Articolo 416 del Codice civile
Articolo 397Articolo 401
Versione
19 aprile 1942
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Versione
19 marzo 2004
Art. 416.

(Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta').

Il minore non emancipato puo' essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore eta'. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'eta' maggiore. ((146)) -------------- AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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