Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei IGg:
Dr. Massimo Escher Presidente Dr. Lidia Greco Giudice Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nata a [...], il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Condorelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nato in [...], il [...], (C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Sciuto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa MA Di
Licodia il 6.9.2006, dal quale era nata la figlia MA il 26 giugno 2009.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione n. 812/2024, resa da questa Tribunale il 19/01/2024 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 18.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 Parte_2
il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 812/2024, resa da questa Tribunale il 19/01/2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina2 di 5 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. pronunciare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG.
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la relativa Parte_2 Parte_1
annotazione;
2. La figlia MA resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.
3. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la figlia secondo le sue inclinazioni e desideri. Le decisioni che riguarderanno la prole e relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dovranno essere condivise da essi genitori.
4. Il IG. , intratterrà Parte_2
con la figlia rapporti regolari e potrà e dovrà tenerla con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e di relazione della stessa, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle h 20:30 e, in mancanza di attività scolastica, dalle h 10:00 alle h 20:30 dei medesimi giorni nonché, a settimane alterne, il weekend dalle h 19:00 del venerdì alle h 19:00 della domenica. Inoltre le parti concordano che, durante la settimana nel corso della quale la bambina non trascorrerà il weekend con il padre, starà con quest'ultimo anziché il martedì ed il giovedì, come sopra regolamentato, il mercoledì dalle h 19:00 fino alle h 19:00 del giovedì, in modo da consentire alla piccola almeno un pernottamento settimanale con il papà. Resta fermo che le parti, previo avviso di almeno tre giorni, potranno variare i tempi e le modalità in cui la figlia starà con il proprio padre, sempre nell'interesse della piccola ed, in considerazione, altresì, degli auspicati impegni lavorativi di entrambi i genitori.
5. Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà rispettivamente con ciascuno dei genitori la Vigilia di Natale, con pernottamento fino alle h 11:00 del 25 dicembre o il giorno di Natale, la Vigilia di
Capodanno, con pernottamento fino alle h 11:00 dell'1 gennaio o il giorno di Capodanno, in ciò includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
6. La minore trascorrerà, altresì, ad anni alterni, la Pasqua con l'un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. La figlia, inoltre, trascorrerà le altre festività civili e religiose (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre)
pagina3 di 5 alternando, durante l'anno, una con il papà e la successiva con la mamma. Il Sig.
, inoltre, terrà con sé la figlia nel periodo estivo, tra giugno ed agosto, per Parte_2
trenta giorni di cui 15 consecutivi e 15 anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno. I compleanni della minore saranno festeggiati separatamente con ciascun genitore, alternando di anno in anno, il pranzo e la cena, fatta salva la decisione concorde di festeggiare congiuntamente il compleanno della minore. In deroga ai superiori accordi, i genitori avranno diritto di stare con la figlia in occasione della festa della mamma e del papà, anche se ricadente in giorno destinato al diritto di permanenza con l'altro che, conseguentemente, starà con la figlia in altro giorno da concordare. Lo stesso dicasi per il giorno del compleanno della madre che avrà diritto di stare con la figlia anche se ricadente in giorno destinato al diritto di permanenza con il padre il quale. Resta inteso che il genitore, nel tempo in cui la figlia sarà collocata presso di sé, consentirà all'altro genitore di sentirla telefonicamente ed, inoltre, i genitori si impegnano a fornire reciprocamente informazioni in ordine alla località di vacanza ove, eventualmente, porteranno la figlia. 7 . Il IG. verserà Parte_2
alla SI , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, a titolo di contributo Pt_1
per il mantenimento della minore, importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. I genitori sosterranno, nell'interesse della minore, in misura pari al 50% le spese straordinarie, per l'individuazione nonché per la regolamentazione delle quali, le parti si rimettono alle linee guide adottate dal Tribunale di Catania.
9. L'assegno unico relativo alla minore sarà richiesto e riscosso da ciascun genitore per la propria quota parte pari al 50%. 10 . La IG.ra rinuncia a qualsivoglia assegno alimentare e/o Pt_1
di mantenimento per sé stabilito con la sentenza di separazione e ciò a decorrere dal deposito del presente ricorso;
11. La IG.ra , dopo aver abitato presso la casa Pt_1
coniugale ha già restituito il possesso di quest'ultima al IG. (di cui Parte_2
comproprietario con i fratelli), e si è trasferita altrove. 12. Spese compensate.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti pagina4 di 5 con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n.
154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santa MA Di Licodia il 6.9.2006 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Santa MA Di Licodia dell'anno 2006, al n.
12, della parte 2 serie A alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 24/01/2025
Il Presidente est
Massimo Escher
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