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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/10/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 21/10/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1478 / 2024 promosso da 3 Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 21/10/2025 9.42innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 3.4.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
Osserva:
- parte attrice, 3, con l'avv. MORELATO ELISA, ha Parte_1
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.10.25;
- parte convenuta, con l'avv. BIONDARO GIUSEPPE, ha CP_1
concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 3.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.10.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1478/2024 r.g. promossa da,
, Parte_1
Parte_2
[...]
[...]
con il patrocinio dell'avv. MORELATO ELISA,
ATTORI
Contro
, CP_1 con il patrocinio dell'avv. BIONDARO GIUSEPPE,
CONVENUTO
In punto a Divisione di beni non caduti in successione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002)
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 27.2.24, abbia ad oggetto la domanda di scioglimento di due diverse comunioni esistenti rispettivamente:
A) da un lato, tra gli attori e coniugi, e Parte_1 Pt_2
, con il convenuto , quali comproprietari,
[...] CP_1
rispettivamente per la quota di 35/36 i primi due e per la quota di 1/36 il secondo
(catastalmente 268/1008 89/252 in Parte_1 Parte_1
comunione con la moglie 89/252 in comunione con Parte_2 Parte_2
il marito , 28/1008 ) in relazione ai beni indicati al Parte_1 CP_1 par. “comunione 1” di pag. 1,2 e 3 dell'atto di citazione qui richiamato per relationem e derivante dalla successione di (deceduto nel Persona_1
1975) e da successivi atti di compravendita tra coeredi;
B) dall'altro, tra gli ulteriori attori e coniugi, Controparte_2
, con il convenuto , quali comproprietari,
[...] CP_1
rispettivamente per la quota di 35/36 i primi e per la quota 1/36 il secondo
(catastalmente 364/1008 , 11/36 in comunione con la Parte_2 Parte_2
moglie 11/36 in comunione con il marito Parte_2 Parte_2 Parte_2
28/1008 ), in relazione ai beni indicati al par. “comunione 2”
[...] CP_1 di pag. 3 dell'atto di citazione qui richiamato per relationem e derivante dalla successione di (deceduto nel 2003) e da successivi atti di Persona_2
compravendita tra coeredi;
- dato atto di come il convenuto, costituitosi ritualmente con comparsa di costituzione depositata in data 6.5.2024, non abbia contestato la consistenza delle rispettive quote e diritti oltre che l'individuazione e la consistenza dei compendi oggetto di divisione ma, deducendo il già avvenuto perfezionamento di un accordo di divisione amichevole, come vincolante ed efficace, avanti al Giudice di Pace di IN
ER, ex art. 322 c.p.c., in data 4.3.2013 e la sua mancata esecuzione ed
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 adempimento da parte degli attori, abbia chiesto, previo accertamento in riconvenzionale della validità e efficacia di tale accordo, di disporsi lo scioglimento della comunione secondo tale atto con rigetto di ogni ulteriore ipotesi, oltre che, sempre in via riconvenzionale, l'apposizione dei termini con riferimento al passaggio oggetto di servitù di passo su un proprio terreno in favore degli attori meglio indicato in atti;
- dato atto di come la causa relativa all'apposizione di termini sia stata oggetto di provvedimento di separazione ex art. 103 c.p.c. con ordinanza emessa in data
19.12.24;
- dato atto di come il presente giudizio sia quindi stato chiamato per la decisione in relazione alla questione preliminare di merito relativa alla dedotta validità e efficacia dell'accordo di divisione amichevole avanti al Giudice di Carpino ER del 2013 ed alle relative pattuizioni (cfr. doc. 25 parte attrice e doc. 3 parte convenuta);
- dato atto di come, in via assorbente, tale accordo debba ritenersi non già invalido ma comunque inefficace ed - in assenza di accordo delle comproprietarie pretermesse
- e , non possa assurgere a regola Parte_2 Parte_2
vincolante per lo scioglimento delle comunioni né che possano ritenersi perfezionate già alcune divisioni amichevoli al riguardo;
- ritenuto, infatti, come già a tale data, comproprietarie, in relazione alle due distinte comunioni per cui à causa, risultassero essere infatti anche le attrici citate le quali, non risultano aver sottoscritto né ratificato espressamente tale accordo (cfr. doc. cit.)
