio del dirigente del X Settore dell'ente, ing. n.42339 dell'1.8.2012 con cui il dirigente nel Persona_1
disporre l'immissione in servizio della all'interno del Nucleo delle Parte_1
Guardie Particolari Giurate, richiamando le precedenti deliberazioni, precisava che la dipendente avrebbe dovuto svolgere servizio per 36 ore settimanali in turno.
Rileva che diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice le buste paga prodotte in giudizio erano sufficienti ai fini della prova in quanto le stesse (relative agli anni
2012-2014 – periodo agosto 2012 – luglio 2014) non indicavano nulla nello spazio relativo alla percentuale di part-time, che in virtù del contratto individuale a 32 ore sottoscritto dall'appellante, avrebbe dovuto essere indicata nella misura dell'88,89
%, come poi successivamente riportata a far data dal mese di agosto 2014.
Secondo l'appellante, tale mancata indicazione, documenta chiaramente che per l'intero periodo agosto 2012 – luglio 2014 l'attività lavorativa è stata svolta per
36 ore settimanali, per cui null'altro la dipendente era tenuta a provare con conseguente adempimento dell'onere probatorio a suo carico. Aggiunge che semmai era onere dell'odierno appellato confutare le risultanze della documentazione prodotta ex adverso, non genericamente come fatto in memoria, ma indicando elementi istruttori idonei a smentire quanto risultante dalle buste paga in ordine alla prestazione a tempo pieno in ottemperanza al citato ordine di servizio. Evidenzia che la stessa Corte di appello nella sentenza n.982/2019 aveva valutato diversamente la analoga produzione documentale attribuendo alle buste paga riportanti il dato della prestazione full time di 36 ore e all'ulteriore dato della disposizione di servizio del dirigente, il valore di prove documentali circa lo svolgimento dell'orario continuativo a tempo pieno.
Sottolinea infine come l'appellante abbia documentato la fonte dell'invocato diritto al riconoscimento delle maggiorazioni stipendiali, ossia l'art. 6 del CCNL
Autonomie Locali del 14.9.2000. 2. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine semestrale di pubblicazione della sentenza.
L'eccezione è infondata. La sentenza come emerge dal fascicolo telematico e dalla attestazione di cancelleria porta la data del 27.7.2021 ed è stata depositata telematicamente dal giudice il 27.7.2021 alle ore 16,06 e registrata dalla cancelleria in data 27.7.2021. L'indicazione della data “13.7.2021” sulla sentenza, come attestato dalla cancelleria e come emerge dal fascicolo telematico di primo grado, è un mero errore materiale e l'appello proposto con ricorso depositato in data
26.1.2022 è tempestivo.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il collegio richiama ex art. 118 disp att c.p.c. i principi espressi da questa
Corte nella sentenza n. 982/2019 e dalla sentenza della Corte di Cassazione ivi richiamata con le quali è stata esclusa la sussistenza, in virtù delle norme del CCNL invocate, di un diritto soggettivo del dipendente al consolidamento dell'orario a tempo pieno “il consolidamento nell'orario di lavoro (inteso come conversione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto full-time, per fatti concludenti, ossia a causa della prestazione continuativa di un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno) era previsto dall'art. 3, co. 6, d.lgs. n. 61/2000, che ne rimetteva la disciplina alla contrattazione collettiva (i contratti collettivi “possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale”). Tale norma risulta abrogata dall'art. 46, comma 1, lett. i), d.lgs. n.
276 del 2003 (sebbene detto decreto legislativo n. 276/2003, per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, non trovi applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale).
Nondimeno, deve altresì evidenziarsi che il legislatore ha, più recentemente, con l'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd finanziaria 2008), disciplinato, proprio con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'istituto della trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale in rapporti a tempo pieno, disponendo che "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta".
Secondo la Suprema Corte (S.U. n. 27440 del 2017) il dato letterale rende palese che il diritto alla trasformazione “non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto, in quanto si è stabilito che esso "può" essere fatto valere dagli interessati se ricorrono entrambi i suddetti presupposti: a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.
