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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 740/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 740/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via
Vespucci n.91, presso lo studio dell'avv. Santo Giliberto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via A. Catalani n.9, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Lincoln n.27, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Tiralongo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 22/04/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
Avola (SR) il giorno 21/09/1988 in Siracusa (Atto n. 115, Parte II, Serie A, Anno 1988).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) il giorno 21/09/1988;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati tre figli: (il 6/12/1988), (il 5/06/1993), e Per_1 Per_2 Per_3
(2/02/2002), tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.372/2024, pubblicata il 16/02/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 23/05/2024, il Presidente fissava udienza del 19/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., data la natura congiunta del procedimento.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/04/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione economica, giusta rinuncia congiunta, essendo entrambi nelle condizioni di poter soddisfare personalmente i propri bisogni di vita quotidiana e pertanto di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altra ritenendosi entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
2. Dichiarano, altresì, che relativamente ai debiti contratti nei confronti dei terzi in costanza di matrimonio, personalmente e/o nell'interesse familiare, e non estinti alla data di presentazione del presente ricorso, saranno a carico esclusivo del sig. esonerando, sin Pt_2
da ora, da ogni responsabilità/adempimento la sig.ra che accetta.”. CP_1
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina2 di 3 Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) il giorno 21/09/1988 (Atto n. 115, Parte
[...]
II, Serie A, Anno 1988), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 740/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via
Vespucci n.91, presso lo studio dell'avv. Santo Giliberto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via A. Catalani n.9, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Lincoln n.27, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Tiralongo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 22/04/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
Avola (SR) il giorno 21/09/1988 in Siracusa (Atto n. 115, Parte II, Serie A, Anno 1988).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) il giorno 21/09/1988;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati tre figli: (il 6/12/1988), (il 5/06/1993), e Per_1 Per_2 Per_3
(2/02/2002), tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.372/2024, pubblicata il 16/02/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 23/05/2024, il Presidente fissava udienza del 19/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., data la natura congiunta del procedimento.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/04/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione economica, giusta rinuncia congiunta, essendo entrambi nelle condizioni di poter soddisfare personalmente i propri bisogni di vita quotidiana e pertanto di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altra ritenendosi entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
2. Dichiarano, altresì, che relativamente ai debiti contratti nei confronti dei terzi in costanza di matrimonio, personalmente e/o nell'interesse familiare, e non estinti alla data di presentazione del presente ricorso, saranno a carico esclusivo del sig. esonerando, sin Pt_2
da ora, da ogni responsabilità/adempimento la sig.ra che accetta.”. CP_1
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina2 di 3 Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) il giorno 21/09/1988 (Atto n. 115, Parte
[...]
II, Serie A, Anno 1988), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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