e che, in subiecta materia, tale volontà non possa desumersi implicitamente ex art. 1350 n. 11 c.c. (cfr. Cass. Civ. 10846/2019 e cass. Civ. 7055/2016);
- considerato al riguardo, come efficacemente osservato da parte attrice, che alla data del 3.4.2013 fosse già pienamente consolidato l'assetto soggettivo dei partecipanti alla comunione mista ordinaria-ereditaria, e che la storia dei vari passaggi di proprietà
(successori/negoziali), ricostruita dalla relazione notarile del Notaio , qui Per_3
richiamata per relationem, richiesta dal Giudice con ordinanza del 19.12.24 e
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 depositata in data 28.3.25 da parte degli attori, certifichi che gli immobili ivi descritti alle lettere fossero stati oggetto di passaggi di proprietà terminati nell'anno Pt_3
2011, prima del predetto accordo, mentre i beni descritti alla lettera A fossero stati oggetto di passaggi di proprietà terminati nel 2006, passaggi tutti quindi in epoca antecedente alla stipulazione del verbale di conciliazione (ad eccezione per un passaggio interno di permuta avvenuto nel dicembre 2013 tra le due coppie di coniugi già comproprietarie dei beni);
- ritenuto che tale accordo, pertanto, pur non potendo assurgere a atto di divisione efficace tra i comproprietari, non sia difforme da alcun paradigma normativo o determini la violazione di alcuna norma imperativa, con la conseguenza che non si ponga tanto alcun problema di validità tra le parti stipulanti di esso ma, esclusivamente, un problema di efficacia e legittimazione, ragione per cui, tra le sole parti stipulanti (ex art. 1372 c.c.), almeno in astratto, ben possa procedersi e derivarne un accertamento inerente l'eventuale inadempimento o l'assunzione di responsabilità anche, in ipotesi, ex art. 1338 c.c.;
- ritenuto tuttavia come, nel presente giudizio e nei termini preclusivi di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte convenuta si sia limitata a richiedere l'accertamento della validità e efficacia di tale verbale quale criterio per disporre lo scioglimento della comunione e con rigetto di ogni altra ipotesi differente (oltre alla apposizione di termini) e, dunque, come in concreto e al riguardo tale accordo non sia più oggetto, in senso stretto, del thema decidendum, potendo al più rilevare come mero criterio orientativo per le operazioni peritali o per il redigendo progetto di divisione;
- ritenuto come al riguardo la causa debba essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza ex art. 279 c.p.c.;
P.Q.M.
Parzialmente e non definitivamente pronunziando nel giudizio n. RG 1478/24
1. Rigetta la domanda di accertamento dell'efficacia tra le parti del giudizio del verbale di conciliazione sottoscritto in data 3.4.2013 avanti il Giudice di Pace
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 di IN ER quale atto efficace di divisione;
2. Rigetta conseguentemente la domanda di parte convenuta, di cui ai punti 1) I,
II III di parte e 4) delle conclusioni di parte convenuta;
3. Dispone la remissione sul ruolo del giudizio come da separata ordinanza.
Si comunichi
Così deciso in Verona il 21/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 21/10/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1478 / 2024 promosso da 3 Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 21/10/2025 9.42innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 3.4.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
Osserva:
- parte attrice, 3, con l'avv. MORELATO ELISA, ha Parte_1
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.10.25;
- parte convenuta, con l'avv. BIONDARO GIUSEPPE, ha CP_1
concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 3.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.10.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1478/2024 r.g. promossa da,
, Parte_1
Parte_2
[...]
[...]
con il patrocinio dell'avv. MORELATO ELISA,
ATTORI
Contro
, CP_1 con il patrocinio dell'avv. BIONDARO GIUSEPPE,
CONVENUTO
In punto a Divisione di beni non caduti in successione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002)
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 27.2.24, abbia ad oggetto la domanda di scioglimento di due diverse comunioni esistenti rispettivamente:
A) da un lato, tra gli attori e coniugi, e Parte_1 Pt_2
, con il convenuto , quali comproprietari,
[...] CP_1
rispettivamente per la quota di 35/36 i primi due e per la quota di 1/36 il secondo
(catastalmente 268/1008 89/252 in Parte_1 Parte_1
comunione con la moglie 89/252 in comunione con Parte_2 Parte_2
il marito , 28/1008 ) in relazione ai beni indicati al Parte_1 CP_1 par. “comunione 1” di pag. 1,2 e 3 dell'atto di citazione qui richiamato per relationem e derivante dalla successione di (deceduto nel Persona_1
1975) e da successivi atti di compravendita tra coeredi;
B) dall'altro, tra gli ulteriori attori e coniugi, Controparte_2
, con il convenuto , quali comproprietari,
[...] CP_1
rispettivamente per la quota di 35/36 i primi e per la quota 1/36 il secondo
(catastalmente 364/1008 , 11/36 in comunione con la Parte_2 Parte_2
moglie 11/36 in comunione con il marito Parte_2 Parte_2 Parte_2
28/1008 ), in relazione ai beni indicati al par. “comunione 2”
[...] CP_1 di pag. 3 dell'atto di citazione qui richiamato per relationem e derivante dalla successione di (deceduto nel 2003) e da successivi atti di Persona_2