In ordine all'ulteriore ragione di censura secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che la aveva partecipato a una procedura Parte_1
selettiva per la mobilità interna indetta con determinazione dirigenziale n. 37 del
30.8.2011 e il relativo bando n. 1628/2011 osserva il collegio che il giudice, nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha esaminato tale profilo e lo ha rigettato in quanto il bando non era stato prodotto e non era provato il rispetto dell'art. 3 c. 101 della L n. 244/2007
“…Inoltre, la possibilità per l'Ente locale di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale incontra il limite posto dall'articolo 3, comma 101, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008), che stabilisce: “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità
e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”, atteso che le assunzioni di personale da parte degli enti locali devono rispettare precisi limiti di spesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda con cui Parte_1
ha richiesto accertarsi il proprio diritto al consolidamento dell'orario di lavoro
[...]
alle dipendenze del di , dal part-time 32 ore a Controparte_1 CP_1
full-time a 36 ore settimanali, non può trovare accoglimento, stante la contrarietà della previsione contenuta nella contrattazione collettiva di settore alle norme di legge primaria che disciplinano la costituzione del rapporto di pubblico impiego. Né tantomeno, può riconoscersi il diritto della ricorrente sulla base del bando di mobilità interna per l'ammissione al nucleo delle G.P.G che avrebbe previsto il reclutamento di personale di categoria B3 per un monte ore di trentasei settimanali, per la stabilizzazione del personale in precedenza assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Posto, infatti, che il predetto bando di mobilità interna non è stato prodotto agli atti del giudizio e, pertanto, non è possibile verificarne il contenuto e la conformità alla normativa primaria né il regolare svolgimento delle relative procedure di stabilizzazione, tuttavia, vige anche sotto quest'aspetto il divieto stabilito dall'art. 36, secondo comma, L. 165/01 secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non comporta la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno”.
Ritiene il collegio che il motivo di appello proposto dalla difesa di Parte_1
non censuri in modo efficace la statuizione secondo cui la stabilizzazione non
[...]
era conforme ai limiti di spesa consentiti all'ente dalla necessità di rispettare il patto di stabilità. Innanzitutto, la previsione nel regolamento dell'ente di quindici posti di guardia particolare giurata non dimostra che l'assunzione a tempo pieno rispettasse il patto di stabilità. La documentazione prodotta in questo grado di giudizio, in difetto del necessario visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non è idonea a superare la statuizione del primo giudice secondo cui l'assunzione a tempo pieno era in contrasto con l'esigenza di ridurre le spese del personale e rispettare il patto di stabilità. L'assunto dell'appellante secondo il quale tale stabilizzazione a tempo pieno del dipendente assunto a tempo parziale non comporterebbe alcun incremento di spesa è del tutto indimostrato.
2.2. Il secondo motivo di appello è fondato.
L'appellante in primo grado ha chiesto la somma di € 3000,00 a titolo di maggiorazione per lavoro supplementare e il giudice ha escluso che, a fronte della contestazione dell'ente, vi fosse la prova dello svolgimento dell'orario supplementare sulla base delle buste paga prodotte.
Il collegio ritiene invece che tale prova possa ricavarsi dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice. Innanzitutto con l'ordine di servizio n.42339 dell'1.8.2012, con il quale il dirigente del X Settore dell'ente, ing. Per_1
ha disposto l'immissione in servizio della all'interno del Nucleo
[...] Parte_1
delle Guardie Particolari Giurate precisando che la dipendente avrebbe dovuto svolgere servizio a 36 ore settimanali in turno. Inoltre, come esattamente rilevato dalla difesa di parte appellante, le buste paga prodotte in giudizio relative al periodo agosto 2012 – luglio 2014 non indicano nulla nello spazio relativo alla percentuale di part-time, mentre la busta paga di agosto 2014 reca l'indicazione della misura del part time 88,89 % e le ore di part time. Inoltre la retribuzione mensile del periodo agosto 2012 – luglio 2014 è superiore rispetto a quella del mese di agosto 2014 nel quale l'appellante ha osservato il tempo parziale.
Ritiene il collegio che tali elementi – non efficacemente contrastati dalla difesa dell'ente - costituiscano prova dello svolgimento di lavoro supplementare per il quale ha diritto alla prevista maggiorazione da quantificarsi Parte_1
nell'importo richiesto di euro 3000,00, in difetto di specifiche contestazioni da parte del datore di lavoro.
3.L'appello deve essere accolto parzialmente e il Controparte_1
deve essere condannato a pagare in favore di l'importo di
[...] Parte_1
€ 3000,00 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo in relazione al valore dell'importo liquidato, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna il a Controparte_1
pagare in favore di l'importo di € 3000,00 oltre interessi dalla Parte_1
maturazione del credito al soddisfo, condanna il a pagare in favore di Controparte_1
le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1278,00 per il Parte_1
primo grado e € 1458,00 per il giudizio di appello oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi