Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 agosto 1981 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 luglio 2020 |
Commentari • 50
- 1. Radio e e testata giornalistica da registrareGiorgio Marsiglio · https://www.filodiritto.com/ · 20 giugno 2025
- 2. Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: unRoberta Eleonora Mauri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Decreto Milleproroghe: conversione in Legge n.8Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (20G00021) (GU n.51 del 29-2-2020 – Suppl. Ordinario n. 10) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la presente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, e' convertito in …
Leggi di più… - 4. Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: unRoberta Eleonora Mauri · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato" 1. La questione relativa all'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica periodica telematica si inserisce nel più ampio problema della possibile estensione ai nuovi mass-media del corpus normativo dettato dal legislatore con riferimento alla stampa. La sentenza della Corte di cassazione, qui annotata, aderisce a un orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Suprema corte con la sentenza n. 31022 del 2015[1] adottando un'interpretazione estensiva del concetto di stampa, che vi ricomprende anche la testa giornalistica telematica: in particolare i giudici di legittimità, sulla …
Leggi di più… - 5. Controversie collettive di lavorohttps://www.lavoro.gov.it/
La Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali svolge le seguenti attività: 1 - Attività di mediazione e conciliazione nelle controversie collettive nazionali di lavoro che derivano da situazioni aziendali con ricadute occupazionali. La attività di mediazione e conciliazione nelle controversie collettive nazionali di lavoro che derivano da situazioni di crisi aziendali con esubero di personale riguarda: a) le procedure di esame congiunto di rilevanza nazionale necessarie per la successiva presentazione - alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione - delle domande di autorizzazione del trattamento di integrazione …
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Giurisprudenza • 441
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
- natura dell'attività·
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- requisiti professionali·
- giornalistica·
- addetto ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000·
- iscrizione all'inpgi·
- area speciale di contrattazione collettiva·
- ragioni·
- giornalista·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2020, n. 1867Provvedimento: E N° 1 86 7-20 T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rapporto di GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente lavoro giornalistico - Collaboratore fisso iscritto nell'elenco - Presidente di Sezione - VINCENZO DI CERBO pubblicisti - Validità del contratto Ud. 05/11/2019 - - Presidente di Sezione - PU GIACOMO TRAVAGLINO R.G.N. 7328/2015 - Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO Crou 1867 Rep. - Consigliere - MARIA ACIERNO См. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - - Consigliere -ENZO VINCENTI ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
- attività svolta con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio·
- sufficienza·
- collaboratore fisso·
- iscrizione nell’albo dei giornalisti·
- iscrizione nel solo elenco dei pubblicisti – irrilevanza·
- nullità del contratto – esclusione·
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- rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato)·
- giornalista
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2015, n. 17589Provvedimento: 17589 15 I E T Oggetto REPUBBLICA ITALIANA N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro e E previdenza LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contenimento della spesa SEZIONI UNITE CIVILI pensionistica - art. 24 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: d. 1. 201/11 Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - R. G. N. 1645/2014 Cron. 17589Presidente Sezione - Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente Sezione - Rep. Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione Ud. 26/05/2015 Dott. CE MAZZACANE PU - Consigliere Dott. RENATO BERNABAI - C.U. Consigliere Dott. CE DI CERBO Rel. Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere - Dott. STEFANO PETITTI ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
- esclusione·
- diritto potestativo del lavoratore·
- fondamento·
- disposizioni in materia pensionistica ex art. 24 del d.l. n. 201 del 2011·
- sussistenza·
- individuazione·
- disciplina applicabile agli iscritti inpgi·
- prosecuzione dell'attività lavorativa ex art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
- pensioni·
- previdenza (assicurazioni sociali)
- 4. Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2024, n. 764Provvedimento: N. R.G. 1140/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati dott. Giovanni Picciau Presidente Rel. dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24932/2023 promossa con ricorso DA con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2 e dell'avv. MANTOVANI SABINA MARIA VITTORIA C.F._2 ( , elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE C.F._3 BIANCA …Leggi di più...
- art. 384 c.p.c.·
- previdenza sostitutiva·
- autonomia gestionale enti previdenziali·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- cumulo pensioni e redditi da lavoro·
- disapplicazione regolamento INPGI·
- art. 15 Regolamento INPGI·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- soccombenza virtuale
- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2024, n. 3236Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - - dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore - - dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in persona della Giudice Monica Marrazzo, in data 22/23 gennaio 2018 e contraddistinta dal n. 220/2018 iscritto al n. 1191/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'esito dell'udienza collegiale …Leggi di più...
- art. 614 bis c.p.c.·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- danno non patrimoniale·
- diritto di cronaca e di critica·
- contraddittorietà sentenza·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- nullità sentenza·
- art. 1227 c.c.·
- art. 345 c.p.c.
Versioni del testo
- Titolo I : Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici
- Art. 1. (Titolarita' delle imprese)
L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.
Agli effetti della presente legge le societa' in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
((Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche)) Ai fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , nonche' dell' ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell' articolo 2368 del codice civile , possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci.
c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.
((Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e' tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249))
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell' articolo 2359 del codice civile . Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici.
In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1983, N. 137 .
Le societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 .
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. - Art. 2. (Trasferimento di azioni) ((Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa))
La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.
((Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo))
Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di societa' titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi' al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani.
L'avente causa o, se si tratta di societa', il legale rappresentante, nonche' i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo.