Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
Affinché si verifichi l'ipotesi di costruzione in aderenza è necessario che la nuova opera e quella preesistente combacino perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, che lasci scoperte, sia pure in parte, le relative facciate.
Commentario • 1
- 1. Questioni di giurisdizione e diritto dell’Unione EuropeaAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 14 giugno 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2007, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. DE JULIUO Rosario - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PI, RO LL SO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNI Alberto M., che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ON MA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 17471/03 proposto da:
ON MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato ACCARDO Paolo, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO AZZENA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
LL PI, RO LL SO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 749/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Sussanna LOLLINI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato BRUNI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi agli atti;
udito l'Avvocato ACCARDO Paolo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale per quanto di ragione ed il rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 14.2.1996 TI MA, deducendo che AN TR e TI AN IA avevano edificato un fabbricato a confine con quello di sua proprietà che non rispettava le distanze stabilite dall'art. 8 delle N.T.A. dello strumento urbanistico di Cecina e, per altro, in contrasto con le disposizione sulle vedute di cui all'art. 905 c.c., conveniva in giudizio costoro davanti al Pretore di Livorno, chiedendone la condanna all'arretramento dell'opera, mediante demolizione, nonché al risarcimento dei danni in misura non inferiore a L. 10.000.000.
I convenuti, costituitisi, controdeducevano che il loro fabbricato era stato costruito in aderenza ad altro fabbricato precedentemente realizzato dall'attore sul confine fra le due proprietà e che la copertura del loro fabbricato non era praticabile ai fini della veduta.
Il pretore con sentenza n. 47/99 rigettava entrambe le domande, perché infondate, ritenendo che la costruzione dei convenuti era stata realizzata in aderenza al preesistente fabbricato dell'attore e che non erano state aperte vedute dirette sul fondo del vicino. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 740702, depositata il 27.5.02, in parziale accoglimento dell'appello proposto da TI, condannava gli appellati all'arretramento del loro fabbricato, previa demolizione, a ml 5 dal confine e rigettava la domanda risarcitoria,ponendo le spese dei due gradi di giudizio a carico dei soccombenti.
Per la cassazione della decisione ricorrono i AN-TI, esponendo tre motivi, cui resiste con controricorso il TI, proponendo ricorso incidentale basato su di un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsici principale e l'incidentale, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 877 c.c., e difetto di motivazione, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha escluso che il fabbricato dei ricorrenti fosse stato costruito in aderenza a quello preesistente del resistente sul rilievo che i due fabbricati non aderivano perfettamente sussistendo fra le pareti dei due opposti fabbricati uno spazio, costituente intercapedine, e più specificamente fra tra la mezzeria del muro di confine, ove si colloca il fabbricato dei ricorrenti e il fronteggiante muro del fabbricato del TI.
Si sostiene al riguardo che, per quanto emergente dalla relazione della c.t.u. e dalla documentazione in atti, non sussistono quelle caratteristiche che consentirebbero di configurare un'intercapedine, in quanto verso l'alto sussiste la copertura del fabbricato TI, che si salda alla parete dell'edificio Camapanelli;
il lato nord non è scoperto, bensì chiuso dalle pareti degli edifici contemini;
dal lato sud a quello nord il manufatto TI aderisce perfettamente al muro di recinzione, sulla cui mezzeria si colloca la parete est del fabbricato AN.
Il motivo è infondato. Ben vero, la ratio decidendi è nel senso che "poiché il manufatto del TI manca di pareti, essendo lo stesso costituito lateralmente da una rete a maglia quadrata di mm. 15 di lato, deve essere ritenuto del tutto inidoneo, in quanto tale a consentire una costruzione in aderenza..".
La decisione adottata è coerente con la situazione di fatto accertata e si adegua alla interpretazione giurisprudenziale dell'art. 877 c.c., secondo cui per aversi aderenza è necessario che le due costruzioni combacino perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri uno spazio vuoto,ancorché totalmente chiuso, che lasci scoperte le relative facciate (Cass. 16.12.1987 n. 9354). Con secondo motivo di ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 877 c.c., violazione della L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 4 e del D.M.LL.PP. 24 gennaio 1986,
"Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche", nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata, per non avere considerato che essendo il Comune di Cecina classificato come zona sismica fin dal 1982 (D.M. 19 marzo 1982) si sarebbero dovute applicare le norme antisismiche, le quali "permettono la costruzione in aderenza, secondo la accessione tradizionale, ma prevedono espressamente che tra gli edifici contigui rimanga il cosiddetto "giunto di oscillazione" (Cass. Sez. 2^ 16 agosto 1993 n. 8744); conseguentemente la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto dell'idoneità, a tale specifico fine, dello spazio anzidetto.
Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto nuovo rispetto al precedente tema decidendum.
Con il terzo motivo di ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione del art. 13 c.p.c. e artt. 871 e 873 c.c., nonché omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della modifica al regolamento urbanistico del Comune di Cecina, in tema di distanze legali, intervenuta prima della decisione della Corte di merito, la quale all'art. 22, comma 2, voce "Distanza fra fabbricati", stabilisce che "il rispetto delle distanze di m. 10 tra pareti finestrate e fabbricati antistanti non si applica nei seguenti casi....b) quando il manufatto antistante sia un box od una semplice tettoria aperta o porticato aperto o comunque qualsiasi manufatto di altezza non superiore a ml. 3.00, ad un solo piano, destinato a garage o ripostiglio quando l'oggetto in concessione e/o autorizzazione sia una pertinenza del fabbricato principale appartenente alla stessa proprietà"; e alla successiva voce "Distanze dai confini di proprietà", che "la distanza minima dai confini degli edifici è la misura del segmento minimo congiungente la parte di sagoma più sporgente del fabbricato ed il confine di proprietà definita dal N.T.A vigenti, con le esclusioni previste per le distanze dai fabbricati inserite in questo stesso articolo, ad eccezione dei porticati che dovranno avere una distanza minima di ml.
3.00 dal confine".
Si sostiene al riguardo che avendo l'impugnata sentenza affermato che il fabbricato del Campatelli è un "modesto edificio accessorio" che non raggiunge i tre metri di altezza,devesi ritenere applicabile la sopravvenuta normativa urbanistica che introduce la deroga alle distanza tra contrazioni e dal confine.
Il motivo è inammissibile sia per la sua novità,in quanto introdotto per la prima volta in sede di legittimità, sia per la sua inapplicabilità della stessa normativa al caso in esame ove non si discute di distanze fra fondi finitimi e fenestrati, bensì della possibilità di costruire in aderenza alla preesistente parete della costruzione del resistente.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c., comma 2, anche nel combinato disposto con l'art. 1126 c.c., e difetto di motivazione, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente incidentale, "non avendo lo stesso fornito alcuna prova del preteso danno subito".
Si sostiene al riguardo che,secondo l'insegnamento della Cassazione "in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali,al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, in quanto, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. sez. 2^ 7 marzo 02 n. 3341). Il motivo è infondato, in quanto la ratio decidendi è nel senso che il richiedente non ha fornito alcuna prova del preteso danno subito. Ben vero, era onere del richiedente, quanto meno, indicare gli elementi costitutivi del danno, se non le conseguenze economiche che gli erano derivate da tale situazione di fatto, il che non è avvenuto.
Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi con la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007