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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7111/2022 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mencocco, dall'Avv. Parte_1
Vito Di Puorto e dall'Avv. Vincenzo Di Puorto, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.11.2022, parte ricorrente deduceva che, in data 12.10.2022 gli veniva notificato un avviso di indebito inerente alla revoca del reddito di cittadinanza n°
per un importo totale di € 9.099,21, con la seguente motivazione: CodiceFiscale_1
“Domanda presentata prima dello spirare di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge 26 del 2019”. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato per assenza dei presupposti di legge. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio integrale dell'indebito in esame, concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una
1 declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. 99/5097, Cass. 95/3265). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Sopravvive, in ultimo, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà lo sgravio disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell' tenuto conto della limitata attività CP_1 processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7111/2022 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mencocco, dall'Avv. Parte_1
Vito Di Puorto e dall'Avv. Vincenzo Di Puorto, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.11.2022, parte ricorrente deduceva che, in data 12.10.2022 gli veniva notificato un avviso di indebito inerente alla revoca del reddito di cittadinanza n°
per un importo totale di € 9.099,21, con la seguente motivazione: CodiceFiscale_1
“Domanda presentata prima dello spirare di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge 26 del 2019”. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato per assenza dei presupposti di legge. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio integrale dell'indebito in esame, concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una
1 declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. 99/5097, Cass. 95/3265). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Sopravvive, in ultimo, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà lo sgravio disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell' tenuto conto della limitata attività CP_1 processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso
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