compravendita tra coeredi;
- dato atto di come il convenuto, costituitosi ritualmente con comparsa di costituzione depositata in data 6.5.2024, non abbia contestato la consistenza delle rispettive quote e diritti oltre che l'individuazione e la consistenza dei compendi oggetto di divisione ma, deducendo il già avvenuto perfezionamento di un accordo di divisione amichevole, come vincolante ed efficace, avanti al Giudice di Pace di IN
ER, ex art. 322 c.p.c., in data 4.3.2013 e la sua mancata esecuzione ed
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 adempimento da parte degli attori, abbia chiesto, previo accertamento in riconvenzionale della validità e efficacia di tale accordo, di disporsi lo scioglimento della comunione secondo tale atto con rigetto di ogni ulteriore ipotesi, oltre che, sempre in via riconvenzionale, l'apposizione dei termini con riferimento al passaggio oggetto di servitù di passo su un proprio terreno in favore degli attori meglio indicato in atti;
- dato atto di come la causa relativa all'apposizione di termini sia stata oggetto di provvedimento di separazione ex art. 103 c.p.c. con ordinanza emessa in data
19.12.24;
- dato atto di come il presente giudizio sia quindi stato chiamato per la decisione in relazione alla questione preliminare di merito relativa alla dedotta validità e efficacia dell'accordo di divisione amichevole avanti al Giudice di Carpino ER del 2013 ed alle relative pattuizioni (cfr. doc. 25 parte attrice e doc. 3 parte convenuta);
- dato atto di come, in via assorbente, tale accordo debba ritenersi non già invalido ma comunque inefficace ed - in assenza di accordo delle comproprietarie pretermesse
- e , non possa assurgere a regola Parte_2 Parte_2
vincolante per lo scioglimento delle comunioni né che possano ritenersi perfezionate già alcune divisioni amichevoli al riguardo;
- ritenuto, infatti, come già a tale data, comproprietarie, in relazione alle due distinte comunioni per cui à causa, risultassero essere infatti anche le attrici citate le quali, non risultano aver sottoscritto né ratificato espressamente tale accordo (cfr. doc. cit.)
e che, in subiecta materia, tale volontà non possa desumersi implicitamente ex art. 1350 n. 11 c.c. (cfr. Cass. Civ. 10846/2019 e cass. Civ. 7055/2016);
- considerato al riguardo, come efficacemente osservato da parte attrice, che alla data del 3.4.2013 fosse già pienamente consolidato l'assetto soggettivo dei partecipanti alla comunione mista ordinaria-ereditaria, e che la storia dei vari passaggi di proprietà
(successori/negoziali), ricostruita dalla relazione notarile del Notaio , qui Per_3
richiamata per relationem, richiesta dal Giudice con ordinanza del 19.12.24 e
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 depositata in data 28.3.25 da parte degli attori, certifichi che gli immobili ivi descritti alle lettere fossero stati oggetto di passaggi di proprietà terminati nell'anno Pt_3
2011, prima del predetto accordo, mentre i beni descritti alla lettera A fossero stati oggetto di passaggi di proprietà terminati nel 2006, passaggi tutti quindi in epoca antecedente alla stipulazione del verbale di conciliazione (ad eccezione per un passaggio interno di permuta avvenuto nel dicembre 2013 tra le due coppie di coniugi già comproprietarie dei beni);
- ritenuto che tale accordo, pertanto, pur non potendo assurgere a atto di divisione efficace tra i comproprietari, non sia difforme da alcun paradigma normativo o determini la violazione di alcuna norma imperativa, con la conseguenza che non si ponga tanto alcun problema di validità tra le parti stipulanti di esso ma, esclusivamente, un problema di efficacia e legittimazione, ragione per cui, tra le sole parti stipulanti (ex art. 1372 c.c.), almeno in astratto, ben possa procedersi e derivarne un accertamento inerente l'eventuale inadempimento o l'assunzione di responsabilità anche, in ipotesi, ex art. 1338 c.c.;
- ritenuto tuttavia come, nel presente giudizio e nei termini preclusivi di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte convenuta si sia limitata a richiedere l'accertamento della validità e efficacia di tale verbale quale criterio per disporre lo scioglimento della comunione e con rigetto di ogni altra ipotesi differente (oltre alla apposizione di termini) e, dunque, come in concreto e al riguardo tale accordo non sia più oggetto, in senso stretto, del thema decidendum, potendo al più rilevare come mero criterio orientativo per le operazioni peritali o per il redigendo progetto di divisione;
- ritenuto come al riguardo la causa debba essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza ex art. 279 c.p.c.;
P.Q.M.
Parzialmente e non definitivamente pronunziando nel giudizio n. RG 1478/24
1. Rigetta la domanda di accertamento dell'efficacia tra le parti del giudizio del verbale di conciliazione sottoscritto in data 3.4.2013 avanti il Giudice di Pace
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24 di IN ER quale atto efficace di divisione;
2. Rigetta conseguentemente la domanda di parte convenuta, di cui ai punti 1) I,
II III di parte e 4) delle conclusioni di parte convenuta;
3. Dispone la remissione sul ruolo del giudizio come da separata ordinanza.
Si comunichi
Così deciso in Verona il 21/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 1478/24